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La nuova versione dell’art.2112, comma 5, detta una specifica nozione di
trasferimento di azienda all’uopo rilevante: “Si intende per trasferimento d’azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento
nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è stato effettuato, ivi compresi
l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento
del suo trasferimento.”
5. La cessione dei crediti e la responsabilità per i debiti
L’art.2559 dispone che, se l’impresa è soggetta a registrazione, l’acquirente
relativi all’azienda ceduta e la cessione ha effetto nei
dell’azienda succede nei crediti
confronti dei terzi del trasferimento nel registro.
dal momento dell’iscrizione Il debitore
ceduto ancorché ad iscrizione avvenuta.
è liberato se paga in buona fede all’alienante,
Il problema interpretativo più rilevante è se, nel caso in cui il contratto avente ad
oggetto il trasferimento dell’azienda nulla dica circa la cessione dei crediti relativi, la
stessa operi automaticamente. Sull’argomento la dottrina è divisa, mentre la
giurisprudenza prevalente ritiene che la senza
successione abbia luogo ipso iure,
bisogno di alcuna pattuizione fra le parti.
Di grande importante pratica è la disposizione successiva concernente i debiti relativi
all’azienda ceduta preesistenti al trasferimento. A norma dell’art.2560, l’alienante non è
mentre, qualora
liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi abbiano consentito;
oggetto della cessione sia un’azienda commerciale, l’acquirente risponde in solido con
Secondo l’opinione
l’alienante se i debiti aziendali risultano dai libri contabili obbligatori.
prevalente, tale corresponsabilità non sorge qualora le scritture contabili non menzionino i
quand’anche l’acquirente ne avesse acquisito conoscenza.
debiti in parola, aliunde
Quest’ultima disposizione rappresenta una deroga rispetto ai principi generali, poiché
prevede un nei confronti dei terzi, indipendentemente da che lo stesso
accollo ex lege
sia stato pattuito nei rapporti interni tra cedente e cessionario. Qualora l’accollo non
sia stato convenuto fra le parti, l’acquirente dell’azienda vanterà un diritto di regresso
nel caso dovesse essere chiamato a pagare i creditori
nei confronti dell’alienante
aziendali preesistenti. Se invece sia stato pattuito l’accollo nei rapporti interni, è ovvio
che ciò determinerà una speculare diminuzione del prezzo della cessione.
La finalità dell’art.2560 è quella di impedire la diminuzione della garanzia patrimoniale
su cui abbia fatto affidamento il creditore pecuniario, in deroga al principio generale
per cui la responsabilità patrimoniale grava solo su chi l’ha assunta espressamente.
Tale disposizione assicura infatti a tale creditore che potrà soddisfare le proprie ragioni
sui beni aziendali, anche qualora gli stessi dovessero essere trasferiti a un altro
soggetto.
Concorrendo finalità di tutela dei diritti dei lavoratori, per i debiti relativi al rapporto di
subordinato già esistenti al momento del trasferimento dell’azienda, l’art. 2112
lavoro
stabilisce che il cessionario, anche se l’azienda non è commerciale, risponde in solido con
ossia anche qualora gli stessi non dovessero risultare dalle
l’alienante in ogni caso,
scritture contabili. Il prestatore di lavoro può consentire alla liberazione dell’alienante
solo mediante le procedure di conciliazione obbligatoria di cui agli artt.410 e 411 c.p.c.
6. Usufrutto e affitto d’azienda Col primo si costituisce un
L’azienda può formare oggetto anche di usufrutto o di affitto.
diritto reale di godimento su tutti i beni componenti l’azienda di cui il concedente
abbia la proprietà, oltre a trasferire i diritti di godimento vantati sugli altri beni; col
secondo, si attribuisce tout court un diritto personale di godimento su tutti i beni
aziendali.
Per entrambe le fattispecie parte della disciplina va estrapolata dagli artt.2112 e 2556-
2560 ss, oltre alle norme generali sull’usufrutto e sul contratto di affitto.
Si applicano sia all’usufrutto sia all’affitto di azienda le norme relative:
- al divieto di concorrenza;
- alla successione nei contratti relativi all’azienda - e nei contratti di lavoro subordinato.
Con riferimento alla relativi all’azienda ceduta, trova
successione nei crediti
applicazione l’art. 2559, a condizione che anche tali crediti formino oggetto
dell’usufrutto.
Nell’ambito dell’art.2560, il legislatore preesistenti
nulla dispone in merito ai debiti
relativi all’azienda concessa in usufrutto o in affitto, per cui si riente che, salvo diversa
pattuizione a valenza interna, l’usufruttuario o l’affittuario non diventino corresponsabili
di tali debiti, quand’anche dovessero risultare dalle scritture contabili obbligatorie. Fanno
A tutela delle ragioni del proprietario, si
eccezione i debiti derivanti dai rapporti di lavoro.
spiega quindi l’obbligo dell’usufruttuario o dell’affittuario di gestire l’azienda sotto la ditta
che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione, conservando l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti nonché le normali dotazioni di scorte atte a
garantire la capacità di far fronte alle domande del mercato. All’uopo, si ritiene che
l’usufruttuario e l’affittuario siano tenuti anche a non più efficienti
sostituire gli impianti
e tutti gli elementi aziendali la cui sostituzione sia suggerita dall’esigenza di
conservare l’avviamento.
L’inosservanza di tali obblighi o la cessazione arbitraria della gestione giustificano
l’estinzione dell’usufrutto ex art.1015 o la risoluzione dell’affitto ex art. 1618. Nel caso
dell’affitto qualora sopravvenga la dichiarazione di
d’azienda, fallimento di una delle due
ma ciascuna di esse ha facoltà di
parti, il rapporto non si scioglie automaticamente,
“recedere entro 60 giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso
fra le parti, è determinato da giudice delegato, sentiti gli interessati.”
Con riferimento alla l’art.2561
riconsegna dell’azienda alla scadenza del contratto,
stabilisce che “la differenza tra le consistenze dell’inventario al termine e all’inizio dell’usufrutto è
Se dunque
regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto”.
l’usufruttuario o l’affittuario ha accresciuto il valore delle componenti materiali o
immateriali dell’azienda, ha a suo favore, mentre nel caso
diritto a un conguaglio
contrario dovrà corrisponderlo al proprietario; secondo la giurisprudenza, nessun
compenso, se non diversamente pattuito, è invece dovuto al primo per l’eventuale crescita
non potendo questo essere annoverato fra le “consistenze”
dell’avviamento,
dell’azienda.
7. I segni distintivi fra codice civile e codice della proprietà industriale. Ditta, insegna e
domain name
Nell’esercizio dell’impresa l’imprenditore compete con altri imprenditori e all’uopo ha
interesse a distinguersi sul mercato così come ad usare in esclusiva le opere
intellettuali di cui si avvale per cercare di prevalere sui concorrenti. Il legislatore ha
motivo di apprestare tutela a tale interesse e nel contempo di presidiare lo
svolgimento di una poiché da un equilibrato assetto delle
concorrenza leale ed effettiva,
norme correlative può discendere sia l’incentivazione del progresso tecnologico e delle
idee creative sia la massimizzazione del benessere dei consumatori.
Con riguardo alla prima esigenza, il titolo VIII del libro V del c.c. tratta i segni distintivi,
accomunati dalla funzione di identificare un determinato imprenditore (la un
ditta),
determinato luogo ove si esercita l’impresa (l’insegna) ovvero un determinato prodotto
(il per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.
marchio),
Il introdotto nel 2005, si occupa della
codice della proprietà industriale, disciplina delle
nonché della
invenzioni e degli altri beni immateriali suscettibili di brevetto o registrazione,
tutti attributivi di diritti “titolati”.
regolamentazione dei marchi registrati,
Rimane dunque prevalentemente regolamentato nel c.c. il segno distintivo
rappresentato dalla Con essa si individua il
ditta. nome sotto il quale l’imprenditore
commerciale), che, a differenza del nome civile, ha come
esercita la sua impresa (nome
scopo principale quello di distinguere l’impresa dalle concorrenti. Ai sensi dell’art.
2563, all’imprenditore è attribuito il diritto all’uso con facoltà
esclusivo della sua ditta,
di agire per farne cessare l’uso da parte di altri soggetti.
Fra i principi che regolano la formazione della si segnala innanzitutto il
ditta “originaria”
“principio di verità”, per il quale la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla
Per le imprese commerciali, l’ufficio del registro imprese è tenuto a
dell’imprenditore.
rifiutare l’iscrizione della ditta che non rispetti tale regola.
All’imprenditore è riconosciuta la facoltà di aggiungere nella ditta parole di fantasia,
anche al fine di consentirgli di rispettare il “principio Ai sensi dell’art.2564,
di novità”.
quando la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e possa creare
per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui è esercitata, deve essere
confusione
integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
L’obbligo di differenziazione grava, per le imprese commerciali, sul titolare della ditta
iscritta poi nel registro imprese; per le altre, sul titolare della ditta usata
posteriormente.
Si definisce invece quella che, nata come ditta originaria, sia stata
ditta “derivata”
trasferita ad un altro imprenditore unitamente all’azienda. L’art. 2565 dispone che “la
affinché non sia ingenerato
ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda”,
inganno nei consumatori, avuto riguardo all’autonoma capacità attrattiva c