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ERRORE
Art. 47 comma 1: “errore sul fatto”. La norma dice che qualora il soggetto abbia
commesso un errore sul fatto il dolo è escluso. L’errore sul fatto ha come oggetto la
rappresentazione del fatto concreto. Il soggetto non ha ritenuto esistente, non si é
rappresentato, un elemento di fatto necessario per integrare la fattispecie di reato.
Al comma 2 si dice che se l’errore é colposo, il soggetto risponderà del reato a titolo di
colpa.
È un errore non di diritto, diverso da quello dell’art. 5 che riguarda la norma, ma è un errore
di fatto e sul fatto: dato dalle circostanze fattuali in cui il soggetto agisce e concerne la
fattispecie concreta.
L’errore sul fatto non esclude la punibilità per gli altri reati commessi.
Art. 47 comma 3: “errore di diritto sul fatto”. La norma dice che l’errore sulla legge
diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che
costituisce reato. Ad esempio l’errore sulla legge civile, che esclude la conoscenza del
soggetto di un elemento costitutivo della fattispecie, non é punito.
Art. 5: “errore di diritto sul diritto”. Il soggetto sbaglia ad interpretare una norma
penale e di conseguenza ritiene una condotta lecita.
Art. 48: “autore mediato”. Le disposizioni dell’art. 47 si applicano anche se l’errore sul
fatto che costituisce reato è determinato dall’altrui inganno. Un soggetto ingannato
commette un reato a causa dell’inganno, quindi il vero autore della condotta è chi ha
ingannato, che ne risponde. Non risponde l’autore mediato perché si fa rilevare il suo errore,
che è determinato non da una cattiva rappresentazione propria bensì dall’inganno altrui.
L’art. 48 trova grande applicazione nell’ambito dei reati di falso.
Art. 49: “reato putativo” (supposto): il soggetto commette un fatto pensando che sia reato
quando invece questo non è previsto dalla legge come reato. Il soggetto non risponde di
alcun tipo di illecito.
Art. 49 comma 2: “reato impossibile”. Il soggetto tiene una condotta che per la totale
inidoneità della stessa o per mancanza dell’oggetto del reato non può costituire reato.
Secondo l’interpretazione maggioritaria, l’art. 49 sarebbe fondamento normativo dei “fatti
inoffensivi conformi al tipo”, cioè fatti che astrattamente potrebbero integrare una fattispecie
ma sono completamente inoffensivi, e questo implica che il giudice debba valutare in
concreto l’offensività della condotta. 52
Secondo Federico Stella questa norma non sarebbe fondamento dei fatti inoffensivi conformi
al tipo perché se un fatto è inoffensivo non é mai conforme al tipo, ma sarebbe invece solo la
previsione normativa del cosiddetto tentativo inidoneo. Il legislatore disciplina il caso in cui
il soggetto tenti di compiere un reato, ma la condotta risulta inidonea, quindi non punibile,
ma prevederebbe una misura di sicurezza per il soggetto agente.
Art. 60: “errore sulla persona dell’offeso”. É un errore diverso rispetto a quello
dell’aberratio ictus, perché dipende dalla valutazione del soggetto. Non si applicano in questo
caso le eventuali circostanze aggravanti relative alla qualità o alle condizioni della persona
offesa, sono invece valutate a favore le circostanze attenuanti.
13/11
COLPA
Secondo la regola dettata dall’art. 42, i delitti sono di regola dolosi, salvo che la legge preveda
anche forme colpose. Per i delitti dunque è necessario che vi sia una espressa previsione di
legge. Se questa manca, il delitto non può essere colposo.
Secondo una teoria, tutte le norme penali potrebbero essere interpretate come regole
cautelari, e quindi tutti i delitti potrebbero essere interpretati anche come delitti colposi.
Tuttavia non è ammissibile una teoria di questo tipo perché la previsione normativa deve
essere espressa, altrimenti il giudice potrebbe attuare un’interpretazione analogica in malam
partem.
Le contravvenzioni invece possono essere sia dolose sia colpose, il giudice dovrà quindi
accertare se la contravvenzione è dolosa o colposa.
Cosa si intende per colpa nel linguaggio penalistico?
Il legislatore definisce la colpa all’art. 43 comma 3: si dice colposo, o contro l’intenzione il
delitto, quando l’evento anche se oggetto di previsione, non è voluto ed é causato per
negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Questa è in realtà una definizione “in negativo”, dal momento che l’elemento caratterizzante
della colpa é l’assenza di volontà.
Può esserci, nel caso della colpa cosciente, la previsione dell’evento ma non c’è mai
volontarietà.
La norma dice che l’evento é causato per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di
leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il legislatore fa quindi riferimento al fatto che il
soggetto realizza l’evento perché viola una regola cautelare.
Il primo requisito positivo della colpa, che deve sempre sussistere, è quindi la violazione di
una regola cautelare. Una regola cautelare è una regola che impone una determinata
condotta, attiva od omissiva, volta ad impedire la realizzazione di un evento dannoso o
pericoloso.
Le regole cautelari sono di due tipi:
Di fonte sociale: non codificate in una norma ma che nascono dalla conoscenza
- sociale e dai rapporti tra gli individui. Nascono dall’esperienza nello svolgimento di
determinate attività, e possono dare vita a forme di negligenza (trascurare un aspetto
fondamentale nello svolgimento dell’attività), imprudenza (tenere una condotta che
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assume rischi ulteriori rispetto a quelli normali), o imperizia (quando il soggetto viola
specifiche regole dettate per lo svolgimento tecnico della sua professione). Questi tre
tipi di colpa danno vita alla colpa generica, ovvero quando la regola cautelare
violata non ha una fonte normativa ma sociale.
Di fonte normativa: il soggetto viola una regola cautelare specifica prevista
- espressamente da leggi, regolamenti, ordini o discipline. In questo caso, la regola
cautelare è prevista espressamente da una norma specifica, si origina quindi la colpa
specifica.
Qual è il rapporto tra regola cautelare specifica e regola cautelare generica, e quindi tra colpa
generica e specifica?
Potremmo dire, in generale, che l’assenza di un profilo di colpa specifica non esclude la
sussistenza, nel caso di specie, di colpa generica. L’assenza di una violazione di una norma
cautelare specifica non esclude un profilo di colpa, perché bisogna sempre valutare in
concreto la sussistenza di un profilo di colpa generica. La regola cautelare quindi non deve
mai essere valutata in astratto ma sempre in concreto, poiché nasce a fronte della situazione
concreta in cui l’imputato ha agito, con tutte le sue peculiarità.
Il giudizio di ricostruzione della regola cautelare effettiva, fatto dal giudice, è un giudizio che
necessariamente deve essere svolto in concreto. Ci sono poi situazioni complesse, dove profili
di colpa specifica si affiancano a profili di colpa generica.
Esistono poi regole cautelari rigide e regole cautelari flessibili: rigide significa che
impongono una condotta che non garantisce al soggetto agente margini di discrezionalità,
margini di adattamento alla situazione concreta; flessibili sono invece quelle che permettono
al soggetto di adeguare la sua condotta alla situazione concreta.
Il secondo requisito della colpa é la prevedibilità dell’evento ex ante, cioè sulla base
delle conoscenze che il soggetto ha nel momento in cui agisce.
Se l’accertamento del nesso causale si compie ex post, nel caso della prevedibilità invece la
valutazione viene effettuata solo sulla base delle conoscenze che il soggetto ha ex ante. Ma
quali sono le conoscenze che il soggetto deve possedere?
Il soggetto deve possedere tutte le conoscenze del “agente modello”, che è un'immagine
figurata data dal compendio di tutte le migliori conoscenze che il soggetto deve avere per
compiere una determinata attività concreta in un determinato circolo di rapporti. Il soggetto
ha quindi l’obbligo di informarsi e di aggiornare le proprie conoscenze in relazione ai
progressi dell’attività da svolgere.
Qualora l’evento non fosse prevedibile, manca la colpa. Per cui non basta la violazione della
regola cautelare perché sussista la colpa ma è necessaria anche la prevedibilità dell’evento.
Il terzo requisito della colpa è la concretizzazione del rischio. Ciò vuol dire che l’evento
che si realizza in concreto deve essere esattamente della stessa tipologia dell’evento che la
regola cautelare mirava a prevenire. Questo requisito risulta essere però molto problematico,
dal momento che dipende da come la regola descrive l’evento, con quale ampiezza viene
delineato. Per ragioni di garanzia l’evento deve essere quindi descritto in termini specifici e
precisi, per evitare che sia talmente generico che tutti gli eventi concreti ne siano
realizzazione.
Il quarto requisito della colpa è l'evitabilità dell’evento. Quindi va considerato se il
soggetto, anche se avesse tenuto la condotta imposta dalla regola, avrebbe comunque 54
cagionato l’evento oppure no. Nel caso in cui il soggetto in ogni caso non avrebbe potuto
evitare l’evento, la colpa non sussiste.
Parte della dottrina ritiene che sussista la colpa quando non tenere la condotta imposta dalla
regola cautelare abbia almeno aumentato le probabilità di verificazione dell’evento (criterio
dell’aumento del rischio).
Tipologie di colpa
Colpa per assunzione: quando il soggetto si assume la responsabilità di svolgere un'attività
che non è in grado di svolgere, per la quale non ha le competenze specifiche. Nel caso in cui il
soggetto svolga un’attività per cui non ha le competenze, se ne deve assumere la
responsabilità.
Inoltre se un soggetto possiede maggiori abilità in un determinato campo, esse non vengono
valutate a suo carico e non gli viene richiesto di utilizzarle in ambiti diversi da quelli specifici.
Al contrario le maggiori conoscenze del soggetto sono rilevanti.
Colpa cosciente: il soggetto ha previsto la possibile verificazione dell’evento ma non ne ha
accettato il rischio (altrimenti si sfocerebbe nell’ambito del dolo eventuale). La colpa
cosciente è una aggravante per tutti i reati colposi, art. 61 comma 3.
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di colpa lieve e di colpa