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DIRITTO PATRIMONIALE

Regola generale: art. 12 (legge 633/41) dice che l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera. Previsione di carattere ampio che riserva all'autore qualsiasi utilizzazione economica.

Altri articoli: 13-18 riguardano specifiche modalità di utilizzazione dell'opera. Riservano all'autore specifiche attività, come l'art. 13 che riserva all'autore la riproduzione dell'opera, ecc.; il motivo per cui coesistono nella legge questi due tipi di norme (generali e specifiche) è in parte storica: prima sono venute le singole regole riguardo a particolari forme di utilizzazione, poi solo recentemente (circa nel '900) è arrivata la regola generale dell'art. 12. Il diritto d'autore era anticipato dal privilegio (dal sovrano), il quale veniva concesso solo su una certa forma dell'opera; via via i privilegi si sono arricchiti fino allo sviluppo del diritto.

d'autore moderno in cui c'è la clausola generale dell'art. 12. Con utilizzazione che non riusciamo a incasellare in uno degli art. 13 e ss, si conclude che è comunque un'attività dell'autore se rientra nella regola generale dell'art. 12. Così si consente al sistema di adattarsi all'evoluzione tecnologica ancora prima che il legislatore aggiorni le fattispecie di utilizzazione.

Utilizzazione economica: si ritiene sia economica l'utilizzazione realizzata nel contesto di un'attività imprenditoriale e in maniera funzionale all'attività imprenditoriale. (parallelismo con economicità della nozione di impresa)

Nel diritto europeo non c'è la clausola generale come all'articolo 12 né utilizzazione economica. Le direttive impongono agli stati di riservare agli utilizzatori dei diritti esclusivi di riproduzione.

Ma se le direttive riservano all'autore determinate protezioni,

gli stati possono ampliare autonomamente questa protezione? La clausola generale potrebbe non essere più compatibile con il diritto europeo secondo alcune opinioni (Cogo). Riproduzione (1 utilizzazione economica) Art. 13: modalità di sfruttamento dell'opera che avvengono attraverso la creazione di oggetti materiali (copia, su esemplare fisico o digitale). Quindi tratti essenziali della previsione relativa al diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie temporanea o permanente in qualunque modo o forma. "Diritto di riproduzione in copie temporanea o permanente": la legge vuole comprendere nell'ambito di diritto d'autore anche le copie realizzate dai computer che siano temporanee. La legge vuole comprendere nell'ambito del diritto d'autore anche le copie realizzate da un computer (temporanee). Negli anni '80 con la diffusione delle tecnologie digitali, la legge è intervenuta dicendo che anche le

Copie prodotte dal computer in modo temporaneo e poi cancellate sono comunque riconducibili alla riproduzione temporanea. Ci sono delle eccezioni - per legge - per alcune categorie di riproduzioni temporanee, quindi può essere realizzata la riproduzione anche se temporanea anche senza il consenso dell'autore.

"In qualunque modo o forma": scansione, trasferimento da a memoria digitale, fotocopia. (qualsiasi attività che realizzi un nuovo esemplare dell'opera). Non è richiesto che la copia sia anche destinata ad essere venduta, è sufficiente la copia per avere riproduzione. Anche la realizzazione di una copia di un'opera musicale nella fase di abbinamento con immagini in movimento realizza una riproduzione rilevante per il diritto perciò anche l'attività di sincronizzazione è riservata all'autore perché comporta una riproduzione.

Trascrizione o fissazione dell'opera (2 utilizzazione)

sono possibili. Utilizzo di tag HTML:

economica)Trascrizione/fissazione dell’opera orale (art. 14): solo l’autore è autorizzato atrascrivere. Diritto esclusivo dell’autore.

aComunicazione/messa a disposizione al pubblico (3 utilizzazione economica)Forme di fruizione dell’opera che si realizzano con la trasmissione “di energia”:modalità di comunicazione al pubblico.Art. 15, 15 bis, 16: modalità di comunicazione di un’opera dell’ingegno al pubblico. 2gruppi: comunicazioni al pubblico presente e pubblico distante; esse sono esecuzione,rappresentazione e recitazione (pubblico presente, art. 15):

  • esecuzione: opere musicali
  • rappresentazione: teatro
  • recitazione: dizione dell’opera letteraria (≠ recitazione non comprende l’azionescenica)

elenco esaustivo o esemplificativo? La legge non ce lo dice. Opinione condivisa è chesia esemplificativo perché anche altre (oltre alle 3 elencate) forme di comunicazioneal pubblico sono possibili.

sono comunque riservate all'autore purché si tratti di atti che rendano fruibile l'opera al pubblico presente. Quindi: qualsiasi attività che renda l'opera fruibile al pubblico è una comunicazione al pubblico. Il pubblico è requisito fondamentale. Quando esso è rilevante? Art. 15 secondo comma: non rilevante se la comunicazione al pubblico si esaurisce all'interno della cerchia ordinaria della famiglia, del convitto (amici), scuola o istituto di ricovero purché manchi lo scopo di lucro. Quando viene realizzata una comunicazione al pubblico distante: radio esempio tipico oppure tv o anche internet. Differenza tra radio, televisione e internet. Per internet si usa spesso la messa a disposizione del pubblico e non la comunicazione al pubblico. Tra tv e internet, o tra tv e radio e internet: tv e radio non posso scegliere quando guardare o sentire il contenuto, con internet sì. Tutti i contenuti che pubblico su internet sono

usufruibili e sono miei, ma se mettolink che puntano ad un’altra pagina? Uno dei maggiori problemi che ha posto la messaa disposizione del pubblico.Casi giudiziari finiti di fronte alla corte di giustizia dell’unione europeameccanismo: il diritto italiano deve uniformarsi alle direttive europee. Formazione diun organo (corte di giustizia dell’unione europea) che garantisce uniformità del dirittoeuropeo. Quando un giudice nazionale ne fa richiesta, nell’applicazione di normeinterne di cui deve verificare la compatibilità con il diritto UE e ha un dubbiosull’interpretazione corretta del diritto UE, egli chiede al giudice della corte di giustiziaeuropea.→Il giudice nazionale rimette la questione alla corte europea. (nome del meccanismo:rinvio pregiudiziale).Caso Svensson, rinvio corte di giustizia 13 febbraio 2014: gruppo di giornalisti, tra cuiSvensson, che aveva un sito su cui pubblicava i loro articoli; altro sito pubblica link

che puntano al sito di Svensson e colleghi. Articoli liberamente accessibili sul sito di Svensson e colleghi; essi fanno causa all'altro sito. Il diritto d'autore è esclusivo di tipo proprietario, quindi se un certo atto realizza un'utilizzazione dei diritti d'autore, l'autore può opporsi. Ma in questo caso anche se è stato violato questo diritto è comunque un'esagerazione; la questione è però che il link è un accesso diretto all'articolo mentre invece il visitatore che arrivava al sito di Svensson senza il link, vedeva tutto il sito in toto (pubblicità, strutturazione del sito, ecc). Il giudice svedese, quindi, doveva decidere se c'era una messa a disposizione del pubblico realizzata dal soggetto che aveva creato il link oppure no.

La Corte di giustizia afferma che servono due elementi per avere comunicazione al pubblico: atto di comunicazione e un pubblico. In più il pubblico deve essere

nuovonel senso che non deve essere già stato preso in considerazione dal titolare dei diritti ovvero i giornalisti. Non c’è comunicazione al pubblico se manca un pubblico ulteriore rispetto a quello già considerato.

In questo caso l’atto di comunicazione c’è, secondo la corte di giustizia, perché il linking fornisce un accesso diretto alla risorsa e quindi è un atto di comunicazione.

Fattore “pubblico”: Corte di Giustizia dice che il pubblico sussiste, perché il link raggiunge il pubblico, ma è nuovo? I giornalisti hanno considerato un pubblico a cui hanno accettato di rendere visibili le loro opere (no password né username ecc.): questo pubblico è chiunque guardi il sito e generalmente Internet. Da questo punto di vista, se intendiamo così il pubblico, allora il link non raggiunge un pubblico nuovo perché il sito di Svensson prende già tutto quello che è possibile.

(entrambi quindiprendono in considerazione lo stesso pubblico dato che i giornalisti avevano il sito aperto a tutti che è sostanzialmente lo stesso pubblico che può vedere il link -e quindi gli articoli- dal sito secondario/antagonista). Ma la Corte di Giustizia aggiunge un passaggio: essa precisa che la soluzione non sarebbe stata la stessa se il sito fosse stato protetto da password. Con il linking posso aggirare le password di un altro sito. In questo caso, se succede, allora realizza una comunicazione al pubblico; viene raggiunto quindi un pubblico più ampio che grazie al link riesce a vedere un articolo che se avesse dovuto leggere dal sito dei giornalisti avrebbe richiesto le credenziali di accesso da parte degli utenti -con eventuale pagamento per le credenziali-. Corte di Giustizia, sentenza GS Media settembre 2016: le opere erano delle fotografie, al centro della contesa. Foto di un attrice/modella che erano destinate ad essere pubblicate su playboy; la pubblicazionenon era ancora avvenuta (interesse dell'associazione quindi a tenere riservate le foto). Fuga di dati: foto vengono pubblicate su un sito australiano, con pochi visitatori e mal posizionato nei motori di ricerca; ma una redazione di un giornale online (GS Media) riceve una mail che contiene un link che punta al sito australiano - libero accesso - in cui ci sono le foto. La redazione pubblica l'articolo con quelle foto e invita i suoi lettori a cliccare sul link che porta al sito australiano. (N.B: non c'è pubblicazione diretta). Giudice olandese chiede alla Corte di Giustizia: messa a disposizione del pubblico? il link di GS Media non amplia il pubblico del sito australiano ma amplia quello del titolare del diritto d'autore, perché le foto erano inedite e il pubblico considerato era: nessuno. Quindi l'articolo di GS Media amplia il pubblico. Ma questa sentenza tutela anche la buona fede del soggetto che predispone un link. Quindi la CDG dice che: Perre utilizzare il tag

per formattare il testo in un paragrafo:

avere comunicazione al pubblico, in un caso come questo, occorre utilizzare il tag <p> per formattare il testo in un paragrafo:

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
83 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia1115 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto commerciale nell'era digitale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cogo Alessandro.