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La nuova versione dell’art.2112, comma 5, detta una specifica nozione di

trasferimento di azienda all’uopo rilevante: “Si intende per trasferimento d’azienda

qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento

nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al

trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia

negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è stato effettuato, ivi compresi

l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al

trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di

un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento

del suo trasferimento.”

5. La cessione dei crediti e la responsabilità per i debiti

L’art.2559 dispone che, se l’impresa è soggetta a registrazione, l’acquirente

relativi all’azienda ceduta e la cessione ha effetto nei

dell’azienda succede nei crediti

confronti dei terzi del trasferimento nel registro.

dal momento dell’iscrizione Il debitore

ceduto ancorché ad iscrizione avvenuta.

è liberato se paga in buona fede all’alienante,

Il problema interpretativo più rilevante è se, nel caso in cui il contratto avente ad

oggetto il trasferimento dell’azienda nulla dica circa la cessione dei crediti relativi, la

stessa operi automaticamente. Sull’argomento la dottrina è divisa, mentre la

giurisprudenza prevalente ritiene che la senza

successione abbia luogo ipso iure,

bisogno di alcuna pattuizione fra le parti.

Di grande importante pratica è la disposizione successiva concernente i debiti relativi

all’azienda ceduta preesistenti al trasferimento. A norma dell’art.2560, l’alienante non è

mentre, qualora

liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi abbiano consentito;

oggetto della cessione sia un’azienda commerciale, l’acquirente risponde in solido con

Secondo l’opinione

l’alienante se i debiti aziendali risultano dai libri contabili obbligatori.

prevalente, tale corresponsabilità non sorge qualora le scritture contabili non menzionino i

quand’anche l’acquirente ne avesse acquisito conoscenza.

debiti in parola, aliunde

Quest’ultima disposizione rappresenta una deroga rispetto ai principi generali, poiché

prevede un nei confronti dei terzi, indipendentemente da che lo stesso

accollo ex lege

sia stato pattuito nei rapporti interni tra cedente e cessionario. Qualora l’accollo non

sia stato convenuto fra le parti, l’acquirente dell’azienda vanterà un diritto di regresso

nel caso dovesse essere chiamato a pagare i creditori

nei confronti dell’alienante

aziendali preesistenti. Se invece sia stato pattuito l’accollo nei rapporti interni, è ovvio

che ciò determinerà una speculare diminuzione del prezzo della cessione.

La finalità dell’art.2560 è quella di impedire la diminuzione della garanzia patrimoniale

su cui abbia fatto affidamento il creditore pecuniario, in deroga al principio generale

per cui la responsabilità patrimoniale grava solo su chi l’ha assunta espressamente.

Tale disposizione assicura infatti a tale creditore che potrà soddisfare le proprie ragioni

sui beni aziendali, anche qualora gli stessi dovessero essere trasferiti a un altro

soggetto.

Concorrendo finalità di tutela dei diritti dei lavoratori, per i debiti relativi al rapporto di

subordinato già esistenti al momento del trasferimento dell’azienda, l’art. 2112

lavoro

stabilisce che il cessionario, anche se l’azienda non è commerciale, risponde in solido con

ossia anche qualora gli stessi non dovessero risultare dalle

l’alienante in ogni caso,

scritture contabili. Il prestatore di lavoro può consentire alla liberazione dell’alienante

solo mediante le procedure di conciliazione obbligatoria di cui agli artt.410 e 411 c.p.c.

6. Usufrutto e affitto d’azienda Col primo si costituisce un

L’azienda può formare oggetto anche di usufrutto o di affitto.

diritto reale di godimento su tutti i beni componenti l’azienda di cui il concedente

abbia la proprietà, oltre a trasferire i diritti di godimento vantati sugli altri beni; col

secondo, si attribuisce tout court un diritto personale di godimento su tutti i beni

aziendali.

Per entrambe le fattispecie parte della disciplina va estrapolata dagli artt.2112 e 2556-

2560 ss, oltre alle norme generali sull’usufrutto e sul contratto di affitto.

Si applicano sia all’usufrutto sia all’affitto di azienda le norme relative:

- al divieto di concorrenza;

- alla successione nei contratti relativi all’azienda - e nei contratti di lavoro subordinato.

Con riferimento alla relativi all’azienda ceduta, trova

successione nei crediti

applicazione l’art. 2559, a condizione che anche tali crediti formino oggetto

dell’usufrutto.

Nell’ambito dell’art.2560, il legislatore preesistenti

nulla dispone in merito ai debiti

relativi all’azienda concessa in usufrutto o in affitto, per cui si riente che, salvo diversa

pattuizione a valenza interna, l’usufruttuario o l’affittuario non diventino corresponsabili

di tali debiti, quand’anche dovessero risultare dalle scritture contabili obbligatorie. Fanno

A tutela delle ragioni del proprietario, si

eccezione i debiti derivanti dai rapporti di lavoro.

spiega quindi l’obbligo dell’usufruttuario o dell’affittuario di gestire l’azienda sotto la ditta

che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione, conservando l’efficienza

dell’organizzazione e degli impianti nonché le normali dotazioni di scorte atte a

garantire la capacità di far fronte alle domande del mercato. All’uopo, si ritiene che

l’usufruttuario e l’affittuario siano tenuti anche a non più efficienti

sostituire gli impianti

e tutti gli elementi aziendali la cui sostituzione sia suggerita dall’esigenza di

conservare l’avviamento.

L’inosservanza di tali obblighi o la cessazione arbitraria della gestione giustificano

l’estinzione dell’usufrutto ex art.1015 o la risoluzione dell’affitto ex art. 1618. Nel caso

dell’affitto qualora sopravvenga la dichiarazione di

d’azienda, fallimento di una delle due

ma ciascuna di esse ha facoltà di

parti, il rapporto non si scioglie automaticamente,

“recedere entro 60 giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso

fra le parti, è determinato da giudice delegato, sentiti gli interessati.”

Con riferimento alla l’art.2561

riconsegna dell’azienda alla scadenza del contratto,

stabilisce che “la differenza tra le consistenze dell’inventario al termine e all’inizio dell’usufrutto è

Se dunque

regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto”.

l’usufruttuario o l’affittuario ha accresciuto il valore delle componenti materiali o

immateriali dell’azienda, ha a suo favore, mentre nel caso

diritto a un conguaglio

contrario dovrà corrisponderlo al proprietario; secondo la giurisprudenza, nessun

compenso, se non diversamente pattuito, è invece dovuto al primo per l’eventuale crescita

non potendo questo essere annoverato fra le “consistenze”

dell’avviamento,

dell’azienda.

7. I segni distintivi fra codice civile e codice della proprietà industriale. Ditta, insegna e

domain name

Nell’esercizio dell’impresa l’imprenditore compete con altri imprenditori e all’uopo ha

interesse a distinguersi sul mercato così come ad usare in esclusiva le opere

intellettuali di cui si avvale per cercare di prevalere sui concorrenti. Il legislatore ha

motivo di apprestare tutela a tale interesse e nel contempo di presidiare lo

svolgimento di una poiché da un equilibrato assetto delle

concorrenza leale ed effettiva,

norme correlative può discendere sia l’incentivazione del progresso tecnologico e delle

idee creative sia la massimizzazione del benessere dei consumatori.

Con riguardo alla prima esigenza, il titolo VIII del libro V del c.c. tratta i segni distintivi,

accomunati dalla funzione di identificare un determinato imprenditore (la un

ditta),

determinato luogo ove si esercita l’impresa (l’insegna) ovvero un determinato prodotto

(il per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.

marchio),

Il introdotto nel 2005, si occupa della

codice della proprietà industriale, disciplina delle

nonché della

invenzioni e degli altri beni immateriali suscettibili di brevetto o registrazione,

tutti attributivi di diritti “titolati”.

regolamentazione dei marchi registrati,

Rimane dunque prevalentemente regolamentato nel c.c. il segno distintivo

rappresentato dalla Con essa si individua il

ditta. nome sotto il quale l’imprenditore

commerciale), che, a differenza del nome civile, ha come

esercita la sua impresa (nome

scopo principale quello di distinguere l’impresa dalle concorrenti. Ai sensi dell’art.

2563, all’imprenditore è attribuito il diritto all’uso con facoltà

esclusivo della sua ditta,

di agire per farne cessare l’uso da parte di altri soggetti.

Fra i principi che regolano la formazione della si segnala innanzitutto il

ditta “originaria”

“principio di verità”, per il quale la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla

Per le imprese commerciali, l’ufficio del registro imprese è tenuto a

dell’imprenditore.

rifiutare l’iscrizione della ditta che non rispetti tale regola.

All’imprenditore è riconosciuta la facoltà di aggiungere nella ditta parole di fantasia,

anche al fine di consentirgli di rispettare il “principio Ai sensi dell’art.2564,

di novità”.

quando la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e possa creare

per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui è esercitata, deve essere

confusione

integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

L’obbligo di differenziazione grava, per le imprese commerciali, sul titolare della ditta

iscritta poi nel registro imprese; per le altre, sul titolare della ditta usata

posteriormente.

Si definisce invece quella che, nata come ditta originaria, sia stata

ditta “derivata”

trasferita ad un altro imprenditore unitamente all’azienda. L’art. 2565 dispone che “la

affinché non sia ingenerato

ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda”,

inganno nei consumatori, avuto riguardo all’autonoma capacità attrattiva c

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A.A. 2023-2024
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher messi_luca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.