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DELLA LEGGE PENALE
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri(1), si
ART 3CP:
trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno
[1080 cod. nav.] o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì
tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi
stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Quindi gli stati delimitano territorialmente la vigenza all’intero del territorio nel quale
gli stati ESERCITANO IL LORO POTERE EFFETTIVO, quindi sottopongono al processo
penale SOLO CHI ABBIA COMPIUTO REATI IN QUEL TERRITORIO.
Però talvolta gli stati estendono la loro giurisdizione penale quindi in alcuni LIMITATI
CASI la legge penale si APPLICA AGLI ESTERI EXTRATERRITORIALITA’ DELLA
LEGGE PENALE
CASI ECCEZIONALI che devono essere specificati E GIUSTIFICATI con un
COLLEGAMENTO
ART 7 all’estero sia compiuto un delitto contro uno stato italiano: il
criterio di collegamento è il reato così grave che riguardi la personalità dello
stato
ART 9 reato grave di un cittadino italiano commesso all’estero: il criterio
del collegamento è la cittadinanza dell’autore del reato
ART 10 reato grave commesso all’estero ma vittima è un cittadino
italiano
QUINDI IN MERITO AL CASO:
PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ DELLO DIVIETO DI ESERCITARE IL PROPRIO
STATO: POTERE STATALE IN UN ALTRO
STATO:
la Turchia si basava su una propria la Francia diceva esattamente il contrario
norma interna del Codice penale del in quanto TUTTO CIO’ CHE NON È
1926 ART 6 e diceva che lo poteva fare ESPRESSAMENTE PERMESSO DAL
in quanto NON ESISTA ALCUNA NORMA DIRITTO INTERNAZIONALE E’ VIETATO
INTERNAZIONALE CHE ME LO VIETI e DAGI STATI VISIONE MASSIMALISTA
quindi SONO LIBERO FINO A QUANDO secondo il quale si pone come un limite
NON MI DIMOSTRI IL CONTRARIO generale sugli stati
VISIONE MINIMALISTA
BERTA’ DEGLI STATI:
Ma la collisione FU IN ALTO O MARE E NON QUINDI DELLA TURCHIA in quanto LIBERO
LA CORTE DIEDE RAGIONE ALLA TURCHIA: in verità il principio generale
è quello della libertà e se è presente una deroga BISOGNA DIMOSTRARLO,
dichiarando che:
la prima più importante restrizione allo stato è che non può esercitare il suo potere in
qualsiasi forma in uno stato quindi la giurisdizione penale È CERTAMENTE
TERRITORIALE p non può essere esercitata al di fuori del suo territorio TRANNE CON
UNA REGOLA PERMISSIVA come una consuetudine,
ma dice anche che all’interno di questi limiti, il suo diretto di esercitare la sua
giurisdizione sono liberi come meglio crede
ma fondamentalmente segue però il procedimento logico della Turchia e quindi ricerca
una norma consuetudinaria che lo proibisse ma non la trova quindi era nel giusto in
quanto libera di farlo
TUTTAVIA, da questa sentenza deriva l’adagio che LA LIBERTA’ DEGLI STATI È LA
REGOLA E LE LIMITAZIONI DEVONO ESSERE DIMOSTRATE MEDIANTE NORME
CONSUETUDINARIE E NORME PATTIZIE.
Aveva però bandiera turca e aveva procurato la morte di alcuni cittadini turchi e quindi
ESISTEVANO I CRITERI DI COLLEGAMENTO CON IL PROPRIO ORDINAMENTO.
Quindi la risposta della corte sarebbe stata diversa se questi collegamenti non ci
fossero stati.
Quindi avrebbe guardato la prassi degli stati per trovare la norma che
vietasse quel comportamento.
Oggi giorno è risolto da SPECIFICI TRATTATI chiamati TRATTATI DI ESTRADIZIONE:
specificano la disciplina per alcuni casi anomali come in questo caso, esempio:
Autore del reato sia cittadino di quelli stati
Vittima sia cittadino di quelli stati
Chiamato OUT DEBERE OUT IUDICARE: “o consegni o condanni” in caso dove non
è chiaro se utilizzare l’azione penale, lo stato a cui è fatta la richiesta può scegliere se
estradarlo o se giudicarlo lui dal punto di vista del processo penale
Quello che devo ricordare è che: la libertà degli stati si presume dal diritto
internazionale e le limitazioni devono essere dimostrare e quindi non possono essere
presunte. Nel caso si dubbio si dà ragione alla libertà degli stati e quindi alla
sovranità.
Nel caso di una norma pattizia, se mi restringe più p meno la libertà, il giudice deve
propendere per l’interpretazione che salvaguardi la libertà degli stati PUO’
INTERPRETARE ANCHE PIU’ ESTENSIVAMENTE.
Il giudice internazionale deve verificare di avere il potere per poter decidere quindi nel
caso in cui siano poste delle condizioni, queste DEVONO ESSERE INTERPRETATE IN
SENSO PIU’ FAVOREVOLE ALLA LIBERTA’ IN CASO DI DUBBIO
PROBLEMA DEL RICONOSCIMENTO:
non ci siamo chiesti però che peso possa avere l’atteggiamento degli altri stati nel
confronto dello stato appena nato
l’atteggiamento degli stati esistenti pone in essere un RICONOSCIMENTO dichiarando
di volerlo riconoscere come stato nuovo.
PRIMA DELLA SECONDA GUERRA OGGI GIORNO:
MONDIALE: si effettua mediante un ATTO
si pensava che potesse essere soggetto UNILATERALE CON EFFICACIA
SOLO DOPO IL RICONOSCIMENTO DEGLI MERAMENTE DICHIARATIVA e non
STATI GIA’ ESISTENTI. Quindi era una influisce effettivamente sulla creazione
vera e propria CONDIZIONE per del nuovo stato in quanto nasce
diventare soggetti e divenire destinatari INDIPENDENTEMENTE DAL
di diritti e obblighi previsti dal diritto RICONOSCIMENTO DEGLI ALTRI STATI
internazionale. CHE FANNO E INTENDONO FARE.
Non essere ammesso vuol dire non godere di quei diritti che gli spettavano in quanto
non soggetti di diritto internazionale ma comunque esistevano. Esempio gli stati
dell’800 potevano essere oggetto di interventi armati.
Dall’800 fino alla guerra mondiale: le grandi potenze erano effettivamente
soggetti dell’ordinamento internazionale definito CONCERTO DELLE POTENZE
EUROPEE e valevano le conseguenze che avevamo decritto prima
dall’800 in poi: il riconoscimento rendeva gli stati dei veri e propri membri
dell’ordinamento internazionale, e per questo in mancanza dello stesso le
nazioni civilizzate non erano legate ai loro confronti:
Cina
o Africa: doveva essere civilizzata e poteva avvenire solamente mediante la
o colonizzazione
Impero ottomano
o
Il consenso degli stati civilizzati era l’unico mezzo per far entrare gli altri stati nella
comunità quindi era indifferente sapere come i nuovi stati si sarebbero formati. Era
una vera e propria la dimostrazione della profonda disuguaglianza:
STATI SERIE A
STATI SERIE B
STATI DI SERIA A NON AVANO OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI STATI DI SERIE B e per
questo venne eliminato questo procedimento NON AVENDO ORA UN CARATTERE
COSTITUTIVO ma comunque anche oggi possono scegliere se riconoscerlo o meno
MA NON VENGONO MENO LE CONSUGUENZE DELLA NASCITA DEGLI STATI.
OGGI HA PIU’ CHE ALTRO UNA VALENZA POLITICA
Ci sono casi dove gli stati esistenti possono decidere DI NON RICONOCERE UNO STATO.
16 marzo 2021
Vi sono due condizioni fondamentali affinchè si dica che uno Stato esista come
soggetto di diritto internazionale: il controllo effettivo ed esclusivo del territorio e il
requisito dell’indipendenza esterna.
Spesso gli Stati riconoscono i nuovi stati, è un atto unilaterale, è un atto politico e ha
una valenza dichiarativa, cioè non è una condizione affinchè un nuovo stato esista
come soggetto di diritto internazionale.
Dall’800’ in poi fino alla fine della seconda guerra mondiale il riconoscimento era un
atto costitutivo; uno Stato diveniva un soggetto di diritto internazionale solo quando
alcune potenze, gli Stati europei e gli Stati Uniti riconoscevano l’esistenza di questi
nuovi stati.
Il riconoscimento aveva un carattere costitutivo perchè era l’unico mezzo che
consentiva agli altri Stati di essere considerati come soggetti dell’ordinamento
internazionale.
La pratica del riconoscimento non è stata spazzata via con la fine della seconda guerra
mondiale, solo che adesso è una presa di atto della esistenza, non è una condizione
della statualità.
E’ interessante chiedersi perchè oggigiorno gli Stati non riconoscono un nuovo Stato?
Il primo caso è che gli Stati non riconoscono un altro stato perché c’è un dubbio su
qualche elemento della statualità di questi nuovi Stati. In altre parole gli Stati non
riconoscono se uno dei due elementi della statualità è a loro dire debole e non è chiaro
se il governo del nuovo stato abbia un controllo effettivo sul territorio e su una
popolazione oppure quando non è proprio chiaro se questo governo sia effettivamente
indipendente rispetto ad un altro Stato.
Gli Stati generalmente non riconoscono quando possano esserci dei dubbi sulla
presenza di uno dei due elementi che caratterizzano la statualità: un esempio di non
riconoscimento è la mancata instaurazione di rapporti diplomatici con lo Stato non
riconosciuto.
Un’altra conseguenza è che gli Stati che non vogliono riconoscere un altro Stato si
oppongono a che questo nuovo Stato faccia parte di un’organizzazione internazionale
a cui tali Stati appartengono.
Si può dire che dal mancato riconoscimento derivano alcune conseguenze giuridiche
dal punto di vista dell’ordinamento nazionale, in qualche modo la libertà di questo
nuovo Stato viene un po’ limitata da questa opposizione che viene opposta da questi
Stati che non intendono riconoscere.
Talvolta, com’è successo, l’obbligo di non riconoscere un nuovo Stato è sancito da un
organo di un’organizzazione internazionale e ed è capitato in relazione al Consiglio di
Sicurezza, organo molto importante all’interno dell’ONU con compiti molto precisi
come ad esempio salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale, agevolare la
risoluzione delle controversie tra Stati in maniera pacifica.
Il caso di Cipro del Nord
Cipro fa parte dell’UE, era stata colonia britannica fino al 1960 ed era prevalentemente
abitata da Greci.
A Cipro c’è una sostanziosa minoranza di turchi.
Turchia, Grecia e Inghilterra conclusero un accordo internazionale per dare una
Costituzione a Cipro con la condizione che al governo di questa nuova nazione cui si
garantiva l’indipendenza da parte dell’Inghilterra dovevano partecipare sia membri
della comunità greca che turca in modo da assicurare una protezione alla minoranza
turca.
Già dal 1964 il Presidente cipriota, che era greco, tentò di far approvare un