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FASE DI TRANSIZIONE
durante il periodo di transizione tra statuto albertino e costituzione ufficiale, prese
potere il governo Badoglio con un successivo armistizio. a sud le forze alleate
formarono i partiti anti-fascisti che si organizzarono nel comitato per la liberazione
nazionale.
Si giunse quindi alle due costituzioni provvisorie, ovvero decreti luogo tennenziali:
- Dlgt. 151/1944: assemblea costituente
- Dlgt. 98/1946: referendum istituzionale tali rappresentarono la scelta dell'inizio
della repubblica italiana.
Assemblea costituente questa aveva il ruolo di scrivere e formare la costituzione e di
gestire la situazione nel dopoguerra.
Nell'assemblea costituente diverse erano le parti riscontrate:
- 37% democrazia cristiana
- 20% partito socialista
- 19% partito comunista
Si dovette quindi giungere ad un compromesso per accontentare tutte le parti citate, il
compromesso comportò ad una costituzione votata che presentava le caratteristiche:
- Scritta
- Rigida
- Votata
- Convenzionale
Secondo le disposizioni transitorie e finali la costituzione doveva essere fedelmente
osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e organi statali.
La costituzione venne scritta dalla commissione dei 75, dove l'88% dei voti si
concentrò sull'aspetto costituzionale.
ATTUAZIONE COSTITUZIONALE
nell'immediato dopoguerra la costituzione previde nuovi istituti e nuove coordinazioni
con ciò che esisteva precedentemente, a tal punto avvenne un congelamento della
costituzione.
Ciò avvenne poiché:
- era il periodo della guerra fredda, nonostante la seconda guerra mondiale fosse
finita persisteva il dubbio riguardo le forme di governo. l'arco politico era inoltre
diviso. l'Italia usciva da un terribile momento storico.
- le istituzioni erano inoltre fragili per via del precedente e devastante
totalitarismo.
Vennero congelati:
- corte costituzionale (1955) --> componente fondamentale della costituzione
- CNEL, consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (1957)
- CSM, consiglio superiore della magistratura (1958)
- consigli regionali e funzioni, legge sul referendum (1970-1972) --> non vennero
attuate per vent'anni per il timore del contropotere, la maggioranza che subisce
dei bilanciamenti secondo cui la potestà amministrativa si distribuisce (ex:
Milano, Roma, Firenze).
- legge sul divorzio (1970)
- 1° referendum (1974)
- integrazione europea
Come si può notare il 1970 fu un anno di enormi rivoluzioni, il regime De Gasperi
veniva a mancare e a diminuire.
1983: si pensò alle prime riforme costituzionali, con un susseguirsi di riforme mancate.
eccezione fu fatta dalla riforma delle regioni. l'integrazione europea invece appartenne
a De Gasperi con l'ammissione alla CE nel 1957. un ulteriore modo di congelamento
costituzionale avveniva attraverso le stesse norme costituzionali, perché sebbene la
costituzione sia la base dell'ordinamento, possiede norme vaghe e generali.
Perciò i giuristi che volevano tardare l'applicazione costituzionale affermarono
l’inadeguatezza delle norme. le norme costituzionali attuabili quindi dovevano essere:
- Programmatiche
- Precettive
- Ad applicazione differita secondo il principio di attuazione alcune norme
potevano essere istantaneamente applicate da qualunque giudice.
Istituzione della corte costituzionale con la sentenza 1/1956 si istituì la prima
sentenza della corte costituzionale, secondo cui si analizzarono una serie di
procedimenti penali a carico di soggetti accusati di aver distribuito avvisi stampati e
diffusi nella pubblica strada per comunicazioni al pubblico senza autorità, secondo la
norma a oggetto dell'art. 113.
Si concesse così all'autorità pubblica il potere di consentire o meno alle manifestazioni
di pubblico pensiero. a questa sentenza costitutiva parteciparono Calamandrei, Mortati
e ulteriori padri costituenti
si sottolinea:
- competenza della corte costituzionale a giudicare sulle controversie di
legittimità costituzionale e su quelle riguardo a leggi anteriori alla costituzione.
- abrogazione o illegittimità costituzionale.
La corte costituzionale chiarisce che l'illegittimità costituzionale di una legge può
avvenire da una non conciliabilità con norme programmatiche, a loro volta:
- programmi generici di futura e incerta attuazione e subordinata al verificarsi di
situazioni che lo consentono.
- norme dove il programma ha concretezza che non può non vincolare
immediatamente il legislatore ripercuotendosi sull'interpretazione della
legislazione precedente.
- norme che fissano principi fondamentali e si riverberano sull'intera legislazione.
Perciò è il contenuto concreto delle norme nell'art. 21 della Costituzione e il loro
rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. che dovranno essere
direttamente presi in esame.
La rigidità costituzionale
- Art. 138 Cost.: riguardo alla revisione costituzionale, i voti presentati dalle
Regioni vengono comunicati all’Assemblea e trasmessi alla Commissione
competente per materia. L’esame in Commissione può concludersi con una
relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.
Le leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza
assoluta dai componenti di ciascuna camera nella seconda valutazione. le leggi stesse
sono sottoposte al referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne
facciano domanda 1/5 dei membri di una camera o cinquecentomila elettori.
Non si dà luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. come nel
caso del 4° comma, la maggioranza superiore all'assulta (2/3) sono definibili come
qualificate.
L'art. 138 viene interpretato con l'ultimo articolo 139, riguardo ai limiti della revisione
costituzionale.
Ex: l'art. 1 riguarda un limite perché la democrazia non può tornare ad essere una
monarchia. se si volesse cambiare l'art. 1 non si farebbe più revisione costituzionale,
bensì un nuovo processo costituente.
Sentenza del 1146/1988 la sopracitata sentenza pone sotto controllo di
costituzionalità una legge costituzionale, riguardo allo statuto delle regioni autonome
di Bolzano. la costituzione contiene alcuni principi supremi che non possono essere
sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale.
I limiti alla revisione costituzionali riguardano principi:
- espressi o impliciti
- limiti assoluti:
principi supremi (art. 1-13)
o art. 139 secondo la forma repubblicana
o
Uno stato “aperto” al diritto internazionale e sovranazionale (art. 10-11-117
cost.)
Uno dei caratteri fondamentali del nostro stato è essere aperto alle interazioni
internazionali e i suoi rapporti, non è uno stato autarchico, principio molto voluto
dall’Italia che usciva sconfitta dalla guerra
Nell’immediato dopoguerra e per tutto il 900’ la misura statale non è più tanto
efficiente e quindi è spinta verso l’alto attraverso FONTI INTRAORDINAMENTALI (fonti
regionali) e verso il basso con FONTI EXTRAORDINAMENTALI (fonti di altri ordinamenti
esterni a quello italiano)
Un altro dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ribadito dagli articoli 10 e
11 e dalla modifica intervenuta sull’articolo 117, è che uno dei caratteri fondamentali
del nostro Stato è quello di essere aperti al diritto internazionale, alle relazioni
internazionali.
L’Italia non è uno Stato autarchico ma si inserisce all’interno di una stretta rete di
rapporti internazionali →questa scelta è stata fatta dall’assemblea costituente ed è
stata molto voluta dall’Italia, la quale era uscita sconfitta dalla seconda guerra
mondiale e nessuno Stato europeo voleva fare accordi con essa.
Dal punto di vista delle fonti - immediato dopoguerra
Nel corso del novecento ma soprattutto nell’immediato dopo guerra e oggi la misura
“Stato” (esempio stato italiano) non è più così efficiente. Si assiste quindi a due tipi di
processi di federalizzazione:
- Processo di federalizzazione verso l’alto → fonti extraordinamentali: consiste
nell’integrare il sistema delle fonti con altri stati, e quindi con ordinamenti
esterni a quello italiano
- Processo di federalizzazione verso il basso → fonti intraordinamentali: consiste
nel valorizzare sempre di più le autonomie.
Quindi: lo Stato italiano è troppo piccolo per le questioni grandi, quindi per contare a
livello internazionale deve federalizzarsi insieme ad altri stati → federalizzazione verso
l’alto; per le questioni piccole invece lo Stato italiano è troppo grande e quindi si vede
la necessità di dare più potere alle autonomie (regioni) → federalizzazione verso il
basso.
L’articolo 5 della costituzione è l’articolo di partenza del regionalismo italiano: “L’Italia
è una e indivisibile e attua il massimo decentramento verso le autonomie locali”.
Fare quindi uno stato federale è compatibile con il quadro costituzionale italiano o ci
sarebbe una rottura con alcuni dei principi supremi? La risposta si darà più avanti.
Nel 2001 nei processi di federalizzazione verso il basso si è tentato, sull’onda di un
nuovo partito emergente che era la Lega, di andare verso una maggiore
differenziazione tra le regioni e quindi un accentuarsi del profilo federale dello Stato
italiano, ma questo tentativo è fallito.
Processo di federalizzazione verso l’alto
Nell’immediato dopo guerra dal punto di vista interno viene introdotto l’articolo cinque
e nel titolo cinque vengono inventate le regioni, quindi sicuramente vi è un processo di
federalizzazione verso il basso.
Dal punto di vista della federalizzazione verso l’alto si entra nell’ambito del diritto
internazionale pubblico (→ pubblico perché si collega al nostro diritto costituzionale)
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
Le fonti di natura internazionale che in qualche maniera si collegano al nostro
ordinamento
- fonti (fatto) consuetudinarie, l’adattamento è automatico hanno applicazione
diretta nello stato
- diritto dei trattati, hanno un adattamento speciale, vengono discussi dai ministri
degli esteri e poi vengono ratificati dal presidente della repubblica
Se sono trattati più complessi e devono essere adeguati si deve procedere
emanando una legge, nell’artic