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L.2 | CAPACITÀ DISTINTIVA Mercoledì 25 settembre 2024 (½) Articolo 13 - ORIGINALITÀ L’originalità si riferisce alle caratteristiche uniche e innovative del segno che lo rendono distinguibile dai nomi comuni dei beni o servizi. → Il marchio deve essere unico e innovativo È strettamente collegata alla capacità distintiva, sono infatti due concetti così interconnessi da essere considerati sostanzialmente la stessa cosa nel diritto dei marchi. Un marchio originale deve possedere caratteristiche che lo differenziano dalla mera descrizione generica del prodotto. Es. Non si possono utilizzare semplicemente nomi comuni come "scarpe" per un marchio di calzature, né prefissi o suffissi generici come "super-" o "-bis", poiché questi non conferiscono originalità al segno. L'originalità va valutata rispetto a un pubblico medio di consumatori, tenendo conto anche della specificità del prodotto o servizio in questione. Articolo 13 - CAPACITÀ DISTINTIVA La capacità distintiva è la caratteristica essenziale che permette a un marchio di identificare specificamente i prodotti o servizi di un'impresa, distinguendoli da quelli della concorrenza. (Mentre l'originalità si concentra sull'unicità e innovatività del segno in sé) Þ Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: 1. Quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; o Linguaggio corrente: parole come "deluxe", "extra", "super", "universal" o Usi commerciali: simboli comuni come stelle a cinque punte, stemmi araldici, corone.. ⚠ Versioni particolarmente caratterizzate di questi segni possono comunque essere validi marchi 2. Quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio L.2 | LICEITÀ Mercoledì 25 settembre 2024 ➢ CAPACITÀ DISTINTIVA. ASPETTI PRATICI La capacità distintiva non è una caratteristica statica: § ✅ può essere acquisita con l’uso (secondary meaning) § < può essere persa nel tempo (volgarizzazione del marchio) Per valutare la capacità distintiva, occorre considerare la percezione del pubblico di riferimento Il contesto commerciale specifico e l’uso effettivo del marchio nel mercato ➢ CAPACITÀ DISTINTIVA. NULLITÀ E DECADENZA La mancanza di capacità distintiva può determinare la nullità del marchio Il marchio può decadere se perde la sua capacità distintiva per attività o inattività del titolare Articolo 14 - LICEITÀ La liceità implica che il marchio debba rispettare le norme di legge, l'ordine pubblico e il
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A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.