Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IAS/IFRS
● Applico il metodo integrale quando sono in una situazione di controllo. Procedura "ordinaria" per
entrambi.
● Il metodo proporzionale, nel contesto nazionale, si applica alle partecipazioni a controllo congiunto,
cioè alle joint ventures. Questo è applicabile a condizione che la % di partecipazione non sia inferiore
al 20% se la partecipata non è quotata o al 10% se quotata.
Nel contesto degli Ifrs può essere utilizzato per consolidare le joint operations (cioè non delle società
di cui possediamo il controllo congiunto, ma un insieme di attività di cui possediamo il controllo
congiunto es. un centro logistico, cioè un insieme di attività senza che queste confluiscano in una
società con una propria autonomia giuridica)
● Il criterio del pn, nel caso nazionale, lo applico alle joint ventures (nel caso in cui non abbia applicato
il metodo proporzionale) e nel caso dello Ias alle joint ventures. C’è omogeneità di trattamento per le
partecipazioni in imprese collegate, cioè quelle nelle quali viene esercitata un’influenza significativa
(non dominante). Queste sono delle eccezioni.
L’irrilevanza è misurata alle
dimensioni.
Sintesi del trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio consolidato nazionale
Sintesi del trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio consolidato Ias/Ifrs 10/03/2025
Esistono tre modalità di attribuzione dei valori agli interessi di minoranza:
a) Valore contabile del Pn della società controllata
b) Valore corrente del Pn della società controllata partial goodwill approach
c) Valore corrente «complessivo» della partecipazione detenuta full goodwill approach 17
L’alternativa a) trova applicazione soltanto in base alla disciplina nazionale (il pn degli interessi di
minoranza non può che essere valorizzato sulla base dei valori contabili). Ma gli Ias propongono due
alternative tra cui posso scegliere:
b) come faccio a passare al pn a valori correnti? In questo es. c’è un solo bene che ha un valore corrente
diverso da quello contabile, quindi devo prendere quei singoli beni e riesprimerli a valori correnti (fair
value) (nell’es. iscriverei gli impianti a 10.000, per gli altri valori se il testo non dice niente assumiamo
che il valore contabile sia anche espressivo del valore corrente. Tot. attivo sarebbe 14.000. 5000 i debiti e
9000 è il pn a fair value e in base a questo vado a valorizzare gli interessi di minoranza, quindi
9000*40%=3600 mentre con quella nazionale erano 2000).
“Partial goodwill approach”: valutazione in proporzione alla quota della partecipazione nelle attività
nette identificabili dall’acquisita espresse a fair value. Si assumono a riferimento le singole attività e passività
della società partecipata e si procede alla loro valutazione a fair value. La differenza tra attività e passività esprime
il patrimonio netto a fair value, che viene assunto pro quota. Non si tiene conto dell’eventuale avviamento
idealmente riferibile agli interessi di minoranza.
c) Valutazione partecipazione (di minoranza) detenuta nella società sulla base del suo fair value di
mercato. Va a valorizzare gli interessi di minoranza sulla base del valore corrente complessivo della
partecipazione, quindi andiamo oltre al valore di quei singoli beni. L’azienda potrebbe essere ben avviata
e quindi in grado di generare ricchezza al di là dei singoli beni. Se la partecipata è quotata in borsa
prendo quel valore e lo moltiplico per il numero delle partecipazioni.
“Full goodwill approach»: valutazione a fair value della partecipazione
Nella misura in cui il mercato riconosce a tale partecipazione un fair value superiore al fair value dei singoli
elementi patrimoniali della partecipata (e dunque del corrispondente patrimonio netto a fair value), viene
riconosciuto agli interessi di minoranza un valore di avviamento. Pn a valori correnti di figlia è pari a 9000
(5000+4000 di maggior valore degli
impianti) →9000*40%=3600. Dobbiamo
valorizzare gli interessi di minoranza per
3600.
Fatto ciò agli impianti assegniamo l’intero
maggior valore corrente.
Eliminare il valore della partecipazione
contro la corrispondente quota di pn
(5000*60%=3000), questa viene allocata in
parte agli impianti e in parte
all’avviamento. Pn pert. minoranza oltre ai 2000 di valore contabile assegno anche il maggior valore
corrente di 1600. Madre per acquisire il 60% di figlia ha
speso 6000. Questo è un costo ma
immaginiamo anche che sia espressivo di
un valore di mercato. Desumiamo che la
partecipazione di minoranza valga 4000.
Composti da 2000 di pn contabile +1600
riferibili agli impianti +400 di avviamento
18
(non solo per la parte pagata dal soggetto di controllo, ma anche per la parte idealmente riferibile agli
interessi di minoranza (in realtà gli interessi di minoranza non lo hanno pagato quell'avvenimento, ma
questo approccio glielo va a riconoscere).
Teorie di gruppo e metodi di consolidamento
La prima teoria è totalmente superata perché andavo a
consolidare le partecipazioni di controllo sulla base
del metodo proporzionale (ciò che era rilevante era la
parte di gruppo di proprietà del soggetto di controllo).
Le altre prevedono l'applicazione del metodo integrale
che può essere sviluppato con 3 modalità- La teoria
della capogruppo può essere sviluppato con il metodo
nazionale.
La teoria modificata della capogruppo prevede
l’applicazione della variante. b.
La teoria dell'entità tratta il gruppo in modo unitario, è la variante c.
LE IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE NEL BILANCIO CONSOLIDATO
1) Le imposte correnti nel bilancio individuale
Per arrivare alle imposte correnti si parte dal risultato ante imposte, ma a questo dovevamo apportare
delle variazioni aumentative/diminutive perché il fisco prevede un diverso modo di riconoscere ricavi e
costi (a fronte di un costo iscritto in CE questo non fosse interamente deducibile o in momenti diversi da
quelli della stretta competenza economica). Arrivo al reddito imponibile e moltiplicando per l’aliquota
fiscale arrivo alle imposte correnti (da versare).
2) Le imposte anticipate e differite nel bilancio individuale
Le variazioni (precedenti) alcune volte erano permanenti ma altre temporanee. Permanenti quando un
certo componente di reddito iscritto in bilancio non veniva riconosciuto dal fisco. Temporanee legate al
fatto che ci fossero degli sfasamenti temporali fra l’iscrizione in bilancio di un certo componente di
vendo un bene strumentale
reddito e il riconoscimento di quello stesso componente ai fini fiscali (es.
posseduto da 5 anni ed ho una plusvalenza di 1000. Questa la iscrivo in bilancio. Il fisco mi permette di
ripartirla nel tempo, quindi invece di tassare tutto subito, mi tassa in 5 anni). C’è uno sfasamento
temporale anche se alla fine ci sarà una coincidenza di valori. Questa è una variazione temporanea
diminutiva, perché inserisco in CE un componente positivo di reddito di 1000, ma in dichiarazione dei
redditi avrei una variazione diminutiva di 800 il primo anno e poi negli esercizi successivi 4 variazioni
aumentative di 200. Aumentativa quando iscrivo a bilancio certi costi che però diventano deducibili solo
negli esercizi successivi (in bilancio potrei aver iscritto un certo importo di accantonamenti al fondo
svalutazioni crediti, ma il fisco mi permette di dedurli solo in parte e la parte residua diventa deducibile
solo quando ho la perdita su quel credito).
3) Le imposte di competenza economica nel bilancio individuale
Imposte correnti-anticipate+differite=imposte di competenza economica e da li risultato dell’esercizio.
4) Le imposte differite e anticipate ex processo di consolidamento
Il risultato ante imposte delle singole imprese del gruppo può essere diverso dal risultato ante imposte di
gruppo. Ambiti:
Allocazione differenza consolidamento e relativi assestamenti. Quando abbiamo strutturato
● l’allocazione della differenza da consolidamento non abbiamo toccato il CE, quindi non c’è diversità
fra risultato delle singole imprese e risultato di gruppo. Questa diversità ci sarà nelle fasi successive,
perché i maggiori valori non sono eterni. Es. impianti che figlia iscrive a 6000 e che vengono
ammortizzati in 10 anni, ogni anno figlia ha una quota di ammortamento di 600. Ma a livello di
consolidato quegli impianti sono iscritti a 8400, quindi la quota di ammortamento è di 840. Mi troverò
nel bilancio consolidato a rilevare delle quote di ammortamento più alte rispetto a quello individuale.
19
In futuro si creerà una diversità tra l’ammortamento che fa figlia e quello del consolidato, quindi
dovrò andare a costituire un fondo per imposte differite.
Operazioni infragruppo Es. immaginiamo che all’interno del gruppo ci sia stato uno scambio di beni e
● a fronte di ciò una delle due società ha conseguito un utile di 10. A fine anno quel bene è ancora in
capo alla società del gruppo. Per effetto di questi risultati le imposte per quella che ha guadagnato 0
niente, quella che ha guadagnato 10 paga le imposte per 3=7. Nel consolidato quell’utile infragruppo
deve essere eliminato. Così facendo le imposte dovrebbero essere 0, ma una società ha già pagato le
imposte al fisco per 3. Il gruppo si è trovato a pagare delle imposte che sono anticipate rispetto al
momento in cui il gruppo avrà il guadagno (imposte correnti-anticipate= 3-3=0). L’anno dopo
immaginiamo che la società che ha comprato venda, a questo punto l’utile si potrà considerare
realizzato e quindi andrò a stornare l’imposta anticipata che avevo calcolato al primo anno.
Operazioni preliminari al consolidamento. Quando siamo all’interno di un gruppo nel quale tutte le
● imprese tranne una valutano le rimanenze con il Fifo e una a Lifo. Prima di andare a consolidare i
valori dobbiamo fare in modo che tutti i valori della società siano valutati con lo stesso criterio. Se nel
passaggio c’è una variazione di valore, questa ha un impatto reddituale e se c’è una differenza devo
calcolare il relativo effetto fiscale. Anche questo è un effetto fiscale temporaneo perché il primo anno
vado rettificare il valore della rimanenza finale ma l’anno dopo rettificherò il valore della rimanenza
iniziale.
Nel consolidato non abbiamo un tema di imposte correnti, ma queste sono già calcolate a livello di
bilancio individuale.
5) Le imposte di competenza economica nel bilancio
consolidato