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FASE DI TRANSIZIONE

durante il periodo di transizione tra statuto albertino e costituzione ufficiale, prese

potere il governo Badoglio con un successivo armistizio. a sud le forze alleate

formarono i partiti anti-fascisti che si organizzarono nel comitato per la liberazione

nazionale.

Si giunse quindi alle due costituzioni provvisorie, ovvero decreti luogo tennenziali:

- Dlgt. 151/1944: assemblea costituente

- Dlgt. 98/1946: referendum istituzionale tali rappresentarono la scelta dell'inizio

della repubblica italiana.

Assemblea costituente questa aveva il ruolo di scrivere e formare la costituzione e di

gestire la situazione nel dopoguerra.

Nell'assemblea costituente diverse erano le parti riscontrate:

- 37% democrazia cristiana

- 20% partito socialista

- 19% partito comunista

Si dovette quindi giungere ad un compromesso per accontentare tutte le parti citate, il

compromesso comportò ad una costituzione votata che presentava le caratteristiche:

- Scritta

- Rigida

- Votata

- Convenzionale

Secondo le disposizioni transitorie e finali la costituzione doveva essere fedelmente

osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e organi statali.

La costituzione venne scritta dalla commissione dei 75, dove l'88% dei voti si

concentrò sull'aspetto costituzionale.

ATTUAZIONE COSTITUZIONALE

nell'immediato dopoguerra la costituzione previde nuovi istituti e nuove coordinazioni

con ciò che esisteva precedentemente, a tal punto avvenne un congelamento della

costituzione.

Ciò avvenne poiché:

- era il periodo della guerra fredda, nonostante la seconda guerra mondiale fosse

finita persisteva il dubbio riguardo le forme di governo. l'arco politico era inoltre

diviso. l'Italia usciva da un terribile momento storico.

- le istituzioni erano inoltre fragili per via del precedente e devastante

totalitarismo.

Vennero congelati:

- corte costituzionale (1955) --> componente fondamentale della costituzione

- CNEL, consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (1957)

- CSM, consiglio superiore della magistratura (1958)

- consigli regionali e funzioni, legge sul referendum (1970-1972) --> non vennero

attuate per vent'anni per il timore del contropotere, la maggioranza che subisce

dei bilanciamenti secondo cui la potestà amministrativa si distribuisce (ex:

Milano, Roma, Firenze).

- legge sul divorzio (1970)

- 1° referendum (1974)

- integrazione europea

Come si può notare il 1970 fu un anno di enormi rivoluzioni, il regime De Gasperi

veniva a mancare e a diminuire.

1983: si pensò alle prime riforme costituzionali, con un susseguirsi di riforme mancate.

eccezione fu fatta dalla riforma delle regioni. l'integrazione europea invece appartenne

a De Gasperi con l'ammissione alla CE nel 1957. un ulteriore modo di congelamento

costituzionale avveniva attraverso le stesse norme costituzionali, perché sebbene la

costituzione sia la base dell'ordinamento, possiede norme vaghe e generali.

Perciò i giuristi che volevano tardare l'applicazione costituzionale affermarono

l’inadeguatezza delle norme. le norme costituzionali attuabili quindi dovevano essere:

- Programmatiche

- Precettive

- Ad applicazione differita secondo il principio di attuazione alcune norme

potevano essere istantaneamente applicate da qualunque giudice.

Istituzione della corte costituzionale con la sentenza 1/1956 si istituì la prima

sentenza della corte costituzionale, secondo cui si analizzarono una serie di

procedimenti penali a carico di soggetti accusati di aver distribuito avvisi stampati e

diffusi nella pubblica strada per comunicazioni al pubblico senza autorità, secondo la

norma a oggetto dell'art. 113.

Si concesse così all'autorità pubblica il potere di consentire o meno alle manifestazioni

di pubblico pensiero. a questa sentenza costitutiva parteciparono Calamandrei, Mortati

e ulteriori padri costituenti

si sottolinea:

- competenza della corte costituzionale a giudicare sulle controversie di

legittimità costituzionale e su quelle riguardo a leggi anteriori alla costituzione.

- abrogazione o illegittimità costituzionale.

La corte costituzionale chiarisce che l'illegittimità costituzionale di una legge può

avvenire da una non conciliabilità con norme programmatiche, a loro volta:

- programmi generici di futura e incerta attuazione e subordinata al verificarsi di

situazioni che lo consentono.

- norme dove il programma ha concretezza che non può non vincolare

immediatamente il legislatore ripercuotendosi sull'interpretazione della

legislazione precedente.

- norme che fissano principi fondamentali e si riverberano sull'intera legislazione.

Perciò è il contenuto concreto delle norme nell'art. 21 della Costituzione e il loro

rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. che dovranno essere

direttamente presi in esame.

La rigidità costituzionale

- Art. 138 Cost.: riguardo alla revisione costituzionale, i voti presentati dalle

Regioni vengono comunicati all’Assemblea e trasmessi alla Commissione

competente per materia. L’esame in Commissione può concludersi con una

relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

Le leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive

deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza

assoluta dai componenti di ciascuna camera nella seconda valutazione. le leggi stesse

sono sottoposte al referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne

facciano domanda 1/5 dei membri di una camera o cinquecentomila elettori.

Non si dà luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione

da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. come nel

caso del 4° comma, la maggioranza superiore all'assulta (2/3) sono definibili come

qualificate.

L'art. 138 viene interpretato con l'ultimo articolo 139, riguardo ai limiti della revisione

costituzionale.

Ex: l'art. 1 riguarda un limite perché la democrazia non può tornare ad essere una

monarchia. se si volesse cambiare l'art. 1 non si farebbe più revisione costituzionale,

bensì un nuovo processo costituente.

Sentenza del 1146/1988 la sopracitata sentenza pone sotto controllo di

costituzionalità una legge costituzionale, riguardo allo statuto delle regioni autonome

di Bolzano. la costituzione contiene alcuni principi supremi che non possono essere

sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale.

I limiti alla revisione costituzionali riguardano principi:

- espressi o impliciti

- limiti assoluti:

principi supremi (art. 1-13)

o art. 139 secondo la forma repubblicana

o

Uno stato “aperto” al diritto internazionale e sovranazionale (art. 10-11-117

cost.)

Uno dei caratteri fondamentali del nostro stato è essere aperto alle interazioni

internazionali e i suoi rapporti, non è uno stato autarchico, principio molto voluto

dall’Italia che usciva sconfitta dalla guerra

Nell’immediato dopoguerra e per tutto il 900’ la misura statale non è più tanto

efficiente e quindi è spinta verso l’alto attraverso FONTI INTRAORDINAMENTALI (fonti

regionali) e verso il basso con FONTI EXTRAORDINAMENTALI (fonti di altri ordinamenti

esterni a quello italiano)

Un altro dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ribadito dagli articoli 10 e

11 e dalla modifica intervenuta sull’articolo 117, è che uno dei caratteri fondamentali

del nostro Stato è quello di essere aperti al diritto internazionale, alle relazioni

internazionali.

L’Italia non è uno Stato autarchico ma si inserisce all’interno di una stretta rete di

rapporti internazionali →questa scelta è stata fatta dall’assemblea costituente ed è

stata molto voluta dall’Italia, la quale era uscita sconfitta dalla seconda guerra

mondiale e nessuno Stato europeo voleva fare accordi con essa.

Dal punto di vista delle fonti - immediato dopoguerra

Nel corso del novecento ma soprattutto nell’immediato dopo guerra e oggi la misura

“Stato” (esempio stato italiano) non è più così efficiente. Si assiste quindi a due tipi di

processi di federalizzazione:

- Processo di federalizzazione verso l’alto → fonti extraordinamentali: consiste

nell’integrare il sistema delle fonti con altri stati, e quindi con ordinamenti

esterni a quello italiano

- Processo di federalizzazione verso il basso → fonti intraordinamentali: consiste

nel valorizzare sempre di più le autonomie.

Quindi: lo Stato italiano è troppo piccolo per le questioni grandi, quindi per contare a

livello internazionale deve federalizzarsi insieme ad altri stati → federalizzazione verso

l’alto; per le questioni piccole invece lo Stato italiano è troppo grande e quindi si vede

la necessità di dare più potere alle autonomie (regioni) → federalizzazione verso il

basso.

L’articolo 5 della costituzione è l’articolo di partenza del regionalismo italiano: “L’Italia

è una e indivisibile e attua il massimo decentramento verso le autonomie locali”.

Fare quindi uno stato federale è compatibile con il quadro costituzionale italiano o ci

sarebbe una rottura con alcuni dei principi supremi? La risposta si darà più avanti.

Nel 2001 nei processi di federalizzazione verso il basso si è tentato, sull’onda di un

nuovo partito emergente che era la Lega, di andare verso una maggiore

differenziazione tra le regioni e quindi un accentuarsi del profilo federale dello Stato

italiano, ma questo tentativo è fallito.

Processo di federalizzazione verso l’alto

Nell’immediato dopo guerra dal punto di vista interno viene introdotto l’articolo cinque

e nel titolo cinque vengono inventate le regioni, quindi sicuramente vi è un processo di

federalizzazione verso il basso.

Dal punto di vista della federalizzazione verso l’alto si entra nell’ambito del diritto

internazionale pubblico (→ pubblico perché si collega al nostro diritto costituzionale)

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Le fonti di natura internazionale che in qualche maniera si collegano al nostro

ordinamento

- fonti (fatto) consuetudinarie, l’adattamento è automatico hanno applicazione

diretta nello stato

- diritto dei trattati, hanno un adattamento speciale, vengono discussi dai ministri

degli esteri e poi vengono ratificati dal presidente della repubblica

Se sono trattati più complessi e devono essere adeguati si deve procedere

emanando una legge, nell’artic

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A.A. 2021-2022
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher massem di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ninatti Stefania.