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1.LA CORTE COSTITUZIONALE E LE QUESTIONI COMUNITARIE: INIZIALE
LONTANANZA
Cause
Affermazione dell’autonomia degli ordinamenti
Supremazia della normativa comunitaria
Salvaguardia del nucleo essenziale (principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale e diritti inalienabili della persona)
Ciò porta all’autoesclusione
In questa fase la Corte Costituzionale
Afferma di non rientrate nell’ambito di applicazione dell’art.234 TCE
sul rinvio pregiudiziale (sent. 536 del 1995)
Afferma il vincolo della previa richiesta alla Corte di Giustizia sulle
“questioni doppiamente pregiudiziali”
2.PROGRESSIVO IMPEGNO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA TUTELA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI...
Diritti fondamentali della persona fanno parte del diritto comunitario
(sent. “Stauder” del 1969)
La loro protezione è informata alle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri (sent. “Internazionale Handelsgesellshcaft” del 1970)
E ai Trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo
ANCHE I TRATTATI SI APRONO ALLA TUTELA DEI DIRITTI
Art. 6 TUE: Unione si fonda sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e rispetta i diritti fondamentali CEDU (Maastricht 1992;
Amsterdam 1997)
Elaborazione di una propria carta dei diritti: Nizza 2000, ma senza forza
giridica vincolante
Lisbona 2009 > nuovo art. 6 TUE
NUOVO ART. 6 TUE
1. Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella “Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea” del 7 dicembre 2000, adattata il
12 dicembre 2007 a Strasburgo, che la lo stesso valore giuridico dei
trattati.
Le disposizioni della Carta none stendono in alcun modo le competenze
dell’Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità
delle disposizioni generali del titolo 7° della Carta che disciplinano la sua
interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni in
cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L’Unione aderisce alla “Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei
trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla “Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del
diritto dell’Unione in quanto principi generali.
3.SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
APERTURA DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL RINVIO PREGIUDIZIALE
In un giudizio principale (ord.103 del 2008) caso di una legge
→
Sardegna istitutiva di imposta regionale sullo scalo turistico di aerei
e barche da diporto
Interpretazione della Corte di Giustizia
Accoglimento
In un giudizio incidentale (ord. 207 del 2013) precari scuola
→
Disposizione priva di effetto diretto
Interpretazione della Corte di Giustizia (sent. “Mascolo” del 26
novembre 2014)
Accoglimento parziale (sent. 187 del 2016)
NB: sent. della Corte Costituzionale 187 del 2016 significativa per le
→
relazioni tra sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e
sentenze della Corte Costituzionale
Norma giudicata in contrasto con diritti dell’Unione Europea dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea (art. 4, commi 1 e 11, della legge n.124 del
1999) viola l’art.117 della Costituzione ma
«La questione di legittimità costituzionale non si esaurisce,
tuttavia, in quella oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il primato del diritto comunitario e la esclusività della giurisdizione
costituzionale nazionale, in un sistema accentrato di controllo di
costituzionalità, impongono delicati equilibri, evidenziati anche
nell’ordinanza del rinvio pregiudiziale, in cui questa Corte ha posto
in evidenza i principi costituzionali che vengono in rilievo nella
materia in esame, e cioè l’accesso mediante pubblico concorso agli
impieghi pubblici (art. 97, quarto comma, Cost.), e il diritto
all’istruzione (art. 34 Cost.). »
Dà rilievo alla normativa sopravvenuta
Legge n.107 del 2015 che prevede
→
Limiti ai rinnovi
Risarcimento in caso di violazione
4.CASO TARICCO: UN ESEMPIO DI DIALOGO (2017)
CGUE 8 settembre 2015, in C-105/14: «una normativa nazionale in
materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato
disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale… [per frodi
gravi in materia di IVA… gli atti interruttivi comportano il prolungamento
del termine di un quarto della sua durata iniziale] è idonea a
pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo
325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui… impedisca di infliggere
sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode
grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui
preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato
membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti
per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea,
circostanze che spetta al giudice nazionale verificare»
CORTE DI CASSAZIONE E CORTE D’APPELLO DI MILANO: QUESTIONE DI
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
sull’art. 2 l. 130/2008 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona)
nella parte in cui si riferisce all’art. 325, par. 1 e 2, del TFUE, come
interpretato dalla sentenza CGUE Taricco, che impone al giudice
nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo
comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli
impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero
considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione
ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 26 GENNAIO 2017, N.24: UNA
PROPOSTA DI DIALOGO
«Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte
di giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola
tratta dall’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con
l’identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti
autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione.»
«Inoltre questa Corte osserva che la sentenza resa in causa Taricco ha
escluso l’incompatibilità della regola lì affermata rispetto all’art. 49 della
Carta di Nizza con riguardo al solo divieto di retroattività, mentre non ha
esaminato l’altro profilo proprio del principio di legalità, ovvero
la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia
sufficientemente determinata. È questa un’esigenza comune alle
tradizioni costituzionali degli Stati membri, presente anche nel sistema di
tutela della CEDU, e come tale incarna un principio generale del diritto
dell’Unione (si veda la già citata sentenza 12 dicembre 1996, in cause C-
74/95 e C-129/95).»
IN SINTESI LA CORTE COSTITUZIONALE PONE UN PROBLEMA DI DIRITTI
FONDAMENTALI, TUTELATI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA, CHE VERREBBERO
LESI
Per la portata retroattiva del vincolo di disapplicazione stabilito nella
sentenza Taricco, in violazione del principio di irretroattività della legge
penale
Per l’indeterminatezza dei presupposti della disapplicazione fissati nella
stessa sentenza (quando le disposizioni “impediscono di infliggere
sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode
grave), in violazione del principio di legalità dei reati e delle pene
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, 5 DICEMBRE 2017, IN CAUSA
C.42/17: UNA RISPOSTA DIALOGANTE
L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso
che esso impone al giudice nazionale di disapplicare…, a meno che una
disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di
legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente
determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione
retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità
più severo di quello vigente al momento della commissione del
reato.
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA riconosce che
In effetti l’obbligo di disapplicazione può comportare lesioni di diritti
fondamentali
che non si tratta di un problema solo italiano: si tratta di diritti
tutelati anche dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
che il “principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di
prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale
applicabile” (par. 51) “appartiene alle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri” (par. 53).
PARTE 2: “I RAPPORTI TRA LA CORTE COSTITUZIONALE E LA CORTE DI
STRASBURGO”
1.PECULIARITA DEL SISTEMA CONVENZIONALE: semplice, molto poco articolato
unico livello di fonte CEDU (no legislatore, alla Corte spetta tutta
l’implementazione)
unico ruolo della Corte assicurare il rispetto della Carta (tutela dei
→
diritti fondamentali)
carattere complementare della tutela CEDU dei diritti fondamentali
rispetto alle Costituzioni (art. 35 della Carta) solo dopo
→
l’esaurimento delle vie interne
PECULIARITA’
non coincidenza con i cataloghi dei diritti delle costituzioni nazionali
vincolo degli ordinamenti nazionali
rimuovere le violazioni di diritti e libertà garantiti
se impossibile, equa soddisfazione
PROBLEMA come si colloca la CEDU negli ordinamenti interni?
→
2.SVILUPPI DEL RAPPORTO CEDU – COSTITUZIONE
CEDU
trattato internazionale
legge ordinaria di approvazione (845 del 1955)
rango di fonte primaria
problematico (tentativi art. 2, 10, 11 Costituzione)
protocollo 11 del 1988 istituzione della Corte Unica
→
legge costituzionale n.3 del 2001 nuovo art. 117
→
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazion