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LA LIBERTA’ DI CONCORRENZA
E I SUOI LIMITI
L’iniziativa economica privata è libera
Art. 41, co. 1, Cost.:
Tuttavia, la concorrenza senza limiti può arrecare danno alla collettività.
Limiti legali della Limiti convenzionali
concorrenza della concorrenza
- La concorrenza deve svolgersi in modo Art. 2596 c.c.:
da non ledere gli interessi - Prova scritta del patto;
dell’economia nazionale e nei limiti - Limitazione territoriale o ad un
stabiliti dalla legge (art. 2595 c.c.); determinato tipo di attività;
- Divieti legali di concorrenza (artt. - Limite massimo di durata: 5 anni.
2390, 2557 c.c., …).
LA CONCORRENZA SLEALE
però È vietato concorrere in modo
Libertà di concorrenza:
Possibilità di procurarsi un sleale, mediante
vantaggio sul mercato a comportamenti scorretti
discapito degli altri operatori capaci di alterare il corretto
che vi operano. funzionamento del mercato
Art. 10-bis della Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale, attuato all’interno del codice civile dagli artt. 2598 – 2601 c.c.:
PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE
Clausola generale- che permette la valutazione caso per caso
✔ I comportamenti vanno informati ai principi della correttezza professionale;
✔ I comportamenti che violano tali principi sono repressi e sanzionati anche se
compiuti senza colpa o dolo; es. vietate affermazioni ingannevoli relative al proprio prodotto o attività
(mendacio), scorretta imputazione dei costi e dei benefici dell'attività
imprenditoriale (es. evasione, spionaggio industriale, storno di dipendenti).
✔ I comportamenti illeciti sono repressi e sanzionati anche se ancora non hanno
arrecato alcun danno ai concorrenti, essendo sufficiente il danno potenziale
(idoneità a ledere).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Imprenditori concorrenti
solo indirettamente i consumatori (tutelati
Soggetti tutelati in via diretta attraverso il Codice del
consumo)
Sussiste un rapporto di concorrenza, deve
trattarsi cioè di operatori che offrono sul
mercato beni o prodotti idonei a soddisfare le
medesime esigenze e come tali destinati alla stessa
clientela
Ambito di
applicazione: oppure
rapporti tra Se gli imprenditori operano a livelli
imprenditori economici diversi, es. fra produttore e
distributore, quando l’attività dell’uno incida
sulla medesima clientela dell’altro
1) CONCORRENZA SLEALE
CONFUSORIA - imitazione servile
- utilizzo segni distintivi altrui
- ogni altro atto idoneo a creare
(Art. 2598, n. 1 c.c.) confusione con prodotti o l'attività
di concorrenti
Fattispecie tipica, costituita da:
✔ uso di nomi o segni distintivi altrui idonei a creare confusione coi
nomi dei concorrenti; Le forme proteggibili contro
l'imitazione servile confusoria sono
✔ imitazione servile di prodotti concorrenti; solo i marchi suscettibili di
registrazione
✔ ogni altro atto idoneo a creare confusione con prodotti o l’attività di
concorrenti.
Tali atti ingannano il pubblico in merito alla:
(i) provenienza dei prodotti;
(ii) identità dell’imprenditore.
2) CONCORRENZA SLEALE
DENIGRATORIA
(Art. 2598, n. 2 c.c.)
Diffusione di notizie/apprezzamenti screditanti in
merito ai prodotti o all’attività dei concorrenti (es.:
attribuzione di pratiche illecite non vere).
Atti di
denigrazione Si sfalsano gli elementi di valutazione comparativa
dei consumatori e degli altri imprenditori.
Appropriazione Il concorrente ascrive ai propri prodotti, ai propri
di pregi altrui servizi o alla propria impresa qualità o meriti
insistenti, appartenenti ad altri prodotti/attività
(pubblicità per riferimento)
N.B: Pubblicità comparativa: lecita.
solo su caratteristiche del prodotto oggettive e obiettivamente verificabili