ARCHIVIO DI VENNIDIO ENNICO
25.1 Mutuo stipulatorio
Da Ercolano proviene un gruppo di documenti riferibili a Venidius Ennychus (Vennidio Ennico), un
manomesso prima dei trent’anni (quindi contro le disposizioni della lex
Latinus Iunianusi, liberto,
Aelia Sentia del 4 d.C.), divenuto poi cittadino romano e Augustale del municipio
⤷ i documenti ìtestimoniano come, possedendo lo ius commercii inter vivos, Venidio Ennico
potesse operare nel mondo degli affari e fare da testimone
È stata trovata una tavoletta contenente un mutuo stipulario → si tratta sicuramente della pagina
4 di un dittico, perché:
- La scrittura si trova nella pars laeva della tabula di traverso rispetto al senso in cui sono
individuabili le tracce di due sigilli, accanto ad uno dei quali si scorge l’inizio dell’onomastica di
uno dei signatores
- La mancanza del sulcus centrale, che veniva realizzato nei trittici per accogliere i signa dei
testimoni, affinché l’accostamento della terza tavoletta non li danneggiasse, consente di
affermare con sicurezza che si tratta della seconda pagina di un dittico
↓
Se vi fosse stato il sulcus, si sarebbe trattato di un trittico che presentava la tertia scriptura
Questa tavoletta è di estremo interesse, poiché documenta il primo ed unico contratto di mutuo
seguito da stipulazione noto per Ercolano → si tratta di un chirografo redatto dal
debitore-mutuatario, che dichiara di aver ricevuto (e di dover restituire) la somma di 1.800 sesterzi
dal creditore mutuante
25.2 Lex Aelia Sentia
Venidio conserva nel proprio archivio il documento conforme all’originale del provvedimento del
pretore urbano di concessione della cittadinanza, oltre che tutte le testationes relative alla
sussistenza dei requisiti legali richiesti dalla legge
⤷ in base alla lex Aelia Sentia gli schiavi manomessi da padroni che non avevano compiuto 30
anni non diventavano cittadini Romani, ma Latini Eliani, soggetti giuridici limitati per il difetto
dello ius civitatis ↓
Questa legge consentiva all’ex schiavo Latino Eliano di divenire cittadino romano a seguito di una
complessa procedura, che richiedeva il matrimonio con una donna romana per cittadinanza, la
nascita di un figlio ed il raggiungimento dell’anno di età del figlio legittimo
Venidio Ennico si avvalse di questa previsione normativa per accedere alla carica di Augustales di
Ercolano, essendogli stato contestato a livello locale la cittadinanza romana, requisito
indispensabile
⤷ la civitas Romana gli fu concessa dal pretor urbanus Lucius Servenius Gallus nel 62 d.C.,
dopo aver sposato Livia Acte, dalla quale aveva ricevuto una figlia legittima, che già aveva
superato un anno d’età
Avendo ottenuto la cittadinanza, rivendicò il diritto, che gli era stato contestato, di ricoprire cariche
pubbliche (molto probabilmente quello di entrare a far parte del collegio degli Augustales)
CITTADINANZA ROMANA
26.1 Aspetti
Fatti costitutivi
I fatti costitutivi della civitas Romana furono quattro:
- Nascita da un matrimonium iustum tra cives Romani o tra un civis e una straniera munita di ius
connubii: nascita da un matrimonio giusto tra cittadini romani o tra un cittadino romano e una
straniera con il diritto di unirsi in matrimonio con un Romano
- Nascita da matrimonium iustum da madre che fosse cittadina romana al momento del parto
- Donazione di cittadinanza
- Manumissio iusta ac legittima: i fatti costitutivi della libertà per manomissione (testamento,
censu, vindicta) determinavano sia libertà sia l’acquisto della cittadinanza
● Manumissio censu: il dominus che intendeva liberare un proprio schiavo lo inseriva nelle
liste censuarie come libero e lo portava con sé nelle assemblee quando dovevano riunirsi
per la votazione
● Manomissione testamentaria: il dominus inseriva nel testamento la clausola che
prevedeva che, alla sua morte, lo schiavo sarebbe diventato libero
● Manomissione in vindicta: lo schiavo veniva liberato dinanzi al magistrato giurisdicente
NON erano fatti costitutivi della civitas romana l’exilium e la sacertas
Fatti estintivi
- Captivitas: prigionia di guerra, si perdeva la civitas quando si perdeva la libertà
- Esilio: si poteva ritornare attraverso l’istituto del postliminium
- Aqua et igni interdictio: dichiarazione di homo sacer o di hostis rei publicae → quando un
cittadino romano commetteva un atto lesivo di un interesse pubblico veniva dichiarato hostis
publicus o rei publicae
La dichiarazione di homo sacer ("uomo spettante al giudizio degli dèi") comportava che l’uomo
era privato di tutti i suoi beni e poteva essere ucciso da qualsiasi persona
Interventi legislativi
1. Età preclassica: si tese a non concedere la cittadinanza romana
● Lex Licinia Mucia: abolì il ius migrandi dei Latini
● Lex Minicia de liberis: il figlio di una donna romana e di un peregrino privo di connubium
era peregrinus ed era peregrinus il figlio di un romano che si era unito ad una peregrina
priva di connubium (anche se la donna fosse divenuta romana al momento del parto)
2. Guerra sociale: si cercò di contenere un abuso di manumissiones, ma in più modi era possibile
per i non cives ottenere la cittadinanza
26.2 Constitutio Antoniniana de civitate
Nel 212 d.C. Antonino Caracalla promulgò la Costitutio Antoniniana de civitate (editto), con la
quale fu concesse la cittadinanza romana a quasi tutti gli abitanti dell’Impero, salvo poche
eccezioni.
La costituzione non è nota nella sua interezza ma vi sono delle fonti:
- Digesta di Giustiniano: che riporta un passaggio di Ulpiano: “In orbe Romano qui sunt ex
constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt”
- Biblioteca di Giessen: fu pubblicato un papiro della Biblioteca di Giessen che ha conservato,
su due colonne, tre costituzioni di Caracalla
● Prima colonna: riporta la Constitutio Antoniniana de civitate
● Seconda colonna: racconta un’amnistia
● Terza colonna: ordinanza di espulsione degli Egizi da Alessandria
- Cassio Dione: ritiene che la costituzione sia stata promulgata per ragioni economico-fiscali
(per ampliare la platea dei contribuenti)
Libro di Giessen
Alla linea 9 il testo conserva un riferimento ai dediticii, che non sarebbero stati beneficiati della
cittadinanza (tranne i dediticii, “praeter dediticios”)
L’identificazione dei dediticii a cui fa riferimento il papiro di Giessen è molto dibattuta:
- Peregrini nullius civitatis: abitanti di territori che erano amministrati direttamente dai Romani,
ed erano privi di un’autonomia cittadina, popolazioni barbariche da poco accolte entro i confini
dell’impero e non ancora romanizzate, soggetti che in seguito a condanne penali avevano
perso lo status civitates
- [Ad]deitikíōn: è stata inoltre proposta un’ulteriore possibile integrazione alternativa a
[de]deitikíōn, quindi la clausola sarebbe di salvaguardia agli additicia, ossia a quei privilegi
normalmente conseguenti all’acquisizione della cittadinanza
Quindi si può intendere “noi concediamo loro la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente
della loro tribù, e senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo e al fisco”
I GIURISPRUDENZA CLASSICA
27.1 Opere
In tale epoca i giuristi tendevano alla sistemazione del diritto in opere letterarie a contenuto
giuridico, che furono, ordinandole in quattro gruppi:
- Opere elementari: institutiones, sententiae, regulae, manualia
- Opere monografiche: diritto privato (de usuris), diritto pubblico (de officio proconsularis), diritto
penale (de poenis), diritto processuale (de appellationis)
- Opere di commento: ad edictum, ad libros iuris civilis, ad legem, ad constitutiones principum,
ad Senatus consultum
- Opere casistiche: responsa, quaestiones o disputationes, digesta (raccolta di responsa e
quaestiones)
27.2 Scuole di diritto
In epoca postaugustea risultavano affermate due scuole di diritto
SABINIANI PROCULIANI
Il nome deriva dal più Il nome deriva dal più importante esponente,
Nome importante esponente, Masurio Proculo
Sabino
Caposcuola Caio Ateio Capitone Antistio Labeone
Masurio Sabino, Celio Sabino, Proculo, Nerva padre (amico di Tiberio),
Esponenti Giavoleno Prisco, Salvio Nerva figlio, Pegaso, Giuvenzio Celso padre,
Giuliano Nerazio Prisco, Giuvenzio Celso figlio
27.3 Giuristi
Altri giuristi importanti furono:
GIURISTA SCUOLA OPERE
Scrisse 15 libri di regulae, 3 libri di responsa
ordinati secondo lo schema edittale, 7 libri
Lucio Nerazio Prisco Proculiani membranarum, epistulae, libri ex Plautio, Liber
singularis de nuptiis
Scrisse 39 libri di digesta, formulando i pareri sulla
Publio Giuvenzio Proculiani base di casi controversi, tratta della legge delle XII
Celso Tavole, della lex Cincia, della lex Iulia et Papia
Salvio Giuliano Sabiniano
Sesto Cecilio Africano Sabiniano Quaestiones
Scrisse 150 libri ad edictum, 7 libri ex Plautio, 39
libri ad Quintum Mucium e 36 Libri ad Sabinum, 2
Sesto Pomponio Nessuna libri di epistulae, 41 libri di variae lectiones, 5 libri
sui senatoconsulti e 5 libri de fideicommissis
Scrisse 6 libri ad (di commento alle leggi delle XII
Tavole), le Institutiones, un libro di commento ad
Gaio Sabiniano edictum provinciale, Libri aureorum o Res
cottidianae
Scrisse 31 libri di Digesta con notae, citando i
Ulpio Marcello Nessuna giuristi precedenti
Dei seguenti furono giuristi della I giurisprudenza classica:
Gaio
❖ Nerazio padre
❖ Nerazio figlio
❖ Pomponio
❖ GIURISPRUDENZA SEVERIANA
28.1 Cambiamento
EPOCA ANTONINA EPOCA SEVERIANA
- Governo: cosmopolitico, perché ogni - Governo: forte, unitario, accentratore e
autonomia locale manteneva i propri usi e burocratico
il proprio ordinamento - Giurisprudenza: i giuristi operano in una
- Giurisprudenza: ruolo di orientamento dimensione giuridica nuova, non più
accentrata sul sapere specialistico di un
ceto
Si trattò di un periodo di straordinaria densità intellettuale
28.2 Giuristi
Secondo De Giovanni:
“Essi da una parte si pongono di raccogliere, cristallizzare e commentare il pensiero giuridico
precedente, compiendo un’opera senza la quale sarebbe impensabile la stessa successiva
compilazione giustinianea, dall’altra, partecipano in modo determinante, per la scienza e la tecnica
di cui dispongono, al lavoro legislativo, dando così alla volontà del principe credibilità e rilevanza
giuridica”
I giuristi in epoca severiana erano funzionari e burocrati nell’ambito dell’amministrazione imperiale,
consilium principis, in seno al quale avevano ancora una certa
poich
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