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LEZIONE 25 MARZO DOTTORESSA MARTA
Tema dell’equilibrio tra la vita e il lavoro del soggetto; direttiva 2019 1158 del
parlamento europeo e del consiglio. Tratti di maggior interesse, sono l’art 4 del
congedo di paternità che di 10 giorni che saranno finalizzati a creare un rapporto
con il figlio. Si tratta di un periodo che è una innovazione in senso ampio; secondo
aspetto è il congedo parentale all’art 5 è una misura neutra che ha la peculiarità di
quattro mesi di cui due mesi non potranno essere trasferiti, il lavoratore padre due
mesi non può cederli alla madre. L’indennità è molto bassa, è al 30% quindi
disincentiva l’accesso a questo tipo di congedo. La grande innovazione sta nel
riconoscere un diritto in capo al padre in quanto prima il congedo parentale era
possbile solo se la madre non potesse usufruire del suo.
Altra caratteristica di questa direttiva è il congedo per i prestatori di assistenza e
5 giorni
sono misure che prevedo per chi deve assistere parenti con disabilità,
l’anno assenza dal lavoro per cause di forza maggiore è indispensabile dopo di che un
altro istituto è l’art 9 che è dedicato alle modalità di lavoro flessibili: privilengio di una
articolazione oraria flessibile per consentire al lavoratore di gestire il proprio orario.
L’art 9 è accompagnato però da una serie di profili che ne indeboliscono la forza in
particolar modo nei cap 2 e 3 di questo art dice che il datore può opporsi per
l’organizzazione dell’azienda.
La direttiva ottempla quali sono i principali strumenti di conciliazione nazionale :
congedi maternità, paternità, parentali, contratto atipico classico per le esigenze di
cure e di equilibrio tra vita e lavoro e infine gli strumenti che si sono diffusi di più come
il lavoro agile regolato nel 2017.
Il decreto 51 del 2001 cottempla e regola le disposizioni in materia di congedo da il
diritto alla lavoratrice di fruire del congedo di 5 mesi totali (2 mesi prima e 3 mesi
dopo), in questo periodo deve astenersi totalmente e la retribuzione è dell’80%. È
tra i più tutelanti ed è consentito con il congedo flessibile di distribuire in maniera
diversa il congedo (1 mese prima, 4 mesi dopo) esso vuole valorizzare l’autonomia
dell’organizzazione della lavoratrice e c’’è stata una modifica nel 2019 per cui la
lavoratrice potrebbe fruire dei 5 mesi dopo il parto e lavorare fino all’ultimo.
Il congedo di paternità nell’art 28 è un congedo residuale e va a riconoscere al
lavoratore la possibilità di prendere il congedo di maternità della lavoratrice in caso in
cui lei non potesse. Figura del padre del tutto marginare e rischia di alimentare uno
squilibrio che è ancora a tratti esistente.
Il congedo parentale è previsto nell’art 32 e presenta un ostacolo, consiste la
vecchia estensione facoltativa nei primi 12 anni del bambino per un periodo di 6 mesi
e può essere fruito da entrambi i genitorei. Il problema è che il congelo parentale
viene retribuito con una indennità del 30% che è una indennità particolarmente
bassa e quindi poco auspicabile e poco utilizzata.
Altra forma di congedo è prevista all’art 42 è il congedo straordinario e prevede
permessi per figli con handicap gravi, hanno l’obiettivo di consentire ai genitori di
curare e assistere i figli e diventano destinatari di obiettivi di carattere sociale che
dovrebbero essere prerogativi dello stato sociale. Questo articolo dice che fino al 3
anno del bambino con handicap i genitori possono sufruire di permessi o giornate in
base alla legge 104.
Manca appunti lezione del 28 marzo 22 del professor scarpelli andata persa sulla
contrattazione collettiva basata sulla pluralità.
Gli ambiti nella quale si sviluppano le contrattazioni collettive sono quelle che si
determinano nei fatti. Caso fiat e scontro tra amministratore delegato fiat e una parte
del mondo sindacale (allora segretario fiom) accadde che le aziende del mondo fiat
stavano dentro una industria metalmeccanica cioè dove vigeva quel contratto
collettivo visto ieri e stavano dentro un frutto di una categoria industria
metalmeccanica che era il prodotto di una storia il cui rappresentante delle imprese
meccaniche e di impianti si sono unite con le associazioni sindacali per regolare quel
mondo. Una cosa che ha fatto l’amministratore è dire basta di far parte del mondo
metalmeccanico e dire che la fiat ha una necessità diversa e vuole fare una
contrattazione autonoma del suo gruppo e nasce soprattutto per uno dei loro
stabilimenti. Fiat uscì da federmeccanica e decise di far nascere un nuovo contratto sia
come contenente regole generali del primo livello. Modello contrattuale nazionale non
è necessitato e difatti per il gruppo fiat la contrattazione collettiva si sviluppasse come
contrattazione nazionale di gruppo, era nata una nuova categoria.
Il sistema che abbiamo descritto è molto complesso, è un sistema basato su regole
volontarie come la volontà di definire un rapporto, non è eterodeterminato dall’alto, in
questo contesto qualo sono le regole per stabilire chi sono i soggetti della
regolazione contrattuale? Qui c’è una distinzione importante tra il settore pubblico
e il privato; nel privato la regola di fondo è quella tipica dell’autonomia negoziale
privata cioè sono soggetti chi vuole esserlo ma purchè questa volontà incontri quella
di qualcun altro e la regola fondamentale è il reciproco riconoscimento di
legittimazione negoziale. Va detto che siccome il sistema è molto complesso e sono
emerse delle regole che alcune parti sindacali e hanno provato a dettare regole sulla
legittimazione negoziale nazionale ma sono comunque regole per chi vuole, per chi ci
sta perchè sono accordi. Il tema è chi contratta per chi ed è uno dei temi centrali
del diritto sindacale.
Il modello regolativo pubblico vede l’intervento della legge su alcune cose, è
interessante perchè dove ci sono delle regole, dietro ci sono problemi e tecniche di
soluzioni dei problemi. Parlare del pubblico implica differenze rispetto al privato; la
maggior parte dei dipendenti pubblici sono lavoratori che hanno un contratto con la
pubblica amministrazione dopo gli anni 90 da cui è stata data anche una importanza
alla contrattazione collettiva cioè un insieme di regole. Il pubblico è diverso dal privato
perchè:
I fini e gli interessi: fini e gli interessi privati abbiamo soggetti privati con fini a
se stanti, personali che si confronta con le logiche di mercato, nel pubblico
invece si hanno dei fini riconducibili al perseguimento dell’organizzazione ma
hanno fini istituzionali assegnati loro dall’ordinamento ed è il fine per cui quella
istituzione è stata creata; il fine che la pa deve perseguire il fien e sono
soggette a controlli.
Alcuni temi che sono l’imparzialità della p.a. che ha il dovere dell’imparzialità
che si esplicita nell’attività negoziale, altro elemento che incide sugli spazi
dell’organizzazione sindacale nel pubblico è quello della necessità di tenere
sotto controllo l’andamento finanziaro dell p.a. perchè nel privato l’imprenditore
può gestire i suoi soldi come preferisce, mal che vada fallisce mentre nel
pubblico no, non possono fallire. Ci può essere una fase in cui si decide che certi
fini si possono perseguire nel pubblico (privatizzazione) e non nel privato ma
non possono fallire. Tema del controllo e contenimento della spesa pubblica che
è fondamentale e incide anche sulla contrattazione collettiva in ambito
pubblico. Quando il legislatore negli anni 90 con le leggi Bassanini ha messo
mano alle riforme delle p.a come la riforma del lavoro non veniva dal nulla,
veniva subito dopo la fine della prima e inizio della seconda repubblica e la
prima repubblica è stata caratterizzata soprattutto quella di usare la p.a. e
l’impiego nelle pubbliche amministrazioni come imposizione di potere per
limitare il più possibile il controllo della pubblica amministrazione dalla politica
per finalità distorte da quella clientelare (per ottenere consenso elettorale).
Questo avviene perchè c’erano state tante leggi che erano state messe per
aggirare alle regole sul concorso sull’assunzione, oggi l’abbiamo esteso non solo
nel pubblico ma anche nel mondo del parapubblico.
Questo contesto spiega in parte e ffa da sfondo anche alle regole specifiche della
contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazione nel testo unico del 2001 agli
articoli 40 e seguenti.
1. Chi contratta da parte del datore? La prima riguarda la rappresentanza
negoziale dei datori di lavoro per cui a loro è decisa per legge, i soggetti
non sono loro, ma è un soggetto individuato e constituito per legge che è
l’ARAN e qui ci troviamo avanti a un caso di rappesentanza legale che si
differenza dalla rappresentanza volontaria (art 46). Perchè vogliono
creare un organismo esperto, preparato che organizzi un testo unico ma oltre a
questa ragione tecnica, in realtà c’è dietro una ragione di controllo delle
politiche sindacali dei vari settori per evitare quello che è un possibile fenomeno
di inseguimento di un fenomeno dietro l’altro a rialzo. Avere un unico soggetto
vuol dire tenere le coenze delle politiche contrattuali e i costi delle politiche.
2. In che ambito si contratta? Gli ambiti della contrattazione del privato non sono
mai eteroodeterminati ma sono frutto delle dinamiche negoziale; nel
pubblico la legge ha istituito un meccanismo per predeterminare gli ambiti in
cui si fa la contrattazione collettiva e l’art 40 prevede che questi comparti
prima di fare questa contrattazione debbano essere predeterminati attraverso
un atto negoziale che prevede una negoziazione tra Aran e le parti. Nel 2009 sul
tema di come si individuano gli ambiti interviene la legge Brunetta che ha detto
che si fa questa procedura a monte per definire i comparti pubblici ma non
devono essere più di quattro. E attualmente sono funzioni centrali (stato) ,
funzioni locali (regioni e provincie), istruzione e ricerca e della sanità, questo
porta a una semplificazione delle contrattuazioni. La predeterminazione dei
confini dei comparti (nel privato sono effetto nella negoziazione) perche nel
pubblico ci sono regole per chi sono i soggetti che possono partecipare dal lato
dei lavoratori.
3. Chi partecipa alla contrattazione per i lavoratori? In ogni comparto la
contrattazione si svolge tra Aran e tutte le organizzazioni sindacali che
raggiungano una soglia minima di rappre