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PARLAMENTO DUALISTA E MONISTA

Il sistema parlamentare era in origine un parlamento dualista:

potere esecutivo ripartito tra il capo dello stato e il governo (esecutivo bicefalo);

governo fondato sulla fiducia da parte del re e del parlamento;

al capo dello stato era riconosciuto il potere di scioglimento anticipato del parlamento (come contrappeso della responsabilità del

governo).

Con la graduale affermazione della borghesia si è vista l’osservazione del parlamento monista, in cui il governo ha la fiducia solo

dal parlamento e il capo dello stato è relegato a un ruolo di garanzia e quindi estraneo alla decisione politica. Questo è avvenuto

grazie alla controfirma, che inizialmente certificava la volontà del monarca, ma con il tempo ha assunto la funzione di trasferire al

Governo la responsabilità politica degli atti del Capo dello Stato. Così, il Governo ha acquisito il potere sostanziale di determinare il

contenuto degli atti, pur restando formalmente attribuiti al Capo dello Stato.

In un sistema di democrazia pluralista, è difficile determinare con precisione la forma di governo senza considerare il sistema politico

e partitico, ovvero il numero di partiti e i loro rapporti. Se ci sono partiti antisistema, il sistema risulta polarizzato e multipolare, e la

formazione di un governo stabile diventa difficile. In assenza di forti frizioni, anche un sistema multipartitico può risultare in un

equilibrio bipolare. In generale, in una democrazia pluralista, la forma di governo e il sistema politico si influenzano reciprocamente.

Le principali forme di governo nelle democrazie pluraliste sono tre: parlamentare, presidenziale e semipresidenziale.

IL SISTEMA PARLAMENTARE

La forma di governo parlamentare si caratterizza per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra governo e parlamento, in cui il primo è

un’emanazione del secondo, il quale può costringerlo alle dimensioni votandogli contro la sfiducia; nell’ultimo dopo guerra allo

scopo di evitare la debolezza parlamentare ha preso corpo la razionalizzazione del parlamentarismo, ovvero la trasformazione in

codice scritto delle prassi sviluppatesi nel sistema parlamentare.

Il sistema parlamentare maggioritario e compromissorio

Il parlamentarismo maggioritario (a prevalenza del governo) si caratterizza per la presenza di un sistema politico bipolare, con due

partiti. Con le elezioni si stabilisce una maggioranza il cui leader assume la carica di primo ministro, il governo ha il sostegno della

maggioranza sino al termine della legislatura (governo di legislatura), anche ad es. per i disegni di legge che vengono proposti. Alla

maggioranza si contrappone l’opposizione parlamentare; il sistema si caratterizza per l’alternanza dei partiti nei due ruoli; nei casi in

cui vi sono società divise da profonde fratture per evitare lo scoppio dei conflitti si va a ricercare l’accordo tra le due parti politiche e

si parla di parlamentarismo compromissorio.

IL PRESIDENZIALISMO

Si ha quando il capo dello stato è: 

1. Eletto dall’intero corpo elettorale nazionale legittimazione politica che deriva dall’investitura popolare diretta;

2. Il suo mandato ha una durata prestabilita e non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato;

3. Presiede e dirige i governi da lui nominati.

Il presidenzialismo ha avuto particolare successo negli Stati Uniti d’America. Qui il presidente e il vicepresidente sono eletti per

un mandato di 4 anni (max 2 mandati) attraverso una procedura formalmente di doppio grado: in ogni stato sono eletti gli

elettori presidenziali, riuniti poi nell’Electoral college che procede alla scelta del presidente e del vicepresidente. Gli elettori

votano per gli "elettori presidenziali", che poi eleggeranno il presidente già scelto dai partiti. Il presidente ha alle sue dipendenze

l’amministrazione dello stato federale e nomina i suoi collaboratori (es. segretario di stato al vertice del dipartimento di stato),

che riuniti formano il gabinetto; di fronte al presidente vi è il parlamento, chiamato congresso, bicamerale. La prima camera è

costituita dal senato, formata da 2 rappresentanti per ogni stato membro, la seconda è la camera dei rappresentanti, formata su

base nazionale in modo proporzionale alla popolazione degli stati, entrambe si rinnovano ogni due anni. Il congresso è titolare

del potere legislativo, approva il bilancio annuale e può mettere in stato d’accusa il presidente (impeachment); pur essendo

indipendenti hanno poteri di verifica l’uno sull’altro.

SEMIPRESIDENZIALISMO

Si ha quando:

1. Il capo dello stato è eletto dal corpo elettorale nazionale e dura in carica un tempo prestabilito;

2. Il presidente è indipendente dal parlamento ma deve servirsi di un governo da lui nominato;

3. Il governo deve avere la fiducia parlamentare.

In questo caso vi è una struttura duale del potere di governo, con il presidente della repubblica e il primo ministro, la cui

prevalenza può alternarsi. In sistemi costituzionali riconducibili al modello semipresidenziale hanno tra loro notevoli differenze,

con la conseguenza che è opportuno distinguere:

- forme di governo semipresidenziale a Presidente forte (dove il Presidente, in quanto leader della maggioranza parlamentare

può indirizzare sia il Governo, che di essa è espressione, che il Parlamento un esempio è la V Repubblica francese)

- forme di governo semipresidenziale a prevalenza del Governo (dove il ruolo del Presidente si riduce a quello di garanzia,

esempi sono l’Austria, Irlanda, Islanda).

La forma di governo neoparlamentare prevede un forte legame di fiducia tra Governo e Parlamento, con l'elezione diretta del

Primo ministro e la contemporanea elezione di Parlamento e Primo ministro. In caso di crisi di governo, si scioglie il Parlamento e si

tengono nuove elezioni per entrambi. Un esempio è Israele dal 1992 al 2001.

La forma di governo direttoriale, adottata dalla Svizzera, prevede un consiglio federale (direttorio) composto da cinque membri

che, oltre a fare parte del Parlamento, svolgono anche le funzioni di governo e capo di Stato. Questo consiglio è eletto, ma non può

essere revocato dal Parlamento.

LEGISLAZIONE ELETTORALE

Nella legislazione elettorale confluiscono:

1. Norme che stabiliscono i soggetti che godono dell’elettorato attivo ; con il passaggio dallo stato liberale a quello di

democrazia pluralista è stato introdotto il suffragio universale. L’art. 48 della Costituzione Italiana afferma che sono elettori

tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età; il voto è personale, eguale, libero segreto e dovere

civico e vi è anche una circoscrizione estero per i cittadini residenti all’estero. Il cittadino perde la capacità di votare in casi

di: incapacità civile, con sentenze penali irrevocabili e per indegnità morale. Mentre per quanto riguarda l’elettorato

passivo per la camera dei deputati sono richiesti 25 anni e per il senato 40.

Ineleggibilità: Impedisce a una persona di candidarsi per il Parlamento se si trova in una delle situazioni previste dalla

legge, mira a garantire la libertà di voto e pari opportunità tra i candidati. Se qualcuno è ineleggibile, la sua elezione è

nulla.

Incompatibilità: Riguarda chi è già stato eletto e non può ricoprire simultaneamente il ruolo di parlamentare e un'altra

carica. Se una persona ha una situazione di incompatibilità, perde la carica di parlamentare a meno che non scelga di

rinunciare alla funzione incompatibile.

Incandidabilità: È un divieto assoluto di candidarsi, generalmente imposto a chi è condannato per certi reati. Questo

divieto non può essere rimosso, a meno che non ci siano cambiamenti nelle leggi.

Affinché il voto di configuri come la genuina espressione della scelta popolare vi deve essere parità nell’accesso ai mezzi

di informazione, del regime delle spese elettorali per i singoli candidati e i raggruppamenti, di limiti alla diffusione di

messaggi elettorali.

2. regole sul sistema elettorale attraverso le quali voti si trasformano in seggi parlamentari ; esso si compone di tre parti:1

il tipo di scelta che può essere categorica o ordinale 2 la dimensione del collegio, si distingue in collegio unico per l’intero

territorio nazionale, o in più collegi che esprimono ciascuno un numero predeterminato di eletti. Se gli eletti sono più di

uno si parla di collegio plurinominale, altrimenti uninominale. 3 formula elettorale, attraverso cui si procede sulla base dei

I sistemi elettorali si dividono in maggioritari e proporzionali:

voti al riparto dei seggi.

Maggioritari: Il seggio va al candidato o partito con la maggioranza dei voti. Non contano i voti degli altri candidati.

Possono essere:

Maggioranza assoluta: Occorre più della metà dei voti, con possibile ballottaggio.

Maggioranza relativa: Basta avere più voti degli altri, con un solo turno di voto.

Proporzionali: I seggi sono distribuiti in base alla percentuale di voti ottenuti da ogni lista, ma solo se superano una soglia

minima (quoziente elettorale). I candidati eletti dipendono dal tipo di voto (preferenze o lista bloccata).

I sistemi proporzionali distribuiscono i seggi tra le liste in base ai voti ottenuti, con diverse

formule. Le più comuni sono:

1. Metodo d'Hondt: Si divide il numero di voti ottenuti da ogni lista per numeri successivi (1, 2, 3, ecc.) per ottenere i

"quozienti" e assegnare i seggi in ordine decrescente di quoziente. Questo favorisce leggermente i partiti più grandi.

2. Metodo del quoziente: Si divide il totale dei voti per il numero di seggi da assegnare, ottenendo un "quoziente elettorale".

Ogni lista che supera questa soglia riceve un seggio, e i seggi restanti sono distribuiti tra le liste in base ai voti rimanenti.

Un sistema maggioritario favorisce i partiti più grandi (effetto selettivo), mentre uno proporzionale garantisce una

rappresentanza più ampia, anche per le minoranze (effetto proiettivo). Tuttavia, a volte viene introdotta una clausola di

sbarramento (come in Germania con il 5%) per escludere le liste troppo piccole. Un premio di maggioranza può essere

usato per favorire un partito dominante.

Il sistema elettorale influisce sull'assetto politico e sul numero di partiti, influenzando così anche la stabilità e il

funzionamento del governo.

3. La legislazione elettorale di contorno (campagne elettorali ecc) per poter assicurare a tutti i cittadini pari opportunità nelle

competizioni elettorali sono state introdotte forme di finanziamento pubblico dei partiti e dei candidati; ciò è regolato dalla

legge 157/1999 che stabilisce:

Il rimborso per le spese elettorali dei partiti, con un euro per ogni elettore della Camera dei Deputati per ogni anno di

legislatura e la riparti

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara19dg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Miccù Roberto.
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