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DELLA LEGGE PENALE

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri(1), si

ART 3CP:

trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno

[1080 cod. nav.] o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì

tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi

stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Quindi gli stati delimitano territorialmente la vigenza all’intero del territorio nel quale

gli stati ESERCITANO IL LORO POTERE EFFETTIVO, quindi sottopongono al processo

penale SOLO CHI ABBIA COMPIUTO REATI IN QUEL TERRITORIO.

Però talvolta gli stati estendono la loro giurisdizione penale quindi in alcuni LIMITATI

CASI la legge penale si APPLICA AGLI ESTERI EXTRATERRITORIALITA’ DELLA

LEGGE PENALE

CASI ECCEZIONALI che devono essere specificati E GIUSTIFICATI con un

COLLEGAMENTO

ART 7 all’estero sia compiuto un delitto contro uno stato italiano: il

 criterio di collegamento è il reato così grave che riguardi la personalità dello

stato

ART 9 reato grave di un cittadino italiano commesso all’estero: il criterio

 del collegamento è la cittadinanza dell’autore del reato

ART 10 reato grave commesso all’estero ma vittima è un cittadino

 italiano

QUINDI IN MERITO AL CASO:

PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ DELLO DIVIETO DI ESERCITARE IL PROPRIO

STATO: POTERE STATALE IN UN ALTRO

STATO:

la Turchia si basava su una propria la Francia diceva esattamente il contrario

norma interna del Codice penale del in quanto TUTTO CIO’ CHE NON È

1926 ART 6 e diceva che lo poteva fare ESPRESSAMENTE PERMESSO DAL

in quanto NON ESISTA ALCUNA NORMA DIRITTO INTERNAZIONALE E’ VIETATO

INTERNAZIONALE CHE ME LO VIETI e DAGI STATI VISIONE MASSIMALISTA

quindi SONO LIBERO FINO A QUANDO secondo il quale si pone come un limite

NON MI DIMOSTRI IL CONTRARIO  generale sugli stati

VISIONE MINIMALISTA

BERTA’ DEGLI STATI:

Ma la collisione FU IN ALTO O MARE E NON QUINDI DELLA TURCHIA in quanto LIBERO

LA CORTE DIEDE RAGIONE ALLA TURCHIA: in verità il principio generale

 è quello della libertà e se è presente una deroga BISOGNA DIMOSTRARLO,

dichiarando che:

la prima più importante restrizione allo stato è che non può esercitare il suo potere in

qualsiasi forma in uno stato quindi la giurisdizione penale È CERTAMENTE

TERRITORIALE p non può essere esercitata al di fuori del suo territorio TRANNE CON

UNA REGOLA PERMISSIVA come una consuetudine,

ma dice anche che all’interno di questi limiti, il suo diretto di esercitare la sua

giurisdizione sono liberi come meglio crede

ma fondamentalmente segue però il procedimento logico della Turchia e quindi ricerca

una norma consuetudinaria che lo proibisse ma non la trova quindi era nel giusto in

quanto libera di farlo

TUTTAVIA, da questa sentenza deriva l’adagio che LA LIBERTA’ DEGLI STATI È LA

REGOLA E LE LIMITAZIONI DEVONO ESSERE DIMOSTRATE MEDIANTE NORME

CONSUETUDINARIE E NORME PATTIZIE.

Aveva però bandiera turca e aveva procurato la morte di alcuni cittadini turchi e quindi

ESISTEVANO I CRITERI DI COLLEGAMENTO CON IL PROPRIO ORDINAMENTO.

Quindi la risposta della corte sarebbe stata diversa se questi collegamenti non ci

fossero stati.

Quindi avrebbe guardato la prassi degli stati per trovare la norma che

 vietasse quel comportamento.

Oggi giorno è risolto da SPECIFICI TRATTATI chiamati TRATTATI DI ESTRADIZIONE:

specificano la disciplina per alcuni casi anomali come in questo caso, esempio:

Autore del reato sia cittadino di quelli stati

 Vittima sia cittadino di quelli stati

Chiamato OUT DEBERE OUT IUDICARE: “o consegni o condanni” in caso dove non

è chiaro se utilizzare l’azione penale, lo stato a cui è fatta la richiesta può scegliere se

estradarlo o se giudicarlo lui dal punto di vista del processo penale

Quello che devo ricordare è che: la libertà degli stati si presume dal diritto

internazionale e le limitazioni devono essere dimostrare e quindi non possono essere

presunte. Nel caso si dubbio si dà ragione alla libertà degli stati e quindi alla

sovranità.

Nel caso di una norma pattizia, se mi restringe più p meno la libertà, il giudice deve

propendere per l’interpretazione che salvaguardi la libertà degli stati PUO’

INTERPRETARE ANCHE PIU’ ESTENSIVAMENTE.

Il giudice internazionale deve verificare di avere il potere per poter decidere quindi nel

caso in cui siano poste delle condizioni, queste DEVONO ESSERE INTERPRETATE IN

SENSO PIU’ FAVOREVOLE ALLA LIBERTA’ IN CASO DI DUBBIO

PROBLEMA DEL RICONOSCIMENTO:

non ci siamo chiesti però che peso possa avere l’atteggiamento degli altri stati nel

confronto dello stato appena nato

l’atteggiamento degli stati esistenti pone in essere un RICONOSCIMENTO dichiarando

di volerlo riconoscere come stato nuovo.

PRIMA DELLA SECONDA GUERRA OGGI GIORNO:

MONDIALE: si effettua mediante un ATTO

si pensava che potesse essere soggetto UNILATERALE CON EFFICACIA

SOLO DOPO IL RICONOSCIMENTO DEGLI MERAMENTE DICHIARATIVA e non

STATI GIA’ ESISTENTI. Quindi era una influisce effettivamente sulla creazione

vera e propria CONDIZIONE per del nuovo stato in quanto nasce

diventare soggetti e divenire destinatari INDIPENDENTEMENTE DAL

di diritti e obblighi previsti dal diritto RICONOSCIMENTO DEGLI ALTRI STATI

internazionale. CHE FANNO E INTENDONO FARE.

Non essere ammesso vuol dire non godere di quei diritti che gli spettavano in quanto

non soggetti di diritto internazionale ma comunque esistevano. Esempio gli stati

dell’800 potevano essere oggetto di interventi armati.

Dall’800 fino alla guerra mondiale: le grandi potenze erano effettivamente

 soggetti dell’ordinamento internazionale definito CONCERTO DELLE POTENZE

EUROPEE e valevano le conseguenze che avevamo decritto prima

dall’800 in poi: il riconoscimento rendeva gli stati dei veri e propri membri

 dell’ordinamento internazionale, e per questo in mancanza dello stesso le

nazioni civilizzate non erano legate ai loro confronti:

Cina

o Africa: doveva essere civilizzata e poteva avvenire solamente mediante la

o colonizzazione

Impero ottomano

o

Il consenso degli stati civilizzati era l’unico mezzo per far entrare gli altri stati nella

comunità quindi era indifferente sapere come i nuovi stati si sarebbero formati. Era

una vera e propria la dimostrazione della profonda disuguaglianza:

STATI SERIE A

 STATI SERIE B

STATI DI SERIA A NON AVANO OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI STATI DI SERIE B e per

questo venne eliminato questo procedimento NON AVENDO ORA UN CARATTERE

COSTITUTIVO ma comunque anche oggi possono scegliere se riconoscerlo o meno

MA NON VENGONO MENO LE CONSUGUENZE DELLA NASCITA DEGLI STATI.

OGGI HA PIU’ CHE ALTRO UNA VALENZA POLITICA

Ci sono casi dove gli stati esistenti possono decidere DI NON RICONOCERE UNO STATO.

16 marzo 2021

Vi sono due condizioni fondamentali affinchè si dica che uno Stato esista come

soggetto di diritto internazionale: il controllo effettivo ed esclusivo del territorio e il

requisito dell’indipendenza esterna.

Spesso gli Stati riconoscono i nuovi stati, è un atto unilaterale, è un atto politico e ha

una valenza dichiarativa, cioè non è una condizione affinchè un nuovo stato esista

come soggetto di diritto internazionale.

Dall’800’ in poi fino alla fine della seconda guerra mondiale il riconoscimento era un

atto costitutivo; uno Stato diveniva un soggetto di diritto internazionale solo quando

alcune potenze, gli Stati europei e gli Stati Uniti riconoscevano l’esistenza di questi

nuovi stati.

Il riconoscimento aveva un carattere costitutivo perchè era l’unico mezzo che

consentiva agli altri Stati di essere considerati come soggetti dell’ordinamento

internazionale.

La pratica del riconoscimento non è stata spazzata via con la fine della seconda guerra

mondiale, solo che adesso è una presa di atto della esistenza, non è una condizione

della statualità.

E’ interessante chiedersi perchè oggigiorno gli Stati non riconoscono un nuovo Stato?

Il primo caso è che gli Stati non riconoscono un altro stato perché c’è un dubbio su

qualche elemento della statualità di questi nuovi Stati. In altre parole gli Stati non

riconoscono se uno dei due elementi della statualità è a loro dire debole e non è chiaro

se il governo del nuovo stato abbia un controllo effettivo sul territorio e su una

popolazione oppure quando non è proprio chiaro se questo governo sia effettivamente

indipendente rispetto ad un altro Stato.

Gli Stati generalmente non riconoscono quando possano esserci dei dubbi sulla

presenza di uno dei due elementi che caratterizzano la statualità: un esempio di non

riconoscimento è la mancata instaurazione di rapporti diplomatici con lo Stato non

riconosciuto.

Un’altra conseguenza è che gli Stati che non vogliono riconoscere un altro Stato si

oppongono a che questo nuovo Stato faccia parte di un’organizzazione internazionale

a cui tali Stati appartengono.

Si può dire che dal mancato riconoscimento derivano alcune conseguenze giuridiche

dal punto di vista dell’ordinamento nazionale, in qualche modo la libertà di questo

nuovo Stato viene un po’ limitata da questa opposizione che viene opposta da questi

Stati che non intendono riconoscere.

Talvolta, com’è successo, l’obbligo di non riconoscere un nuovo Stato è sancito da un

organo di un’organizzazione internazionale e ed è capitato in relazione al Consiglio di

Sicurezza, organo molto importante all’interno dell’ONU con compiti molto precisi

come ad esempio salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale, agevolare la

risoluzione delle controversie tra Stati in maniera pacifica.

Il caso di Cipro del Nord

Cipro fa parte dell’UE, era stata colonia britannica fino al 1960 ed era prevalentemente

abitata da Greci.

A Cipro c’è una sostanziosa minoranza di turchi.

Turchia, Grecia e Inghilterra conclusero un accordo internazionale per dare una

Costituzione a Cipro con la condizione che al governo di questa nuova nazione cui si

garantiva l’indipendenza da parte dell’Inghilterra dovevano partecipare sia membri

della comunità greca che turca in modo da assicurare una protezione alla minoranza

turca.

Già dal 1964 il Presidente cipriota, che era greco, tentò di far approvare un

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Publisher
A.A. 2020-2021
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camillarallo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Sarzo Matteo.