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ARCHIVIO DI VENNIDIO ENNICO

25.1 Mutuo stipulatorio

Da Ercolano proviene un gruppo di documenti riferibili a Venidius Ennychus (Vennidio Ennico), un

manomesso prima dei trent’anni (quindi contro le disposizioni della lex

Latinus Iunianusi, liberto,

Aelia Sentia del 4 d.C.), divenuto poi cittadino romano e Augustale del municipio

⤷ i documenti ìtestimoniano come, possedendo lo ius commercii inter vivos, Venidio Ennico

potesse operare nel mondo degli affari e fare da testimone

È stata trovata una tavoletta contenente un mutuo stipulario → si tratta sicuramente della pagina

4 di un dittico, perché:

-​ La scrittura si trova nella pars laeva della tabula di traverso rispetto al senso in cui sono

individuabili le tracce di due sigilli, accanto ad uno dei quali si scorge l’inizio dell’onomastica di

uno dei signatores

-​ La mancanza del sulcus centrale, che veniva realizzato nei trittici per accogliere i signa dei

testimoni, affinché l’accostamento della terza tavoletta non li danneggiasse, consente di

affermare con sicurezza che si tratta della seconda pagina di un dittico

Se vi fosse stato il sulcus, si sarebbe trattato di un trittico che presentava la tertia scriptura

Questa tavoletta è di estremo interesse, poiché documenta il primo ed unico contratto di mutuo

seguito da stipulazione noto per Ercolano → si tratta di un chirografo redatto dal

debitore-mutuatario, che dichiara di aver ricevuto (e di dover restituire) la somma di 1.800 sesterzi

dal creditore mutuante

25.2 Lex Aelia Sentia

Venidio conserva nel proprio archivio il documento conforme all’originale del provvedimento del

pretore urbano di concessione della cittadinanza, oltre che tutte le testationes relative alla

sussistenza dei requisiti legali richiesti dalla legge

⤷ in base alla lex Aelia Sentia gli schiavi manomessi da padroni che non avevano compiuto 30

anni non diventavano cittadini Romani, ma Latini Eliani, soggetti giuridici limitati per il difetto

dello ius civitatis ↓

Questa legge consentiva all’ex schiavo Latino Eliano di divenire cittadino romano a seguito di una

complessa procedura, che richiedeva il matrimonio con una donna romana per cittadinanza, la

nascita di un figlio ed il raggiungimento dell’anno di età del figlio legittimo

Venidio Ennico si avvalse di questa previsione normativa per accedere alla carica di Augustales di

Ercolano, essendogli stato contestato a livello locale la cittadinanza romana, requisito

indispensabile

⤷ la civitas Romana gli fu concessa dal pretor urbanus Lucius Servenius Gallus nel 62 d.C.,

dopo aver sposato Livia Acte, dalla quale aveva ricevuto una figlia legittima, che già aveva

superato un anno d’età

Avendo ottenuto la cittadinanza, rivendicò il diritto, che gli era stato contestato, di ricoprire cariche

pubbliche (molto probabilmente quello di entrare a far parte del collegio degli Augustales)

CITTADINANZA ROMANA

26.1 Aspetti

Fatti costitutivi

I fatti costitutivi della civitas Romana furono quattro:

-​ Nascita da un matrimonium iustum tra cives Romani o tra un civis e una straniera munita di ius

connubii: nascita da un matrimonio giusto tra cittadini romani o tra un cittadino romano e una

straniera con il diritto di unirsi in matrimonio con un Romano

-​ Nascita da matrimonium iustum da madre che fosse cittadina romana al momento del parto

-​ Donazione di cittadinanza

-​ Manumissio iusta ac legittima: i fatti costitutivi della libertà per manomissione (testamento,

censu, vindicta) determinavano sia libertà sia l’acquisto della cittadinanza

●​ Manumissio censu: il dominus che intendeva liberare un proprio schiavo lo inseriva nelle

liste censuarie come libero e lo portava con sé nelle assemblee quando dovevano riunirsi

per la votazione

●​ Manomissione testamentaria: il dominus inseriva nel testamento la clausola che

prevedeva che, alla sua morte, lo schiavo sarebbe diventato libero

●​ Manomissione in vindicta: lo schiavo veniva liberato dinanzi al magistrato giurisdicente

NON erano fatti costitutivi della civitas romana l’exilium e la sacertas

Fatti estintivi

-​ Captivitas: prigionia di guerra, si perdeva la civitas quando si perdeva la libertà

-​ Esilio: si poteva ritornare attraverso l’istituto del postliminium

-​ Aqua et igni interdictio: dichiarazione di homo sacer o di hostis rei publicae → quando un

cittadino romano commetteva un atto lesivo di un interesse pubblico veniva dichiarato hostis

publicus o rei publicae

La dichiarazione di homo sacer ("uomo spettante al giudizio degli dèi") comportava che l’uomo

era privato di tutti i suoi beni e poteva essere ucciso da qualsiasi persona

Interventi legislativi

1.​ Età preclassica: si tese a non concedere la cittadinanza romana

●​ Lex Licinia Mucia: abolì il ius migrandi dei Latini

●​ Lex Minicia de liberis: il figlio di una donna romana e di un peregrino privo di connubium

era peregrinus ed era peregrinus il figlio di un romano che si era unito ad una peregrina

priva di connubium (anche se la donna fosse divenuta romana al momento del parto)

2.​ Guerra sociale: si cercò di contenere un abuso di manumissiones, ma in più modi era possibile

per i non cives ottenere la cittadinanza

26.2 Constitutio Antoniniana de civitate

Nel 212 d.C. Antonino Caracalla promulgò la Costitutio Antoniniana de civitate (editto), con la

quale fu concesse la cittadinanza romana a quasi tutti gli abitanti dell’Impero, salvo poche

eccezioni.

La costituzione non è nota nella sua interezza ma vi sono delle fonti:

-​ Digesta di Giustiniano: che riporta un passaggio di Ulpiano: “In orbe Romano qui sunt ex

constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt”

-​ Biblioteca di Giessen: fu pubblicato un papiro della Biblioteca di Giessen che ha conservato,

su due colonne, tre costituzioni di Caracalla

●​ Prima colonna: riporta la Constitutio Antoniniana de civitate

●​ Seconda colonna: racconta un’amnistia

●​ Terza colonna: ordinanza di espulsione degli Egizi da Alessandria

-​ Cassio Dione: ritiene che la costituzione sia stata promulgata per ragioni economico-fiscali

(per ampliare la platea dei contribuenti)

Libro di Giessen

Alla linea 9 il testo conserva un riferimento ai dediticii, che non sarebbero stati beneficiati della

cittadinanza (tranne i dediticii, “praeter dediticios”)

L’identificazione dei dediticii a cui fa riferimento il papiro di Giessen è molto dibattuta:

-​ Peregrini nullius civitatis: abitanti di territori che erano amministrati direttamente dai Romani,

ed erano privi di un’autonomia cittadina, popolazioni barbariche da poco accolte entro i confini

dell’impero e non ancora romanizzate, soggetti che in seguito a condanne penali avevano

perso lo status civitates

-​ [Ad]deitikíōn: è stata inoltre proposta un’ulteriore possibile integrazione alternativa a

[de]deitikíōn, quindi la clausola sarebbe di salvaguardia agli additicia, ossia a quei privilegi

normalmente conseguenti all’acquisizione della cittadinanza

Quindi si può intendere “noi concediamo loro la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente

della loro tribù, e senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo e al fisco”

I GIURISPRUDENZA CLASSICA

27.1 Opere

In tale epoca i giuristi tendevano alla sistemazione del diritto in opere letterarie a contenuto

giuridico, che furono, ordinandole in quattro gruppi:

-​ Opere elementari: institutiones, sententiae, regulae, manualia

-​ Opere monografiche: diritto privato (de usuris), diritto pubblico (de officio proconsularis), diritto

penale (de poenis), diritto processuale (de appellationis)

-​ Opere di commento: ad edictum, ad libros iuris civilis, ad legem, ad constitutiones principum,

ad Senatus consultum

-​ Opere casistiche: responsa, quaestiones o disputationes, digesta (raccolta di responsa e

quaestiones)

27.2 Scuole di diritto

In epoca postaugustea risultavano affermate due scuole di diritto

SABINIANI PROCULIANI

Il nome deriva dal più Il nome deriva dal più importante esponente,

Nome importante esponente, Masurio Proculo

Sabino

Caposcuola Caio Ateio Capitone Antistio Labeone

Masurio Sabino, Celio Sabino, Proculo, Nerva padre (amico di Tiberio),

Esponenti Giavoleno Prisco, Salvio Nerva figlio, Pegaso, Giuvenzio Celso padre,

Giuliano Nerazio Prisco, Giuvenzio Celso figlio

27.3 Giuristi

Altri giuristi importanti furono:

GIURISTA SCUOLA OPERE

Scrisse 15 libri di regulae, 3 libri di responsa

ordinati secondo lo schema edittale, 7 libri

Lucio Nerazio Prisco Proculiani membranarum, epistulae, libri ex Plautio, Liber

singularis de nuptiis

Scrisse 39 libri di digesta, formulando i pareri sulla

Publio Giuvenzio Proculiani base di casi controversi, tratta della legge delle XII

Celso Tavole, della lex Cincia, della lex Iulia et Papia

Salvio Giuliano Sabiniano

Sesto Cecilio Africano Sabiniano Quaestiones

Scrisse 150 libri ad edictum, 7 libri ex Plautio, 39

libri ad Quintum Mucium e 36 Libri ad Sabinum, 2

Sesto Pomponio Nessuna libri di epistulae, 41 libri di variae lectiones, 5 libri

sui senatoconsulti e 5 libri de fideicommissis

Scrisse 6 libri ad (di commento alle leggi delle XII

Tavole), le Institutiones, un libro di commento ad

Gaio Sabiniano edictum provinciale, Libri aureorum o Res

cottidianae

Scrisse 31 libri di Digesta con notae, citando i

Ulpio Marcello Nessuna giuristi precedenti

Dei seguenti furono giuristi della I giurisprudenza classica:

Gaio

❖​ Nerazio padre

❖​ Nerazio figlio

❖​ Pomponio

❖​ GIURISPRUDENZA SEVERIANA

28.1 Cambiamento

EPOCA ANTONINA EPOCA SEVERIANA

-​ Governo: cosmopolitico, perché ogni -​ Governo: forte, unitario, accentratore e

autonomia locale manteneva i propri usi e burocratico

il proprio ordinamento -​ Giurisprudenza: i giuristi operano in una

-​ Giurisprudenza: ruolo di orientamento dimensione giuridica nuova, non più

accentrata sul sapere specialistico di un

ceto

Si trattò di un periodo di straordinaria densità intellettuale

28.2 Giuristi

Secondo De Giovanni:

“Essi da una parte si pongono di raccogliere, cristallizzare e commentare il pensiero giuridico

precedente, compiendo un’opera senza la quale sarebbe impensabile la stessa successiva

compilazione giustinianea, dall’altra, partecipano in modo determinante, per la scienza e la tecnica

di cui dispongono, al lavoro legislativo, dando così alla volontà del principe credibilità e rilevanza

giuridica”

I giuristi in epoca severiana erano funzionari e burocrati nell’ambito dell’amministrazione imperiale,

consilium principis, in seno al quale avevano ancora una certa

poich

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher auroraplm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bramante Maria Vittoria.
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