vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SAS IRREGOLARE
Viene scritto un atto costitutivo con due qualifiche di soci ma non si procede all'iscrizione dell'atto
costitutivo al registro delle imprese. L'atto sarà comunque pienamente efficace e troveranno
applicazione nei confronti dei soci accomandatari le regole della società semplice, mentre per gli
accomandanti rimane il beneficio della responsabilità limitata ma è esclusa totalmente qualsiasi
partecipazione agli atti gestionali, quindi niente deroghe.
COOPERAZIONE TRA GLI IMPRENDITORI
Il principio di cooperazione tra gli imprenditori è un concetto fondamentale nel diritto commerciale
che promuove la collaborazione e il reciproco vantaggio tra le aziende. Questo principio riconosce
che la concorrenza nel mercato può essere sana e vantaggiosa per tutti gli imprenditori coinvolti,
se gestita correttamente. Nel contesto della cooperazione tra imprenditori, il diritto commerciale
stabilisce regole e norme per facilitare la collaborazione tra le imprese. Queste norme possono
riguardare, ad esempio, l'organizzazione di alleanze o joint venture, la condivisione di informazioni,
la distribuzione di merci, la negoziazione di contratti commerciali o accordi di non concorrenza.
Il principio di cooperazione è teso a favorire una gestione efficiente ed efficace delle attività
imprenditoriali, incoraggiando sinergie e scambi di conoscenze e risorse. Attraverso la
cooperazione, gli imprenditori possono beneficiare di economie di scala, accesso a nuovi mercati o
segmenti di clientela, condivisione di rischi e costi. Inoltre, la cooperazione può anche promuovere
l'innovazione e la creazione di valore aggiunto nell'economia.
Tuttavia, è importante sottolineare che la cooperazione tra gli imprenditori deve avvenire nel
rispetto delle leggi e delle norme di concorrenza. Il diritto commerciale prevede regolamentazioni
specifiche per evitare abusi di posizione dominante, restrizioni alla concorrenza e pratiche
anticoncorrenziali. Ecco alcune delle principali norme del diritto commerciale che favoriscono la
collaborazione tra le imprese:
1. Il diritto commerciale disciplina la formazione, l'esecuzione e la
Contratti commerciali:
risoluzione dei contratti. Questi contratti possono comprendere accordi di fornitura,
distribuzione, franchising, licenze e altre forme di collaborazione tra imprese.
Regolamentando questi contratti, il diritto commerciale offre una base legale per stabilire
relazioni commerciali vantaggiose per le imprese coinvolte.
2. Il diritto commerciale prevede regole specifiche per la costituzione e il
Società commerciali:
funzionamento delle società commerciali, come società di capitali (come la società per
azioni) e società di persone (come la società in nome collettivo o in accomandita semplice).
Attraverso queste norme, le imprese possono collaborare in modo più strutturato e
condividere risorse, conoscenze e responsabilità.
3. : Il diritto commerciale disciplina anche le operazioni di fusione e
Fusioni e acquisizioni
acquisizione tra imprese. Queste norme stabiliscono le procedure e i requisiti che devono
essere seguiti per realizzare tali operazioni. Le fusioni e acquisizioni consentono alle
imprese di unire le proprie risorse e competenze per espandere il proprio mercato, ottenere
economie di scala e raggiungere altri obiettivi strategici.
4. Il diritto commerciale include anche norme volte a
Protezione della proprietà intellettuale:
proteggere la proprietà intellettuale delle imprese, come i brevetti, i marchi e i diritti
d'autore. Queste norme facilitano la collaborazione tra imprese fornendo un sistema di
tutela legale per le idee, gli inventi e le opere creative. Ciò promuove l'innovazione e
incoraggia le imprese a condividere le proprie conoscenze, ad esempio attraverso licenze o
accordi di joint venture.
5. Per garantire una concorrenza sana e leale nel mercato, il diritto
Diritto della concorrenza:
commerciale pone dei limiti al comportamento anticoncorrenziale delle imprese, come gli
accordi restrittivi alla concorrenza e gli abusi di posizione dominante. Queste norme
favoriscono la collaborazione tra imprese, garantendo che le aziende non utilizzino pratiche
sleali per eliminare o danneggiare i concorrenti.
TITOLI DI CREDITO
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una
determinata prestazione. La prestazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro
(es. cambiale), nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico), in un complesso di
rapporti giuridici (es. azioni, obbligazioni).
Definizione
Il titolo di credito è a tutti gli effetti un documento: ciò vuol dire che esso è materialmente costituito
da un modulo prestampato che deve essere riempito nelle parti lasciate in bianco (luogo e data di
emissione, importo del credito, scadenza di pagamento ecc.). Esso contiene la promessa - fatta da
colui che lo rilascia - di effettuare una prestazione a favore del soggetto che lo riceve e lo esibisce
(cosiddetto portatore). Il documento incorpora il diritto di credito, nel senso che il possesso
materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del
possessore a ottenere il pagamento. I titoli di credito sono strumenti diffusi, sia presso gli
imprenditori (es. pagamento dei fornitori mediante rilascio di cambiali), sia presso i non
imprenditori (es. utilizzo di assegni).
Tipologie
Vi sono tre tipi di titoli di credito in base al loro contenuto:
- i titoli di credito in senso stretto, che attribuiscono al possessore il diritto di riscuotere una
somma di denaro; ne sono esempi gli assegni (bancari, circolari, postali) e le cambiali;
- i titoli di massa (o valori mobiliari), che conferiscono al possessore la qualità di:
a) socio di imprese aventi la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o di società in
accomandita per azioni ; tali titoli sono le azioni che formano il capitale delle società;
(s.a.p.a.)
b) creditore nei confronti di enti pubblici o di società private; lo sono i titoli del debito pubblico
(come i BOT, i BTP, i CCT) e le obbligazioni emesse dalle società di capitali;
- i titoli rappresentativi di merci, che attribuiscono al possessore il diritto di ritirare o di trasferire
ad altri, merci in viaggio o depositate presso magazzini generali (luoghi di pubblico deposito in
cui vengono immesse, conservate e custodite merci per conto di terzi, contro pagamento di
una tariffa giornaliera); fanno parte di questa categoria la polizza di carico (titolo di credito
rappresentativo di merci viaggianti su nave, che attribuisce al possessore il diritto di venderle o
di ottenerne la consegna nel porto di destinazione) e la fede di deposito (titolo di credito
rappresentativo di merci, depositate presso magazzini generali, che attribuisce al possessore il
diritto di ritirarle o di venderle).
Vi sono tre tipi di titoli di credito in base alle modalità di trasferimento:
- i titoli al portatore, che si trasferiscono con la semplice consegna del titolo stesso; pertanto,
colui che possiede il titolo ha diritto a ricevere la prestazione in esso indicata; sono titoli al
portatore le banconote;
- i titoli all’ordine, che si trasferiscono mediante girata. La girata è una dichiarazione, scritta
sul titolo, con cui il possessore ordina al debitore di eseguire la prestazione a favore di un
altro soggetto; colui che trasferisce il titolo è detto girante, mentre colui al quale il titolo
viene trasferito è detto giratario. Un titolo può contenere varie girate, se trasferito più volte
da un soggetto all’altro; sono titoli all’ordine, gli assegni liberi, le cambiali, la fede di
deposito;
- i titoli nominativi, intestati a una persona determinata, che si trasferiscono mediante doppia
annotazione del nome del nuovo beneficiario sia sul titolo, sia sul registro dell’ente
emittente; sono titoli nominativi le azioni.
La "vita" del titolo di credito si sostanzia in tre fasi.
A) Creazione del titolo
Un titolo di credito viene creato perché a monte vi è un rapporto cosiddetto causale tra emittente
(debitore) e primo prenditore (creditore/beneficiario) i quali decidono di fissare appunto nel titolo la
prestazione dovuta dal primo al secondo. Ma la connessione tra rapporto causale e diritto nel titolo
non è identica per i diversi titoli che si dividono nelle due seguenti categorie.
Titoli astratti (es. cambiali): sono quei titoli che possono essere emessi in base a diversi tipi di
rapporto; il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento
(principio della letteralità completa).
Titoli causali (es. obbligazioni): sono quei titoli che possono essere emessi esclusivamente in base
a un determinato rapporto giuridico; il contenuto del diritto è determinato sia nel titolo ma anche
dalla disciplina relativa al rapporto che ha fatto creare tale documento (principio della letteralità
incompleta).
B) Circolazione del titolo
Nel caso di circolazione del titolo possono sorgere alcuni problemi legati al collegamento esistente
tra chi ha la titolarità del diritto, che spetta al proprietario del titolo e chi è legittimato al suo
esercizio ossia il possessore del titolo che lo ha ottenuto mediante le forme previste dai diversi tipi
(portatore, all’ordine, nominativi). Normalmente le due figure coincidono, ma può capitare una loro
dissociazione; in particolare, si distinguono i casi di:
- circolazione regolare: si ha un negozio di trasmissione valido e la figura di proprietario e
possessore coincidono;
- circolazione irregolare: si ha un negozio di trasmissione non valido e le due figure si
dissociano. Il vero proprietario (derubato) è comunque tutelato (mediante l’azione di
rivendicazione verso il ladro per titoli all’ordine o nominativi), ma se un terzo acquista il titolo
in buona fede e validamente (in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione)
(acquisto a non domino), allora diventa proprietario del titolo e del diritto a tutti gli effetti (ex
art. 1153 codice civile, cosiddetto: "possesso vale titolo"); il derubato ha solo diritto ad agire
verso il ladro per ottenere il risarcimento dei danni.
Dal punto di vista delle modalità di circolazione, i titoli di credito si suddividono in tre categorie:
- titoli al portatore: così definiti in quanto nel titolo viene inserita la clausola al portatore e
non viene indicato nel titolo il beneficiario; lo sono anche se nel titolo si inserisce il nome del
beneficiario. Tali titoli circolano con la semplice consegna del titolo e la legittimazione
all’esercizio del diritto avviene con la sola presentazione del titolo al debitore. In via
generale non viene ammesso l