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CAPITOLO V – L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE E IL COMPENSO
La legge professionale dispone che:
➢ È di esclusiva competenza dell’avvocato l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi davanti a
tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;
➢ È anche di competenza dell’avvocato l’attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (in
quanto svolta anche dai giuristi di impresa, notai e commercialisti), salvo quando sia continuativa o
connessa ad un procedimento giurisdizionale, dovendo spettare in questo caso solo agli avvocati.
Il mandato professionale (anche detto contratto di difesa; di assistenza, contratto d’opera intellettuale): è ciò che
instaura il rapporto tra cliente e avvocato. L’incarico può essere dato in forma orale e dallo stesso deriva la
responsabilità personale illimitata personale per l’avvocato (anche se membro di associazioni o società ovvero
nel caso venga sostituito (può nominare uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario depositando la nomina
presso l’ordine di appartenenza) o coadiuvato da altri avvocati). Questi:
➢ può esercitare l’incarico a titolo gratuito e a proprio favore (ex 86 cpc);
➢ può sempre recedere dal mandato (anche senza una giusta causa come richiesta dall’art. 2237 cc) purché
mediante l’adozione delle cautele necessarie per evitare pregiudizio.
➢ deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 14
La procura alle liti: quando l’incarico sia riferibile a una attività nell’ambito di un giudizio, la parte deve rilasciare
uno specifico mandato nella forma della procura alle liti, la quale:
➢ Può essere generale o speciale;
➢ È conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (anche dal difensore).
➢ Se speciale può essere apposta anche in calce o a margine della citazione o di qualunque altro atto
introduttivo con autografia della sottoscrizione certificata dal difensore;
➢ Si presume conferita per un unico grado del processo, salvo nell’atto non sia espressa una volontà diversa;
➢ Le parti possono stare davanti al G.d.P. senza il ministero del difensore (nelle cause fino a 1100 euro di
valore) – 82 cpc -;
➢ Consente al difensore di compiere in nome della parte tutti gli atti del processo, salvo quelli che la legge
impone che impongano la disposizione del diritto controverso (84 cpc);
➢ Può essere revocata o rinunciata ma in entrambi casi l’effetto non si produce per le altre parti fino a che
non sia avvenuta la sostituzione del difensore (85 cpc);
➢ non è necessaria quando la parte sia assistita – e non rappresentata – da un avvocato (87 cpc).
Il cliente è colui che conferisce il mandato di diritto sostanziale ed è tenuto al pagamento del compenso, mentre
la parte assistita è colui che rilascia la procura alle liti e viene assistito in giudizio. In genere tali soggetti
coincidono, ma talvolta vi può essere differenza (parte assistita: l’amministratore; cliente: una società).
La polizza assicurativa: l’avvocato è tenuto a stipulare una polizza per la r.c. (comprensiva della custodia di
documenti, denaro e titoli), nonché contro gli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori per l’attività svolta
anche fuori dallo studio (la mancata stipulazione è illecito disciplinare), i cui estremi vanno comunicati al CdO.
Massimali minimi e condizioni essenziali vanno stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministro della Giustizia, sentito
il CNF.
Compenso:
a. fino al 2006 il compenso era calcolato sui parametri ex 2233 c.c. che prevedeva, nell’ordine, la pattuizione tra
le parti, in mancanza il ricorso alle tariffe, il richiamo degli usi, la determinazione del giudice, fermo il divieto
del patto di quota lite e l’inderogabilità dei minimi tariffari. In sostanza di regolare si usavano le tabelle del
ministero indicanti compensi e onorari per le diverse attività svolte.
b. Decreto liberalizzazioni del 2006: abroga i minimi tariffari e il divieto di patto di quota lite.
c. Dl 1/2012: fa venir meno il riferimento alle tariffe, stabilendo che il giudice, per liquidare le spese in capo alla
parametri
parte soccombente, debba fare riferimento ai stabiliti dal ministero della giustizia, i quali sono
stati approvati con dm 140/2012 per tutte le professioni, i quali sono (i) la natura e il valore della pratica, (ii)
l’importanza, la complessità e la difficoltà della stessa, (iii) le condizioni di urgenza per l’espletamento, (iv) i
risultati e i vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente, (v) l’impegno profuso anche in termini di
tempo impiegato, (vi) il pregio dell’opera prestata. Ci sono poi le tabelle per le diverse professioni, con
possibilità di maggiorazioni e diminuzioni. NO PATTUIZIONE PER ISCRITTO AD SUBSTANTIAM: LA L FORENSE
DICE ‘DI REGOLA’, QUINDI DEROGA AL 2233 C.C.
d. Nuova legge professionale: prevede che in mancanza di pattuizione si applicano i parametri stabiliti ogni 2
anni dal ministero della giustizia (dm 55/14). La stessa dispone inoltre che è ammessa la pattuizione:
• a tempo;
• In misura forfetaria;
• Per convenzione avente ad oggetto uno più affari;
• In base ai tempi di assolvimento della prestazione;
• Per singole fasi o per l’intera attività;
• A % sul valore dell’affare o su quanto si prevede di giovarsene, anche a livello non strettamente
personale, il destinatario della prestazione; 15
➢ è vietato il patto di quota lite, ovvero quel patto con cui l’avvocato percepisca in tutto o in parte una quota
del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa;
➢ all’avvocato sono dovuti anche:
• il rimborso delle spese effettivamente sostenute per oneri e contributi anticipati nell’interesse dei
clienti;
• nonché un rimborso spese forfetarie da determinare con regolamento;
➢ di tutto questo l’avvocato deve rendere edotto il cliente, informandolo in merito alla complessità
dell’incarico e degli oneri ipotizzabili, comunicando (non più a richiesta) un preventivo degli oneri, spese,
anche forfetarie, prevedibili e del compenso professionale.
➢ se il compenso professionale non è pattuito per iscritto, provvede il giudice applicando i parametri (in caso
di mancato accordo tra cliente e avvocato può essere chiesto al CdO un parere sulla congruità della
richiesta, il quale ha valore di atto amministrativo).
➢ Il compenso si deve tenere conto delle caratteristiche, pregio, difficoltà, urgenza dell’attività;
dell’importanza, natura e valore dell’affare; delle condizioni soggettive del cliente; dei risultati conseguiti;
del numero e della complessità di ragioni di fatto e di diritto trattate, nonché della corrispondenza che si è
dovuto tenere con il cliente e con i terzi.
➢ Il compenso è liquidato per fasi che comprendono:
• Fase di studio della controversia;
• Fase introduttiva del giudizio;
• Fase istruttoria;
• Fase decisionale;
• Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
• Fase istruttoria e decisionale del procedimento esecutivo.
Il gratuito patrocinio: istituto introdotto nel 1923 come ufficio onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati
con cui essi assicurano il patrocinio a favore dei non abbienti;
il patrocinio a spese dello stato: introdotto prima per le controversie di lavoro (l. 533/1973) e poi in materia di
adozione e affidamento dei minori è oggi previsto per i giudizi penali, civili e amministrativi (per chi ha, nella
propria famiglia, un reddito inferiore a 11.528,41 euro), la cui valutazione di ammissibilità in base ai requisiti è
rimessa, per i giudizi civili, al CdO, e, per quelli penali, al giudice di merito (non è di regola ricompresa l’attività
stragiudiziale che si pone a carico del cliente, salvo a questa segua un’attività giurisdizionale per cui si realizza il
patrocinio a spese dello stato).
Il patto di quota lite: è il patto con cui avvocato e cliente pattuiscono che, all’esito della lite, venga riconosciuto
all’avvocato una % del bene controverso o del valore di questo. Detto divieto:
➢ Era previsto all’art. 2233 cc; poi era stato tolto dalle liberalizzazioni del 2006;
➢ È stato reintrodotto dall’art. 13 co. 4 della legge professionale che ha definito patti vietati quelli con i quali
l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o
della ragione litigiosa. In sostanza si vuole evitare che si condizioni il compenso al risultato.
➢ Ma è possibile che il compenso sia pattuito a % sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa
giovarsene il destinatario della prestazione: in realtà è difficile la distinzione ma cmq la ratio è quella di
vietare un patto ragguagliato al risultato (mentre è consentito un accordo che indichi, come compenso, una
% del valore della causa, indipendentemente dal risultato).
Non vanno confuse con il patto di quota lite: 16
i. La disposizione di cui all’art 1261 cc che vieta a magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati e notai di
rendersi cessionari di crediti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno parte
nella circoscrizione in cui esercitano la loro attività sotto pena di nullità;
j. Con il palmario, onorario che in alcune località d’Italia si suole pattuite quale retribuzione di risultato in caso
di esito positivo della lite, aggiuntivo rispetto al normale compenso.
Solidarietà delle parti nel pagamento del compenso: nel caso in cui la lite si chiuda con accordi presi in qualsiasi
forma, la vecchia legge (art. 68) e ora la nuova (art. 13, co. 8), entrambe le parti sono solidalmente tenute al
pagamento delle spese e del compenso a tutti gli avvocati costituiti che abbiano svolto la loro attività negli ultimi
3 anni e che risultino ancora creditori.
➢ Tale disposizione, ritenuta costituzionalmente legittima in ragione del rapporto che verrebbe ad istaurarsi
tra l’avvocato e la controparte, opera salvo espressa rinunzia al beneficio della solidarietà.
Interessi: sugli importi dovuti decorrono interessi dalla data della parcella o del preventivo di parcella nella misura
degli interessi moratori di cui al d lgs 231/2002 (decorrono dal decorso dei 30 gg previsti per il pagamento).
Rivalutazione monetaria: il credito dell’avvocato è di valuta: ne consegue che la sopravvenuta svalutazione
monetaria non consente la rivalutazione d’ufficio, ma solo in costanza di domanda di parte ricorrendo i
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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