DISPENSA DI DIRITTO COSTITUZIONALE
INTRODUZIONE AL DIRITTO COSTITUZIONALE
Il diritto costituzionale si occupa delle norme della Costituzione e delle altre leggi costituzionali e del diritto
che deriva da esse. Si occupa della Costituzione della repubblica italiana che è a fondamento di tutte le altre
norme dell’ordinamento giuridico italiano. Il diritto costituzionale affianca e precede altre branche del
diritto ed anzi è uno dei fondamenti di molte altre (p. es. Diritto privato, Diritto del lavoro e della sicurezza
sociale, Diritto penale, Diritto regionale, Diritto amministrativo).
Il diritto è un regolatore sociale ed ha quindi un eminente dimensione sociale, si occupa
dell’organizzazione della vita sociale ed economica e vuole capire e risolvere i problemi della vita
individuale e collettiva, delle persone fisiche e delle organizzazioni. Diritto (oggettivo) = insieme di
norme giuridiche (quelle vigenti in un dato momento storico, in una determinata società e in un determinato
territorio). Il diritto sorge in modo spontaneo e non formale ovunque esista qualche forma di organizzazione
delle persone per soddisfare bisogni comuni. Il diritto cresce in varie organizzazioni territoriali che si
affermano fino quando nel 1648 (pace di Westfalia) sorge lo Stato (che impone il suo diritto anche con la
forza su un determinato popolo che vive su un determinato territorio) e che intrattiene relazioni pacifiche od
ostili (guerre) con altri Stati, che sono a volte regolate da un complesso di norme giuridiche (diritto
internazionale)
UMANITÀ E SOCIALITÀ DEL DIRITTO
Umanità del diritto: il diritto è nato con l’uomo e la donna ed è per l’uomo e per la donna
Socialità del diritto: il diritto è relazione tra più soggetti:
- Persone
- comunità,
- Stati
Dove c’è l’incontro di più persone c’è l’esigenza di dare ordine a questo incontro e di dotarsi di regole per
questa convivenza; dunque, c’è diritto (la fila ad uno sportello comporta regole per evitare confusione).
Una realtà sociale diventa giuridica se ci sono
1. organizzazione o autorganizzazione
2. osservanza più o meno spontanea delle regole organizzative.
DIRITTO COME ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE
Il diritto è anzitutto organizzazione del sociale, organizzare presuppone:
1) L’esistenza di una realtà sociale da organizzare
2) più persone o soggetti che sono coordinati per raggiungere uno scopo comune
3) Il superamento di posizioni isolate per conseguire il risultato dell’ordine
4) L’esistenza di un gruppo di persone dotate del potere di scegliere e/o imporre lo scopo comune per
tutti e gli strumenti per raggiungerlo, tra cui le norme
L’osservanza del diritto si fonda sul timore di una sanzione per la sua violazione o sulla consapevolezza che
la norma si fonda su un valore da rispettare. In tal senso il diritto è anzitutto la società che si auto-ordina, e
non già un insieme di comandi provenienti, da chi è titolare della sovranità, sulla società, il diritto diventa
invece un insieme di norme giuridiche imperative quando si inserisce in un apparato che gestisce il potere
della forza e la forza del potere e così finisce per trasformare l’ordine sociale in un ordine governato
dall’alto.
La sanzione (misura attuata per assicurare l’osservanza del diritto o per punire la trasgressione del diritto)
non fa parte dell’essenza fisiologica del diritto.
Il diritto non è stato sempre prodotto da autorità di uno Stato, ma è anzitutto un ordinamento osservato dai
consociati, perché è prodotto dell’organizzazione o autorganizzazione della società.
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Il diritto nasce con le prime organizzazioni umane e perciò nasce molti secoli e millenni prima della nascita
dello Stato, sorto dopo il 1643. Quando il diritto si inserisce nell’apparato autoritativo di potere dello Stato e
si riduce all’uso della forza e a controllo minuzioso della società allora cessa la sua funzione originaria di
organizzazione della società e diventa uno strumento di potere politico e di controllo sulla socialità.
LE NORME GIURIDICHE
Regole e norme possono essere dei più vari tipi (sportive, morali, religiose, sociali, giuridiche)
Le norme hanno 2 caratteristiche:
1) Generalità: Valgono per una serie indeterminata di soggetti, cioè non per qualcuno di determinato, ma
per tutti coloro che si trovano o si troveranno in una determinata situazione indicata dalla norma
2) Astrattezza: si applicano ogni volta che si verifica una determinata fattispecie indicata in astratto nelle
norme.
Le norme possono essere di due tipi
A) norme descrittive (p.es. regole scientifiche o sociologiche): descrivono e constatano ciò che si verifica
nella realtà. Possono essere soltanto vere o false.
B) norme prescrittive : mirano ad imporre un determinato comportamento. Queste sono le norme
giuridiche.
Le norme giuridiche sono di 5 tipi
A) Norme- precetto: prescrivono, vietano o consentono un determinato comportamento
B) Norme- sanzione: prevedono una determinata conseguenza negativa (sanzione) nei confronti di
chi trasgredisce le norme-precetto
C) Norme di organizzazione: istituiscono e organizzano le autorità a cui spetta il compito di
applicare e di fare applicare le norme
D) Norme sulla produzione delle norme giuridiche: stabiliscono quali sono i fatti o gli atti idonei
a produrre, modificare o sopprimere le norme giuridiche (fonti del diritto) e con quali modalità
E) Norme sulla produzione di atti giuridici: stabiliscono modi di formazione ed effetti di atti
compiuti tra soggetti privati o nelle pubbliche amministrazioni
GLI ORDINAMENTI GIURIDICI
Ogni norma giuridica si inserisce in una rete di altre norme giuridiche che sorgono e poi sono modificate.
Questa rete di norme mirano a dare un’organizzazione al gruppo sociale
Ordinamento giuridico : insieme delle norme giuridiche che si applicano a più soggetti di un determinato
gruppo sociale che vive sul medesimo territorio. Esistono vari tipi di ordinamenti giuridici:
1. Ordinamenti a fini generali (mirano a regolare tutti gli aspetti della vita di una società)
• A1) originari (traggono la loro legittimazione da loro stessi)
• A2) derivati (esistono e funzionano nei limiti e nei modi indicati dalle norme di un ordinamento
originario (p.es. norme di un Comune, di una regione o di una Provincia rispetto alle norme dello
Stato)
Ordinamenti giuridici a fini generali:
1) la Chiesa cattolica (cattolica = universale) produce e applica norme (diritto canonico) che si applicano a
tutti i cattolici in tutto il mondo e talvolta anche nei rapporti coi non cattolici
2) la Comunità internazionale che è l’insieme degli Stati e delle organizzazioni internazionali: produce
norme che si applicano ai rapporti reciproci bilaterali o multilaterali (diritto internazionale)
3) gli Stati, ognuno dotato di sovranità interna ed esterna su un determinato territorio in cui vive un
determinato popolo e ognuno dotato di un proprio ordinamento giuridico
2. Ordinamenti a fini particolari (mirano a regolare soltanto un ben determinato settore): p.es.
Università
CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO
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1) Effettività : una norma giuridica può ritenersi davvero esistente se i membri della società le riconoscono
un valore obbligatorio.
Si possono verificare casi in cui
a) la norma giuridica contrasta con le esigenze dei membri della società
b) I pubblici poteri non rispettano o non fanno rispettare norme giuridiche
2) Certezza delle norme giuridiche: per assicurare effettività alle norme giuridiche sono istituiti apparati di
persone e di mezzi incaricati di applicare e fare applicare le norme e di irrogare le sanzioni in caso di
trasgressioni (ordine giudiziario).
3) Relatività nel tempo e nello spazio di ogni norma giuridica: ogni norma giuridica è relativa nel tempo
e nello spazio.
Ogni norma giuridica è applicata col consenso dei consociati, può essere applicata in tutto o in parte anche
con l’uso della forza. Ogni norma ha maggiori possibilità di raggiungere il suo scopo (dare un determinato
ordine alla società) se deriva da una decisione presa col consenso della maggioranza dei consociati, questo è
il senso della democrazia (diretta o rappresentativa), che influisce sulla produzione ed applicazione delle
norme giuridiche.
CONTENUTO E STRUTTURA DELLE NORME
Le norme giuridiche possono essere
A) Norme non scritte
B) norme scritte, redatte in articoli e suddivise in commi pubblicate
- disposizione (testo)
- norma (contenuto o comando della disposizione)
Da una stessa disposizione si possono ricavare più norme, da più norme si può ricavare una disposizione.
Art. 575
Un esempio: codice penale
«Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la pena della reclusione non inferiore a 21 anni»
Si possono trarre da questa disposizione più norme:
1) la vita è un diritto inviolabile della persona (norma implicita)
2) chiunque uccide sarà punito
3) la sanzione per l’omicidio consiste nella reclusione
4) la reclusione per l’omicidio non può essere inferiore a 21 anni
Ogni volta che una nuova norma entra in vigore essa può produrre l’abrogazione (limitazione nel tempo
degli effetti tipici di una norma per effetto dell’entrata in vigore di una norma incompatibile). Con la
pubblicazione delle norma sorge il problema della sua eventuale applicazione a casi sorti prima della
decisione (retroattività o irretroattività). Ogni norma si dovrebbe applicare soltanto per il futuro e dunque
può avere una sua caratteristica
A) Irretroattività (si applica soltanto ai rapporti giuridici futuri)
B) Retroattività (si applica anche ai rapporti giuridici che esistevano prima della sua entrata in vigore),
ma non è consentita in materia penale
INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
Ogni norma giuridica è composta di disposizioni recanti significati diversi. Per non lasciare lacune e non
lasciare ad ogni persona il compito di comprendere il senso da attribuire ad ogni disposizione normativa si
prevedono criteri per l’interpretazione delle norme giuridiche
Art. 12 . delle disposizioni preliminari al Codice civile (Interpretazione della legge): nell'applicare la legge
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere
decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato.
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Si prevedono 4 criteri, uno sussidiario all’altro (si parte dal primo e se non funziona si passa via via ai
successivi finché si raggiunge un significato)
A) interpretazione letterale (significato proprio delle parole)
B) interpretazione logica (connessione tra le parole + intenzione del legislatore, ricavabile da atti
parlamentari o relazioni ufficiali)
C) interpretazione sistematica: principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (tra cui le norme
costituzionali)
D) interpretazione analogica (si applica soltanto se non si trova una norma applicabile ad un determinato
caso e in ogni caso mai in materia penale (art. 25 Cost.)
Gli interpreti delle norme giuridiche sono
A) chiunque
B) la dottrina (insieme degli scritti degli studiosi di scienze giuridiche)
C) la giurisprudenza (insieme delle pronunce dei giudici). L’interpretazione giudiziaria è senz’altro
prevalente: spetta alla fine al giudice stabilire quale sia l’interpretazione di una norma e trarne gli effetti
vincolanti
Nei sistemi giuridici continentali esistono organi competenti ad assicurare una interpretazione esatta e
uniforme del diritto (Corte suprema di Cassazione e Corte costituzionale), ma le loro interpretazioni non
sono giuridicamente vincolanti (a differenza dei sistemi giuridici di «common law»). Hanno invece valore di
precedente vincolante le sentenze della Corte europea per i diritti dell’uomo e della Corte di giustizia
dell’UE
L’esito dell’interpretazione può essere
A) interpretazione estensiva: il legislatore ha scritto nella norma meno di quello che avrebbe voluto (il
significato della norma si estende a ciò che non aveva espressamente scritto)
B) interpretazione restrittiva: la norma ha un significato più ampio di quello che il legislatore voleva (al
significato della norma non si attribuisce ciò che il legislatore non voleva)
C) L’interpretazione autentica di una norma è quella data dallo stesso legislatore con una nuova norma
successiva, che però a sua volta si presta ad interpretazioni
: Art. 575
Un esempio codice penale: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la pena della
reclusione non inferiore a 21 anni»
- Uomo sì e donna no? In base al criterio sistematico si applica il principio costituzionale di
eguaglianza senza distinzioni di sesso (art. 3 Cost.) e dunque il legislatore ha usato un linguaggio
maschilista, ma si riferisce sia ad uomini sia a donne
- Adulti sì e bambini no? In base al criterio sistematico si applicano il principio costituzionale di
eguaglianza senza distinzioni di condizioni personali (art. 3 Cost.) e la tutela del minore (art. 31
Cost.) e dunque il legislatore ha usato un linguaggio da adulti, ma si riferisce alla morte di adulti e
di bambini, salvo che esista una norma speciale (come il reato di infanticidio che punisce meno
duramente la donna che uccide il figlio da essa stessa appena partorito)
- che cosa è morte? (l’interprete deve ricorrere agli studi scientifici)
FONTI DEL DIRITTO
L’ordinamento giuridico si compone di norme spesso oggetto di modifiche e integrazioni, proprio perché si
occupa di situazioni mutevoli e di esigenze mutevoli, affrontate con valori spesso diversi. Sorge così il
problema di stabilire il rapporto nel tempo e nello spazio tra le diverse norme giuridiche e di risolvere le
antinomie (contrasti apparenti tra norme aventi contenuti identici o simili). Per fare ciò gli ordinamenti
giuridici continentali prevedono un sistema delle fonti del diritto (atti o fatti idonei a produrre norme
giuridiche) nel quale ogni fonte del diritto ha una sua efficacia attiva (capacità di modificare norme
giuridiche) e una sua efficacia passiva (resistenza all’abrogazione da parte di altre norme giuridiche).
Il sistema delle fonti delle fonti del diritto è organizzato secondo diversi criteri, uno propedeutico all’altro
4 • A) Criterio gerarchico: ogni fonte del diritto ha un diverso rango (super primario, primario o
secondario) e la norma di rango superiore prevale sulla norma di rango inferiore e soltanto la norma
di pari rango o di rango superiore può abrogare una determinata norma
• B) criterio di competenza: ogni fonte del diritto è abilitata dalle norme sulla produzione delle norme
giuridiche a disciplinare determinate materie, sicché a parità di rango nella gerarchia delle fonti
prevale la norma di fonte competente a regolare una determinata materia sulla norma di fonte
incompetente
• C) criterio cronologico: a parità di rango nella gerarchia delle fonti del diritto tra fonti competenti a
regolare la medesima materia prevale la norma più recente sulla norma più risalente nel tempo
• D) criterio di specialità: a parità di rango nella gerarchia delle fonti del diritto tra fonti competenti a
regolare la medesima materia prevale la norma speciale sulla norma generale (deroga al criterio
cronologico)
•
ABROGAZIONE: Limitazione nel tempo dell’efficacia di una norma giuridica per effetto dell’entrata in
vigore di un’altra norma
Art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile (Abrogazione delle leggi).
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già
regolata dalla legge anteriore.
A) Abrogazione espressa: la norma abrogatrice espressamente dichiara abrogata una determinata norma
B) Abrogazione tacita: entra in vigore una nuova norma totalmente incompatibile con la norma
previgente (p.es. la nuova norma permette un comportamento che la previgente norma vietava)
C) Abrogazione implicita: la nuova norma disciplina nuovamente tutta la materia a cui apparteneva la
previgente norma
La norma abrogata continua ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti quando era in vigore, salvo che la norma
abrogatrice disponga diversamente . Le norme abrogate sono state poste in essere validamente e non si
applicano più ai rapporti giuridici futuri, ma possono applicarsi ancora a quelli del passato, salvo che la
norma abrogatrice sia espressamente retroattiva.
La RETROATTIVITÀ delle norme giuridiche è vietata in materia penale (art. 25 Cost.), più esattamente
per tutelare la libertà personale, l’irretroattività è vietata per le norme penali incriminatrici (è invece
consentita la retroattività delle norme più favorevoli), è vietata alle norme secondarie, ma non a quelle
primarie (lo si ricava implicitamente dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che sono
entrate in vigore nel 1942 e che hanno rango di fonte primaria e che prescrivono alle leggi di applicarsi solo
per l’avvenire, sicché nuove norme di rango primario entrate in vigore dopo il 1942 potrebbero essere
retroattive, salvo che si tratti di norme penali incriminatrici).
ILLEGITTIMITA’ di una norma si ha quando una norma è stata posta in essere in violazione dei modi, e
dei criteri previsti dalle norme sulla produzione delle norme giuridiche. In nome de
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