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Azione costitutiva

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire,

modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro

eredi o aventi causa.

Costituzione di un diritto o di un rapporto

giuridico

Art. 1032 c.c. modi di costituzione

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di

1. ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione

di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con

sentenza. (…)

Segue..

Art. 1051 c.c. passaggio coattivo

1. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha

uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio

o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la

coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 2. Il passaggio si

deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più

breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso

può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia

preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al

pregiudizio del fondo servent

Segue

Art- 2932 c.c. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un

• contratto

1. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie

l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal

titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto

non concluso. 2. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il

trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione

o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere

accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o

non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia

ancora esigibile.

Estinzione di un diritto o di un rapporto

giuridico

Art. 1427 c.c. errore, violenza, dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o

carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le

disposizioni seguenti.

Segue…

1453 c.c. risolubilità del contratto per inadempimento

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei

• contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta

chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni

caso, il risarcimento del danno. 2. La risoluzione può essere

domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere

l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è

stata domandata la risoluzione. 3. Dalla data della domanda di

risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria

obbligazione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lu1907 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maruffi Rita.