TUF.
Altra caratteristica dei contratti bancari è che devono essere redatti per iscritto, la
forma scritta è richiesta a pena di nullità. Le norme prevedono, inoltre, che una copia
sottoscritta vada consegnata al cliente. E qui si apre un’ulteriore problema.
Che cosa va consegnato al cliente? va consegnata una copia sottoscritta dalle parti.
Per diverso tempo, invece, veniva apposta solo materialmente la firma del cliente, quella
della banca era scontata. Lì sorgeva la presunzione che essendo stata redatta dallo
stesso soggetto, quella firma fosse implicita. Ora il problema non si pone più perchè con
gli strumenti informatici, la copia viene firmata digitalmente dalla banca.
Le banche, in virtù del principio di trasparenza, devono rendere noto ai clienti in maniera
chiara quelle che sono le condizioni economiche offerte delle operazioni, dei servizi
offerti, mettendo a disposizione i fogli informativi. In merito alla chiarezza molto è stato
dibattuto in merito all’aspetto grafico dei fogli informativi che sono scritti con caratteri
piccoli e fitti che hanno generato non pochi problemi. In questo ambito chiarezza non
vuol dire chiarezza espositiva, ma chiarezza in ambito contenutistico.
Un altro aspetto che pone un evidente separazione rispetto a quelle che sono le origini
del diritto commerciale, nell’ambito dei contratti bancari è fatto divieto di rinviare alle
condizioni applicate tradizionalmente secondo gli usi.
E’ fatto obbligo alle banche e agli operatori del settore, di rendere noto al cliente una
serie di dati: il tasso di interesse, ogni altro prezzo o condizione praticato che può andare
ad incidere sul costo dell’operazione ( TAEG e TAN).
La possibilità di modificare in modo unilaterale il tasso di interesse e/o altre condizioni
relative al contratto, deve essere indicata in maniera espressa nel contratto con una
clausola che deve essere approvata espressamente dal cliente (diritto privato: clausole
vessatorie).
Per modifica si intende solo una modifica di condizioni o clausole già previste
precedentemente nel contratto, non può consistere nell’introduzione ex novo di
clausole in precedenza non previste.
Come tutti i contratti possono essere a tempo determinato o indeterminato, nel caso in
cui dovessero esserci le condizioni per qualificare un contratto bancario come
indeterminato può, attraverso un’espressa clausola presente nel contratto stesso,
essere riconosciuta la facoltà di modifica unilaterale, da parte della banca, di condizioni
di tassi, prezzi e tutte le altre condizioni che possono avere un’incidenza materiale sul
contratto, ma solo in presenza di un giustificato motivo.
La modifica unilaterale è ammissibile?
1. Sì, se espressamente prevista nella clausola precedentemente fissata nelle
condizioni di contratto;
2. In presenza di un giustificato motivo.
In caso di recesso, a che regole può recedere il cliente alle modifiche delle condizioni
contrattuali? Può recedere alle condizioni precedenti, è un recesso senza oneri per il
cliente. (nei contratti a tempo indeterminato)
Deposito bancario
Il deposito bancario è la principale operazione passiva della banca, è un’operazione con
cui la banca diviene debitrice nei confronti del cliente. E’ il contratto in virtù del quale un
soggetto deposita una somma di denaro presso una banca, la banca ne acquisisce la
proprietà, ma ha l’obbligo di restituirla alla scadenza prefissata o, se la scadenza non è
indicata, a seguito di espressa richiesta da parte del depositario. La caratteristica del
deposito bancario è che l’obbligo di restituzione della banca ha ad oggetto “la specie
monetaria”. Se un soggetto concede in deposito la sua auto, con una certa targa,
numero di matricola, per 6 mesi, al suo rientro la controparte deve restituire quella
macchina. Nel deposito bancario, invece, deve restituire la specie monetaria che ha
dato, ma non le stesse monete con lo stesso numero di serie. E’ un contratto reale che si
perfeziona solo con la consegna del denaro, è unilaterale dal momento che le
prestazioni sono quasi tutte a carico della banca. E’ un contratto di durata, è un
contratto oneroso. Con il deposito bancario viene svolta una funzione ulteriore: funzione
di custodia delle somme depositante dal cliente. Svolge anche una funzione creditizia,
dal momento che la banca riconosce al depositante una somma a titolo di interesse e,
per giudizio unanime della dottrina, il deposito bancario si fa rientrare nella categoria
del deposito irregolare.
Nella pratica è possibile identificare diverse tipologie di deposito bancario che si
differenziano in relazione alle modalità concrete con cui il rapporto si viene a svolgere:
depositi ordinari, a risparmio, nominativo, nominativo pagabile al portatore, al
portatore, deposito in c/c.
Deposito ordinario/semplice: è quello in virtù del quale il cliente non può eseguire
operazioni ulteriori rispetto al deposito iniziale, non può effettuare ulteriori versamenti o
prelievi. Il cliente può chiedere la restituzione della somma maggiorata dell’interesse
anche in un’unica soluzione.
Deposito a risparmio: il cliente se ne avvale come forma di utilizzo del proprio risparmio,
è consentito al cliente di effettuare versamenti e prelievi. La banca rilasciava un libretto
di risparmio con il quale dall’operatore fisico venivano annotate le operazioni attive e
passive. Il libretto può essere al portatore o nominativo o nominativo pagabile al
portatore in cui i prelievi potevano essere effettuati da un soggetto diverso dal titolare
del libretto, a condizione che venisse esibito il libretto stesso. A partire dal 2017, per una
questione di anti-riciclaggio, i libretti non possono essere solo al portatore.
Deposito in c/c: ha la stessa funzionalità di operazioni ripetute di versamenti e prelievi
che, anzichè essere annotati su un libretto vengono annotati in un’operazione di conto
corrente, è un contratto disciplinato dal codice civile.
Apertura di credito (operazioni attive)
A differenza del deposito bancario rientra nell’ambito delle operazioni bancarie attive. E’
un contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una
determinata somma di denaro, a tempo indeterminato o determinato (art. 1842 c.c).
L’obbligo della banca è di mettere a disposizione questa somma di denaro, l’obbligo del
cliente è opposto rispetto a quello del deposito: il cliente è obbligato a restituire la
somma avuta a disposizione dalla banca maggiorata degli interessi pattuiti. E’
consensuale ad effetti obbligatori, è un contratto di durata, è strettamente legato alle
condizioni personali del cliente richiedente. E’ standardizzato nel contenuto, ma nella
quantificazione della messa a disposizione tiene conto delle condizioni personali del
richiedente. Se le parti non stabiliscono in maniera diversa, si intende che l’accreditato
possa utilizzare più volte il credito messo a disposizione e che possa anche ripristinarlo.
Se è a tempo determinato la banca può esercitare il diritto di recesso dal contratto
prima della scadenza solo in presenza di giusta causa, però se la banca recede vuol dire
che il cliente deve restituire la somma ricevuta entro 15 giorni, è nullo ogni patto
contrario che prevede un termine inferiore. Se a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può esercitare il diritto di recesso ma deve inviare alla controparte una
comunicazione di preavviso che solitamente è riconducibile ad un termine di 15 giorni.
Apertura di credito semplice: è semplice quando il credito può essere utilizzato una
sola volta, anche se può avvenire attraverso prelievi parziali, ma non può essere
ricostituito.
Apertura di credito in c/c: il cliente può ricostituire il credito tenuto nel corso del
rapporto attraverso versamenti periodici.
Apertura di credito allo scoperto: quando è concessa senza alcuna garanzia.
Apertura di credito garantita: quando è concessa con garanzie reali o personali al
cliente. Tutte le volte in cui la garanzia dovesse risultare insufficiente rispetto al credito
concesso, è consentito di richiedere un supplemento di garanzia o rivedere
l’affidamento iniziale.
Altra operazione attiva è l’anticipazione bancaria, è una forma particolare di
finanziamento che è accompagnato da una “garanzia pignoratizia” cioè una garanzia
costituita su titoli o merci, è disciplinata dagli articoli 1836 al 1851 del c.c. L’essenza
principale di questo contratto è il fatto che è ancorato ad una garanzia su titoli o merci, il
cui valore sia facilmente accertabile, dati in pegno alla banca. L’ammontare del credito è
connesso all’ammontare del valore dei titoli o merci dati in pegno. In questo contratto si
verifica una deroga al principio di indivisibilità del pegno: la controparte del rapporto
bancario può ritirare in parte i titoli o le merci date in pegno con l’obbligo di procedere al
rimborso proporzionale delle somme corrispondenti alla parte ritirata, più tutte le
somme che sono dovute alla banca (oneri che riguardano l’operazione). Poichè a durata
del contratto può essere protratta nel tempo, è riconosciuta alla banca un diritto di
chiedere un supplemento di garanzia, con la diffida in caso di mancata ottemperanza a
questa richiesta a procedere in maniera automatica a vendere i titoli o merci per
rientrare nelle somme di riferimento.
Si possono prevedere diverse tipologie di anticipazione bancaria: semplice e in c/c, a
seconda dei titoli e merci dati in pegno distinguiamo l’anticipazione bancaria in: propria
o impropria.
Anticipazione semplice: quando c’è una dazione effettiva da parte della banca
relativamente alla somma di denaro con l’obbligo del cliente di restituzione dell’importo
corrispondente al finanziamento ad una data prestabilita. Durante il periodo del
contratto è concessa facoltà al cliente di restituzione parziale della somma ricevuta,
prima della scadenza, con la facoltà di ritiro corrispondente parziale relativo ai titoli o
merci dati in pegno.
Anticipazione bancaria in c/c: è quel contratto in virtù del quale viene messo a
disposizione del cliente una determinata somma di denaro, il cliente ha la facoltà di
prelevare più volte e può ricostituire la somma attraverso versamenti periodici.
Anticipazione bancaria propria: quando i titoli e le merci formano oggetto del
cosiddetto pegno regolare, cioè la banca non può disporre materialmente delle cose
ricevute in pegno e alla scadenza del contratt
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