DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE: lezione 1
Criteri→specialità, autonomia e unitarietà
Il diritto della navigazione è costituito dall’insieme delle norme giuridiche che regolano la
navigazione per acqua (sia nav. interna che marittima) e la navigazione per aria: settore
marittimo e aereonautico.
Quando si parla di navigazione bisogna tenere a mente il concetto di esercizio.
Esercizio=un ’attività che presuppone un’ organizzazione che riguarda l’impiego della nave
o dell’aereomobile rivolta al soddisfacimento di interessi propri di determinati soggetti
(esercente, armatore).
● attività organizzata
● nave/aereomobile
● soddisfacimento di interessi
Attività che presenta sempre un rischio: elemento costante.
L’attività di navigazione è una attività che per sua natura fa riferimento ad un trasporto, un
trasferimento di persone o cose (art 1768cc) e può avere a oggetto anche qualsiasi mezzo
dotato di propria forza nello svolgimento di un’attività legata a trasferimento di beni i altre
attività: pesca, di porto, soccorso, rimorchio …
Art 1678 cc: “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo a un altro.”
Dunque, l’attività di navigazione che può avere ad oggetto qualsiasi mezzo che sia dotato di
una propria forza nello svolgimento dell’attività: trasporto, pesca, di porto, soccorso,
rimorchio…
Due accezioni per il termine “trasferimento”:
● in senso commerciale: Trasferimento di persone o di beni: imbarco sbarco…
● in senso tecnico: il movimento autonomo del mezzo che non è necessariamente legato
al trasferimento di cose o di persone
In ogni caso è importante l’ambiente dove avviene il trasporto, le peculiarità dell’ambiente.
Da un punto di vista scientifico non c’è uno studio organico e autonomo sul diritto dei
trasporti, si può dire che abbraccia tutte le tradizionali forme di trasporto+ trasporto
multimodale ( es: autocarro+nave).
D. nav: corpus, insieme di regole autonome e speciali
● Specialità: diritto che ha delle peculiarità. Disciplinata da un insieme organico di
norme speciali rispetto a quello generale. Nasce per regolamentare determinati aspetti
dell’ord. giuridico con necessità diverse.
● L’autonomia nel diritto della navigazione è normativa, scientifica e didattica.
1. Normativa art 1 del codice della navigazione: “In materia di navigazione, marittima,
interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme
corporative e gli usi ad essa relativi.
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di
→
applicabili per analogia, si applica il diritto civile.” In ultima ratio si ricorre al
diritto comune.
Gerarchie delle fonti→le norme generali subordinate alle norme speciali: lex specialis
derogat generalis
2. Autonomia scientifica perché si dice che il diritto della navigazione forma oggetto di
studi peculiari e specifici e benificia di un interessse generale della dottrina e degli
interpreti.
3. Autonomia didattica: la materia è oggetto di autonomo insegnamento universitario
LEZIONE del 29/2
● Unitarietà: va a regolare materia della navigazione per acque interne e via aerea.
Percorso di natura storica:
Il diritto marittimo ha origini antichissime rispetto a quello aeronautico, che si è modellato
sugli antichi istituti del diritto marittimo.
La sua regolamentazione ha inizio del 20 sec, con sviluppo tecnologico e scientifico.
La prima regolamentazione viene fatta per l’aviazione civile con la convenzione di Parigi
del 1919, effettiva in Italia nel 1925.
Le origini del diritto marittimo sono antichissime: i fiumi, laghi e mari (navigazione interna e
marittima) sono da sempre stati una risorsa per la comunicazione e per le pratiche
commerciali.
Navigazione per acqua è stato strumento più usato.
La prima raccolta di norme della navigazione per acqua senza suddivisione fra acque interne
e esterne risale a 20 sec a.C. e già nel codice di hammurabi c’erano disposizioni che la
regolamentavano, con riferimenti precisi fino alle codificazioni successive.
Riferimenti anche in epoca romana (digesto, lex rhodia de iactu).
Numerosi statuti marittimi sono stati formulati durante le repubbliche marittime ma anche dal
nord Europa e regioni atlantiche.
La prima raccolta privata nel mediterraneo risale alla seconda metà del 14 sec: consolato del
mare, a cui segue l’ordonnance de la Marine di Luigi 14, primo passo per le odierne
codificazioni.
Nel 1800 anche in Italia, il codice del commercio nel libro 2 disciplina della navigazione
marittima.
Dopo il 1865 codificazione attuale: nuovo codice del commercio fino al codice della
navigazione approvato nel 1942.
● CODICE DELLA NAVIGAZIONE DEL 1942
Il codice della navigazione si affianca al codice civile e a quello delle procedure, mentre nelle
altre nazioni è la materia comntinua ad essere regolamentata da leggi speciali.
Il codice della navigazione del ‘42 regola aspetti privatistici e pubblicistici.
Struttura: 4 parti
● Parte 1: navigazione marittima e interna. Si suddivide in 4 libri, ognuno di aspetti
specifici:
1. ordinamento amministrativo
2. proprietà
3. obbligazioni
4. disposizioni processuali
● Parte 2: navigazione aerea, si divide in 4 libri, specularmente alla parte prima. Tante
norme riprendono i concetti della parte 1.
● Parte 3: disposizioni disciplinari per le navigazioni
● Parte 4: disposizioni transitorie e complementari.
Il codice della navigaziano del ‘42 disciplina sia la navigazione marittima sia
aeronautica→sono disciplinati unitariamente.
Entrambi danno origine a un trasporto autarchico: sia nave che aeromobile circolano in uno
spazio libero e entrambi nella movimentazione sono mezzi in stato di isolamento dalla
terraferma, comportando dei rischi: rischio è da tenere in alta considerazione.
Altro elemento di comunanza è il fatto che tutti i partecipanti costituiscono la comunità
viaggiante : insieme di soggetti, microcosmo in cui ci si trova a condividere spazi che
necessita di una specifica regolamentazione dei propri rapporti.
Necessita di avere norme uguali per tutti. All’interno c’è equipaggio che culmina con la
figura di autorità del comandante; la gerarchia di bordo è fondamentale per assicurare la
sicurezza della navigazione.
Entrambi sono due diritti(navigazione marittima e aereonautica) che rispondono a principi
speciali comuni a entrambi e che consentono in caso di lacune di ricorrere al principio di
analogia: per applicare parte marittima a quella aeronautica e viceversa.
Il diritto aeronautico è più recente, è stato anche riformato consistentemente: nel 2005-2006
ha assunto maggiore autonomia rispetto all’impostazione originaria.
● SISTEMA DELLE FONTI
Art 1 codice della navigazione: “In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si
applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa
relativi.
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per
→
analogia, si applica il diritto civile.” In ultima ratio si ricorre al diritto comune.
Il diritto della navigazione presenta aspetti privatistici (sistema dei contratti) e pubblicistici
(porti, beni del demanio).
NB: Il sistema delle fonti non può prescindere dal diritto europeo e internazionale:
Nel diritto internazionale perché c’è richiamo all’ art 117 cost, comma 1: “La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione , nonché dei
vincoli derivanti dall' ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .”
Quindi si individuano 3 livelli:
● Internazionale
● Europeo
● Interno
La gerarchia delle fonti del diritto della navigazione si desume attraverso un parallelismo tra
l’art. 1 del codice della navigazione e l’art. 1 delle disposizione sulla legge in generale del
c.c. → art. 1 cod. nav: codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi + diritto
comune
→ l’art. 1 delle disposizione sulla legge in generale del c.c.: Leggi, regolamenti, norme
corporative (abrogate), usi.
Gerarchia:
Presente codice
Leggi, di matrice statale e regionale in materia di diritto della navigazione (diritto
speciale)
Regolamenti, espressione di un potere normativo relegato alla PA.
Usi (con art. 8 preleggi l’uso acquista la stessa posizione della fonte che lo richiama.)
Analogia
Richiamo al diritto civile laddove non sia applicabile nemmeno l’analogia (il
legislatore usò all’epoca il cc del 1942, oggi diritto comune)
Sulla base dell’art 1 c. nav. , oltre al codice della navigazione, c’è rilevanza di diverse leggi:
statali e regionali. Bisogna vedere la ripartizione delle competenze (valutare se si tratta di
provvedimenti statali o regionali).
Con riforma del Titolo V della Cost. è stata modificata la struttura della norma: art 117.
Analizziamo: la potestà legislativa è esercitata sia dallo Stato che dalle Regioni secondo
principi ex costituzione (competenza esclusiva dello stato, competenza esclusiva regioni,
competenza concorrente), risponde ai principi scaturenti da obblighi unionali e internazionale
(“[...]vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”).
Legislazione esclusiva dello stato (comma 2):
● immigrazione, che ha profilo di disciplina con materia della navigazione,
● dogane,
● tutela ambiente
Nel comma 3-4 si trova la potestà legislativa relegata alle regioni: ordinamento della
comunicazione.
Con riforma del titolo 5 tutte le materie non ricomprese nel comma 2, di competenza
esclusiva, e 3 comma ripartite, rientrano nella sfera regionale ai sensi del comma 4.
I regolamenti fanno riferimento alla potestà della PA e si usano per dare esecuzione ai
regolamenti unionali. Emanati sia dal governo, dai ministri e altre autorità che risultano
essere subordinati al ministro (comandante del porto può emanare ordinanze per materie
rientranti nella sua sfera di competenza), da regioni, dai comuni.
(Diverse teorie??)
USO
1’art 1 codice navigazione è una norma che richiama art 8 preleggi: “Nelle materie regolate
dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”
→
(secundum legem). L’uso acquista la stessa posizione della fonte che lo richiama.
Il nostro codice richiama frequentemente gli usi attraverso un rinvio, subordinatamente al
contratto o norme collettive: vedi slide per esempio.
Ci sono ambiti in cui gli usi prevalgono sulle disposizioni del codice: noleggio art 390,
pagamento del corrispettivo. Norma di carattere dispositivo.
Ruolo delle camere di commercio: si occupano di provvedere all’accertamento di usi che
riguardano peculiarità economiche e commerciali in ambito operativi specifici.
ANALOGIA
Fa si che si possa trovare la norma da applicare a caso concreto specifico non direttamente
disciplinato con norma che disciplina fattispecie similare→funzione
Si parla di analogia prioritaria: ha la precedenza rispetto all’ applicazione del diritto
comune perché la norma che si ottiene con procedimento analogico è una norma speciale.
→Rapporti fra diritto civile e dei trasporti: Art 1680 cc e 1885 cc
Art 1680 cc: disposizioni applicabili in materia di trasporto, contratto di trasporto: le
disposizioni del capo del trasporto si applicano anche ai trasporti per via acqua, aerea,
ferroviaria
Art 1885 cc: Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme
del presente capo (trasporto) per quanto non è regolato dal codice della navigazione
Le due norme del cc sono norme che si pongono in ottica diversa dell’art 1 del cod. nav.
Secondo il codice della navigazione solo dopo aver cercato una fonte di diritto speciale si può
ricorrere al diritto comune. Invece, in base alla norma del codice civile, i precedenti articoli
del c.c. determinano prevalenza del codice civile sulle altre fonti speciali, se non derogate dal
codice di navigazione.
Richiamo alle disposizioni contenute in altri codici
Lezione 3: introduzione al diritto del mare
Fino al 20esimo secolo il diritto del mare era considerato solo come diritto consuetudinario.
Successivamente si ritrovano i primi esempi di codificazione che sono particolarmente
rilevanti, sorta di evoluzione fino al testo “La convenzione di Montego Bay”
→UNCLOS: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
Da parte degli stati ci sono stati numerosi tentativi di codificazione.
La prima volotà di codificare 1958: prima conferenza sul diritto del mare a Ginevra, in cui
diversi→ suddivisione dello spazio
sono venuti fuori 4 testi convenzionati
1. disciplina del mare territoriale e della zona contigua
2. convenzione dell’alto mare
3. piattaforma continentale
4. pesca e conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare
1960 seconda conferenza a Ginevra, indetta dagli stati per occuparsi dell’ampiezza del mare
territoriale e di tutti gli aspetti riguardo la pesca, no testi convenzionali, non ha prodotto
alcune esito. in Jamaica→ UNCLOS 320 aticoli con 9
1982: terza coonferenza tenuta ai Montego Bay
allegati. L’Italia ha ratificato alcuni anni dopo→ nel 1994 hanno dato esecuzione alla
convenzione.
● mare territoriale
● zona contigua
● Zona economica esclusiva (EEZ)
● Alto mare
MARE TERRITORIALE: la definizione si trova anche nel codice della navigazione:
quella fascia che si estende per 12 miglia dalla linea di base.
I giudici in diverse pronunce hanno stabilito che il mar territoriale non costituisce oggetto
di proprietà pubblica dello stato. Quindi tutte le componenti del mare sono da
considerarsi una RES COMMUNIS OMNIUM, dunque si tratta di beni che
appartengono alla comunità, rientranti nel patrimonio comune.
- Linea di base→art 2 codice navigazione: quella linea che viene tracciata tra i due
punti più foranei la cui distanza tra di loro non deve superare le 24 miglia marine.
Se la distanza è superiore è soggetta alla sovranità dello stato solo la porzione
di golfo, baia all’interno delle 24 miglia mairne(all’interno della linea di base).
Il mare territoriale in via di principio è soggetto all’esclusivo potere governamentale dello
stato costiero.
NB: il limite esterno del mare italiano fu esteso da 6 a 12 miglia dopo una modifica
legislativa del codice della navigazione.
1 miglio marino=1852 metri→ legge 518/1930
L’art. 2 del codice della navigazione individua dunque i limiti delle acque interne nel primo
comma e nel secondo va a stabilire l’estensione del mar territoriale.
La sovranità dello stato costiero incontra delle limitazioni:
(Art. 17 UNCLOS) → passaggio
- Diritto di passaggio inoffensivo rapido, continuo
(senza interruzioni) e non deve arrecare alcun pregiudizio alla sicurezza, pace e ordine
dello stato costiero.
Non è ammesso sostare o ancorare la nave a meno che non si verificno casi del
tutto eccezionali (avarie, emergenze).
Articoli UNCLOS sul mar territoriale:
Art 2 UNCLOS: regime giuridico mar territoriale→estensione
● della sovranità: “
La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue
acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a
una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. ”
Art 3 UNCLOS→ Larghezza del mare territoriale 12 miglia marine→
● specularmente alle norme di diritto interno troviamo la disciplina internazionale
Nella delimitazione degli spazi marini ci sono tutta una serie di problematiche che prima di
tutto investono la linea di base.
Convenzione di Ginevra del 1958: dall’art. 3 fino al 13 troviamo la qualificazione della
linea di base: corrisponde alla linea di costa in condizioni di bassa marea indicata sulle carte
marittime e riconosciuta officialmente dallo stato costiero.
Caso della costa frastagliata: congiunzione con una linea ideale con i punti più sporgenti della
costa. (teoria della linea dritta)
Per isole particolarmente vicine alla costa→ ricomprese all’interno della linea di base
Art 15 UNCLOS: caso particolare di delimitazione delle acque territoriali→ casi in
● cui due stati hanno le coste che si fronteggiano con una distanza inferiore a 12
miglia o con coste adiacenti. In questo caso si istituisce una linea mediana, gli stati
non la possono superare salvo diverso accordo fra gli stati.
Ritornando al passaggio inoffensivo, lo stato costiero deve tollerarlo sia nel caso di navi
mercantili sia di navi millitari.
Casi particolari passaggio inoffensivo:
Per quanto riguarda i sommergibili questi possono attraversare il mare territoriale ma solo in
stato di emersione mostrando la bandiera dello stato ai quali appartengono.
Lo stesso vale per le portaeri: gli aerei devono restare saldamente ancorati durante il
passaggio.
Nel caso delle navi militari ci sono alcuni stati che invece richiedono una notifica di
passaggio. ES: Libia, Malta, Egitto. Altri stati invece ritengono che sia necessaria
un’autorizzazione preventiva. ES: Siria
Il passagggio inoffensivo è ammesso anche nella zona contigue, nella piattaforma
continentale nell’EEZ. Però i diriti dello stato costiero devono sempre essere rispettati, così
come i diritti delle altre aree. → serve solo ad attraversare
Il passaggio inoffensivo NON è mai ammesso nelle aree interne.
il mare territoriale senza toccare le acque interne
Il passaggio viene considerato OFFENSIVO secondo l’UNCLOS art. 19 se:
a) minacc
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