vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
METODO DI INTERPRETAZIONE:
1) Il primo passo per interpretare le norme costituzionali consiste
nell’INTERPRETAZIONE LETTERALE dove però i termini vanno intesi avendo
anche riguardo al significato che hanno nel linguaggio politico e non solo a
quello del linguaggio tecnico giuridico.
2) Ma un'interpretazione letterale della singola norma non è quasi mai sufficiente
si deve ricorrere alla COORDINAZIONE LOGICO GIURIDICA della singola
disposizione con le altre. Occorre dunque desumere dall'intera carta
29
costituzionale i principi direttivi che animandola nel suo insieme devono
ritenersi presenti in ogni sua parte. Quindi il riferimento alle circostanze sociali
ed economiche che la norma intende regolare non può essere trascurato perché
la conoscenza dell'evoluzione storica e delle ideologie che hanno in vario modo
ispirato la costituzione è importante per intendere la portata e senso delle
disposizioni
CASO INTERPRETATIVO:
PROPRIETÀ= diritto reale di eccellenza
la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”
Articolo 42COST:”
ARTICOLO 42 COST
La proprietà è pubblica o privata. i beni economici appartengono allo stato,
I) ad enti, o a privati.
la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
II) modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
la proprietà privata può essere nei casi preveduti dalla legge e salvo
III) indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale
la legge stabilisce le enormi limiti della successione legittima e
IV) testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità
Il termine proprietà è un termine del linguaggio giuridico, del linguaggio politico
e del linguaggio comune. Nel linguaggio giuridico designa un istituto ben noto del
diritto civile, quale è regolato dalla legge ordinaria: è chiaro che se si stesse a questo
significato, la disciplina giuridica della proprietà, vigente al tempo in cui fu promulgata
la costituzione, verrebbe elevata al rango costituzionale divenendo così non
modificabile. questa interpretazione non appare accettabile, perché la funzione della
costituzione non è quella di bloccare ogni modificazione della legge ordinaria, bensì
quella di segnare i principi le direttive entro le quali la legislazione assume le esigenze
delle situazioni nuove. Neppure sembra accettabile, l'interpretazione per la quale il
legislatore ordinario avrebbe la facoltà di disporre qualsiasi disciplina della proprietà
privata, si no comprimerla in qualsiasi misura, purché lasci sopravvivere qualcuno dei
poteri in cui si concreta il concetto tradizionale della proprietà. Detto in altro modo a
contrariis, neppure il legislatore ordinario deve disporre una qualsiasi disciplina della
proprietà, sino a comprimerla/svalutarla. allora bisogna considerare l'intero sistema.
bisogna leggere l'articolo 42 della costituzione, per esempio, con l'articolo 47 della
costituzione che incentiva la tutela del risparmio e quindi vede la proprietà come un
quid che tutela contro l'incertezza del futuro che perciò va protetto.
30
La proprietà è disciplinata tecnicamente all'articolo 832cc
L’articolo 42 non ci dice cos’è la proprietà privata. Ma se io voglio sapere qual è la
proprietà contemplata dalla norma costituzionale allora doppiamo interpellare
l’articolo 832 cc (norma che definisce il proprietario che ha diritto di disporre della
cosa entro i limiti stabiliti dall’ordinamento)
ARTICOLO 832 CC
“il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”
12.STATO DI DIRITTO E STATO SOCIALE
Le proclamazioni di diritti inviolabili dell'uomo, che aprono le moderne carte
costituzionali, hanno il precedente storico della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DEL CITTADINO, promulgate in Francia il 26 agosto 1789.
Questa era imperniata sui principi della libertà, della proprietà privata e
dell'uguaglianza di fronte alla legge:
LA LIBERTÀ: era intesa come autonomia degli individui e la libertà di agire
anche nel campo economico, con il solo limite derivante dal rispetto dei diritti
altrui.
LA PROPRIETÀ PRIVATA: dichiarata “inviolabile e sacra”, era considerata
fondamento necessario della libertà, sia dal punto di vista generale per il
pluralismo economico che ne deriva, sia dal punto di vista individuale, quale
base dell'indipendenza del singolo e strumento per l'esercizio dell'iniziativa
economica.
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: si contrapponeva al preesistente regime di
privilegi legali a favore dell'aristocrazia e del clero ed affermava perciò chi è la
legge doveva essere uguali per tutti.
E’ evidente che l'uguaglianza giuridica non escludeva disuguaglianze
economiche e sociali di fatto
In questa concezione dello Stato, LA LEGGE, formata con l'intervento diretto e
indiretto dei cittadini, è al tempo stesso tutela è il limite della libertà:
TUTELA contro la sopraffazione da parte di privati ho del potere pubblico
LIMITE per il riconoscimento dell'uguale libertà altrui
Così intesa, la LEGGE esprime obblighi di rispetto piuttosto che di cooperazione e
dunque si manifesta piuttosto con divieti che con imposizioni, in quanto tali divieti
siano indispensabili ad assicurare l'area delle libertà individuali.
31
IL DIRITTO deve essere fondato su LEGGI GENERALI, al fine di assicurare
l'uguaglianza e le leggi devono essere formulate chiaramente e pubblicate e
devono disporre solo per il futuro, affinché ciascuno le possa conoscere con
certezza e tenerne conto nel proprio comportamento.
A garanzia dei diritti e delle libertà del cittadino, LO STATO DI DIRITTO concede
RIMEDI GIURISDIZIONALI non solo nei rapporti fra privati, ma anche contro l'azione
illegale della pubblica amministrazione.
PER L'ESERCIZIO DI TALI RIMEDI è istituito un potere giudiziario al quale è
affidato il compito di assicurare la realizzazione della volontà generale e al tempo
stesso l'uguaglianza e la certezza del diritto.
Sovranità della legge, sistema dei rimedi giurisdizionali, divisione dei poteri, certezza
del diritto, principio della irretroattività delle leggi caratterizzano LO STATO DI
DIRITTO
Secondo la CONCEZIONE LIBERALE CLASSICA, lo STATO aveva principalmente la
funzione di garantire sicurezza e ordine, come condizioni per l'autonomo sviluppo della
società e dei singoli.
L'intervento pubblico nell'economia era limitato a istituire le condizioni strutturali
per le esplicarsi dell'iniziativa economica privata e a fornire quei servizi che non è
compito dell'impresa privata di offrire.
In questo ambito LA SOCIALITÀ cioè la disposizione a creare le migliori condizioni per
lo sviluppo della società in ogni suo settore, non aveva il richiamo e l'urgenza che
successivamente ha avuto.
La concezione e la pratica attuale DELL'ATTIVITÀ DELLO STATO si sono sviluppate
sotto la pressione di vasti ceti popolari per superare le situazioni di bisogno economico
e per rimuovere gli ostacoli all'effettivo godimento delle condizioni di uguaglianza.
Mediante le associazioni operaie prima, e poi mediante la partecipazione politica
ottenuta con successive estensioni del diritto di voto fino al suffragio universale, le
nuove classi chiedono e ottengono una LEGISLAZIONE SOCIALE rivolta ad assicurare
a tutti un'esistenza libera e dignitosa e le condizioni per sviluppare la propria
personalità
A questi obiettivi provvedono leggi che modificano la struttura di rapporti di diritto
privato, e in primo luogo dei rapporti di lavoro, e leggi che organizzano e assicurano
prestazioni sociali da parte di enti pubblici: quelle della previdenza sociale, e quelle nel
campo della sanità e dell'istruzione.
Si vanno affermando richieste di leggi destinate a favorire LA SICUREZZA
DELL'ABITAZIONE
Al fine di favorire la piena occupazione si hanno poi diretti e indiretti interventi pubblici
nell'economia che caratterizzano uno STATO SOCIALE
Questa diversa concezione dello Stato trova espressione nelle norme di apertura della
COSTITUZIONE, dedicate ai principi fondamentali.
Al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo L'ARTICOLO 2 DELLA
COSTITUZIONE fa seguire l'enunciazione del principio di solidarietà politica,
economica e sociale. 32
IL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA affermato DALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 DELLA
COSTITUZIONE non rimane una semplice enunciazione di principio, ma specifica con
:” è compito della Repubblica
incisiva effettività il compito dello Stato repubblicano
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del paese”
Questa dichiarazione coordina il rapporto fra libertà e socialità, che non è di
contrapposizione, ma di integrazione e perfezionamento
13. DIRITTI E LIBERTÀ CIVILI E LA LORO GARANZIA COSTITUZIONALE
LA COSTITUZIONE ITALIANA, in netta contrapposizione ai principi dello Stato
totalitario, pone in primo piano la persona umana: L'uomo non è visto in funzione e al
servizio dello Stato, bensì quest'ultimo in funzione e al servizio dell'uomo.
Alla dichiarazione generale del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili
dell'uomo (art. 2 Cost.) segue la dichiarazione di DIRITTI E LIBERTÀ SPECIFICHE:
Libertà che attengono alla sfera personalissima del singolo, quali la
libertà personale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di religione;
Libertà e diritti che tutelano lo svolgimento materiale dell'esistenza,
quali il diritto al lavoro, la liberta di circolazione e di soggiorno, la proprietà
personale della casa di abitazione e dei titoli di investimento del risparmio
popolare, la proprietà artigiana e la piccola e media proprietà agricola;
Libertà che attengono alla comunicazione e all’associazione: libertà e
geregatezza della corrispondenza, Libertà di riunione e associazione, di
professione religiosa, libertà di manifestare il proprio pensiero.
La libert&agrav