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1.LA CORTE COSTITUZIONALE E LE QUESTIONI COMUNITARIE: INIZIALE

LONTANANZA

Cause

 Affermazione dell’autonomia degli ordinamenti

 Supremazia della normativa comunitaria

 Salvaguardia del nucleo essenziale (principi fondamentali

 dell’ordinamento costituzionale e diritti inalienabili della persona)

Ciò porta all’autoesclusione

 In questa fase la Corte Costituzionale

 Afferma di non rientrate nell’ambito di applicazione dell’art.234 TCE

 sul rinvio pregiudiziale (sent. 536 del 1995)

Afferma il vincolo della previa richiesta alla Corte di Giustizia sulle

 “questioni doppiamente pregiudiziali”

2.PROGRESSIVO IMPEGNO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA TUTELA DEI

DIRITTI FONDAMENTALI...

Diritti fondamentali della persona fanno parte del diritto comunitario

 (sent. “Stauder” del 1969)

La loro protezione è informata alle tradizioni costituzionali comuni agli

 Stati membri (sent. “Internazionale Handelsgesellshcaft” del 1970)

E ai Trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo

ANCHE I TRATTATI SI APRONO ALLA TUTELA DEI DIRITTI

Art. 6 TUE: Unione si fonda sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà

 fondamentali e rispetta i diritti fondamentali CEDU (Maastricht 1992;

Amsterdam 1997)

Elaborazione di una propria carta dei diritti: Nizza 2000, ma senza forza

 giridica vincolante

Lisbona 2009 > nuovo art. 6 TUE

NUOVO ART. 6 TUE

1. Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella “Carta dei

 diritti fondamentali dell’Unione europea” del 7 dicembre 2000, adattata il

12 dicembre 2007 a Strasburgo, che la lo stesso valore giuridico dei

trattati.

Le disposizioni della Carta none stendono in alcun modo le competenze

 dell’Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità

 delle disposizioni generali del titolo 7° della Carta che disciplinano la sua

interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni in

cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L’Unione aderisce alla “Convenzione europea per la salvaguardia dei

 diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”

Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei

 trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla “Convenzione europea per la

 salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e risultanti

dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del

diritto dell’Unione in quanto principi generali.

3.SVILUPPI DEGLI ANNI 2000

APERTURA DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL RINVIO PREGIUDIZIALE

In un giudizio principale (ord.103 del 2008) caso di una legge

 →

Sardegna istitutiva di imposta regionale sullo scalo turistico di aerei

 e barche da diporto

Interpretazione della Corte di Giustizia

 Accoglimento

In un giudizio incidentale (ord. 207 del 2013) precari scuola

 →

Disposizione priva di effetto diretto

 Interpretazione della Corte di Giustizia (sent. “Mascolo” del 26

 novembre 2014)

Accoglimento parziale (sent. 187 del 2016)

NB: sent. della Corte Costituzionale 187 del 2016 significativa per le

 →

relazioni tra sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e

sentenze della Corte Costituzionale

Norma giudicata in contrasto con diritti dell’Unione Europea dalla Corte di

 Giustizia dell’Unione Europea (art. 4, commi 1 e 11, della legge n.124 del

1999) viola l’art.117 della Costituzione ma

«La questione di legittimità costituzionale non si esaurisce,

 tuttavia, in quella oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primato del diritto comunitario e la esclusività della giurisdizione

 costituzionale nazionale, in un sistema accentrato di controllo di

costituzionalità, impongono delicati equilibri, evidenziati anche

nell’ordinanza del rinvio pregiudiziale, in cui questa Corte ha posto

in evidenza i principi costituzionali che vengono in rilievo nella

materia in esame, e cioè l’accesso mediante pubblico concorso agli

impieghi pubblici (art. 97, quarto comma, Cost.), e il diritto

all’istruzione (art. 34 Cost.). »

Dà rilievo alla normativa sopravvenuta

 Legge n.107 del 2015 che prevede

 →

Limiti ai rinnovi

 Risarcimento in caso di violazione

4.CASO TARICCO: UN ESEMPIO DI DIALOGO (2017)

CGUE 8 settembre 2015, in C-105/14: «una normativa nazionale in

 materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato

disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale… [per frodi

gravi in materia di IVA… gli atti interruttivi comportano il prolungamento

del termine di un quarto della sua durata iniziale] è idonea a

pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo

325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui… impedisca di infliggere

sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode

grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui

preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato

membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti

per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea,

circostanze che spetta al giudice nazionale verificare»

CORTE DI CASSAZIONE E CORTE D’APPELLO DI MILANO: QUESTIONE DI

LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

sull’art. 2 l. 130/2008 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona)

 nella parte in cui si riferisce all’art. 325, par. 1 e 2, del TFUE, come

interpretato dalla sentenza CGUE Taricco, che impone al giudice

nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo

comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli

impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero

considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari

dell’Unione

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 26 GENNAIO 2017, N.24: UNA

PROPOSTA DI DIALOGO

«Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte

 di giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola

tratta dall’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con

l’identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti

autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione.»

«Inoltre questa Corte osserva che la sentenza resa in causa Taricco ha

 escluso l’incompatibilità della regola lì affermata rispetto all’art. 49 della

Carta di Nizza con riguardo al solo divieto di retroattività, mentre non ha

esaminato l’altro profilo proprio del principio di legalità, ovvero

la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia

sufficientemente determinata. È questa un’esigenza comune alle

tradizioni costituzionali degli Stati membri, presente anche nel sistema di

tutela della CEDU, e come tale incarna un principio generale del diritto

dell’Unione (si veda la già citata sentenza 12 dicembre 1996, in cause C-

74/95 e C-129/95).»

IN SINTESI LA CORTE COSTITUZIONALE PONE UN PROBLEMA DI DIRITTI

FONDAMENTALI, TUTELATI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA, CHE VERREBBERO

LESI

 Per la portata retroattiva del vincolo di disapplicazione stabilito nella

sentenza Taricco, in violazione del principio di irretroattività della legge

penale

 Per l’indeterminatezza dei presupposti della disapplicazione fissati nella

stessa sentenza (quando le disposizioni “impediscono di infliggere

sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode

grave), in violazione del principio di legalità dei reati e delle pene

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, 5 DICEMBRE 2017, IN CAUSA

C.42/17: UNA RISPOSTA DIALOGANTE

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso

 che esso impone al giudice nazionale di disapplicare…, a meno che una

disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di

legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente

determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione

retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità

più severo di quello vigente al momento della commissione del

reato.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA riconosce che

In effetti l’obbligo di disapplicazione può comportare lesioni di diritti

 fondamentali

che non si tratta di un problema solo italiano: si tratta di diritti

 tutelati anche dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea

che il “principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di

 prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale

applicabile” (par. 51) “appartiene alle tradizioni costituzionali comuni

agli Stati membri” (par. 53).

PARTE 2: “I RAPPORTI TRA LA CORTE COSTITUZIONALE E LA CORTE DI

STRASBURGO”

1.PECULIARITA DEL SISTEMA CONVENZIONALE: semplice, molto poco articolato

unico livello di fonte CEDU (no legislatore, alla Corte spetta tutta

 l’implementazione)

unico ruolo della Corte assicurare il rispetto della Carta (tutela dei

 →

diritti fondamentali)

carattere complementare della tutela CEDU dei diritti fondamentali

 rispetto alle Costituzioni (art. 35 della Carta) solo dopo

l’esaurimento delle vie interne

PECULIARITA’

non coincidenza con i cataloghi dei diritti delle costituzioni nazionali

 vincolo degli ordinamenti nazionali

 rimuovere le violazioni di diritti e libertà garantiti

 se impossibile, equa soddisfazione

PROBLEMA come si colloca la CEDU negli ordinamenti interni?

2.SVILUPPI DEL RAPPORTO CEDU – COSTITUZIONE

CEDU

 trattato internazionale

 legge ordinaria di approvazione (845 del 1955)

 rango di fonte primaria

 problematico (tentativi art. 2, 10, 11 Costituzione)

protocollo 11 del 1988 istituzione della Corte Unica

 →

legge costituzionale n.3 del 2001 nuovo art. 117

 →

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel

 rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazion

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Publisher
A.A. 2022-2023
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Benny.98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Nardi Sandro.