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SAS IRREGOLARE

Viene scritto un atto costitutivo con due qualifiche di soci ma non si procede all'iscrizione dell'atto

costitutivo al registro delle imprese. L'atto sarà comunque pienamente efficace e troveranno

applicazione nei confronti dei soci accomandatari le regole della società semplice, mentre per gli

accomandanti rimane il beneficio della responsabilità limitata ma è esclusa totalmente qualsiasi

partecipazione agli atti gestionali, quindi niente deroghe.

COOPERAZIONE TRA GLI IMPRENDITORI

Il principio di cooperazione tra gli imprenditori è un concetto fondamentale nel diritto commerciale

che promuove la collaborazione e il reciproco vantaggio tra le aziende. Questo principio riconosce

che la concorrenza nel mercato può essere sana e vantaggiosa per tutti gli imprenditori coinvolti,

se gestita correttamente. Nel contesto della cooperazione tra imprenditori, il diritto commerciale

stabilisce regole e norme per facilitare la collaborazione tra le imprese. Queste norme possono

riguardare, ad esempio, l'organizzazione di alleanze o joint venture, la condivisione di informazioni,

la distribuzione di merci, la negoziazione di contratti commerciali o accordi di non concorrenza.

Il principio di cooperazione è teso a favorire una gestione efficiente ed efficace delle attività

imprenditoriali, incoraggiando sinergie e scambi di conoscenze e risorse. Attraverso la

cooperazione, gli imprenditori possono beneficiare di economie di scala, accesso a nuovi mercati o

segmenti di clientela, condivisione di rischi e costi. Inoltre, la cooperazione può anche promuovere

l'innovazione e la creazione di valore aggiunto nell'economia.

Tuttavia, è importante sottolineare che la cooperazione tra gli imprenditori deve avvenire nel

rispetto delle leggi e delle norme di concorrenza. Il diritto commerciale prevede regolamentazioni

specifiche per evitare abusi di posizione dominante, restrizioni alla concorrenza e pratiche

anticoncorrenziali. Ecco alcune delle principali norme del diritto commerciale che favoriscono la

collaborazione tra le imprese:

1.​ Il diritto commerciale disciplina la formazione, l'esecuzione e la

Contratti commerciali:

risoluzione dei contratti. Questi contratti possono comprendere accordi di fornitura,

distribuzione, franchising, licenze e altre forme di collaborazione tra imprese.

Regolamentando questi contratti, il diritto commerciale offre una base legale per stabilire

relazioni commerciali vantaggiose per le imprese coinvolte.

2.​ Il diritto commerciale prevede regole specifiche per la costituzione e il

Società commerciali:

funzionamento delle società commerciali, come società di capitali (come la società per

azioni) e società di persone (come la società in nome collettivo o in accomandita semplice).

Attraverso queste norme, le imprese possono collaborare in modo più strutturato e

condividere risorse, conoscenze e responsabilità.

3.​ : Il diritto commerciale disciplina anche le operazioni di fusione e

Fusioni e acquisizioni

acquisizione tra imprese. Queste norme stabiliscono le procedure e i requisiti che devono

essere seguiti per realizzare tali operazioni. Le fusioni e acquisizioni consentono alle

imprese di unire le proprie risorse e competenze per espandere il proprio mercato, ottenere

economie di scala e raggiungere altri obiettivi strategici.

4.​ Il diritto commerciale include anche norme volte a

Protezione della proprietà intellettuale:

proteggere la proprietà intellettuale delle imprese, come i brevetti, i marchi e i diritti

d'autore. Queste norme facilitano la collaborazione tra imprese fornendo un sistema di

tutela legale per le idee, gli inventi e le opere creative. Ciò promuove l'innovazione e

incoraggia le imprese a condividere le proprie conoscenze, ad esempio attraverso licenze o

accordi di joint venture.

5.​ Per garantire una concorrenza sana e leale nel mercato, il diritto

Diritto della concorrenza:

commerciale pone dei limiti al comportamento anticoncorrenziale delle imprese, come gli

accordi restrittivi alla concorrenza e gli abusi di posizione dominante. Queste norme

favoriscono la collaborazione tra imprese, garantendo che le aziende non utilizzino pratiche

sleali per eliminare o danneggiare i concorrenti.

TITOLI DI CREDITO

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una

determinata prestazione. La prestazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro

(es. cambiale), nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico), in un complesso di

rapporti giuridici (es. azioni, obbligazioni).

Definizione

Il titolo di credito è a tutti gli effetti un documento: ciò vuol dire che esso è materialmente costituito

da un modulo prestampato che deve essere riempito nelle parti lasciate in bianco (luogo e data di

emissione, importo del credito, scadenza di pagamento ecc.). Esso contiene la promessa - fatta da

colui che lo rilascia - di effettuare una prestazione a favore del soggetto che lo riceve e lo esibisce

(cosiddetto portatore). Il documento incorpora il diritto di credito, nel senso che il possesso

materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del

possessore a ottenere il pagamento. I titoli di credito sono strumenti diffusi, sia presso gli

imprenditori (es. pagamento dei fornitori mediante rilascio di cambiali), sia presso i non

imprenditori (es. utilizzo di assegni).

Tipologie

Vi sono tre tipi di titoli di credito in base al loro contenuto:

-​ i titoli di credito in senso stretto, che attribuiscono al possessore il diritto di riscuotere una

somma di denaro; ne sono esempi gli assegni (bancari, circolari, postali) e le cambiali;

-​ i titoli di massa (o valori mobiliari), che conferiscono al possessore la qualità di:

a)​ socio di imprese aventi la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o di società in

accomandita per azioni ; tali titoli sono le azioni che formano il capitale delle società;

(s.a.p.a.)

b)​ creditore nei confronti di enti pubblici o di società private; lo sono i titoli del debito pubblico

(come i BOT, i BTP, i CCT) e le obbligazioni emesse dalle società di capitali;

-​ i titoli rappresentativi di merci, che attribuiscono al possessore il diritto di ritirare o di trasferire

ad altri, merci in viaggio o depositate presso magazzini generali (luoghi di pubblico deposito in

cui vengono immesse, conservate e custodite merci per conto di terzi, contro pagamento di

una tariffa giornaliera); fanno parte di questa categoria la polizza di carico (titolo di credito

rappresentativo di merci viaggianti su nave, che attribuisce al possessore il diritto di venderle o

di ottenerne la consegna nel porto di destinazione) e la fede di deposito (titolo di credito

rappresentativo di merci, depositate presso magazzini generali, che attribuisce al possessore il

diritto di ritirarle o di venderle).

Vi sono tre tipi di titoli di credito in base alle modalità di trasferimento:

-​ i titoli al portatore, che si trasferiscono con la semplice consegna del titolo stesso; pertanto,

colui che possiede il titolo ha diritto a ricevere la prestazione in esso indicata; sono titoli al

portatore le banconote;

-​ i titoli all’ordine, che si trasferiscono mediante girata. La girata è una dichiarazione, scritta

sul titolo, con cui il possessore ordina al debitore di eseguire la prestazione a favore di un

altro soggetto; colui che trasferisce il titolo è detto girante, mentre colui al quale il titolo

viene trasferito è detto giratario. Un titolo può contenere varie girate, se trasferito più volte

da un soggetto all’altro; sono titoli all’ordine, gli assegni liberi, le cambiali, la fede di

deposito;

-​ i titoli nominativi, intestati a una persona determinata, che si trasferiscono mediante doppia

annotazione del nome del nuovo beneficiario sia sul titolo, sia sul registro dell’ente

emittente; sono titoli nominativi le azioni.

La "vita" del titolo di credito si sostanzia in tre fasi.

A) Creazione del titolo

Un titolo di credito viene creato perché a monte vi è un rapporto cosiddetto causale tra emittente

(debitore) e primo prenditore (creditore/beneficiario) i quali decidono di fissare appunto nel titolo la

prestazione dovuta dal primo al secondo. Ma la connessione tra rapporto causale e diritto nel titolo

non è identica per i diversi titoli che si dividono nelle due seguenti categorie.

Titoli astratti (es. cambiali): sono quei titoli che possono essere emessi in base a diversi tipi di

rapporto; il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento

(principio della letteralità completa).

Titoli causali (es. obbligazioni): sono quei titoli che possono essere emessi esclusivamente in base

a un determinato rapporto giuridico; il contenuto del diritto è determinato sia nel titolo ma anche

dalla disciplina relativa al rapporto che ha fatto creare tale documento (principio della letteralità

incompleta).

B) Circolazione del titolo

Nel caso di circolazione del titolo possono sorgere alcuni problemi legati al collegamento esistente

tra chi ha la titolarità del diritto, che spetta al proprietario del titolo e chi è legittimato al suo

esercizio ossia il possessore del titolo che lo ha ottenuto mediante le forme previste dai diversi tipi

(portatore, all’ordine, nominativi). Normalmente le due figure coincidono, ma può capitare una loro

dissociazione; in particolare, si distinguono i casi di:

-​ circolazione regolare: si ha un negozio di trasmissione valido e la figura di proprietario e

possessore coincidono;

-​ circolazione irregolare: si ha un negozio di trasmissione non valido e le due figure si

dissociano. Il vero proprietario (derubato) è comunque tutelato (mediante l’azione di

rivendicazione verso il ladro per titoli all’ordine o nominativi), ma se un terzo acquista il titolo

in buona fede e validamente (in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione)

(acquisto a non domino), allora diventa proprietario del titolo e del diritto a tutti gli effetti (ex

art. 1153 codice civile, cosiddetto: "possesso vale titolo"); il derubato ha solo diritto ad agire

verso il ladro per ottenere il risarcimento dei danni.

Dal punto di vista delle modalità di circolazione, i titoli di credito si suddividono in tre categorie:

-​ titoli al portatore: così definiti in quanto nel titolo viene inserita la clausola al portatore e

non viene indicato nel titolo il beneficiario; lo sono anche se nel titolo si inserisce il nome del

beneficiario. Tali titoli circolano con la semplice consegna del titolo e la legittimazione

all’esercizio del diritto avviene con la sola presentazione del titolo al debitore. In via

generale non viene ammesso l

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cicciamazzone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Beghetto Mario.