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Gli archivi degli enti pubblici
Gli enti pubblici non statali si distinguono in territoriali e non territoriali. Anche per gli archivi degli enti pubblici non statali viene effettuata una vigilanza. Il regio decreto del 22/05/1875 definisce che gli archivi di questi enti devono essere custoditi ordinatamente dal soggetto produttore. Con la legge del 22/12/1939 si stabilisce che:
- Devono provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi
- I Comuni capoluogo di provincia o superiori a 50 mila persone devono istituire sezioni separate d'archivio per i documenti precedenti al 1870, affidando la custodia ad impiegati con diploma delle Scuole d'Archivio.
- Ogni scarto deve essere autorizzato dal Ministero dell'Interno.
La vigilanza spetta a 9 soprintendenze archivistiche (TO, GE, MI, BO, FI, Roma, NA E PA). Il dpr del 30/09/1963 introduce:
- Obbligo a conservare e a organizzare i propri archivi anche quelli correnti e di deposito
- Impedisce di
introduce la dichiarazione di notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari o detentori i privati. Vengono introdotti numerosi obblighi per i privati proprietari di archivi notificati:
- Conservazione, ordinamento e inventariazione
- Consentire la consultabilità dei documenti
- Comunicare tempestivamente la perdita, la distruzione o il trasferimento dell'archivio
- Restaurare i documenti deteriorati direttamente o indirettamente
- Informare di eventuali alienazioni e passaggi di proprietà
- Chiedere l'autorizzazione all'esportazione
- Effettuare scarti solo dopo l'autorizzazione delle Soprintendenze Archivistiche
- Permettere controlli in merito all'adempimento di quello previsto dalla legge.
Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlg. 42/2004- Art. 1: In attuazione dell'Art.9 della Costituzione la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale- Art. 2: Il patrimonio culturale è
costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici- Art. 3: La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Si applica in tre fasi:
- Individuazione
- Protezione
- Conservazione
- Art. 10:
- a. Comma 1: Definisce cos'è un bene culturale secondo tre parametri:
- Caratteristiche: le cose mobili o immobili
- Proprietà: Stato, Regioni, Enti pubblici o Privati
- Condizioni: Interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
- b. Comma 2: Definisce che sono beni culturali di per sé:
- Caratteristiche: le raccolte di musei e biblioteche e gli archivi e i singoli documenti
- Proprietà: Stato, Regioni, Enti pubblici
- Condizioni: Nessuna
- c. Comma 3: Definisce che sono inoltre beni culturali:
- Caratteristiche: le cose mobili o immobili con interesse storico-archeologico
- Gli archivi
e i documenti con interesse storico importante e le raccolte librerie con importante valore culturale
Proprietà: Privati
Condizioni: Dichiarazione di interesse culturale
Art. 20: Stabilisce gli interventi vietati:
- Non possono essere distrutti, deteriorati o danneggiati
- Non possono essere adibiti ad usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico
- Non possono essere adibiti ad usi tali da recare pregiudizio alla loro conservazione
- Gli archivi dei privati dichiarati di interesse culturale non possono essere smembrati
Art. 21: Definisce gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero:
- Spostamento dei beni culturali mobili
- Scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati
- Trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici e privati
- Spostamento per mutamento di dimora o di sede del detentore, deve essere preventivamente denunciato al soprintendente
Art. 30: Definisce gli obblighi conservativi.
Allo Stato, Enti pubblici e Privati spetta l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro integrità e di ordinarli. Hanno anche l'obbligo di inventariare i propri archivi storici; affari esauriti da almeno 40 anni e conservati in sezioni separate.
Art. 6: La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
Art. 101: Definisce i luoghi in cui è possibile fruire dei beni culturali. Sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali. Gli istituti pubblici compiono un servizio.
pubblico mentre i privati compiono un servizio privato di utilità sociale. Museo: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. Area archeologica: sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica. Parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto. Complesso: struttura composta da più elementi o parti che interagiscono tra loro per svolgere una determinata funzione.monumentale: insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
1.5 La consultabilità degli archivi
È un diritto del cittadino prendere visione della documentazione che lo riguarda. Principio diffuso sin dall'antichità e codificato dagli statuti medievali, assimilabile all'odierno diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Alcune tipologie documentarie devono essere immediatamente consultate, non è ammessa l'ignoranza (testi normativi ad esempio o deliberativi). Nel secolo della Storia ovvero il XIX secolo ci furono istanze storico-culturali in favore dell'apertura degli archivi per motivi di studio.
Nel 1870 la commissione Cibrario si esprime in favore della libera consultabilità della documentazione più antica:
Nel 1875 entra nella legislazione postunitaria il principio
della pubblicità delladocumentazione d'archivio. Consultabilità come elemento interno alla documentazione, da limitare in base a criteri cronologici o tipologici tendenzialmente oggettivi. Con la legge del 1963 nell'Art. 21 viene sancita la libera consultabilità, in luogo di quello di pubblicità, derivante dalla demanialità della documentazione statale. La legge si proponeva di far coincidere il momento del versamento dei documenti agli Archivi di Stato con la libera consultabilità, indicando un termine mobile di quarant'anni, dalla conclusione degli affari per il versamento, dalla data dei documenti per la consultabilità. Ci sono però alcune eccezioni: a. In ragione di riconosciute necessità pubbliche, documenti riservati relativi alla politica estera o interna dello Stato (dopo 50 anni) b. Per fornire adeguate garanzie ai privati, documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone o relativi aprocessi penali (dopo 70 anni)
Però poteva essere richiesta la consultazione anticipata per motivi di studio:
- Autorizzazione dal Ministero dell'Interno
- Prassi della scrematura dei fascicoli, sottrazione alla consultazione di singoli documenti che, di carattere riservato, ledessero la sfera più intima e privata delle persone
L'accesso ai documenti amministrativi
La legge 241/1990 si riferisce ai documenti che si trovano in particolare presso le amministrazioni pubbliche al momento della formazione di quei documenti. Il diritto di trasparenza è finalizzato:
- Alla trasparenza dell'azione amministrativa
- All'intervento del procedimento da parte dei soggetti interessati
Non si fa alcun riferimento agli archivi storici e alla normativa archivistica vigente, non instaurandosi alcun collegamento fra il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.