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DIRITTI DI LIBERTÀ
Ci soffermiamo in particolare sulla loro struttura, ragionando sul loro modo d'essere, come lo qualifichiamo, il diritto di libertà deve essere considerato una pretesa all'astensione altrui, rispetto la quale l'ordinamento si disinteressa di ciò che il titolare del diritto compie o non compie, fa o non fa, visto che si interessa del fatto che tutti i consociati devono astenersi da quella situazione di libertà, ogni volta che la costituzione riconosce un diritto lo fa sia come libertà positiva (come manifesto un pensiero, mi associo, mi riunisco), ma anche nel suo versante negativo (cioè non manifesto alcun pensiero, non mi associo o riunisco etc.), quindi ogni volta dobbiamo definire il diritto in entrambi i suoi lati.
LA LIBERTÀ NON È UN POTERE
Il potere è una situazione attiva e dinamica: potere di autodeterminarsi in relazione ai diversi settori della vita corrispondentemente al proprio.
volere. L'esercizio del potere è in grado di modificare la sfera giuridica, l'ambito del possibile giuridico. La libertà invece insiste sulla realtà materiale, attiene all'ambito del lecito materiale: libertà da impedimenti e libertà da costrizioni in un determinato ambito materiale. Il potere è un concetto differente, si ricollega al concetto di autonomia, è una situazione dinamica, attiva, richiede l'esercizio di facoltà in maniera corrispondente alla volontà del soggetto. Il nostro ordinamento, accanto ai diritti di libertà riconosce il potere giuridico. Ci siamo soffermati su una serie: - Libertà di associazione / potere di associazione - Libertà contrattuale / potere contrattuale - Libertà elettorale / potere elettorale Esempio dell'ambito elettorale: Il prof. Grossi riflette su libertà e potere elettorale, sono due concetti diversi (pag. 248/9). Il punto di partenzadelragionamento è il seguente: l'art. 48 cost afferma che sono elettori tutti i cittadini,uomini e donne, aventi la maggiore età, il voto è personale, libero, segreto ed il suo esercizio è un dovere civico. Se così è, non possiamo parlare di libertà elettorale nel senso che possiamo avere libertà di votare o meno perché c'è un potere civico, possiamo parlare di libertà elettorale in un altro senso, cioè libertà di formarsi una scelta consapevole, autonoma e quindi manifestare un voto che corrisponde al convincimento del soggetto, quindi la libertà elettorale è quella che nessuno mi costringa di votare un determinato partito, pretesa all'astensione di posizioni che influiscano sulla mia scelta, così possiamo parlare di libertà elettorale senza contrastare il 48 Cost. Questo ragionamento però non esclude che ognuno di noi sia titolare di unIl potere elettorale è una situazione attiva e dinamica che contribuisce a modificare il possibile giuridico: votando scegliamo dei rappresentanti e partecipiamo alla decisione che modificherà, ad esempio, la composizione di un organo costituzionale come il parlamento. Attraverso il nostro voto, esercitiamo un potere. Riusciamo a produrre effetti giuridici rilevanti, come la formazione di una realtà collettiva in relazione a scelte fondamentali.
C'è un ulteriore passaggio concettuale molto discusso in dottrina: il ragionamento sostiene che non tutti i comizi elettorali sono uguali. Ci sono momenti in cui siamo chiamati a votare diverse elezioni, diverse dalle elezioni politiche amministrative, in cui invece si esprime la vera e propria libertà. Queste determinazioni elettorali non rientrano nel dovere civico del 48. Ad esempio, nel caso di un referendum, in particolare quello abrogativo, disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, non solo abbiamo il potere di contribuire con il nostro sì o no alla decisione, ma anche il potere di abrogare una legge o una disposizione normativa esistente.
modificadell'ordinamento giuridico, ma anche la libertà quale pretesa all'astensione, maanche la libertà rispetto al votare e non votare, paradossalmente è anche piùampia perché sulla base di questa interpretazione questo tipo di votazione nonrientra nell'art.48.D'altra parte, questa sfumatura la si può ricavare ragionando sull'art75 perquanto attiene al quorum strutturale o di partecipazione che in questa logica,sarebbe coerente rispetto al ragionamento, perché nel richiedere il quorum sivuole ricollegare quell'effetto normativo della abrogazione ad una volontà diffusache coinvolga almeno metà dei cittadini, io costituzione considero questo voto nondoveroso. Grossi definisce queste votazioni non elettorali ma decisionali: inesse l'astensione è consentita. Ne risulta innegabile l'autonomia concettuale deldiritto-potere di voto rispetto al diritto-pretesa
dell'omonima libertà. Altro esempio che potremmo fare riguarda la libertà e potere sindacale dell'art 39 Cost. (Associarsi o meno, pluralismo sindacale,...) FISIONOMIA DEL DIRITTO DI LIBERTÀ Ci sono tante libertà costituzionali, ciascuna ha un proprio contenuto, specifici limiti e specifiche garanzie: Contenuto Limiti Garanzie La struttura del diritto di libertà è sempre quella del diritto ASSOLUTO (pretesa opponibile erga omnes: dovere generale di astensione). Il presupposto di questo ragionamento è che nella costituzione italiana rigida non è riconosciuto un indistinto diritto di libertà ma tanti diversi distinti diritti di libertà: sono plurali! Non possiamo oggi parlare di una sola libertà nel diritto positivo. Questo tema fa sì che possiamo riflettere sulla distinzione tra costituzione italiana e statuto Albertino. Nello statuto albertino non potevamo parlare di tante.libertà, dall'analisi dello statuto possiamo ricavare che la libertà fosse una da proteggere nei confronti del potere della corona, verso la quale si richiedeva la libertà. Questa libertà viene presentata dallo statuto solo con alcune manifestazioni ed in modo esemplificativo, perché erano quelle più minacciate di cui si sentiva di dare conto nel testo costituzionale, ma non perché ci fosse un pluralismo di libertà. La libertà rimaneva una. Lo statuto, come tutte le costituzioni dell'800, ha poche norme su diritti e doveri dei cittadini, quali: eguaglianza davanti la legge, libertà personale, libertà domicilio, libertà stampa ma una legge ne esprime di abusi, diritto di proprietà, diritto di riunione. Queste poche norme non arrivano a specificare una pluralità di libertà, rimane una; perciò, la conseguenza è che i limiti a questa libertà sono molto piùdisponibili da parte del legislatore ordinario, non solo perché la costituzione è flessibile ma perché può essere più plasmata. La questione cambia con la costituzione repubblicana perché segue l'approccio diverso e tipico del costituzionalismo del '900 con esperienze anche tragiche di alcuni conflitti, con la dimensione internazionale, tutti questi processi determinano una costituzione nella quale le libertà sono riconosciute al plurale, ognuna diversa dall'altra, col proprio contenuto e limiti. Se questo è vero dobbiamo studiare ogni libertà singolarmente avendo ognuna la propria fisionomia. La struttura del diritto di libertà è sempre quella del diritto ASSOLUTO (pretesa opponibile erga omnes: dovere generale di astensione). IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI LIBERTÀ Le libertà non hanno oggetto, cioè non è possibile costruire la libertà nella distinzione tra soggetto e oggetto.la persona titolare del diritto di libertà ha un contenuto, non un oggetto. Es. Libertà personale: non ho ad oggetto il mio corpo, io soggetto godo di questa libertà con riferimento al contenuto che è la sfera materiale di interesse della persona che viene di volta in volta protetta attraverso il riconoscimento di libertà; quindi, il contenuto è disporre del proprio corpo.
Il problema interpretativo riguarda il capire il contenuto di ogni libertà, perché spesso ci troviamo di fronte delle fattispecie che potremmo ricondurre a uno o all'altro interesse, esempio tipico è la libertà personale che tutt'ora ha un dibattito aperto, alcuni autori dicono una cosa e altri un'altra e questo perché bisogna ricavare il contenuto da un'interpretazione costituzionale che non è facile.
LIMITI E CONCRETE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI LIBERTÀ
Grazie al contenuto comprendiamo limiti e garanzie del
diritto.Gli specifici limiti che la costituzione ha previsto o consentito in relazione a ogni diritto di libertà: per ciascuna libertà, la costituzione fa riferimento a possibili limitazioni di quella libertà e ci dice in quali ipotesi possono essere previste le limitazioni. Il tema dei limiti è quindi centrale nelle libertà, poiché potrebbero svuotarne nel tempo il contenuto. Studiare i limiti di libertà significa studiare la libertà stessa. Come afferma Grossi, i diritti di libertà non nascono limitati, semplicemente la loro disciplina prevede la possibilità di limitarli in determinati casi. Nello studio di questo tema, si sottolinea l'importanza di distinguere tra limite e concreta limitazione:
Art. 21: buon costume (limite), unico limite espresso di libertà di manifestazione del pensiero, poi ci sono altri limiti ricavabili in via interpretativa dalla costituzione, come l'onore. È un bene il buon costume,
questo limite entra in azione per limitare concretamente la sfera di lecito atriale attraverso misure che delimitano la manifestazione del pensiero, ad es. Il sequestro dello stampato (concreta limitazione), incide nella sfera di lecito materiale dello stampare e non stampare. Le ragioni per le quali è previsto ciò (sequestro) deriva proprio dai limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Limite: buon costume Concreta limitazione: sequestro dello stampato Art. 16: 'Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche'. Contenuto: circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale Limite: sanità e sicurezza Concreta limitazione: es. se crolla una strada non posso fare circolare lì, oppurese vi è