Estratto del documento

Sono atti e/o fatti che sono abilitati dall’ordinamento a produrre norme

giuridiche. Disciplinano come si può produrre diritto.

2 – Fonti sulla produzione

Sono norme che disciplinano i modi di produzione del diritto individuando i

soggetti titolari del potere normativo e i procedimenti di formazione del

diritto (esempio di questo è l’articolo 138 della Costituzione)

* In sostanza tutte le fonti sono di produzione.

IV – Il sistema delle fonti di un ordinamento

Le fonti di un ordinamento rappresentano un vero e proprio sistema in

quanto qualsiasi norma può farsi risalire ad un unico potere – il potere

costituente (unità dell’ordinamento);

Sono previsti rimedi per colmare lacune e/o vuoti normativi (completezza);

Sono previsti anche criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra le

disposizioni stabilite in tempi diversi o incidenti sulla stessa materia

(coerenza sistemica).

V – Strumenti interpretativi

Vengono disciplinati dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in

generale del Codice Civile che prevede strumenti di interpretazione del

diritto (completezza).

1 – Interpretazione letterale

Secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la

connessione d’esse.

2 – Interpretazione teleologica

Secondo le intenzioni del legislatore. Si deve giudicare interpretando quale

era l’intenzione del legislatore con tale norma da quando viene applicata.

Qua si impegna l’interpretazione evolutiva, come nell’esempio della

corrispondenza.

3 – Analogia legis

Secondo disposizioni che regolano casi o materie simili. Come per esempio:

il veicolo che ha più difficoltà di manovra ha precedenza secondo il

regimento che regola il traffico nautico – in tempi in cui i mezzi aeri si

stavano ancora sviluppano e non c’era un regolamento proprio, per analogia

legis si applica la logica del regolamento nautico, una volta che entrambi

casi seguono lo stesso principio logico.

4 – Analogia iuris

Secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico.

VI – Strumenti per la soluzione delle antinomie normative

L’ordinamento prevede strumenti per la soluzione delle antinomie

normative, ossia i conflitti tra norme (coerenza sistematica). Tali strumenti

possono risultare o in annullamento o in abrogazione della legge.

L’abrogazione comporta in portare un cambiamento ad aggiornare tale

norma, mentre l’annullamento risulta nel cancellamento di tale norma per

creare dei problemi potenzialmente di ordine costituzionale.

1 – Criterio cronologico

Regola la successione delle fonti nel tempo. La sua applicazione comporta in

ABROGAZIONE della norma più vecchia.

2 – Criterio gerarchico

Regola i rapporti tra fonti di diverso rango. La sua applicazione comporta

invalidità e ANNULLAMENTO della fonte inferiore confliggente con una

superiore.

3 – Criterio della competenza

Si tratta di criterio di ordine orizzontale e regola i rapporti tra fonti abilitate

ad incidere su materie diverse (ad esempio leggi regionali e leggi statali). La

sua applicazione comporta in invalidità e ANNULLAMENTO della fonte che

invade una sfera di competenza ad essa non riservata. Non ha

sovrapposizione di legge parlamentare sopra legge regionale, si tratta

soltanto di competenze diverse.

4 – Criterio della specialità

Regola i rapporti tra due fonti di pari grado di cui una pone una regola

generale e l’altra una regola speciale e specifica. Quest’ultima prevale sulla

prima.

Qui il conflitto infatti si tratta di un concorso apparente di norma, nel senso

che in apparenza ci sono due regole che disciplinano lo stesso caso. In realtà

va data preferenza alla regola speciale, perché è espressamente voluta per

una determinata fattispecie più specifica. Un esempio è quello della violenza

privata (art. 610 del Codice Penale) che porta una regola generale e

l’articolo 609 del Codice Penale, che porta in sé una regola speciale per il

dispositivo precedente.

Le fonti del diritto – Costituzione, leggi di

revisione e leggi costituzionale – la fonte

sulle fonti e la sua revisione

I – La Costituzione italiana

È stata approvata da un organo (Assemblea costituente) eletto

democraticamente. È quindi una costituzione votata e non concessa.

Contiene i principi ispiratori dei pubblici poteri, per cui si dice che è una

costituzione lunga (non nel senso testuale, ma per la tipologia di contenuti).

È modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso di quello della

legislazione ordinaria, per cui si dice che è una costituzione rigida, cioè può

essere modificata, però sotto requisiti più difficili di compirsi.

II – Il procedimento di revisione

Si tratta di procedimento lungo, complesso e di esito incerto per garantire

protezione costituzionale. Viene disciplinato dall’articolo 138 della

Costituzione.

Ha come requisiti l’approvazione in due successive deliberazioni ad

intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta

dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Tale procedimento è quello del referendum sulle leggi costituzionali, nel cui

le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando entro tre

mesi della loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di

una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge

sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla

maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda

votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi

componenti.

Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali non si

differenziano quanto al procedimento che è per entrambe quello previsto

dall’articolo 138 della Costituzione, ma si per gli effetti che producono.

Le leggi di revisione costituzionale incidono formalmente sul testo

costituzionale modificandolo, sostituendolo o abrogandolo.

Già le leggi costituzionali sono quelle che aggiungono eccezione o derogano

una norma costituzionale senza modificarla in via definitiva o attuano il

testo costituzionale senza modificarlo.

La fase parlamentare (tratta del progetto di legge costituzionale) avviene

dopo l’iniziativa del governo o ciascun consiglio regionale o ciascun

deputato o senatore o cinquecentomila elettori.

La prima deliberazione comincia nel Senato che rinvia il progetto di legge

alla Camera, fase nella cui basta che si raggiunga una maggioranza

semplice. Poi la Camera rinvia il progetto al Senato che comincia la seconda

deliberazione nella cui si fa necessario questa volta che si raggiunga la

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Una volta che il

processo di revisione viene approvato dopo la seconda deliberazione, due

scenari possono occorre.

Il primo è quello della promulgazione della legge, che viene fatto quando il

progetto viene approvato da una maggioranza qualifica (due terzi dei

componenti). Già l’altro lascia la possibilità per eventuale referendum e

succede quando il progetto viene approvato da una maggioranza assoluta

ma non qualificata.

Nel caso di verificarsi il secondo scenario si apre la possibilità per l’avvio

della fase extraparlamentare, quando sarà possibile chiedere il referendum

costituzionale entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.

Il referendum può essere chiesto da cinquecentomila elettori, cinque consigli

regionali o un quinto dei membri di una Camera.

Una volta chiesto, si organizza l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la

Corte di cassazione che verifica la regolarità formale della richiesta (non

essendo previsto il giudizio di ammissibilità da parte della Corte

costituzionale come per il referendum abrogativo).

Verificata la regolarità viene promulgata la legge caso essa ottenga la

maggioranza dei voti validamente espressi nella consultazione referendaria

(non essendo previsto quorum di partecipazione come per il referendum

abrogativo, trattandosi dunque di maggioranza semplice).

III – I limiti alla revisione costituzionale

Il fatto di che la Costituzione possa essere modificata non significa che

possa essere stravolta nelle sue concezioni di fondo. Per evitare tale

snaturamento, l’ordinamento prevede dei limiti che possono essere espressi

o impliciti.

1 – Limiti espressi

È quello previsto nell’articolo 139 della Costituzione, che tratta della

forma repubblicana.

2 – Limiti impliciti

Sono i principi, quello di unità nazionale, dell’eguaglianza, della sovranità

popolare (riconosciuti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1146/1988

per cui in qualche misura essa vigilia anche sulla legittimità delle leggi

costituzionali. Considerando tale sentenza, si può affermare che una legge

costituzionale può essere paradossalmente incostituzionale.

Le fonti del diritto – legge ordinaria ed

atti aventi forza di legge – il

procedimento legislativo di formazione di

decreti leggi e decreti legislativi

I – Forze passiva e attiva

Le legge ordinarie, i decreti leggi e i decreti legislativi sono fonti che hanno

tutte la medesima forza attiva e passiva.

1 – Forza attiva

Si intende la capacità di abrogarsi vicendevolmente.

2 – Forza passiva

Si intende la capacità di resistere all’abrogazione da parte di fonti

subordinate (come per esempio i regolamenti amministrativi).

II – Leggi x decreti

I decreti non sono leggi, perché non provengono della procedura legislativa

tipica del potere legislativo, ma invece del potere esecutivo che esercita

funzione sussidiaria al farlo. Per non provenire dal Parlamento, quindi i

decreti non possono essere definiti come leggi, ma invece come atti con

forza di legge.

III – Dalla formazione delle leggi

Il procedimento che regola la formazione delle leggi viene disposto nella

sezione II del titolo I parte II della Costituzione. Essa si compone

degli articoli che vanno dal 70 all’82.

Qui si tratta della titolarità della funzione legislativa (art. 70); della titolarità

dell’iniziativa legislativa (art. 71); del procedimento di formazione della

legge ordinaria (artt. 72, 73 e 74); del referendum abrogativo (di leggi e

atti aventi forza di legge), che viene considerato fonte del diritto in quanto

innova l’ordinamento giuridico (art. 75); e dell’esercizio della funzione

legislativa da parte del Governo nei due eccezionali casi della delega

legislativa e della decretazione legislativa (artt. 76 e 77).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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