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DISPENSA DI DIRITTO COSTITUZIONALE

INTRODUZIONE AL DIRITTO COSTITUZIONALE

Il diritto costituzionale si occupa delle norme della Costituzione e delle altre leggi costituzionali e del diritto

che deriva da esse. Si occupa della Costituzione della repubblica italiana che è a fondamento di tutte le altre

norme dell’ordinamento giuridico italiano. Il diritto costituzionale affianca e precede altre branche del

diritto ed anzi è uno dei fondamenti di molte altre (p. es. Diritto privato, Diritto del lavoro e della sicurezza

sociale, Diritto penale, Diritto regionale, Diritto amministrativo).

Il diritto è un regolatore sociale ed ha quindi un eminente dimensione sociale, si occupa

dell’organizzazione della vita sociale ed economica e vuole capire e risolvere i problemi della vita

individuale e collettiva, delle persone fisiche e delle organizzazioni. Diritto (oggettivo) = insieme di

norme giuridiche (quelle vigenti in un dato momento storico, in una determinata società e in un determinato

territorio). Il diritto sorge in modo spontaneo e non formale ovunque esista qualche forma di organizzazione

delle persone per soddisfare bisogni comuni. Il diritto cresce in varie organizzazioni territoriali che si

affermano fino quando nel 1648 (pace di Westfalia) sorge lo Stato (che impone il suo diritto anche con la

forza su un determinato popolo che vive su un determinato territorio) e che intrattiene relazioni pacifiche od

ostili (guerre) con altri Stati, che sono a volte regolate da un complesso di norme giuridiche (diritto

internazionale)

UMANITÀ E SOCIALITÀ DEL DIRITTO

Umanità del diritto: il diritto è nato con l’uomo e la donna ed è per l’uomo e per la donna

Socialità del diritto: il diritto è relazione tra più soggetti:

- Persone

- comunità,

- Stati

Dove c’è l’incontro di più persone c’è l’esigenza di dare ordine a questo incontro e di dotarsi di regole per

questa convivenza; dunque, c’è diritto (la fila ad uno sportello comporta regole per evitare confusione).

Una realtà sociale diventa giuridica se ci sono

1. organizzazione o autorganizzazione

2. osservanza più o meno spontanea delle regole organizzative.

DIRITTO COME ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE

Il diritto è anzitutto organizzazione del sociale, organizzare presuppone:

1) L’esistenza di una realtà sociale da organizzare

2) più persone o soggetti che sono coordinati per raggiungere uno scopo comune

3) Il superamento di posizioni isolate per conseguire il risultato dell’ordine

4) L’esistenza di un gruppo di persone dotate del potere di scegliere e/o imporre lo scopo comune per

tutti e gli strumenti per raggiungerlo, tra cui le norme

L’osservanza del diritto si fonda sul timore di una sanzione per la sua violazione o sulla consapevolezza che

la norma si fonda su un valore da rispettare. In tal senso il diritto è anzitutto la società che si auto-ordina, e

non già un insieme di comandi provenienti, da chi è titolare della sovranità, sulla società, il diritto diventa

invece un insieme di norme giuridiche imperative quando si inserisce in un apparato che gestisce il potere

della forza e la forza del potere e così finisce per trasformare l’ordine sociale in un ordine governato

dall’alto.

La sanzione (misura attuata per assicurare l’osservanza del diritto o per punire la trasgressione del diritto)

non fa parte dell’essenza fisiologica del diritto.

Il diritto non è stato sempre prodotto da autorità di uno Stato, ma è anzitutto un ordinamento osservato dai

consociati, perché è prodotto dell’organizzazione o autorganizzazione della società.

1

Il diritto nasce con le prime organizzazioni umane e perciò nasce molti secoli e millenni prima della nascita

dello Stato, sorto dopo il 1643. Quando il diritto si inserisce nell’apparato autoritativo di potere dello Stato e

si riduce all’uso della forza e a controllo minuzioso della società allora cessa la sua funzione originaria di

organizzazione della società e diventa uno strumento di potere politico e di controllo sulla socialità.

LE NORME GIURIDICHE

Regole e norme possono essere dei più vari tipi (sportive, morali, religiose, sociali, giuridiche)

Le norme hanno 2 caratteristiche:

1) Generalità: Valgono per una serie indeterminata di soggetti, cioè non per qualcuno di determinato, ma

per tutti coloro che si trovano o si troveranno in una determinata situazione indicata dalla norma

2) Astrattezza: si applicano ogni volta che si verifica una determinata fattispecie indicata in astratto nelle

norme.

Le norme possono essere di due tipi

A) norme descrittive (p.es. regole scientifiche o sociologiche): descrivono e constatano ciò che si verifica

nella realtà. Possono essere soltanto vere o false.

B) norme prescrittive : mirano ad imporre un determinato comportamento. Queste sono le norme

giuridiche.

Le norme giuridiche sono di 5 tipi

A) Norme- precetto: prescrivono, vietano o consentono un determinato comportamento

B) Norme- sanzione: prevedono una determinata conseguenza negativa (sanzione) nei confronti di

chi trasgredisce le norme-precetto

C) Norme di organizzazione: istituiscono e organizzano le autorità a cui spetta il compito di

applicare e di fare applicare le norme

D) Norme sulla produzione delle norme giuridiche: stabiliscono quali sono i fatti o gli atti idonei

a produrre, modificare o sopprimere le norme giuridiche (fonti del diritto) e con quali modalità

E) Norme sulla produzione di atti giuridici: stabiliscono modi di formazione ed effetti di atti

compiuti tra soggetti privati o nelle pubbliche amministrazioni

GLI ORDINAMENTI GIURIDICI

Ogni norma giuridica si inserisce in una rete di altre norme giuridiche che sorgono e poi sono modificate.

Questa rete di norme mirano a dare un’organizzazione al gruppo sociale

Ordinamento giuridico : insieme delle norme giuridiche che si applicano a più soggetti di un determinato

gruppo sociale che vive sul medesimo territorio. Esistono vari tipi di ordinamenti giuridici:

1. Ordinamenti a fini generali (mirano a regolare tutti gli aspetti della vita di una società)

• A1) originari (traggono la loro legittimazione da loro stessi)

• A2) derivati (esistono e funzionano nei limiti e nei modi indicati dalle norme di un ordinamento

originario (p.es. norme di un Comune, di una regione o di una Provincia rispetto alle norme dello

Stato)

Ordinamenti giuridici a fini generali:

1) la Chiesa cattolica (cattolica = universale) produce e applica norme (diritto canonico) che si applicano a

tutti i cattolici in tutto il mondo e talvolta anche nei rapporti coi non cattolici

2) la Comunità internazionale che è l’insieme degli Stati e delle organizzazioni internazionali: produce

norme che si applicano ai rapporti reciproci bilaterali o multilaterali (diritto internazionale)

3) gli Stati, ognuno dotato di sovranità interna ed esterna su un determinato territorio in cui vive un

determinato popolo e ognuno dotato di un proprio ordinamento giuridico

2. Ordinamenti a fini particolari (mirano a regolare soltanto un ben determinato settore): p.es.

Università

CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO

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1) Effettività : una norma giuridica può ritenersi davvero esistente se i membri della società le riconoscono

un valore obbligatorio.

Si possono verificare casi in cui

a) la norma giuridica contrasta con le esigenze dei membri della società

b) I pubblici poteri non rispettano o non fanno rispettare norme giuridiche

2) Certezza delle norme giuridiche: per assicurare effettività alle norme giuridiche sono istituiti apparati di

persone e di mezzi incaricati di applicare e fare applicare le norme e di irrogare le sanzioni in caso di

trasgressioni (ordine giudiziario).

3) Relatività nel tempo e nello spazio di ogni norma giuridica: ogni norma giuridica è relativa nel tempo

e nello spazio.

Ogni norma giuridica è applicata col consenso dei consociati, può essere applicata in tutto o in parte anche

con l’uso della forza. Ogni norma ha maggiori possibilità di raggiungere il suo scopo (dare un determinato

ordine alla società) se deriva da una decisione presa col consenso della maggioranza dei consociati, questo è

il senso della democrazia (diretta o rappresentativa), che influisce sulla produzione ed applicazione delle

norme giuridiche.

CONTENUTO E STRUTTURA DELLE NORME

Le norme giuridiche possono essere

A) Norme non scritte

B) norme scritte, redatte in articoli e suddivise in commi pubblicate

- disposizione (testo)

- norma (contenuto o comando della disposizione)

Da una stessa disposizione si possono ricavare più norme, da più norme si può ricavare una disposizione.

Art. 575

Un esempio: codice penale

«Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la pena della reclusione non inferiore a 21 anni»

Si possono trarre da questa disposizione più norme:

1) la vita è un diritto inviolabile della persona (norma implicita)

2) chiunque uccide sarà punito

3) la sanzione per l’omicidio consiste nella reclusione

4) la reclusione per l’omicidio non può essere inferiore a 21 anni

Ogni volta che una nuova norma entra in vigore essa può produrre l’abrogazione (limitazione nel tempo

degli effetti tipici di una norma per effetto dell’entrata in vigore di una norma incompatibile). Con la

pubblicazione delle norma sorge il problema della sua eventuale applicazione a casi sorti prima della

decisione (retroattività o irretroattività). Ogni norma si dovrebbe applicare soltanto per il futuro e dunque

può avere una sua caratteristica

A) Irretroattività (si applica soltanto ai rapporti giuridici futuri)

B) Retroattività (si applica anche ai rapporti giuridici che esistevano prima della sua entrata in vigore),

ma non è consentita in materia penale

INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

Ogni norma giuridica è composta di disposizioni recanti significati diversi. Per non lasciare lacune e non

lasciare ad ogni persona il compito di comprendere il senso da attribuire ad ogni disposizione normativa si

prevedono criteri per l’interpretazione delle norme giuridiche

Art. 12 . delle disposizioni preliminari al Codice civile (Interpretazione della legge): nell'applicare la legge

non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole

secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere

decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie

analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico

dello Stato.

3

Si prevedono 4 criteri, uno sussidiario all’altro (si parte dal primo e se non funziona si passa via via ai

successivi finché si raggiunge un significato)

A) interpretazione letterale (significato proprio delle parole)

B) interpretazione logica (connessione tra le parole + intenzione del legislatore, ricavabile da atti

parlamentari o relazioni ufficiali)

C) interpretazione sistematica: principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (tra cui le norme

costituzionali)

D) interpretazione analogica (si applica soltanto se non si trova una norma applicabile ad un determinato

caso e in ogni caso mai in materia penale (art. 25 Cost.)

Gli interpreti delle norme giuridiche sono

A) chiunque

B) la dottrina (insieme degli scritti degli studiosi di scienze giuridiche)

C) la giurisprudenza (insieme delle pronunce dei giudici). L’interpretazione giudiziaria è senz’altro

prevalente: spetta alla fine al giudice stabilire quale sia l’interpretazione di una norma e trarne gli effetti

vincolanti

Nei sistemi giuridici continentali esistono organi competenti ad assicurare una interpretazione esatta e

uniforme del diritto (Corte suprema di Cassazione e Corte costituzionale), ma le loro interpretazioni non

sono giuridicamente vincolanti (a differenza dei sistemi giuridici di «common law»). Hanno invece valore di

precedente vincolante le sentenze della Corte europea per i diritti dell’uomo e della Corte di giustizia

dell’UE

L’esito dell’interpretazione può essere

A) interpretazione estensiva: il legislatore ha scritto nella norma meno di quello che avrebbe voluto (il

significato della norma si estende a ciò che non aveva espressamente scritto)

B) interpretazione restrittiva: la norma ha un significato più ampio di quello che il legislatore voleva (al

significato della norma non si attribuisce ciò che il legislatore non voleva)

C) L’interpretazione autentica di una norma è quella data dallo stesso legislatore con una nuova norma

successiva, che però a sua volta si presta ad interpretazioni

: Art. 575

Un esempio codice penale: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la pena della

reclusione non inferiore a 21 anni»

- Uomo sì e donna no? In base al criterio sistematico si applica il principio costituzionale di

eguaglianza senza distinzioni di sesso (art. 3 Cost.) e dunque il legislatore ha usato un linguaggio

maschilista, ma si riferisce sia ad uomini sia a donne

- Adulti sì e bambini no? In base al criterio sistematico si applicano il principio costituzionale di

eguaglianza senza distinzioni di condizioni personali (art. 3 Cost.) e la tutela del minore (art. 31

Cost.) e dunque il legislatore ha usato un linguaggio da adulti, ma si riferisce alla morte di adulti e

di bambini, salvo che esista una norma speciale (come il reato di infanticidio che punisce meno

duramente la donna che uccide il figlio da essa stessa appena partorito)

- che cosa è morte? (l’interprete deve ricorrere agli studi scientifici)

FONTI DEL DIRITTO

L’ordinamento giuridico si compone di norme spesso oggetto di modifiche e integrazioni, proprio perché si

occupa di situazioni mutevoli e di esigenze mutevoli, affrontate con valori spesso diversi. Sorge così il

problema di stabilire il rapporto nel tempo e nello spazio tra le diverse norme giuridiche e di risolvere le

antinomie (contrasti apparenti tra norme aventi contenuti identici o simili). Per fare ciò gli ordinamenti

giuridici continentali prevedono un sistema delle fonti del diritto (atti o fatti idonei a produrre norme

giuridiche) nel quale ogni fonte del diritto ha una sua efficacia attiva (capacità di modificare norme

giuridiche) e una sua efficacia passiva (resistenza all’abrogazione da parte di altre norme giuridiche).

Il sistema delle fonti delle fonti del diritto è organizzato secondo diversi criteri, uno propedeutico all’altro

4 • A) Criterio gerarchico: ogni fonte del diritto ha un diverso rango (super primario, primario o

secondario) e la norma di rango superiore prevale sulla norma di rango inferiore e soltanto la norma

di pari rango o di rango superiore può abrogare una determinata norma

• B) criterio di competenza: ogni fonte del diritto è abilitata dalle norme sulla produzione delle norme

giuridiche a disciplinare determinate materie, sicché a parità di rango nella gerarchia delle fonti

prevale la norma di fonte competente a regolare una determinata materia sulla norma di fonte

incompetente

• C) criterio cronologico: a parità di rango nella gerarchia delle fonti del diritto tra fonti competenti a

regolare la medesima materia prevale la norma più recente sulla norma più risalente nel tempo

• D) criterio di specialità: a parità di rango nella gerarchia delle fonti del diritto tra fonti competenti a

regolare la medesima materia prevale la norma speciale sulla norma generale (deroga al criterio

cronologico)

ABROGAZIONE: Limitazione nel tempo dell’efficacia di una norma giuridica per effetto dell’entrata in

vigore di un’altra norma

Art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile (Abrogazione delle leggi).

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per

incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già

regolata dalla legge anteriore.

A) Abrogazione espressa: la norma abrogatrice espressamente dichiara abrogata una determinata norma

B) Abrogazione tacita: entra in vigore una nuova norma totalmente incompatibile con la norma

previgente (p.es. la nuova norma permette un comportamento che la previgente norma vietava)

C) Abrogazione implicita: la nuova norma disciplina nuovamente tutta la materia a cui apparteneva la

previgente norma

La norma abrogata continua ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti quando era in vigore, salvo che la norma

abrogatrice disponga diversamente . Le norme abrogate sono state poste in essere validamente e non si

applicano più ai rapporti giuridici futuri, ma possono applicarsi ancora a quelli del passato, salvo che la

norma abrogatrice sia espressamente retroattiva.

La RETROATTIVITÀ delle norme giuridiche è vietata in materia penale (art. 25 Cost.), più esattamente

per tutelare la libertà personale, l’irretroattività è vietata per le norme penali incriminatrici (è invece

consentita la retroattività delle norme più favorevoli), è vietata alle norme secondarie, ma non a quelle

primarie (lo si ricava implicitamente dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che sono

entrate in vigore nel 1942 e che hanno rango di fonte primaria e che prescrivono alle leggi di applicarsi solo

per l’avvenire, sicché nuove norme di rango primario entrate in vigore dopo il 1942 potrebbero essere

retroattive, salvo che si tratti di norme penali incriminatrici).

ILLEGITTIMITA’ di una norma si ha quando una norma è stata posta in essere in violazione dei modi, e

dei criteri previsti dalle norme sulla produzione delle norme giuridiche. In nome de

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ciccipicciolino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bonetti Paolo.
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