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TUF.

Altra caratteristica dei contratti bancari è che devono essere redatti per iscritto, la

forma scritta è richiesta a pena di nullità. Le norme prevedono, inoltre, che una copia

sottoscritta vada consegnata al cliente. E qui si apre un’ulteriore problema.

Che cosa va consegnato al cliente? va consegnata una copia sottoscritta dalle parti.

Per diverso tempo, invece, veniva apposta solo materialmente la firma del cliente, quella

della banca era scontata. Lì sorgeva la presunzione che essendo stata redatta dallo

stesso soggetto, quella firma fosse implicita. Ora il problema non si pone più perchè con

gli strumenti informatici, la copia viene firmata digitalmente dalla banca.

Le banche, in virtù del principio di trasparenza, devono rendere noto ai clienti in maniera

chiara quelle che sono le condizioni economiche offerte delle operazioni, dei servizi

offerti, mettendo a disposizione i fogli informativi. In merito alla chiarezza molto è stato

dibattuto in merito all’aspetto grafico dei fogli informativi che sono scritti con caratteri

piccoli e fitti che hanno generato non pochi problemi. In questo ambito chiarezza non

vuol dire chiarezza espositiva, ma chiarezza in ambito contenutistico.

Un altro aspetto che pone un evidente separazione rispetto a quelle che sono le origini

del diritto commerciale, nell’ambito dei contratti bancari è fatto divieto di rinviare alle

condizioni applicate tradizionalmente secondo gli usi.

E’ fatto obbligo alle banche e agli operatori del settore, di rendere noto al cliente una

serie di dati: il tasso di interesse, ogni altro prezzo o condizione praticato che può andare

ad incidere sul costo dell’operazione ( TAEG e TAN).

La possibilità di modificare in modo unilaterale il tasso di interesse e/o altre condizioni

relative al contratto, deve essere indicata in maniera espressa nel contratto con una

clausola che deve essere approvata espressamente dal cliente (diritto privato: clausole

vessatorie).

Per modifica si intende solo una modifica di condizioni o clausole già previste

precedentemente nel contratto, non può consistere nell’introduzione ex novo di

clausole in precedenza non previste.

Come tutti i contratti possono essere a tempo determinato o indeterminato, nel caso in

cui dovessero esserci le condizioni per qualificare un contratto bancario come

indeterminato può, attraverso un’espressa clausola presente nel contratto stesso,

essere riconosciuta la facoltà di modifica unilaterale, da parte della banca, di condizioni

di tassi, prezzi e tutte le altre condizioni che possono avere un’incidenza materiale sul

contratto, ma solo in presenza di un giustificato motivo.

La modifica unilaterale è ammissibile?

1. Sì, se espressamente prevista nella clausola precedentemente fissata nelle

condizioni di contratto;

2. In presenza di un giustificato motivo.

In caso di recesso, a che regole può recedere il cliente alle modifiche delle condizioni

contrattuali? Può recedere alle condizioni precedenti, è un recesso senza oneri per il

cliente. (nei contratti a tempo indeterminato)

Deposito bancario

Il deposito bancario è la principale operazione passiva della banca, è un’operazione con

cui la banca diviene debitrice nei confronti del cliente. E’ il contratto in virtù del quale un

soggetto deposita una somma di denaro presso una banca, la banca ne acquisisce la

proprietà, ma ha l’obbligo di restituirla alla scadenza prefissata o, se la scadenza non è

indicata, a seguito di espressa richiesta da parte del depositario. La caratteristica del

deposito bancario è che l’obbligo di restituzione della banca ha ad oggetto “la specie

monetaria”. Se un soggetto concede in deposito la sua auto, con una certa targa,

numero di matricola, per 6 mesi, al suo rientro la controparte deve restituire quella

macchina. Nel deposito bancario, invece, deve restituire la specie monetaria che ha

dato, ma non le stesse monete con lo stesso numero di serie. E’ un contratto reale che si

perfeziona solo con la consegna del denaro, è unilaterale dal momento che le

prestazioni sono quasi tutte a carico della banca. E’ un contratto di durata, è un

contratto oneroso. Con il deposito bancario viene svolta una funzione ulteriore: funzione

di custodia delle somme depositante dal cliente. Svolge anche una funzione creditizia,

dal momento che la banca riconosce al depositante una somma a titolo di interesse e,

per giudizio unanime della dottrina, il deposito bancario si fa rientrare nella categoria

del deposito irregolare.

Nella pratica è possibile identificare diverse tipologie di deposito bancario che si

differenziano in relazione alle modalità concrete con cui il rapporto si viene a svolgere:

depositi ordinari, a risparmio, nominativo, nominativo pagabile al portatore, al

portatore, deposito in c/c.

Deposito ordinario/semplice: è quello in virtù del quale il cliente non può eseguire

operazioni ulteriori rispetto al deposito iniziale, non può effettuare ulteriori versamenti o

prelievi. Il cliente può chiedere la restituzione della somma maggiorata dell’interesse

anche in un’unica soluzione.

Deposito a risparmio: il cliente se ne avvale come forma di utilizzo del proprio risparmio,

è consentito al cliente di effettuare versamenti e prelievi. La banca rilasciava un libretto

di risparmio con il quale dall’operatore fisico venivano annotate le operazioni attive e

passive. Il libretto può essere al portatore o nominativo o nominativo pagabile al

portatore in cui i prelievi potevano essere effettuati da un soggetto diverso dal titolare

del libretto, a condizione che venisse esibito il libretto stesso. A partire dal 2017, per una

questione di anti-riciclaggio, i libretti non possono essere solo al portatore.

Deposito in c/c: ha la stessa funzionalità di operazioni ripetute di versamenti e prelievi

che, anzichè essere annotati su un libretto vengono annotati in un’operazione di conto

corrente, è un contratto disciplinato dal codice civile.

Apertura di credito (operazioni attive)

A differenza del deposito bancario rientra nell’ambito delle operazioni bancarie attive. E’

un contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una

determinata somma di denaro, a tempo indeterminato o determinato (art. 1842 c.c).

L’obbligo della banca è di mettere a disposizione questa somma di denaro, l’obbligo del

cliente è opposto rispetto a quello del deposito: il cliente è obbligato a restituire la

somma avuta a disposizione dalla banca maggiorata degli interessi pattuiti. E’

consensuale ad effetti obbligatori, è un contratto di durata, è strettamente legato alle

condizioni personali del cliente richiedente. E’ standardizzato nel contenuto, ma nella

quantificazione della messa a disposizione tiene conto delle condizioni personali del

richiedente. Se le parti non stabiliscono in maniera diversa, si intende che l’accreditato

possa utilizzare più volte il credito messo a disposizione e che possa anche ripristinarlo.

Se è a tempo determinato la banca può esercitare il diritto di recesso dal contratto

prima della scadenza solo in presenza di giusta causa, però se la banca recede vuol dire

che il cliente deve restituire la somma ricevuta entro 15 giorni, è nullo ogni patto

contrario che prevede un termine inferiore. Se a tempo indeterminato, ciascuna delle

parti può esercitare il diritto di recesso ma deve inviare alla controparte una

comunicazione di preavviso che solitamente è riconducibile ad un termine di 15 giorni.

Apertura di credito semplice: è semplice quando il credito può essere utilizzato una

sola volta, anche se può avvenire attraverso prelievi parziali, ma non può essere

ricostituito.

Apertura di credito in c/c: il cliente può ricostituire il credito tenuto nel corso del

rapporto attraverso versamenti periodici.

Apertura di credito allo scoperto: quando è concessa senza alcuna garanzia.

Apertura di credito garantita: quando è concessa con garanzie reali o personali al

cliente. Tutte le volte in cui la garanzia dovesse risultare insufficiente rispetto al credito

concesso, è consentito di richiedere un supplemento di garanzia o rivedere

l’affidamento iniziale.

Altra operazione attiva è l’anticipazione bancaria, è una forma particolare di

finanziamento che è accompagnato da una “garanzia pignoratizia” cioè una garanzia

costituita su titoli o merci, è disciplinata dagli articoli 1836 al 1851 del c.c. L’essenza

principale di questo contratto è il fatto che è ancorato ad una garanzia su titoli o merci, il

cui valore sia facilmente accertabile, dati in pegno alla banca. L’ammontare del credito è

connesso all’ammontare del valore dei titoli o merci dati in pegno. In questo contratto si

verifica una deroga al principio di indivisibilità del pegno: la controparte del rapporto

bancario può ritirare in parte i titoli o le merci date in pegno con l’obbligo di procedere al

rimborso proporzionale delle somme corrispondenti alla parte ritirata, più tutte le

somme che sono dovute alla banca (oneri che riguardano l’operazione). Poichè a durata

del contratto può essere protratta nel tempo, è riconosciuta alla banca un diritto di

chiedere un supplemento di garanzia, con la diffida in caso di mancata ottemperanza a

questa richiesta a procedere in maniera automatica a vendere i titoli o merci per

rientrare nelle somme di riferimento.

Si possono prevedere diverse tipologie di anticipazione bancaria: semplice e in c/c, a

seconda dei titoli e merci dati in pegno distinguiamo l’anticipazione bancaria in: propria

o impropria.

Anticipazione semplice: quando c’è una dazione effettiva da parte della banca

relativamente alla somma di denaro con l’obbligo del cliente di restituzione dell’importo

corrispondente al finanziamento ad una data prestabilita. Durante il periodo del

contratto è concessa facoltà al cliente di restituzione parziale della somma ricevuta,

prima della scadenza, con la facoltà di ritiro corrispondente parziale relativo ai titoli o

merci dati in pegno.

Anticipazione bancaria in c/c: è quel contratto in virtù del quale viene messo a

disposizione del cliente una determinata somma di denaro, il cliente ha la facoltà di

prelevare più volte e può ricostituire la somma attraverso versamenti periodici.

Anticipazione bancaria propria: quando i titoli e le merci formano oggetto del

cosiddetto pegno regolare, cioè la banca non può disporre materialmente delle cose

ricevute in pegno e alla scadenza del contratt

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.grifa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'impresa e delle società e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Dentamaro Annamaria.
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