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DIRITTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
DEF: L'Intelligenza Artificiale si riferisce a sistemi che mostrano comportamenti
intelligenti analizzando il loro ambiente e intraprendendo azioni - con un certo grado
di autonomia - per raggiungere obiettivi specifici.
DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2024:
SISTEMA DI IA: un sistema automatizzato, progettato per funzionare con livelli di
AUTONOMIA variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per
obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali
previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti
fisici o virtuali
Oggi l’AI è ancora "debole" ,svolge bene il compito per cui è programmata, ma in
futuro potrebbe essere molto forte (robot umanoidi -> è una persona o no? Ha
coscienza?).
Primo importante concetto: AUTONOMIA:
I sistemi tradizionali sono deterministici (dato un input mi posso aspettare l’output).
L’AI non è un sistema deterministico, ma autonomo-> l’output è imprevedibile.
Ciò apre un tema: e se l’output è sbagliato o non funziona di chi è la colpa?
L’AI non è certezza (è un sistema basato sulla probabilità quindi non può esserci
certezza).
L’output dell’AI dipende però dal nostro input, dall’input dato ne deduce come
generare l’output, ed ha un grosso limite(ad oggi): capisce il significato ma non il
senso(non riesce ad astrarre). Questa è una capacità che l’uomo ha a differenza
dell’AI, ovvero capire il senso delle cose, l’AI si ferma al significato.
Quante volte deve sbagliare finché si dice che non funziona?
CONSEGUENZA dell’imprevedibilità: se è imprevedibile potremmo dire che
decide da solo.
1.MACHINE LEARNING Sono modelli di apprendimento automatizzato nei quali non
si dice alla AI cosa fare - come accade nei programmi tradizionali - ma la si
programma appunto per apprendere( es:capire quali tipi di bicchieri, cadendo, si
possono rompere. Un programma tradizionale richiede una precisa indicazione di
quali, per esempio quelli di vetro o ceramica, cadendo si romperanno, e di quali
invece reggeranno l’urto integri).
A tale logica si contrappone quella induttiva del machine learning che osserverà la
caduta dei bicchieri e secondo l’impostazione di apprendimento contenuta nel
programma imparerà quali si rompono e quali no.
QUINDI…. OSSERVA E IMPARA O GENERALIZZA PER FARE PREVISIONI
CONSEGUENZA:importanza dei dati che osserva, se errati output sbagliato e
compromettono l’intero sistema.
2.DEEP LEARNING: Si tratta di modelli di apprendimento ispirati alla struttura del
cervello biologico che si basano su reti neurali artificiali. In tal caso il percorso
input-output è il risultato del percorso che, attraverso i vari livelli della rete neurale,
viene seguito dal dato in entrata. Ogni livello infatti svilupperà un microprocessore
input/output che comunicherà al livello ad esso successivo, fino all’esito finale.
La trasparenza sull’apprendimento è fondamentale, infatti un grosso problema del
deep learning è l’opacità, ovvero l’impossibilità di ricostruire il processo che da input
ha portato ad output (anche per segreto aziendale).
Tornando a parlare dell’autonomia il Parlamento europeo dice che: “più i robot sono
autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri
attori (quali il fabbricante, l'operatore, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.)” e “in ultima
analisi, l'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle
categorie giuridiche esistenti e dell'eventuale necessità di creare una nuova
categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie”
Ci si inizia a chiedere quindi se bisogna considerare nel diritto l’AI, cioè se l’AI come
ente deve avere diritti.doveri ecc… e visto come persona del diritto.
Ci sono 2 opinioni:
● AI responsabile: è difficile capire di chi è la colpa e sono autonomi
● AI non responsabile: perchè: 1.NON SONO SOGGETTI DI DIRITTO
2.AZZARDO MORALE DERESPONSABILIZZANTE
Quindi chi risponde ? Innanzitutto rispondiamo alla domanda chi ha sbagliato?
Il programmatore dell’AI o l’utilizzatore? Non è sempre facile rispondere(opacità).
RIMEDIO DI OGGI: RESPONSABILITA’ «SUSSIDIARIA» -> responsabilità oggettiva
del produttore
DIRITTI d’autore:
Una AI produce contenuti(musica,software,pittura).
Ma se un contenuto non lo produce un uomo a chi appartiere?Chi ha i dati?
I dati sono proprietà industriale
70 quater
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni
e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si
ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di
testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è
stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi
nonché dai titolari delle banche dati. (In poche parole l’estrazione dei dati è
concessa a meno che non siano riservati).
2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere
conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
REGOLAMENTO in base a:
- Classificazione dei tipi di AI
- Classificazione dei livelli di rischio
- Valutazione rischi
- Governance del sistema
- Cooperazione ecc.
LEZIONE 1: disciplina europea delle TLC
Telecomunicazioni: tutte le emissioni di segnali da mezzi elettromagnetici.
Lo sviluppo della tecnologia ha portato al bisogno di regolamentazione delle TLC, in
particolare di:
Radiotelevisione(mezzo di com. di massa): art.21(libertà di espressione) ,41(non
deve contrastare l’utilità sociale e deve essere controllata)
Telefonia: art.15(libertà e segretezza),43(lo stato può incaricarsi di garantire servizi
pubblici essenziali)
(questi articoli sono ispiratori della costituzione per il funzionamento dei mezzi)
La multimedialità dei mezzi di TLC ha portato a una convergenza tecnologica,
ovvero i mezzi svolgono più funzioni , quindi c’è bisogno che la regolamentazione si
evolva con essi.
In italia fino agli anni 80 c’è una situazione di monopolio pubblico di TLC e
radiodiffusioni.
- codice postale 73 conferma il monopolio pubblico
- 1985 corte di giustizia eu inizia a parlare di mercato concorrenziale di TLC
- 1987 libro verde : inizio regolamentazione del mercato concorrenziale
prevede: mantenimento del monopolio nella telefonia e infrastrutture di TLC e
liberalizzazione nel resto
Le competenze nelle TLC vengono affidate alla CE con il trattato di Maastricht, e
furono effettuate una serie di riforme nel corso degli anni che portano alla
liberalizzazione del mercato concorrenziale interrompendo il monopolio pubblico.
Parliamo di una liberalizzazione su 3 fronti:
1 fronte:liberalizzazioni parziali
2 fronte: liberalizzazioni
3 fronte: interconnessioni e servizio universale
In italia l’adeguamento alla normativa europea gradualmente a partire dal 1992:
- legge 58/92: riforma
LEZIONE 2: RADIOTELEVISIONE
1974: Illegittimità di trasmettere trasmissioni estere su radiovisione via cavo
1975: stabilito regime concessorio nella radiotelevisione e libertà di espressione
1976: corte costituzionale: illegittima la proprietà dello stato della radiotelediffusione.
Nascono emittenti private. Far west dell’etere(periodo confusionario).Apertura al
mercato del privato.
1984: mappatura delle frequenze
1988: ribadisce pluralismo
1989: libera circolazione nell’UE e regolazione della pubblicità e cinema
1990: legge Mammì: maggior concessione e partecipazione pubblica nel settore, e
normativa antitrust: vietate posizioni dominanti(massimo 3 concessioni a livello
nazionale)
La legge delega (Gasparri) e il testo unico sulla radiotelevisione
Si ha un ulteriore periodo di transitorio dopo la Legge Maccanico, al termine del
quale sarebbero entrati in vigore i limiti antitrust previsti e sarebbe stato approvato il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze; tuttavia l’AGCOM non attende la
liberazione delle frequenze eccedenti (vedi Rete4) e ha elaborato comunque il piano
di assegnazione delle frequenze. Si hanno inoltre reiterate proroghe del termine di
assegnazione delle frequenze e nel 2001 si avviano le sperimentazioni per la
trasmissione in digitale che dovrebbero terminare nel 2006. Il termine sembrava
essere fissato per la fine del 2003, tuttavia entro tale data nemmeno un quarto degli
utenti aveva avuto accesso al digitale terrestre, quindi sembrava imminente una
nuova proroga da parte dell’AGCOM; questa è stata tuttavia dichiarata illegittima
dalla C.C.; urgeva quindi una nuova legge di sistema.
In ottica della nuova legge di sistema, nel luglio del 2002 il Presidente della
Repubblica Ciampi richiama i parlamentari a porre l’attenzione sull’importanza dei
valori del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione. Con la S
entenza della Corte
viene dichiarata incostituzionale la legge 249/1997, che
Costituzionale n.466 del 2002
permette all’AGCOM di prorogare indefinitamente il termine del periodo di transitorio (non è
criticato il transitorio in sé, ma la sua durata).
Nel settembre del 2002 cominciano i lavori per il disegno di legge governativo sulla riforma
del sistema radiotelevisivo che vengono terminati in poco tempo (a seguito della sentenza
della C.C.). Tuttavia l’entrata in vigore viene annullata dal Presidente della Repubblica e nel
frattempo viene emanato un decreto che consentiva alle reti eccedenti di continuare la
programmazione (decreto “salva Rete4”) e all’AGCOM di continuare la sua analisi sullo
sviluppo del digitale terrestre. Tale legge viene infatti considerata incostituzionale poiché si
potrebbero formare delle posizioni dominanti, mancano seri limiti alla raccolta pubblicitaria e
non viene precisato cosa accadrebbe se l’AGCOM dovesse accertare che non sussistono
sufficienti condizioni di sviluppo del digitale terrestre.
Quindi il testo della legge viene riesaminato dalle Camere, parzialmente modificato e
L
egge 3 Maggio 2004 n.112 (Legge Gasparri)
, che tra le