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Tuttavia
Ragionamento del giudice
9. Si chiede che tipo di rapporto è: contratto d’opera, quindi autonomo. L’accordo
collettivo sulle tariffe minime è il risultato di una trattativa tra un’organizzazione di
datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori rappresentative anche degli interessi dei
supplenti autonomi, che forniscono prestazioni alle orchestre sulla base di un contratto
d’opera. Pertanto, pur svolgendo la stessa attività dei lavoratori, tali lavoratori autonomi
sono in linea di principio, «imprese» nel senso dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dal
momento che offrono i loro servizi dietro corrispettivo in un determinato → quando
un’organizzazione rappresentativa dei lavoratori procede a trattative in nome e per conto
di tali prestatori autonomi di servizi che ne sono membri, essa non agisce come
associazione sindacale e dunque come parte sociale, ma in realtà opera come
associazione di imprese, pertanto si tratta di contrattazione tra imprese che è vietata ex
art. 101 TFUE. Il Trattato, sebbene prenda in considerazione un dialogo sociale, non
prevede alcuna disposizione che incoraggi i prestatori autonomi a istaurare un simile
dialogo con i datori di lavoro presso i quali forniscono prestazioni di servizi in forza di
un contratto d’opera e, dunque, a stipulare accordi collettivi con detti datori di lavoro al
fine di migliorare le proprie condizioni di occupazione e di lavoro Ciò premesso, ne
discende che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, in quanto concordata da un’organizzazione di
lavoratori in nome e per conto dei prestatori autonomi che vi sono affiliati, non è il
risultato di una trattativa collettiva tra parti sociali e non può, in considerazione della sua
natura, essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
10. La regola generale va calata nel contesto generale in cui si trovavano i lavoratori, che
lavoravano pari di altri lavoratori subordinati → sono falsi autonomi, hanno situazione
comparabile a quelli dei subordinati. Quindi si deve rivedere l’applicazione dell’art. 101
→ per i falsi autonomi gli accordi collettivi stipulati da loro sono esclusi dall’ambito di
applicazione del 101.
Concetto di lavoro subordinato nel diritto UE
La nozione di lavoratore subordinato elaborata in materia di libera circolazione è l’unica che abbia
avuto una sua applicazione giurisprudenziale generalizzata. Sono rintracciabili tre criteri oggettivi
idonei a identificare un rapporto di lavoro subordinato:
a) svolgimento di una prestazione lavorativa reale ed effettiva;
b) remunerazione dell’attività lavorativa;
c) condizione di subordinazione.
Definizione: “circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di
un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una
retribuzione” (definizione molto essenziale).
Secondo una costante giurisprudenza, da un lato, un prestatore di servizi può perdere la qualità di
operatore economico indipendente, e dunque d’impresa, qualora non determini in modo autonomo il
proprio comportamento sul mercato, ma dipenda interamente dal suo committente, per il fatto che
non sopporta nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività economica di
quest’ultimo e agisce come ausiliario integrato nell’impresa di detto committente. Dall’altro lato, la
nozione di «lavoratore», ai sensi del diritto dell’Unione, dev’essere essa stessa definita in base a
criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi
degli interessati.. Tale nozione deve essere definita sotto criteri oggettivi che caratterizzino il
rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati. Nel valutare se il
lavoratore sia o meno subordinato ai sensi del diritto dell’Unione si deve tener conto, oltre ai
tradizionali criteri derivanti da Lawrie-Blum, anche:
11. della situazione in cui il lavoratore agisca sotto la direzione del datore di lavoro per
quanto riguarda la sua libertà di scegliere l’orario, il luogo e il contenuto del suo lavoro,
l’esclusione del rischio di impresa;
12. che la sua prestazione sia integrata nell’impresa di quest’ultimo formando con essa
un’unica unità economica.
Orientamenti della commissione europea con i quali il tema dei contratti collettivi del lav
autonomo è stato risolto individuando delle deroghe all’art. 101. La commissione europea ha
considerato l’evoluzione della digitalizzazione e emanato degli orientamenti, che sono un atto di
soft law (non vincolanti) con il quale la Commissione europea fornisce alcune indicazioni in merito
all’applicazione dell’art. 101 TFUE agli accordi collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro
dei lavoratori autonomi.
Per lavoratore autonomo si intende: una persona che non dispone di un contratto di lavoro o non ha
in atto un rapporto di lavoro, e che per prestare i servizi in questione ricorre principalmente al
proprio lavoro personale
Si possono individuare tre tipologie di lavoratori autonomi ai quali si rivolge la Commissione
europea:
13. Lavoratori autonomi economicamente dipendenti
14. Lavoratori autonomi individuali che svolgono mansioni identiche o simili, "fianco a
fianco" con lavoratori subordinati, per la stessa controparte si trovano in una situazione
paragonabile a quella dei lavoratori subordinati
15. Lavoratori autonomi individuali che lavorano tramite piattaforme di lavoro digitali
C’è poi una categoria residuale nella quale sono ricompresi altri lavoratori autonomi individuali
potrebbero trovarsi ad affrontare difficoltà simili a quelle dei lavoratori autonomi individuati
specificatamente dalla Commissione europea → anche per questi occorre riconoscere l’esenzione di
cui all’art. 101.
Tendenza: spesso i lavoratori autonomi si pongono in posizioni di debolezza contrattuale, per cui
c’è esigenza a garantire condizioni che siano non per forza uguali a quelle del lavoro subordinato
ma che vadano nella stessa direzione, o andare a estendere le tutele dei subordinati agli autonomi.
La possibilità dei lavoratori autonomi di accedere alla contrattazione collettiva contribuisce a
migliorare le condizioni lavorative e il trattamento economico degli autonomi e costituisce un
elemento che consente di uscire da una sorta di doglia di povertà. È importante anche il fenomeno
di povertà lavorativa, ovvero povertà nonostante il lavoro. → tendenza ad ampliare
progressivamente le tutele. Il lavoro povero non riguarda solo i lavoratori autonomi o digitali ma
anche lavoratori subordinati soprattutto quelli che svolgono attività in modalità flessibile
(determinato o parziale → dal pov retributivo possono soffrire di difficoltà a raggiungere un
determinato reddito mensile)
Lezione 7 – 11/03/2024
La professionalità
È il segno tangibile di una rinnovata comprensione dell’attività lavorativa.
Per indicare il tipo di attività che costituisce oggetto dell’obbligazione di lavoro si fa riferimento
alle mansioni del lavoratore, in base alle quali si determinano qualifica e categoria;
Quadro normativo:
- Art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/1997: «Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto
a comunicare al lavoratore: [...] d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al
lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro».
- Art. 2095 c.c.: indica le categorie dei lavoratori → fondamentali perché dicono cosa fa il
lavoratore in concreto e quanto guadagnerà (indicazione nella contrattazione collettiva). È
stato leggermente modificato nel corso del tempo (es quadri introdotti nel 1985)
- Art. 2103 c.c.: principio di contrattualità delle mansioni + disciplina le ipotesi dello
spostamento del lavoratore nell’organizzazione: il datore deve adibire alle mansioni per le
quali è stato assunto ma ha il potere direttivo di spostare il lavoratore a seconda delle sue
esigenze sia orizzontalmente (stessa categoria) che verticalmente (in livelli superiori o in
determinati casi inferiori). La ratio è di limitare gli abusi tipici del periodo liberale. Non è un
articolo nella versione originaria ma è stato modificato, prima con SL (art 13) e
recentemente con il jobs act → le modifiche sentono dell’influenza dei sistemi di
classificazione e hanno influenzato le parti sociali a rinnovare i sistemi di inquadramento dei
lavoratori e adeguarli alla digitalizzazione → il datore ha maggiore flessibilità
nell’adattamento del lavoratore nella realtà produttiva
- Art. 96 disp. att. c.c.: “L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al
momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle
mansioni per cui è stato assunto. Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di
ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 2095 del codice, possono essere stabilite e
raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore
di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni”
- L. n. 190/1985
- D lgsl 104 2022 : ha reso ulteriormente trasparente la comunicazione delle mansioni
Il lavoratore non viene assunto per lo svolgimento di un’unica mansione, ossia di un unico compito,
ma per un insieme di mansioni o compiti individuati dalle parti, che sono individuate in modo
generico al momento dell’assunzione e che vengono successivamente specificate dal datore di
lavoro nell’esercizio del suo potere direttivo. In relazione alle mansioni, c’è la possibilità per il
lavoratore se è adeguatamente inquadrato mediante il confronto tra la contrattazione collettiva e le
mansioni oggettive del lavoratore.
Sistemi di inquadramento
Sono sistemi adottati dalla contrattazione collettiva per individuare le varie posizioni dei lavoratori,
l’evoluzione è strettamente correlata con le organizzazioni del lavoro e quindi delle innovazioni
tecnologiche:
- Periodo taylorista: impostazione statica che riprendeva la suddivisone delle categorie
presenti nella legislazione (netta distinzione nella contrattazione collettiva tra operai e
impiegati, sia a livello economico e normativo. Ad oggi queste distinzioni tra operai e
impiegati sono quasi venute meno). A metà c’erano gli operai socializzati
- Tra gli anni 50 e 60 alcune grandi imprese nei settori siderurgico e petrolchimico hanno
avviato un'