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I COMITATI
Sono costituiti all’interno dell’organo di amministrazionee nel codice di autodisciplina
hanno un ruolo più importante che nella legge.
Il codice di autodisciplina prevede che l'organo di amministrazione istituisca al proprio
interno comitaticon funzioni istruttorie, propositive e consultive, in materia di:
nomine
remunerazioni
controllo e rischi.
Il codice prevede inoltre che possa essere istituito un comitato che dia supporto al C.d.A.
nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine ai fini
dell'approvazione del piano industriale della società e del gruppo (art. 1, racc. 1, a).
Le funzioni che il codice attribuisce ai comitati possono essere distribuite in modo
differente o accorpate anche in un solo comitato, purché
gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà dell’organo di
amministrazione;
l’organo di amministrazione dedichi all’interno delle sessioni consiliari adeguati
spazi all’espletamento delle funzioni tipicamente attribuite ai medesimi comitati.
Nel caso in cui le funzioni del comitato remunerazioni siano riservate all’organo di
amministrazione, si applica l’ultimo periodo della raccomandazione 26.
Le società diverse da quelle grandi possono attribuire all’organo di amministrazione le
funzioni del comitato controllo e rischi, anche in assenza della condizione sopra indicata
alla lettera a). Le società a proprietà concentrata, anche grandi, possono attribuire
all’organo di amministrazione le funzioni del comitato nomine, anche in assenza della
condizione sopra indicata alla lettera a).
L’organo di amministrazione definisce i compiti dei comitati e ne determina la
composizione, privilegiando la competenza e l’esperienza dei relativi componenti ed
evitando, nelle società grandi, una eccessiva concentrazione di incarichi in tale ambito.
Ciascun comitato è coordinato da un presidente che informa l’organo di amministrazione
delle attività svolte alla prima riunione utile.
Il presidente del comitato può invitare a singole riunioni il presidente dell’organo di
amministrazione, il chief executive officier, gli altri amministratori e, informandone il chief
executive officier, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle
riunioni di ciascun comitato possono assistere i componenti dell’organo di controllo.
I comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali
necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, disporre di risorse finanziarie e avvalersi
di consulenti esterni, nei termini stabiliti dall’organo di amministrazione.
Il comitato nomine
Il comitato nomine è composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Esso
coadiuva l’organo di amministrazione nelle attività di:
autovalutazione dell’organo di amministrazione e dei suoi comitati ;
definizione della composizione ottimale dell’organo di amministrazione e dei suoi
comitati;
individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;
eventuale presentazione di una lista da parte dell’organo di amministrazione
uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una
presentazione trasparente;
predisposizione, aggiornamento e attuazione dell’eventuale piano per la
successione del chief executive officier e degli altri amministratori esecutivi
Il comitato remunerazione (art. 5, raccomandazione 25)
L'organo di amministrazione affida al comitato remunerazioni il compito di:
a) coadiuvarlo nell'elaborazione della politica per la remunerazione:
b) presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli
amministratoriesecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche
nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di
tale remunerazione
c) monitorare la concreta applicazionedella politica per la remunerazionee verificare, in
particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
d) valutare periodicamentel'adeguatezza e la coerenzacomplessiva della politica per la
remunerazionedegli amministratori e del top management.
Il comitato remunerazioni è composto da soli amministratori non esecutivi, in
maggioranza indipendenti ed è presieduto da un amministratore indipendente. Almeno un
componente del comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia
finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dall’organo di amministrazione in sede di
nomina.
Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato remunerazioni in cui
vengono formulate le proposte relative alla propria remunerazione.
Il comitato controlli e rischi
Viene utilizzato per dare supporto al sistema interno di controlli e gestione dei rischi. Fa
un po' quello che fa l’organo di controllo, la lo fa avendo la possibilità di fare una
valutazione come amministratori: di entrare nel merito delle decisioni. Il comitato è fatto
da amministratori, si occupa del controllo interno e della gestione dei rischi, non
sostituendo l’organo di controllo, ma dando il suo contributo come amministratore.
Anche questo è composto solo da non esecutivi, in maggior parte indipendenti ed è
presieduto da un indipendente.
Nell’organizzare il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l’organo di
amministrazione istituisce al suo interno il comitato controllo e rischi con il compito di dare
supporto alle valutazioni e alle decisioni dell’organo di amministrazione relative al sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni periodiche di
carattere finanziario e non finanziario nonché di vigilare sull’efficacia del sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi.
Nelle società che adottano il modello societario “one-tier” o “two-tier”, le funzioni del
comitato controllo e rischi possono essere attribuite all’organo di controllo.
Il comitato possiede nel suo complesso un’adeguata competenza nel settore di attività in
cui opera la società, funzionale a valutare i relativi rischi; almeno un componente del
comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria
o di gestione dei rischi.
Il comitato controllo e rischi, nel coadiuvare l’organo di amministrazione:
valuta, sentiti il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
il revisore legale e l’organo di controllo, il corretto utilizzo dei princìpi contabilie, nel
caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
valuta l’idoneità dell’informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a
rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società,
l’impatto della sua attività e le performance conseguite, coordinandosi con
l’eventuale comitato previsto dalla raccomandazione 1, lett. a);
esamina il contenuto dell’informazione periodica a carattere non finanziario
rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi
aziendalie supporta le valutazioni e le decisioni dell’organo di amministrazione
relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest’ultimo sia
venuto a conoscenza;
esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla
funzione di internal audit;
monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di
internal audit;
può affidare alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche
aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente dell’organo di
controllo;
riferisce all’organo di amministrazione, almeno in occasione dell’approvazione della
relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Il self assesment
Il CDA che valuta gli assetti e il CEO che cura gli assetti e l’organo di controllo che vigila sugli
assetti, fanno tutti la valutazione di tutte le funzioni aziendali.
Il self assesment ha a oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento
dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati. considerando anche il ruolo che esso ha
svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell’ andamento della gestione e
dell’ adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
L'autovalutazione è condotta almeno ogni tre anni, in vista del rinnovo dell'organo di
amministrazione. Nelle società grandi diverse da quelle a proprietà concentrata
l'autovalutazione è condotta con cadenza annuale e può essere realizzata anche con
modalità differenziate nell'arco del mandato dell'organo, valutando l'opportunità di
avvalersi almeno ogni tre anni di un consulente indipendente.
14/3/2023 Prof. Mosco
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le OPC sono operazioniche la società compie con soggetti cd insiders: soggetti che in virtù
del ruolo che essi ricoprono versano in uno stato di potenziale conflitto di interesse. Sono
questi soggetti che rivestono un ruolo di influenza nella società, come soci con
partecipazioni rilevanti, amministratori, dirigenti. Tutti soggetti che quando interagiscono
con la società, fanno pensare che quest’ultima possa assumere dei rischi anomali,
rischidovuti al fatto che queste operazioni potrebbero essere concluse non a favore della
società ma a favore di questi insiders.
Le OPC comportano rischi importanti per la società, per i soci di minoranza e i creditori in
generale, connessi alla possibilità che tali operazioni siano eseguite non già nell’interesse
della società, bensì nell’interesse delle parti correlate stesse fenomeno cd del tunnelling.
In Italia molte società sono a capitale concentrato: spesso un socio possiede più della
maggioranza del CS. In queste società il rischio di queste operazioni è maggiore.
L'art. 2391c.c. disciplina gli «interessi degli amministratori», che devono perseguire
l'interesse sociale cd duty of loyalty, ma che possono avere interessi personali. Si ha
interesse dell’amministratore quando, dal compimento di una data operazione, questi
(per se o per un terzo) possa ricavare un’utilità di natura patrimoniale o meno.
L’interesse dell’amministra