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Estratto del documento

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L’art. 87 della Cost., stabilisce che il Presidente delle Repubblica è il Capo dello

Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Rappresenta un organo super partes (autonomo e indipendente)

Non è titolare di nessuno dei poteri dello Stato ma partecipa all’azione di questi.

Garante della Costituzione e dell’unità e continuità dell’ordinamento

Elezione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato

da 3 delegati per ogni Regione (la Valle d’Aosta ha 1 solo delegato).

Convocazione:

giorni prima della scadenza del mandato,

✓30 le Camere sono sciolte, o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione,

✓se

l’elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove (nel frattempo

sono prorogati i poteri del Presidente in carica)

Elezione

luogo per scrutinio segreto;

✔ha

richiesta la maggioranza di 2\3 dell’assemblea;

✔è dopo il 3 scrutinio non si raggiunge la maggioranza, è sufficiente la

✔se

maggioranza assoluta.

Requisiti:

• cittadinanza italiana;

• compimento del 50 anno di età;

• godimento dei diritti civili e politici;

• il ruolo di Presidente delle Repubblica è incompatibile con tutte le altre cariche.

Mandato

Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni. (art. 85 Cost.)

La legge 372 del 23 Luglio 1985 fissa l’assegno e la dotazione del Presidente della

Repubblica: (oggi nel valore corrispondente in euro);

assegno personale annuo 200 milioni di lire

la dotazione consiste nell’uso di beni patrimoniali destinati alla residenza ed agli

(es. palazzo del Quirinale).

uffici del Presidente

Cessazione dell’ufficio

scadenza del settennio;

✓per nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per

✓destituzione,

reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;

impedimento permanente; morte o dimissioni;

✓per decadenza della carica (perdita di uno dei requisiti);

✓per

La Costituzione non pone alcun divieto alla rieleggibilità del Presidente alla

scadenza della carica (ad oggi l’unico caso di rielezione è quello di Giorgio

Napolitano)

Supplenza

caso di permanente o temporaneo impedimento ad adempiere alle sue

✓nel

funzioni il Presidente viene sostituito dal Presidente del Senato che acquista la

carica senza bisogno di investitura e giuramento.

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

:

FUNZIONI in base al potere coinvolto

Rispetto al potere legislativo:

rivolgere messaggi alle Camere (art. 87);

indire le elezioni delle nuove Camere (art.87);

convocare le Camere in via straordinaria (art. 62);

sciogliere le Camere, dopo aver sentito i rispettivi presidenti (art. 88);

autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del

Governo (art. 74);

sospendere la promulgazione e rinviare la legge alle Camere (art. 74);

indire il referendum popolare (art. 87);

nominare 5 senatori a vita (art. 59).

Rispetto al potere esecutivo:

nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di quest’ultimo i

Ministri (art. 92);

nomina i funzionari dello Stato (art. 87);

emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (art. 87);

ratifica i trattati internazionali (art. 87);

ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa,

dichiara lo stato di guerra (art. 87);

conferisce onorificenza (art 87)

Rispetto al potere giudiziario:

✓ presiede il Consiglio superiore della Magistratura (art. 87);

✓ può concedere grazia e commutare pene (art. 87);

✓ nomina 5 giudici della Corte costituzionale

FUNZIONI: in base alla complessità dell’atto

formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi;

-Atti

Sono imputati al Capo dello Stato ma sono riconducibili alla volontà del ministro

proponente.

Per tali atti il Presidente delle Repubblica esercita un controllo di legittimità e può

chiederne il riesame.

-Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali;

Sono atti per i quali il Capo dello Stato gode di ampia discrezionalità.

complessi;

-Atti

Sono atti per i quali la decisione del Capo dello Stato richiede la collaborazione di

altri soggetti.

Il potere di scioglimento delle Camere

Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o anche una sola di esse,

dopo aver sentito i loro Presidenti (art. 88 Cost.).

Il parere è obbligatorio ma non vincolante.

Lo scioglimento assume la forma del d.P.R. ed è controfirmato dal Presidente dei

Ministri.

Tale atto è seguito da un altro decreto, di pari data e con numero successivo per la

convocazione dei comizi elettorali.

Le camere non possono essere sciolte negli ultimi 6 mesi del mandato.

La controfirma se non è controfirmato dai

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido

ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Nei casi di atti che hanno valore legislativo e gli per gli altri indicati dalla legge è

obbligatoria la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Funzione:

attribuire la responsabilità dell’atto al ministero;

requisito di validità dell’atto stesso;

certifica il rapporto di collaborazione tra ministro e Capo dello Stato

La responsabilità del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio

delle sue funzioni tranne che per alto tradimento, per attentato alla Costituzione e

per atti compiuti come privato cittadino.

Il Parlamento in seduta comune, delibera a maggioranza assoluta lo stato d’accusa.

Il giudizio è sottoposto alla Corte costituzionale.

Corte, 16 membri sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i requisiti

La è integrata da

per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione

(seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata).

Nel pronunciare un’eventuale sentenza di condanna determina le sanzioni penali,

costituzionali, amministrative e civili.

IL GOVERNO

Formazione del Governo

Il Governo è l’organo costituzionale titolare del potere esecutivo.

Fasi del processo di formazione del Governo sono:

✓ Consultazioni;

✓ Incarico;

✓ Nomina;

✓ Giuramento.

✓ Consultazioni

Il Presidente della Repubblica effettua una serie di incontri per verificare la

sussistenza di una maggioranza parlamentare, al fine di individuare il personaggio

politicamente più idoneo al quale conferire l’incarico di formare il Governo.

Nei recenti governi, la fase di consultazione è risultata molto semplificata, visto che

la nomina ricade sul leader dello schieramento politico che ha vinto le elezioni.

✓ Incarico

Al termine delle consultazioni il Capo dello Stato procede al conferimento

dell’incarico in forma orale.

Quando i partiti non raggiungono un accordo per la formazione della maggioranza, il

Capo dello Stato conferisce l’incarico al Presidente del Senato/della Camera del cd.

mandato esplorativo al fine di svolgere ulteriori consultazioni.

Diverso è il caso di pre-incarico, che si ha quando le consultazioni vengono affidate

alla personalità politica che ha la maggiore probabilità di diventare Presidente del

Consiglio.

✓ Nomina;

Con la nomina c’è l’emanazione di 3 decreti:

1. Decreto di accettazione delle dimissioni del precedente Governo;

2. Decreto di nomina del nuovo Presidente del Consiglio;

3. Decreto di nomina dei Ministri

✓ Giuramento

Il Presidente del Consiglio e i Ministri, in forma separata, prestano giuramento nelle

mani del Presidente della Repubblica.

Entro 10 giorni dal giuramento, il Governo entrato in carica deve presentarsi alle

Camere per ottenere la fiducia, esponendo (per mezzo del Presidente del Consiglio)

il programma che intende realizzare.

Le cause di cessazione del Governo

Crisi di governo parlamentare:

- mancata concessione iniziale della fiducia

- approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo in carica

- voto contrario delle Camere alla questione di fiducia posta dal Governo

Crisi di governo extra-parlamentare:

- dimissioni spontanee del Governo (ragioni politiche);

- dimissioni spontanee per cause indipendenti da situazioni di crisi (morte presidente

del Consiglio).

La fiducia parlamentare: strumento attraverso il quale il Parlamento valuta l’operato del

Governo.

Mozione di fiducia

La fiducia deve essere:

1. Motivata

2. Votata per appello nominale: a scrutinio palese con pubblica assunzione di

responsabilità da parte di ciascun parlamentare.

3. Votata a maggioranza semplice dei presenti

Mozione di sfiducia

Atto con cui si interrompe il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.

La sfiducia deve essere:

1. Motivata;

2. votata per appello nominale

3. avere un quorum di presentatori pari ad almeno un decimo dei componenti della

Camera;

4. Non può essere messo in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione

Questione di fiducia

Meccanismo che consente al Governo di sottoporre al Parlamento la necessità di

esprimere un voto su una legge, facendo dipendere dalla sua approvazione la

propria permanenza in carica.

In caso di voto negativo il Governo è obbligato a dimettersi.

La votazione avviene per appello nominale.

Finalità:

✓ ricompattare la maggioranza governativa;

✓ contrastare l’ostruzionismo della minoranza.

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Il Governo della Repubblica è composto da:

✓ Presidente del Consiglio;

✓ Ministri (compongono il Consiglio dei Ministri)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è

responsabile oltre a mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo.

Poteri del Presidente del Consiglio:

Rappresentanza;

Promozione e coordinamento dell’attività dei ministri;

Direzione di organi collegiali.

Rappresentanza

• Comunicazione alle Camere della Composizione del Governo e di ogni mutamento

in essa intervenuto;

• richiesta alle Camere della fiducia o apposizione della questione di fiducia;

• richiesta al PdR alla presentazione di un disegno di legge o all’emanazione di un

atto normativo del Governo;

• controfirma delle leggi e degli atti aventi valore di

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A.A. 2023-2024
96 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescabonanni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzione di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Turco Arnaldo.