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SASB: Standard settoriali per l'identificazione dei temi materiali
Il SASB (Sustainability Accounting Standards Board) utilizza la materiality map per l'identificazione dei temi materiali e gli specifici standard settoriali con le relative metriche di misurazione e rendicontazione. Questo approccio favorisce la standardizzazione e, di conseguenza, la comparabilità tra le diverse imprese.
Inoltre, il SASB ha il merito di tentare l'integrazione attraverso l'identificazione degli effetti che la gestione dei temi ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) può avere sia in positivo che in negativo sulle performance finanziarie e sul profilo di rischio delle imprese, ovvero sul loro valore.
L'approccio alla materialità riunisce sotto lo stesso concetto di double materiality le due principali direzioni di pensiero sulla materialità, differenti ma interrelate in maniera dinamica.
- La prospettiva della financial materiality fa riferimento a tutti i rischi e opportunità di sostenibilità che possono
- Impostare una struttura e dei processi di governance adeguati: coinvolgere il CDA e tutti i sotto comitati; il CEO; CFO;
- Definire un universo di questioni potenzialmente materiali: occorre attingere a più fonti non soltanto da stakeholder interni ed esterni ma anche attraverso attività che consentono di individuare tali questioni
- Raccogliere elementi probativi della rilevanza e delle questioni materiali
- Interagire con gli stakeholder: utilizzo una metodologia, convalido il tema e chiedo agli stakeholder se effettivamente
queste questioni sono rilevanti. Agire sui risultati dell'analisi della materialità: sfruttare questi dati che emergono dal processo di materialità per redigere il report di sostenibilità.
Monitorare lo sviluppo dinamico della materialità: una materialità che può mutare e vedere di anno in anno se i temi materiali si sono modificati o aggiornati nella loro forma e quindi andare a reiterare il processo di materialità.
L'INFORMAZIONE DI SOSTENIBILITÀ IN EUROPA dalla Non-Financial Reporting Directive alla Corporate Sustainability Reporting Directive L'Unione Europea si è attivata per indurre le imprese a comunicare informazioni non finanziarie (sociali e ambientali, in primis) al fine di "promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva" [Direttiva 2014/95/UE, anche nota come "Non-Financial Reporting Directive", NFRD].
- Modifica la Direttiva Armonizzazione 2013/34/UE (artt. 19-bis, 20, 29-bis) prevedendo l'obbligatorietà di comunicare da parte delle imprese di grandi dimensioni che costituiscono entità di interesse pubblico (soggetti che hanno titoli in mercati quotati) secondo la direttiva e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 una serie di informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, (concetto di materialità proprio della prima direttiva) tra cui:
- una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa (tipo di attività, modalità di fornitura etc.)
- una descrizione delle politiche applicate
Articolata del perché di questa scelta.
Preparazione anche di una informativa consolidata di gruppo
La relazione sul governo societario deve contenere una descrizione della politica in materia di diversità (organi di amministrazione, gestione e controllo) in ordine età, sesso, percorso formativo e professionale, obiettivi di tale politica sulla diversità, modalità di attuazione e risultati nel periodo di riferimento.
La NFRD è stata adottata nel contesto italiano grazie al decreto legislativo 254/16 alla volta del quale c'è stata la produzione di circa 200 dichiarazioni non finanziarie caratterizzate però da un alto grado di flessibilità e grandi parti di narrative (parte discorsiva e qualitativa).
L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2014/95/UE con il D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 nasce la DNF:
ART. 1 DEFINIZIONI
a) "enti di interesse pubblico": [le società italiane emittenti]
valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati dell'Unione europea; le banche; le imprese di assicurazione]; […] regolamentati italiani ef) «standard di rendicontazione»: gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE […]; g) «metodologia autonoma di rendicontazione»: l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione […] e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria […].–ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE1. Gli enti di interesse pubblico
redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; ART 3- DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI CARATTERE NON FINANZIARIO Qual è il contenuto? 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, (temi richiesti dalla direttiva Ue) che sono rilevanti tenuto conto delleattività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
-
il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
-
le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
-
i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;
2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:
-
l'utilizzo di risorse energetiche,
distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono: