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INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il codice civile, subito dopo aver chiarito che la capacità si acquista al momento della nascita,

afferma nell'art. 2, comma 1 che “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non è stabilita un'età

diversa”. Ed al comma 2 dello stesso articolo, espressa l'esigenza che a firmare il contratto di lavoro

sia chi sul minore esercita la potestà genitoriale o comunque la tutela, anche prima del compimento

del diciottesimo anno l'ordinamento riconosce e consociati la capacità (d'agire) speciale di svolgere

prestazioni lavorative.

Accanto al concetto di capacità giuridica, dunque, il legislatore pone immediatamente quello di

capacità d'agire.

- la capacità giuridica attiene alla possibilità per il soggetto di essere titolare di situazioni

giuridiche soggettive e, dunque, di poter essere parte del rapporto giuridico, assoluto o

relativo che sia.

- la capacità d'agire attiene più strettamente all'idoneità del soggetto a compiere atti

volontari.

Vi sono diverse ipotesi in cui la capacità d'agire in capo ad un singolo individuo risulta esclusa

(incapacità assoluta) o limitata (incapacità relativa). Nel primo caso l'ordinamento prevede che

l'atto nell'interesse dell'incapace possa essere ugualmente compiuto ma da un sostituto. Nel

secondo caso, invece, l'ordinamento stabilisce che la volontà dell'incapace ha bisogno

esclusivamente di essere integrata da quella del curatore perché possa produrre pieni effetti sul

piano giuridico. L'incapacità assoluta può derivare da una incapacità naturale, e cioè dall'incapacità,

anche transitoria, di "intendere e volere", (ad esempio, un'intossicazione da farmaci, ubriacatura,

assunzione di sostanze stupefacenti); così come da una incapacità legale, e cioè dalla sussistenza di

una situazione legalmente tipizzata in cui l'ordinamento considera che un soggetto non sia idoneo

a comportarsi autonomamente sul piano giuridico sotto il profilo negoziale. Le azioni compiute

perché incapace di intendere e volere a causa della conseguenza di una sua condotta colposa,

comportano delle conseguenza a chi le ha commesse.

L’incapacità di intendere e di volere deve essere valutata rispetto al caso concreto ed al singolo atto

compiuto. Essa viene definita “naturale” in quanto dipende da un fatto naturale che incide sulle

capacità intellettive del soggetto. Le azioni compiute da chi è incapace di intendere e volere a causa

della conseguenza di una sua condotta colposa, vengono definite actiones liberae in causa.

In forza di quanto disposto dall'articolo 428, gli atti negoziali posti in essere da un soggetto incapace

di intendere e volere sono annullabili. Se l'atto compiuto è un contratto, al fine di ottenerne

l'annullamento occorre dimostrare "la malafede dell'altro contraente". In condizioni di piena

incapacità legale di agire si trova il minore di età, nonché chi abbia subito la interdizione legale in

esito ad una condanna penale in determinati casi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 427 c.c., non è più detto che sia pienamente incapace di agire chi ha subito una

interdizione giudiziale, in quanto egli può oggi mantenere una capacità d'agire residua, limitata

all'ordinaria amministrazione.

L'interdizione giudiziale può essere disposta dal giudice quando il soggetto maggiore di età, o il

minore emancipato, si trovi in condizioni di abituale infermità mentale tale da renderlo incapace di

provvedere ai propri interessi e ciò si rende necessario al fine di assicurargli una adeguata

protezione.

Ai sensi dell'articolo 415, quando un "maggiore di età infermo di mente" non è in uno "stato

talmente grave da far luogo all'interdizione", egli può subire una sentenza di inabilitazione. Alla

stesso modo, possono essere inabilitati coloro che "per uso abituale di bevande alcoliche o di

stupefacenti espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici" nonché "il sordo e il cieco

dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente". L'inabilitato

ha bisogno dell'assistenza del curatore solo per gli atti di straordinaria amministrazione, potendo

per il resto agire in piena autonomia. Le conseguenze derivanti dal compimento di un atto da parte

dell'inabilitato senza l'ausilio del curatore, sono simili a quelle cui si è fatto cenno in tema di

interdizione. L'atto, cioè sarà annullabile. Ancora oggi l'interdetto è considerato alla stregua di un

minore bisognoso di piena tutela, mentre l'inabilitato è posto nella stessa condizione giuridica in cui

si trova il minore che abbia compiuto 16 anni di età e sia stato dichiarato emancipato, il quale ha

solo la necessità, per atti di particolare rilevanza, di essere affiancato da un curatore. L'articolo 427,

nella sua versione attuale, espressamente stabilisce che "nella sentenza che pronuncia l'interdizione

o inabilitazione, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti

senza l'intervento del tutore, e che taluni atti possono essere compiuti dall'inabilitato senza

l'assistenza del curatore".

INCAPACITÀ RELATIVA: INABILITATI E INCAPACI NATURALI

Inabilitazione

Sono inabilitati:

1. Chi è “infermo di mente”, ma “non…talmente grave da far luogo all’interdizione”;

2. “coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti,

espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici”;

3. “il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia”.

I CASI D’INCAPACITÀ DI AGIRE, DEFINITI DALLA LEGGE, SONO: MINORE ETÀ, INTERDIZIONE

GIUDIZIALE E INABILITAZIONE

• Minore di età

Per quanto riguarda la minore età, sono incapaci di agire coloro che non hanno raggiunto il

diciottesimo anno. Ma NB: Il minore di 18 anni, ma maggiore di 16, che eccezionalmente sia stato

autorizzato a sposarsi, acquista una capacità parziale, pur non diventando pienamente capace e si

definisce minore emancipato.

• Interdizione giudiziale

Quanto all’interdizione giudiziale, i soggetti “i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di

mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi” vengono sottoposti ad un apposito

procedimento giudiziale. Questo è generalmente promosso dai familiari più stretti dell’incapace,

una volta accertate sul piano clinico le sue effettive condizioni mentali, si conclude con una sentenza

che lo dichiara “interdetto”. Il conseguente stato di incapacità scatta dal momento in cui la sentenza

viene pubblicata. Inoltre la sentenza va annotata a margine dell’atto di nascita per renderla

facilmente conoscibile da chiunque.

INCAPACITÀ RELATIVA : INABILITATI E INCAPACI NATURALI

Inabilitazione

Sono inabilitati:

Chi è “infermo di mente”, ma “non...talmente grave da far luogo all’interdizione”;

“coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la

loro famiglia a gravi pregiudizi economici”;

“il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia”.

MINORI E PERSONE DISABILI

Responsabilità genitoriale

Nozione: potere spettante ai genitori di proteggere, educare, istruire i figli e di curarne gli interessi

patrimoniali.

Tutela

Nozione: la tutela è un ufficio di diritto privato, gratuito ed irrinunciabile, istituita allo scopo di

realizzare l’interesse pubblico della protezione degli interdetti e dei minori privi di genitori in

condizione di esercitare la potestà. Il tutore è nominato dal giudice tutelare.

Curatela

Nozione: con la curatela viene integrata la volontà dell’inabilitato o minore emancipato. È un istituto

di protezione prevalentemente privatistico. Il curatore è nominato dal giudice tutelare.

Amministrazione di sostegno

Nozione e fondamento: con l’amministrazione di sostegno l’ordinamento tutela coloro i quali, pur

non versando in condizioni di infermità tali da richiedere una pronuncia di interdizione o di

inabilitazione, sono affetti da forme di disabilità fisica o di disagio psichico che ostacolano il pieno

esercizio dei propri diritti ed impediscono di attendere ai propri interessi.

LA RESIDENZA ABITUALE E IL DOMICILIO.

Per le esigenze della vita di relazione, è importante anche identificare il luogo in cui ciascun soggetto

vive e opera. Questo luogo costituisce infatti punto di riferimento indispensabile per lo svolgimento

di molti rapporti giuridici.

Vi corrispondono, a tal proposito, tre diversi concetti giuridici: residenza, domicilio e dimora.

La residenza corrisponde al “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Ogni Comune ha un ufficio di anagrafe della popolazione residente, al quale ciascuna persona deve

comunicare il luogo della propria residenza nel Comune.

Il domicilio di una persona è il “luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e

interessi”.

Normalmente, il domicilio coincide con la residenza; però può anche non coincidere con la

residenza: ad esempio, se un imprenditore abita a Portofino, ma lavora abitualmente a Genova,

dove sono situati gli uffici della sua impresa, la sua residenza è a Portofino e il suo domicilio a

Genova. Questo è il domicilio generale della persona. Ma essa (la persona) può anche stabilire un

domicilio speciale in relazione a determinati atti o affari: l’atto con cui si indica un proprio domicilio

speciale si chiama elezione di domicilio, e deve farsi per iscritto. Ad esempio, in relazione a una

causa che la riguarda, la persona di solito elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato da cui è

difesa.

Esiste poi il domicilio legale che è quello fissato dalla legge alla persona, e non scelto da questa. Ad

esempio, il domicilio del minore coincide con la residenza della famiglia.

La dimora non è definita dalla legge ed è il luogo in cui la persona si trova in un dato periodo, anche

per una permanenza non lunga (purché non sia brevissima); ad esempio, se una persona residente

a Milano trascorre un mese di vacanza in albergo a Cortina, per tale periodo Cortina è la sua dimora;

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SalvoBr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Di Ciommo Francesco.