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Azione costitutiva
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire,
modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro
eredi o aventi causa.
Costituzione di un diritto o di un rapporto
giuridico
Art. 1032 c.c. modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di
1. ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione
di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con
sentenza. (…)
Segue..
Art. 1051 c.c. passaggio coattivo
1. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha
uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio
o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la
coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 2. Il passaggio si
deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più
breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso
può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia
preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al
pregiudizio del fondo servent
Segue
Art- 2932 c.c. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un
• contratto
1. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal
titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto
non concluso. 2. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione
o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere
accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o
non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia
ancora esigibile.
Estinzione di un diritto o di un rapporto
giuridico
Art. 1427 c.c. errore, violenza, dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o
carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le
disposizioni seguenti.
Segue…
1453 c.c. risolubilità del contratto per inadempimento
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei
• contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni
caso, il risarcimento del danno. 2. La risoluzione può essere
domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere
l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è
stata domandata la risoluzione. 3. Dalla data della domanda di
risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria
obbligazione.