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DIRITTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

DEF: L'Intelligenza Artificiale si riferisce a sistemi che mostrano comportamenti

intelligenti analizzando il loro ambiente e intraprendendo azioni - con un certo grado

di autonomia - per raggiungere obiettivi specifici.

DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2024:

SISTEMA DI IA: un sistema automatizzato, progettato per funzionare con livelli di

AUTONOMIA variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per

obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali

previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti

fisici o virtuali

Oggi l’AI è ancora "debole" ,svolge bene il compito per cui è programmata, ma in

futuro potrebbe essere molto forte (robot umanoidi -> è una persona o no? Ha

coscienza?).

Primo importante concetto: AUTONOMIA:

I sistemi tradizionali sono deterministici (dato un input mi posso aspettare l’output).

L’AI non è un sistema deterministico, ma autonomo-> l’output è imprevedibile.

Ciò apre un tema: e se l’output è sbagliato o non funziona di chi è la colpa?

L’AI non è certezza (è un sistema basato sulla probabilità quindi non può esserci

certezza).

L’output dell’AI dipende però dal nostro input, dall’input dato ne deduce come

generare l’output, ed ha un grosso limite(ad oggi): capisce il significato ma non il

senso(non riesce ad astrarre). Questa è una capacità che l’uomo ha a differenza

dell’AI, ovvero capire il senso delle cose, l’AI si ferma al significato.

Quante volte deve sbagliare finché si dice che non funziona?

CONSEGUENZA dell’imprevedibilità: se è imprevedibile potremmo dire che

decide da solo.

1.MACHINE LEARNING Sono modelli di apprendimento automatizzato nei quali non

si dice alla AI cosa fare - come accade nei programmi tradizionali - ma la si

programma appunto per apprendere( es:capire quali tipi di bicchieri, cadendo, si

possono rompere. Un programma tradizionale richiede una precisa indicazione di

quali, per esempio quelli di vetro o ceramica, cadendo si romperanno, e di quali

invece reggeranno l’urto integri).

A tale logica si contrappone quella induttiva del machine learning che osserverà la

caduta dei bicchieri e secondo l’impostazione di apprendimento contenuta nel

programma imparerà quali si rompono e quali no.

QUINDI…. OSSERVA E IMPARA O GENERALIZZA PER FARE PREVISIONI

CONSEGUENZA:importanza dei dati che osserva, se errati output sbagliato e

compromettono l’intero sistema.

2.DEEP LEARNING: Si tratta di modelli di apprendimento ispirati alla struttura del

cervello biologico che si basano su reti neurali artificiali. In tal caso il percorso

input-output è il risultato del percorso che, attraverso i vari livelli della rete neurale,

viene seguito dal dato in entrata. Ogni livello infatti svilupperà un microprocessore

input/output che comunicherà al livello ad esso successivo, fino all’esito finale.

La trasparenza sull’apprendimento è fondamentale, infatti un grosso problema del

deep learning è l’opacità, ovvero l’impossibilità di ricostruire il processo che da input

ha portato ad output (anche per segreto aziendale).

Tornando a parlare dell’autonomia il Parlamento europeo dice che: “più i robot sono

autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri

attori (quali il fabbricante, l'operatore, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.)” e “in ultima

analisi, l'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle

categorie giuridiche esistenti e dell'eventuale necessità di creare una nuova

categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie”

Ci si inizia a chiedere quindi se bisogna considerare nel diritto l’AI, cioè se l’AI come

ente deve avere diritti.doveri ecc… e visto come persona del diritto.

Ci sono 2 opinioni:

●​ AI responsabile: è difficile capire di chi è la colpa e sono autonomi

●​ AI non responsabile: perchè: 1.NON SONO SOGGETTI DI DIRITTO

2.AZZARDO MORALE DERESPONSABILIZZANTE

Quindi chi risponde ? Innanzitutto rispondiamo alla domanda chi ha sbagliato?

Il programmatore dell’AI o l’utilizzatore? Non è sempre facile rispondere(opacità).

RIMEDIO DI OGGI: RESPONSABILITA’ «SUSSIDIARIA» -> responsabilità oggettiva

del produttore

DIRITTI d’autore:

Una AI produce contenuti(musica,software,pittura).

Ma se un contenuto non lo produce un uomo a chi appartiere?Chi ha i dati?

I dati sono proprietà industriale

70 quater

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni

e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si

ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di

testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è

stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi

nonché dai titolari delle banche dati. (In poche parole l’estrazione dei dati è

concessa a meno che non siano riservati).

2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere

conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

REGOLAMENTO in base a:

- Classificazione dei tipi di AI

- Classificazione dei livelli di rischio

- Valutazione rischi

- Governance del sistema

- Cooperazione ecc.

LEZIONE 1: disciplina europea delle TLC

Telecomunicazioni: tutte le emissioni di segnali da mezzi elettromagnetici.

Lo sviluppo della tecnologia ha portato al bisogno di regolamentazione delle TLC, in

particolare di:

Radiotelevisione(mezzo di com. di massa): art.21(libertà di espressione) ,41(non

deve contrastare l’utilità sociale e deve essere controllata)

Telefonia: art.15(libertà e segretezza),43(lo stato può incaricarsi di garantire servizi

pubblici essenziali)

(questi articoli sono ispiratori della costituzione per il funzionamento dei mezzi)

La multimedialità dei mezzi di TLC ha portato a una convergenza tecnologica,

ovvero i mezzi svolgono più funzioni , quindi c’è bisogno che la regolamentazione si

evolva con essi.

In italia fino agli anni 80 c’è una situazione di monopolio pubblico di TLC e

radiodiffusioni.

- codice postale 73 conferma il monopolio pubblico

- 1985 corte di giustizia eu inizia a parlare di mercato concorrenziale di TLC

- 1987 libro verde : inizio regolamentazione del mercato concorrenziale

prevede: mantenimento del monopolio nella telefonia e infrastrutture di TLC e

liberalizzazione nel resto

Le competenze nelle TLC vengono affidate alla CE con il trattato di Maastricht, e

furono effettuate una serie di riforme nel corso degli anni che portano alla

liberalizzazione del mercato concorrenziale interrompendo il monopolio pubblico.

Parliamo di una liberalizzazione su 3 fronti:

1 fronte:liberalizzazioni parziali

2 fronte: liberalizzazioni

3 fronte: interconnessioni e servizio universale

In italia l’adeguamento alla normativa europea gradualmente a partire dal 1992:

- legge 58/92: riforma

LEZIONE 2: RADIOTELEVISIONE

1974: Illegittimità di trasmettere trasmissioni estere su radiovisione via cavo

1975: stabilito regime concessorio nella radiotelevisione e libertà di espressione

1976: corte costituzionale: illegittima la proprietà dello stato della radiotelediffusione.

Nascono emittenti private. Far west dell’etere(periodo confusionario).Apertura al

mercato del privato.

1984: mappatura delle frequenze

1988: ribadisce pluralismo

1989: libera circolazione nell’UE e regolazione della pubblicità e cinema

1990: legge Mammì: maggior concessione e partecipazione pubblica nel settore, e

normativa antitrust: vietate posizioni dominanti(massimo 3 concessioni a livello

nazionale)

​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​

​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​

La legge delega (Gasparri) e il testo unico sulla radiotelevisione

​ ​ ​ ​ ​ ​

Si ha un ulteriore periodo di transitorio dopo la Legge Maccanico, al termine del

quale sarebbero entrati in vigore i limiti antitrust previsti e sarebbe stato approvato il

piano nazionale di assegnazione delle frequenze; tuttavia l’AGCOM non attende la

liberazione delle frequenze eccedenti (vedi Rete4) e ha elaborato comunque il piano

di assegnazione delle frequenze. Si hanno inoltre reiterate proroghe del termine di

assegnazione delle frequenze e nel 2001 si avviano le sperimentazioni per la

trasmissione in digitale che dovrebbero terminare nel 2006. Il termine sembrava

essere fissato per la fine del 2003, tuttavia entro tale data nemmeno un quarto degli

utenti aveva avuto accesso al digitale terrestre, quindi sembrava imminente una

nuova proroga da parte dell’AGCOM; questa è stata tuttavia dichiarata illegittima

dalla C.C.; urgeva quindi una nuova legge di sistema.

​ ​ ​ ​ ​ ​

In ottica della nuova legge di sistema, nel luglio del 2002 il Presidente della

Repubblica Ciampi richiama i parlamentari a porre l’attenzione sull’importanza dei

valori del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione. Con la S​

entenza della Corte

viene dichiarata incostituzionale la legge 249/1997, che

Costituzionale n.466 del 2002

permette all’AGCOM di prorogare indefinitamente il termine del periodo di transitorio (non è

criticato il transitorio in sé, ma la sua durata).

​ ​ ​ ​ ​ ​

Nel settembre del 2002 cominciano i lavori per il disegno di legge governativo sulla riforma

del sistema radiotelevisivo che vengono terminati in poco tempo (a seguito della sentenza

della C.C.). Tuttavia l’entrata in vigore viene annullata dal Presidente della Repubblica e nel

frattempo viene emanato un decreto che consentiva alle reti eccedenti di continuare la

programmazione (decreto “salva Rete4”) e all’AGCOM di continuare la sua analisi sullo

sviluppo del digitale terrestre. Tale legge viene infatti considerata incostituzionale poiché si

potrebbero formare delle posizioni dominanti, mancano seri limiti alla raccolta pubblicitaria e

non viene precisato cosa accadrebbe se l’AGCOM dovesse accertare che non sussistono

sufficienti condizioni di sviluppo del digitale terrestre.

​ ​ ​ ​ ​ ​

Quindi il testo della legge viene riesaminato dalle Camere, parzialmente modificato e

L​

egge 3 Maggio 2004 n.112 (Legge Gasparri)​

, che tra le

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A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-INF/03 Telecomunicazioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alter.verse di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Normativa e regolamentazione delle telecomunicazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Signoroni Alberto.