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IMPARZIALITÀ NELL’ATTIVITÀ
L’imparzialità nell’attività da un lato implica l’acquisizione di tutti gli interessi rilevanti
per cui, accanto all’interesse pubblico primario, l’amministrazione dovrà acquisire
anche gli altri interessi pubblici secondari. Dall’altro lato, nell’adozione del
provvedimento, l’imparzialità implica un uguale trattamento dei diversi interessi:
imparzialità del giudice.
BUON ANDAMENTO
L’amministrazione deve anche improntare la sua azione al buon andamento: le tre E:
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ffi fl fi fl fi fi fi fi fi ffi fl
• E cacia = l’amministrazione deve essere capace di realizzare quegli obiettivi che
il legislatore le indica. E cacia vuol dire corrispondenza tra gli obiettivi pre ssati
dal legislatore e l’azione concreta dell’amministrazione.
• E cienza = ha a che fare con l’utilizzo delle risorse (pubblici impiegati -
patrimonio mobiliare e immobiliare - tempo) che l’amministrazione ha a
disposizione. L’e cienza si misura in base a un uso corretto delle risorse che
sono a disposizione dell’amministrazione per realizzare gli obiettivi e i ni che il
legislatore le indica.
• Economicità = ha a che fare con i costi e le capacità di recuperare le risorse. È
strettamente legata all’e cienza, ma l’economicità si lega alla capacità di reperire
le risorse.
Buon andamento e imparzialità operano insieme, e lo si capisce prendendo ad
esempio la regola del concorso pubblico (art. 97 Cost.). La regola del concorso
pubblico se si basasse solo sull’imparzialità dovrebbe consentire l’accesso a
chiunque abbia il titolo necessario per svolgere quel tipo di mansioni, molto spesso
invece, ai concorsi pubblici si accede mediante le prove pre-selettive: la
commissione non esamina tutti i candidati ma riduce il numero dei candidati che
andrà a selezionare mediante la prova pre-selettiva. In tal modo non si privilegia
l’imparzialità, ma si bilancia con il principio di buon andamento, per evitare che il
concorso abbia una durata troppo lunga. Permettendo un miglior perseguimento del
risultato.
LEZIONE 7 MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024
PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ O TRASPARENZA
Il principio di pubblicità o trasparenza ha assunto un valore ed è diventato un
principio proprio dell’azione amministrativa con la legge 241/1990. È un principio
quindi recente che è espressione di quella evoluzione dell’amministrazione con
l’evoluzione delle forme dello Stato, perché è espressione di una democratizzazione
dell’azione amministrativa: di una necessità di coinvolgere i cittadini nell’azione
amministrativa e rendere conoscibile l’azione amministrativa ai cittadini. L’art. 1
l’attività amministrativa è retta da criteri di
della legge 241/1990 a erma che
pubblicità e trasparenza. Quindi è un principio espressamente previsto.
Tale principio ha rappresentato un momento di novità perché sino al 1990 vigeva la
segreto d’u cio:
regola del i pubblici dipendenti erano tenuti al segreto rispetto
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ffi
ffi ffi ffi ffi
ffi ff fi fi
all’esercizio delle proprie funzioni. Rispetto a un regime precedente in cui vigeva
questa regola, enunciare questo principio di pubblicità e trasparenza è na svolta,
perché implica il venir meno del segreto d’u cio e la legge enuncia per la prima
diritto di accesso dei documenti
volta un detenuti dalle P.A.: quindi la trasparenza
si esprime attraverso il riconoscimento in capo al cittadino di un diritto di accesso
che disciplina la possibilità di alcuni cittadini di chiedere e ottenere copia di
documenti detenuti dall’amministrazione, in quanto documenti parte di
procedimenti amministrativi mediante cui si esercita l’azione dell’amministrazione.
Questo principio conosce poi un’evoluzione a seguito della legge 190/2012 (legge
anticorruzione - legge Severino) perché all’interno della funzione preventiva della
corruzione a cui mira la legge, la ratio è quella per cui l’amministrazione in una ‘casa
di vetro’, quindi trasparente, sia più di cilmente colpita da fenomeni di corruzione.
Quindi, con questa idea di rendere l’amministrazione trasparente, vengono
introdotte nuove regole funzionali a una piena pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa, si prevede quindi l’accessibilità dei documenti che viene estesa,
mediante i decreti legislativi di attuazione della legge anticorruzione, introducendo
un accesso civico: qualsiasi cittadino, anche se non ha una posizione rilevante
rispetto a quel determinato documento, può chiederne la presa visione e
eventualmente anche la copia. Questo accesso è disciplinano dal legislatore in
modo tale che non possa contrastare con altri interessi pubblici o privati.
Inoltre, con la legge 190/2012 si prevede, utilizzando gli strumenti digitali, l’obbligo
di pubblicazione di tutta una serie di documenti che siano immediatamente
accessibili dai siti dell’amministrazione da chiunque ne abbia interesse. Investendo
così il cittadino di una sorta di controllo dell’attività amministrativa. La
partecipazione del cittadino permette la migliore decisione e soluzione da parte
dell’amministrazione.
PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ
Sono principi legati all’esercizio del potere da parte dell’amministrazione, cioè alla
decisione che l’amministrazione deve adottare con il provvedimento amministrativo.
Sono principi che, in quanto legati all’azione amministrativa, si ri ettono sulla
legittimità del provvedimento amministrativo. Indicano all’amministrazione come
svolgere la sua azione e quindi rappresentano una garanzia rispetto al cittadino,
perché assicurano che il potere dell’amministrazione non sia arbitrario.
Questi due principi sono tra loro molto simili e, per lungo tempo, la ragionevolezza
incorporava al suo interno la proporzionalità, che ha poi assunto un ruolo di un
parametro autonomo sulla base dell’in usso del diritto europeo.
non arbitrarietà
Ragionevolezza signi ca delle scelte ed esprime che la scelta, per
essere ragionevole, deve dimostrare la sua capacità di essere funzionale
20 fi ffi fl ffi fl
all’interesse pubblico: l’amministrazione ha un potere per perseguire l’interesse
pubblico e deve esercitarlo in modo che sia funzionale all’interesse pubblico, senza
eccedere la richiesta del cittadino. La ragionevolezza può essere anche intesa come
applicata al ragionamento che l’amministrazione compie per giungere alla sua
decisione nale: la scelta dall’amministrazione deve essere logicante
consequenziale ai fatti e agli interessi acquisiti nell’istruttoria del procedimento. Il
provvedimento deve essere il risultato di un percorso compiuto dall’amministrazione
nello svolgimento della sua attività. Questa ragionevolezza si lega all’imparzialità
perché, nello svolgimento della sua azione, l’amministrazione deve acquisire tutti gli
interessi che vengono in gioco, pubblici o privati e, successivamente, ne deve
ragionevolmente tener conto e deve ponderargli in modo logico.
Per lungo tempo il principio di proporzionalità non ha trovato grandi spazi nella
giurisprudenza del giudice amministrativo (che sulla base della violazione dei
principi deduce l’illegittimità, annullando il provvedimento della P.A.). La
proporzionalità era ricompresa all’interno della ragionevolezza. Il principio di
proporzionalità divenne poi rilevante perché venne espressamente menzionato
all’art. 5 del Trattato dell’UE.
Per veri care se il provvedimento è proporzionato bisogna attuare un controllo che
si basa su tre passaggi diversi:
1) la misura deve essere idonea —> funzionale al perseguimento dell’interesse
pubblico
2) la misura deve essere adeguata —> non eccessiva
3) La misura deve essere necessaria —> non devono esserci altri strumenti meno
lesivi ella sera del cittadino in grado di perseguire il medesimo risultato.
L’adeguatezza e la necessarietà vengono valutate insieme. L’azione amministrativa
deve limitare i suoi e etti negativi nella sfera del cittadino, per cui questa
proporzionalità assume un valore sopratutto laddove i provvedimenti amministrativi
siano restrittivi della sfera del cittadino (es. espropriazione).
PRINCIPIO DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE
Con il principio di precauzione si ammetteva la possibilità di vietare determinate
condotte qualora vi fosse la certezza scienti ca del rischio e del pregiudizio
derivante dal loro svolgimento. Il veri carsi di alcuni scandali scienti ci e tecnici
legati ha portato a un’evoluzione di questo principio che oggi è enunciato nel TFUE
all’art. 191 comma 2: il principio di precauzione si è evoluto in principio di
prevenzione, il quale ammette la possibilità di vietare determinate condotte
scienti che anche laddove non vi sia una piena prova del pregiudizio ma vi siano
comunque orientamenti scienti ci validi da cui sia possibile ricavare l’esistenza di
un pregiudizio.
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fi fi fi ff fi fi fi fi
I principi dell’organizzazione spiegano e sono utili a comprendere come individuare,
tra i vari soggetti dell’amministrazione, quelli competenti all’esercizio dell’azione
amministrativa. L’amministrazione è la cura degli interessi pubblici che le a da il
legislatore, e quindi diviene sempre più complessa: non vi è una sola
amministrazione che adotta il provvedimento, ma per adottarlo vi sono diverse
amministrazione che devono collaborare per arrivare all’adozione.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE
La sussidiarietà è prevista sia nel TUE sia nella Costituzione. La nozione di
sussidiarietà è mutuata dal diritto UE: l’intervento dell’UE deve essere limitato e
sussidiario solo quando quel medesimo risultato non potrebbe essere perseguito
mediante un’azione a data ai singoli stati membri (art. 5 TUE).
L’intervento è sussidiario, cioè è limitato ai casi in cui quello stesso risultato non
potrebbe essere perseguito diversamente.
L’at. 188 Cost. codi ca una sussidiarietà sia verticale sia orizzontale. Con la riforma
del Titolo V del 2001 si introduce il principio di sussidiarietà verticale per l’azione
amministrativa. Prima del 2001 le funzioni amministrative seguivano le funzioni
legislative, chi aveva la funzione legislativa (Stato - Regioni) esercitava anche le
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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