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PRESTAZIONI AGONISTICHE DEGLI ATLETI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro

51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente

o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e

siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche

degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche

mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le

condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a

modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

Se dal fatto deriva un danno per la salute.

• Se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne.

• Se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una

• federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico

nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea

dall'esercizio della professione.

(abrogato dall’articolo 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442):

ARTICOLO 587 OMICIDIO E LESIONE PERSONALE A CAUSA DI

ONORE

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella (perché anche la figlia e la sorella erano considerate proprietà

dell’uomo finché non erano sposate), nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato

dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle

dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la

sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli

articoli 582 e 583 sono ridotte di un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è la reclusione da due a cin que

anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto punito dall’articolo 581.

ARTICOLO 578: INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è

determinato da condizioni di abbandono materiale e morale (situazioni di estrema povertà e di emarginazione

sociale) connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

• A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia,

se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

• Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del Codice penale.

;

ARTICOLO 590 -SEXIES RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste

salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando

sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza

di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino

adeguate alle specificità del caso concreto. A meno che sia doloso, si pensa che l’operatore sanitario stia agendo al meglio che

può.

LESIONI

ARTICOLO 581: PERCOSSE

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona

offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies ), con la reclusione fino a sei mesi

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o con la multa fino a euro 309 [c. nav. 1151]. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza

come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

L’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie

5

nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette

professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.

Ad esempio, se tiro uno schiaffo a qualcuno e non ha conseguenze (anche un arrossamento temporaneo rientra nel “non

malattia”) allora corrisponde con le percosse. Invece, se tiro uno schiaffo sull’orecchio a qualcuno e gli rompo il timpano

provoco una malattia e quindi rientra in lesioni personali. 7

ARTICOLO 582: LESIONI PERSONALI

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a

querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Malattia: qualsiasi alterazione anatomica o funzionale obiettivabile o semeioticamente rilevabile (frattura, ecchimosi)

peggiorativa rispetto allo stato anteriore, avente carattere dinamico.

ARTICOLO 583: LESIONI PERSONALI DOLOSE (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI)

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

• Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa , ovvero una malattia o

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un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (questo giudizio si fa

a posteriori ed è indipendente dalla prognosi).

• Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo: in medicina legale, l’organo è

quell’insieme di strutture che svolge una funzione. Ad esempio, si ha l’organo della deambulazione, che corrisponde a

tutto ciò che serve per camminare, dall’anca, ai muscoli, il ginocchio, il piede; un indebolimento dell’organo della

deambulazione corrisponde con una zoppia, mentre una perdita dell’organo deambulazione con una paraplegia.

• Se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

Per quanto concerne il pericolo di vita, deve necessariamente esserci un pericolo effettivo per la vita del soggetto (ipotensione

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severa, emorragie diffuse, insufficienza d’organo: tali per cui il medico non sa se il paziente sopravvivrà), non essendo

sufficiente la probabilità di un esito fatale (i parametri rimangono stabili).

Se ci sono, il reato diventa perseguibile d’ufficio e quindi se noi abbiamo a che fare con una persona che ha subito lesioni

personali e queste sono aggravate abbiamo l’obbligo di fare referto.

ARTICOLO 583: LESIONI PERSONALI DOLOSE (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

• Una malattia certamente o probabilmente insanabile : ad esempio, se è comprovato che il marito ha avuto rapporti

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con la moglie pur sapendo di avere l’HIV può essere imputato per lesioni gravissime.

• La perdita di un senso.

• La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile (come la perdita di una mano), ovvero la perdita

dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (parola:

è fondamentale nella vita della persona quindi per una gravissima lesione basta solo che sia una permanente grave

difficoltà e non la perdita completa).

• La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151]: è un reato che solitamente si fa nel contesto

delle associazioni mafiose e consiste nel cambiare il viso di una persona per marchiarlo.

• L'aborto della persona offesa.

Una malattia si dice insanabile quando è un processo patologico destinato a durare tutta la vita, a differenza dunque

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dell'indebolimento permanente che invece è caratterizzato solo dai postumi della malattia.

ARTICOLO 583 QUINQUES: DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito

con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti … per il reato

di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e

all’amministrazione di sostegno.

Lo sfregio permanente del viso (inteso come un’alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba sensibilmente

l’armonia del viso) o la deformazione (alterazione più significativa dei lineamenti del viso, che spesso ne cancellano l’aspetto

originario), grazie alla legge n.69 del 2019 non rientrano più nelle lesioni gravissime, ma hanno un articolo a loro dedicato.

ARTICOLO 585: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre

alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle

circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da

persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s'intendono:

• Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

• Tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato

motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

PROCEDIBILITÀ:

• Procedibilità a querela: fino a 40 giorni di durata della malattia, ovvero fino a 20 giorni quando il fatto è commesso

contro persona incapace, per età o infermità.

• Procedibilità d’ufficio: se ricorre una delle aggravanti previste dagli articoli 61 (fatto commesso in danno di

personale sanitario e socio-assistenziale), 583 (lesioni gravi e gravissime) e 585 (

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gremattioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Visonà Silvia Damiana.
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