Sono atti e/o fatti che sono abilitati dall’ordinamento a produrre norme
giuridiche. Disciplinano come si può produrre diritto.
2 – Fonti sulla produzione
Sono norme che disciplinano i modi di produzione del diritto individuando i
soggetti titolari del potere normativo e i procedimenti di formazione del
diritto (esempio di questo è l’articolo 138 della Costituzione)
* In sostanza tutte le fonti sono di produzione.
IV – Il sistema delle fonti di un ordinamento
Le fonti di un ordinamento rappresentano un vero e proprio sistema in
quanto qualsiasi norma può farsi risalire ad un unico potere – il potere
costituente (unità dell’ordinamento);
Sono previsti rimedi per colmare lacune e/o vuoti normativi (completezza);
Sono previsti anche criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra le
disposizioni stabilite in tempi diversi o incidenti sulla stessa materia
(coerenza sistemica).
V – Strumenti interpretativi
Vengono disciplinati dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in
generale del Codice Civile che prevede strumenti di interpretazione del
diritto (completezza).
1 – Interpretazione letterale
Secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione d’esse.
2 – Interpretazione teleologica
Secondo le intenzioni del legislatore. Si deve giudicare interpretando quale
era l’intenzione del legislatore con tale norma da quando viene applicata.
Qua si impegna l’interpretazione evolutiva, come nell’esempio della
corrispondenza.
3 – Analogia legis
Secondo disposizioni che regolano casi o materie simili. Come per esempio:
il veicolo che ha più difficoltà di manovra ha precedenza secondo il
regimento che regola il traffico nautico – in tempi in cui i mezzi aeri si
stavano ancora sviluppano e non c’era un regolamento proprio, per analogia
legis si applica la logica del regolamento nautico, una volta che entrambi
casi seguono lo stesso principio logico.
4 – Analogia iuris
Secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico.
VI – Strumenti per la soluzione delle antinomie normative
L’ordinamento prevede strumenti per la soluzione delle antinomie
normative, ossia i conflitti tra norme (coerenza sistematica). Tali strumenti
possono risultare o in annullamento o in abrogazione della legge.
L’abrogazione comporta in portare un cambiamento ad aggiornare tale
norma, mentre l’annullamento risulta nel cancellamento di tale norma per
creare dei problemi potenzialmente di ordine costituzionale.
1 – Criterio cronologico
Regola la successione delle fonti nel tempo. La sua applicazione comporta in
ABROGAZIONE della norma più vecchia.
2 – Criterio gerarchico
Regola i rapporti tra fonti di diverso rango. La sua applicazione comporta
invalidità e ANNULLAMENTO della fonte inferiore confliggente con una
superiore.
3 – Criterio della competenza
Si tratta di criterio di ordine orizzontale e regola i rapporti tra fonti abilitate
ad incidere su materie diverse (ad esempio leggi regionali e leggi statali). La
sua applicazione comporta in invalidità e ANNULLAMENTO della fonte che
invade una sfera di competenza ad essa non riservata. Non ha
sovrapposizione di legge parlamentare sopra legge regionale, si tratta
soltanto di competenze diverse.
4 – Criterio della specialità
Regola i rapporti tra due fonti di pari grado di cui una pone una regola
generale e l’altra una regola speciale e specifica. Quest’ultima prevale sulla
prima.
Qui il conflitto infatti si tratta di un concorso apparente di norma, nel senso
che in apparenza ci sono due regole che disciplinano lo stesso caso. In realtà
va data preferenza alla regola speciale, perché è espressamente voluta per
una determinata fattispecie più specifica. Un esempio è quello della violenza
privata (art. 610 del Codice Penale) che porta una regola generale e
l’articolo 609 del Codice Penale, che porta in sé una regola speciale per il
dispositivo precedente.
Le fonti del diritto – Costituzione, leggi di
revisione e leggi costituzionale – la fonte
sulle fonti e la sua revisione
I – La Costituzione italiana
È stata approvata da un organo (Assemblea costituente) eletto
democraticamente. È quindi una costituzione votata e non concessa.
Contiene i principi ispiratori dei pubblici poteri, per cui si dice che è una
costituzione lunga (non nel senso testuale, ma per la tipologia di contenuti).
È modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso di quello della
legislazione ordinaria, per cui si dice che è una costituzione rigida, cioè può
essere modificata, però sotto requisiti più difficili di compirsi.
II – Il procedimento di revisione
Si tratta di procedimento lungo, complesso e di esito incerto per garantire
protezione costituzionale. Viene disciplinato dall’articolo 138 della
Costituzione.
Ha come requisiti l’approvazione in due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Tale procedimento è quello del referendum sulle leggi costituzionali, nel cui
le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando entro tre
mesi della loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali non si
differenziano quanto al procedimento che è per entrambe quello previsto
dall’articolo 138 della Costituzione, ma si per gli effetti che producono.
Le leggi di revisione costituzionale incidono formalmente sul testo
costituzionale modificandolo, sostituendolo o abrogandolo.
Già le leggi costituzionali sono quelle che aggiungono eccezione o derogano
una norma costituzionale senza modificarla in via definitiva o attuano il
testo costituzionale senza modificarlo.
La fase parlamentare (tratta del progetto di legge costituzionale) avviene
dopo l’iniziativa del governo o ciascun consiglio regionale o ciascun
deputato o senatore o cinquecentomila elettori.
La prima deliberazione comincia nel Senato che rinvia il progetto di legge
alla Camera, fase nella cui basta che si raggiunga una maggioranza
semplice. Poi la Camera rinvia il progetto al Senato che comincia la seconda
deliberazione nella cui si fa necessario questa volta che si raggiunga la
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Una volta che il
processo di revisione viene approvato dopo la seconda deliberazione, due
scenari possono occorre.
Il primo è quello della promulgazione della legge, che viene fatto quando il
progetto viene approvato da una maggioranza qualifica (due terzi dei
componenti). Già l’altro lascia la possibilità per eventuale referendum e
succede quando il progetto viene approvato da una maggioranza assoluta
ma non qualificata.
Nel caso di verificarsi il secondo scenario si apre la possibilità per l’avvio
della fase extraparlamentare, quando sarà possibile chiedere il referendum
costituzionale entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.
Il referendum può essere chiesto da cinquecentomila elettori, cinque consigli
regionali o un quinto dei membri di una Camera.
Una volta chiesto, si organizza l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la
Corte di cassazione che verifica la regolarità formale della richiesta (non
essendo previsto il giudizio di ammissibilità da parte della Corte
costituzionale come per il referendum abrogativo).
Verificata la regolarità viene promulgata la legge caso essa ottenga la
maggioranza dei voti validamente espressi nella consultazione referendaria
(non essendo previsto quorum di partecipazione come per il referendum
abrogativo, trattandosi dunque di maggioranza semplice).
III – I limiti alla revisione costituzionale
Il fatto di che la Costituzione possa essere modificata non significa che
possa essere stravolta nelle sue concezioni di fondo. Per evitare tale
snaturamento, l’ordinamento prevede dei limiti che possono essere espressi
o impliciti.
1 – Limiti espressi
È quello previsto nell’articolo 139 della Costituzione, che tratta della
forma repubblicana.
2 – Limiti impliciti
Sono i principi, quello di unità nazionale, dell’eguaglianza, della sovranità
popolare (riconosciuti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1146/1988
per cui in qualche misura essa vigilia anche sulla legittimità delle leggi
costituzionali. Considerando tale sentenza, si può affermare che una legge
costituzionale può essere paradossalmente incostituzionale.
Le fonti del diritto – legge ordinaria ed
atti aventi forza di legge – il
procedimento legislativo di formazione di
decreti leggi e decreti legislativi
I – Forze passiva e attiva
Le legge ordinarie, i decreti leggi e i decreti legislativi sono fonti che hanno
tutte la medesima forza attiva e passiva.
1 – Forza attiva
Si intende la capacità di abrogarsi vicendevolmente.
2 – Forza passiva
Si intende la capacità di resistere all’abrogazione da parte di fonti
subordinate (come per esempio i regolamenti amministrativi).
II – Leggi x decreti
I decreti non sono leggi, perché non provengono della procedura legislativa
tipica del potere legislativo, ma invece del potere esecutivo che esercita
funzione sussidiaria al farlo. Per non provenire dal Parlamento, quindi i
decreti non possono essere definiti come leggi, ma invece come atti con
forza di legge.
III – Dalla formazione delle leggi
Il procedimento che regola la formazione delle leggi viene disposto nella
sezione II del titolo I parte II della Costituzione. Essa si compone
degli articoli che vanno dal 70 all’82.
Qui si tratta della titolarità della funzione legislativa (art. 70); della titolarità
dell’iniziativa legislativa (art. 71); del procedimento di formazione della
legge ordinaria (artt. 72, 73 e 74); del referendum abrogativo (di leggi e
atti aventi forza di legge), che viene considerato fonte del diritto in quanto
innova l’ordinamento giuridico (art. 75); e dell’esercizio della funzione
legislativa da parte del Governo nei due eccezionali casi della delega
legislativa e della decretazione legislativa (artt. 76 e 77).
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