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IMPARZIALITÀ NELL’ATTIVITÀ

L’imparzialità nell’attività da un lato implica l’acquisizione di tutti gli interessi rilevanti

per cui, accanto all’interesse pubblico primario, l’amministrazione dovrà acquisire

anche gli altri interessi pubblici secondari. Dall’altro lato, nell’adozione del

provvedimento, l’imparzialità implica un uguale trattamento dei diversi interessi:

imparzialità del giudice.

BUON ANDAMENTO

L’amministrazione deve anche improntare la sua azione al buon andamento: le tre E:

18

ffi fl fi fl fi fi fi fi fi ffi fl

• E cacia = l’amministrazione deve essere capace di realizzare quegli obiettivi che

il legislatore le indica. E cacia vuol dire corrispondenza tra gli obiettivi pre ssati

dal legislatore e l’azione concreta dell’amministrazione.

• E cienza = ha a che fare con l’utilizzo delle risorse (pubblici impiegati -

patrimonio mobiliare e immobiliare - tempo) che l’amministrazione ha a

disposizione. L’e cienza si misura in base a un uso corretto delle risorse che

sono a disposizione dell’amministrazione per realizzare gli obiettivi e i ni che il

legislatore le indica.

• Economicità = ha a che fare con i costi e le capacità di recuperare le risorse. È

strettamente legata all’e cienza, ma l’economicità si lega alla capacità di reperire

le risorse.

Buon andamento e imparzialità operano insieme, e lo si capisce prendendo ad

esempio la regola del concorso pubblico (art. 97 Cost.). La regola del concorso

pubblico se si basasse solo sull’imparzialità dovrebbe consentire l’accesso a

chiunque abbia il titolo necessario per svolgere quel tipo di mansioni, molto spesso

invece, ai concorsi pubblici si accede mediante le prove pre-selettive: la

commissione non esamina tutti i candidati ma riduce il numero dei candidati che

andrà a selezionare mediante la prova pre-selettiva. In tal modo non si privilegia

l’imparzialità, ma si bilancia con il principio di buon andamento, per evitare che il

concorso abbia una durata troppo lunga. Permettendo un miglior perseguimento del

risultato.

LEZIONE 7 MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ O TRASPARENZA

Il principio di pubblicità o trasparenza ha assunto un valore ed è diventato un

principio proprio dell’azione amministrativa con la legge 241/1990. È un principio

quindi recente che è espressione di quella evoluzione dell’amministrazione con

l’evoluzione delle forme dello Stato, perché è espressione di una democratizzazione

dell’azione amministrativa: di una necessità di coinvolgere i cittadini nell’azione

amministrativa e rendere conoscibile l’azione amministrativa ai cittadini. L’art. 1

l’attività amministrativa è retta da criteri di

della legge 241/1990 a erma che

pubblicità e trasparenza. Quindi è un principio espressamente previsto.

Tale principio ha rappresentato un momento di novità perché sino al 1990 vigeva la

segreto d’u cio:

regola del i pubblici dipendenti erano tenuti al segreto rispetto

19

ffi

ffi ffi ffi ffi

ffi ff fi fi

all’esercizio delle proprie funzioni. Rispetto a un regime precedente in cui vigeva

questa regola, enunciare questo principio di pubblicità e trasparenza è na svolta,

perché implica il venir meno del segreto d’u cio e la legge enuncia per la prima

diritto di accesso dei documenti

volta un detenuti dalle P.A.: quindi la trasparenza

si esprime attraverso il riconoscimento in capo al cittadino di un diritto di accesso

che disciplina la possibilità di alcuni cittadini di chiedere e ottenere copia di

documenti detenuti dall’amministrazione, in quanto documenti parte di

procedimenti amministrativi mediante cui si esercita l’azione dell’amministrazione.

Questo principio conosce poi un’evoluzione a seguito della legge 190/2012 (legge

anticorruzione - legge Severino) perché all’interno della funzione preventiva della

corruzione a cui mira la legge, la ratio è quella per cui l’amministrazione in una ‘casa

di vetro’, quindi trasparente, sia più di cilmente colpita da fenomeni di corruzione.

Quindi, con questa idea di rendere l’amministrazione trasparente, vengono

introdotte nuove regole funzionali a una piena pubblicità e trasparenza dell’azione

amministrativa, si prevede quindi l’accessibilità dei documenti che viene estesa,

mediante i decreti legislativi di attuazione della legge anticorruzione, introducendo

un accesso civico: qualsiasi cittadino, anche se non ha una posizione rilevante

rispetto a quel determinato documento, può chiederne la presa visione e

eventualmente anche la copia. Questo accesso è disciplinano dal legislatore in

modo tale che non possa contrastare con altri interessi pubblici o privati.

Inoltre, con la legge 190/2012 si prevede, utilizzando gli strumenti digitali, l’obbligo

di pubblicazione di tutta una serie di documenti che siano immediatamente

accessibili dai siti dell’amministrazione da chiunque ne abbia interesse. Investendo

così il cittadino di una sorta di controllo dell’attività amministrativa. La

partecipazione del cittadino permette la migliore decisione e soluzione da parte

dell’amministrazione.

PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ

Sono principi legati all’esercizio del potere da parte dell’amministrazione, cioè alla

decisione che l’amministrazione deve adottare con il provvedimento amministrativo.

Sono principi che, in quanto legati all’azione amministrativa, si ri ettono sulla

legittimità del provvedimento amministrativo. Indicano all’amministrazione come

svolgere la sua azione e quindi rappresentano una garanzia rispetto al cittadino,

perché assicurano che il potere dell’amministrazione non sia arbitrario.

Questi due principi sono tra loro molto simili e, per lungo tempo, la ragionevolezza

incorporava al suo interno la proporzionalità, che ha poi assunto un ruolo di un

parametro autonomo sulla base dell’in usso del diritto europeo.

non arbitrarietà

Ragionevolezza signi ca delle scelte ed esprime che la scelta, per

essere ragionevole, deve dimostrare la sua capacità di essere funzionale

20 fi ffi fl ffi fl

all’interesse pubblico: l’amministrazione ha un potere per perseguire l’interesse

pubblico e deve esercitarlo in modo che sia funzionale all’interesse pubblico, senza

eccedere la richiesta del cittadino. La ragionevolezza può essere anche intesa come

applicata al ragionamento che l’amministrazione compie per giungere alla sua

decisione nale: la scelta dall’amministrazione deve essere logicante

consequenziale ai fatti e agli interessi acquisiti nell’istruttoria del procedimento. Il

provvedimento deve essere il risultato di un percorso compiuto dall’amministrazione

nello svolgimento della sua attività. Questa ragionevolezza si lega all’imparzialità

perché, nello svolgimento della sua azione, l’amministrazione deve acquisire tutti gli

interessi che vengono in gioco, pubblici o privati e, successivamente, ne deve

ragionevolmente tener conto e deve ponderargli in modo logico.

Per lungo tempo il principio di proporzionalità non ha trovato grandi spazi nella

giurisprudenza del giudice amministrativo (che sulla base della violazione dei

principi deduce l’illegittimità, annullando il provvedimento della P.A.). La

proporzionalità era ricompresa all’interno della ragionevolezza. Il principio di

proporzionalità divenne poi rilevante perché venne espressamente menzionato

all’art. 5 del Trattato dell’UE.

Per veri care se il provvedimento è proporzionato bisogna attuare un controllo che

si basa su tre passaggi diversi:

1) la misura deve essere idonea —> funzionale al perseguimento dell’interesse

pubblico

2) la misura deve essere adeguata —> non eccessiva

3) La misura deve essere necessaria —> non devono esserci altri strumenti meno

lesivi ella sera del cittadino in grado di perseguire il medesimo risultato.

L’adeguatezza e la necessarietà vengono valutate insieme. L’azione amministrativa

deve limitare i suoi e etti negativi nella sfera del cittadino, per cui questa

proporzionalità assume un valore sopratutto laddove i provvedimenti amministrativi

siano restrittivi della sfera del cittadino (es. espropriazione).

PRINCIPIO DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE

Con il principio di precauzione si ammetteva la possibilità di vietare determinate

condotte qualora vi fosse la certezza scienti ca del rischio e del pregiudizio

derivante dal loro svolgimento. Il veri carsi di alcuni scandali scienti ci e tecnici

legati ha portato a un’evoluzione di questo principio che oggi è enunciato nel TFUE

all’art. 191 comma 2: il principio di precauzione si è evoluto in principio di

prevenzione, il quale ammette la possibilità di vietare determinate condotte

scienti che anche laddove non vi sia una piena prova del pregiudizio ma vi siano

comunque orientamenti scienti ci validi da cui sia possibile ricavare l’esistenza di

un pregiudizio.

21

fi fi fi ff fi fi fi fi

I principi dell’organizzazione spiegano e sono utili a comprendere come individuare,

tra i vari soggetti dell’amministrazione, quelli competenti all’esercizio dell’azione

amministrativa. L’amministrazione è la cura degli interessi pubblici che le a da il

legislatore, e quindi diviene sempre più complessa: non vi è una sola

amministrazione che adotta il provvedimento, ma per adottarlo vi sono diverse

amministrazione che devono collaborare per arrivare all’adozione.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE

La sussidiarietà è prevista sia nel TUE sia nella Costituzione. La nozione di

sussidiarietà è mutuata dal diritto UE: l’intervento dell’UE deve essere limitato e

sussidiario solo quando quel medesimo risultato non potrebbe essere perseguito

mediante un’azione a data ai singoli stati membri (art. 5 TUE).

L’intervento è sussidiario, cioè è limitato ai casi in cui quello stesso risultato non

potrebbe essere perseguito diversamente.

L’at. 188 Cost. codi ca una sussidiarietà sia verticale sia orizzontale. Con la riforma

del Titolo V del 2001 si introduce il principio di sussidiarietà verticale per l’azione

amministrativa. Prima del 2001 le funzioni amministrative seguivano le funzioni

legislative, chi aveva la funzione legislativa (Stato - Regioni) esercitava anche le

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A.A. 2023-2024
124 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartiCo22. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Del Signore Monica.