Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Disdici quando
vuoi
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento
L.2 | CAPACITÀ DISTINTIVA
Mercoledì 25 settembre 2024
(½) Articolo 13 - ORIGINALITÀ
L’originalità si riferisce alle caratteristiche uniche e innovative del segno che lo rendono distinguibile dai
nomi comuni dei beni o servizi. → Il marchio deve essere unico e innovativo
È strettamente collegata alla capacità distintiva, sono infatti due concetti così interconnessi da essere
considerati sostanzialmente la stessa cosa nel diritto dei marchi.
Un marchio originale deve possedere caratteristiche che lo differenziano dalla mera descrizione generica
del prodotto.
Es. Non si possono utilizzare semplicemente nomi comuni come "scarpe" per un marchio di calzature, né
prefissi o suffissi generici come "super-" o "-bis", poiché questi non conferiscono originalità al segno.
L'originalità va valutata rispetto a un pubblico medio di consumatori, tenendo conto anche della specificità
del prodotto o servizio in questione.
Articolo 13 - CAPACITÀ DISTINTIVA
La capacità distintiva è la caratteristica essenziale che permette a un marchio di identificare specificamente
i prodotti o servizi di un'impresa, distinguendoli da quelli della concorrenza. (Mentre l'originalità si concentra
sull'unicità e innovatività del segno in sé)
Þ Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere
distintivo e in particolare:
1. Quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o
negli usi costanti del commercio;
o
Linguaggio corrente: parole come "deluxe", "extra", "super", "universal"
o
Usi commerciali: simboli comuni come stelle a cinque punte, stemmi araldici, corone..
⚠ Versioni particolarmente caratterizzate di questi segni possono comunque essere validi marchi
2. Quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la
specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o
servizio
L.2 | LICEITÀ
Mercoledì 25 settembre 2024
➢ CAPACITÀ DISTINTIVA. ASPETTI PRATICI
La capacità distintiva non è una caratteristica statica:
§
✅
può essere acquisita con l’uso (secondary meaning)
§
<
può essere persa nel tempo (volgarizzazione del marchio)
Per valutare la capacità distintiva, occorre considerare la percezione del pubblico di riferimento
Il contesto commerciale specifico e l’uso effettivo del marchio nel mercato
➢ CAPACITÀ DISTINTIVA. NULLITÀ E DECADENZA
La mancanza di capacità distintiva può determinare la nullità del marchio
Il marchio può decadere se perde la sua capacità distintiva per attività o inattività del titolare
Articolo 14 - LICEITÀ
La liceità implica che il marchio debba rispettare le norme di legge, l'ordine pubblico e il
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche
IUS/04 Diritto commerciale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.