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SISTEMA UNITARIO

Quali sono le assise nelle quali si toccherà con mano che non esiste più la

collaborazione dello stato nella determinazione delle fonti canoniche e

nell’assistenza tramite il cosiddetto braccio secolare?

Sono le assise che si celebrano a Roma nel 1869-1870: il Papa Pio IX celebra il

Concilio Vaticano I.

Non è un caso che mentre Pio IX sta celebrando il Vaticano I siano già passati

otto anni da quando è stato proclamato il Regno di Italia (17 marzo 1861). Il

concilio stesso non è mai stato chiuso ufficialmente perché il 20 settembre

1870 la nazione italiana entra Roma che diviene finalmente

capitale di Italia.

Questo concilio per noi è molto importante perché è in quella sede che molti

vescovi, essendoci meno garanzia di esecuzione nell’ambito del sistema di

applicazione della gerarchia delle fonti, dicono a Pio IX che non possono più

Corpus Iuris

andare avanti in questo modo perché hanno sopra il tavolo un

Canonici, i decreti di Trento senza commenti dottrinali (il papato aveva detto

che i decreti di Trento non dovevano essere commentati), i 167

volumi delle risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio, le decine di

volumi di sacre romane decisiones, i responsi singoli che venivano dati dalle

altre congregazioni, i decreti della Penitenzieria apostolica, ecc. Specialmente i

vescovi napoletani, che si erano accorti che lo stato non collaborava più, dicono

che non possono andare avanti in questo modo.

Nel frattempo, la grande dottrina pandettistica tedesca aveva formulato,

correlativamente al sistema del codice napoleonico, l’istanza codificatoria.

Allora i vescovi presenti al Concilio Vaticano I dicono che l’insieme multiforme

e per certi versi inestricabile di fonti normative rendono impossibile l’azione

pastorale.

Dunque, la prima richiesta di codificazione canonica viene fatta al Vaticano I

che viene interrotto in seguito all’evento del 20 settembre 1870: l’evento della

breccia di Porta Pia determina al grande separazione tra la potestà spirituale

del romano pontefice e la sua potestà secolare.

Il Papa non è più re (immagine della cupola della Basilica di San Pietro sulla

quale viene issata la bandiera bianca della capitolazione): lo Stato pontificio

giuridicamente cessa, viene debellato e non esiste più. Quello che era il

palazzo dei Papi, il Quirinale, diviene il palazzo del Re di Italia.

Nasce un sistema unitario dove la legge è uguale per tutti, non c’è spazio per

le leggi particolari (consuetudini)

Il diritto giurisprudenziale viene costruito caso per caso - Principio della

flessibilità dell’ordinamento canonico.

Il Codice del 1917 è analogo alla tradizione illuministica (codice di Napoleone)?

NO, perché i codificatori inseriscono nel codice del 1917 gli elementi tipici di un

ordinamento confessionale.

Elementi tipici del codice di diritto canonico: all’interno vengono mantenuti

degli istituti (privilegi, dispense, consuetudine contra legem fonte)

Il codice del 1917 è il punto di arrivo di una evoluzione storico-politica perché

viene meno lo Stato giurisdizionalista confessionista e al suo posto subentra

uno stato che formalmente è uno Stato separatista ed è ben lontano dalle

categorie politiche dell’esercizio della sovranità da parte di un sovrano assoluto

(nel 1848 Carlo Alberto diventa sovrano costituzionale con lo Statuto Albertino:

il monarca è Re di Sardegna per grazia di Dio ma anche per volontà del

popolo); in secondo luogo perché il capo dell’ordinamento canonico perde

completamente la sua potestà temporale (la riacquisterà in parte in modo

simbolico sul quel fazzoletto di terra che è lo Stato Città del Vaticano 59 anni

dopo).

Al codice del 1917 ci si arriva direttamente per queste trasformazioni epocali

che investono direttamente l’ordinamento canonico. Sarà il pontefice Pio X

che porrà tutte le premesse perché venga promulgato il codice

canonico del 1917: è da lui che è stato voluto (veneto, studente a Padova) e

promulgato dal suo successore Benedetto XV perché egli non farà a

tempo.

Quali erano gli impedimenti all’adozione del sistema codiciale all’interno

dell’ordinamento canonico?

Dietro la codificazione sta una ideologia, quella della figura unitaria del

destinatario, della completezza dell’ordinamento giuridico e della

compattezza del codice e della sua sufficienza a regolare tutte le

fattispecie concrete che si presentano.

Può essere così un codice di diritto canonico? I critici dicevano che non era

possibile che si avesse un codice all’interno dell’ordinamento canonico perché

l’ordinamento canonico è per sua caratteristica essenziale flessibile: deve

avere la capacità di adeguarsi al caso concreto (in sostanza la finalità

dell’ordinamento canonico non è quella di realizzare l’eguaglianza dei

destinatari, bensì esso deve avere la capacità di adattamento alla singola

anima e ciò può esigere anche la negazione del principio di eguaglianza di

tutti davanti alla legge).

Ci fu un grande canonista dell’800, laico, il giurista Francesco Ruffini, che

mentre erano in corso i lavori di preparazione del codice del 1917, scrisse un

opuscolo e disse che non era possibile nell’ordinamento canonico fare un

codice perché l’ordinamento canonico deve avere la capacità di essere

flessibile, perché nell’ordinamento canonico sono irrinunciabili fonti non solo

particolari, ma fonti che pongono deroghe alla legge generale: esso deve cioè

leges ad personam.

essere in grado di fare

Come risponde a queste esigenze il codice del 1917? Risponde

mantenendo al suo interno quegli istituti che sono impensabili

all’interno di un Codice civile o penale moderno: gli istituti dei

contra legem.

privilegi, delle dispense, l’istituto della consuetudine

LE FONTI DI PRODUZIONE DELL' ORDINAMENTO CANONICO.

Noi abbiamo già accennato ad una fonte di produzione quando abbiamo

parlato di quel fondamento ultimo dell'ordinamento canonico che è dato dalla

legge divina, secondo la grande tradizione scolpita poi dalla scolastica, si

suddivide tra legge divina naturale e legge divina positiva, le due grandi

branche del diritto divino.

CHE COS' HANNO IN COMUNE QUESTE DUE BRANCHE?

Hanno in comune il fatto che per definizione l'autore ne è la divinità. Oggi

lex

parleremo della in linea generale, se voi andate in cerca, nel codice del

1983 che è quello attualmente in vigore (la cosa non cambiava peraltro per il

codice del 1917) di una definizione di lex, quella voi non la trovate, infatti è

dal canone 7, uno dei primi canoni che si tratta della legge (stiamo parlando

della legge generale ed astratta).

Il canone 7 del codice esordisce, non dando una definizione della legge, ma

"lex instituitur cum promulgatur":

dicendo molto semplicemente che la legge

esiste, è istituita, è resa esistente, quando viene promulgata, invece il canone

8, per esempio, ci dice come avviene la promulgazione della legge. La

promulgazione sostanzialmente si identifica con una forma di pubblicazione, le

editionem, per

leggi ecclesiastiche universali sono promulgate tramite

editionem, che significa tramite la pubblicazione degli Atti apostolici,

Acta apostolicae sedis , che corrispondono sostanzialmente alla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

PER QUALE MOTIVO IL CODICE DI DIRITTO CANONICO NON DA UNA

DEFINIZIONE DI LEGGE?

Perché evidentemente, in questo, l'ordinamento canonico e gli estensori dello

stesso codice del 1983, presupponevano una definizione di legge, e

presupponevano una definizione di legge in quanto proveniente da una delle

due branche del diritto divino che è fonte costituzionale ultima

dell'ordinamento.

Il ragionamento degli estensori del codice del 1983 è esattamente questo:

dobbiamo dare una definizione di legge nel codice? No, perché la nozione

lex

relativa di è patrimonio comune a tutti gli uomini e quindi è un dato che

proviene dal diritto naturale. Questa è la concezione, non è necessario dare

una definizione perché la lex è definita dal diritto divino naturale.

Un ragionamento analogo il codificatore canonico lo aveva fatto nel 1917 in

relazione al matrimonio: si era posto il problema di darne una definizione,

giungendo a una risposta negativa.

Il sacramento del matrimonio non viene definito nel codice del 1917, perché

dal punto di vista del codificatore il matrimonio è un dato regolato dal diritto

naturale, dunque comune a tutti gli ordinamenti positivi, non è necessario

darne la definizione, perché era ovvio in quel periodo che il matrimonio fosse

un legame stabile tra un maschio e una femmina volto alla procreazione.

Il codificatore del 1983 non fa la stessa scelta in relazione al matrimonio, ne

“Il patto

dà la definizione, che si trova al canone 1055 paragrafo 1:

matrimoniale attraverso il quale il maschio e la femmina costituiscono tra di

loro <<consortium totius vitae>> indole sua naturali (per sua ragione

naturale) è volto al bene dei coniugi, alla generazione e alla educazione della

prole”.

COME MAI IL CODIFICATORE DEL 1983 DECIDE DI DEFINIRE COS’È IL

MATRIMONIO, MENTRE NEL CODICE PRECEDENTE NON NE VENIVA

DATA LA DEFINIZIONE?

Perché all’inizio del Novecento il codificatore poteva affermare che il

matrimonio era “cosa scontata”, tutti sapevano cosa fosse il matrimonio, lo

stesso aveva fatto il legislatore fascista del codice del 1942 (la parte relativa

al libro I del codice è entrata in vigore nel 1939, poi tutto viene promulgato

cumulativamente nel 1942, però la parte relativa al matrimonio, alla famiglia,

alle persone giuridiche entra in vigore nel 1939).

Legge Cirinnà

Prima della (la legge sulle unioni civili e le convivenze di

fatto), spesso era arrivata in Corte di Cassazione e poi in Corte Costituzionale

la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, uno degli

argomenti che venivano sollevati dai ricorrenti era quello di persone dello

stesso sesso che andavano a sposarsi in un paese europeo dove fosse

consentito, poi arrivavano in Italia a chiedere la trascrizione del loro

matrimonio, celebrato in un paese europeo, all’ufficiale dello stato civile.

L’ufficiale di stato civile negava, contro la negazione si fa ricorso al tribunale

del luogo dove l’ufficiale di stato civile ha sede, e poi tutto arrivava in Corte di

Cassazione e in

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Publisher
A.A. 2021-2022
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rema-123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Miele Manlio.