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DIRITTO TRIBUTARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

Differenze tra Imposte e Tasse

Le imposte e le tasse sono entrambi strumenti fiscali utilizzati dallo Stato per raccogliere

risorse finanziarie, ma presentano differenze sostanziali.

IMPOSTE

Le imposte sono prelievi coattivi di denaro che lo Stato o altri enti pubblici impongono ai

cittadini senza che vi sia un rapporto diretto tra il pagamento e un servizio specifico offerto

dallo Stato. (NO SERVIZIO SPECIFICO)

Finalità: Le imposte sono utilizzate per finanziare la spesa pubblica generale, quindi i servizi

pubblici, le infrastrutture, la sanità, l’istruzione, la sicurezza, ecc.

Esempi:

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

IRES (Imposta sul Reddito delle Società)

TASSE

Le tasse sono pagamenti che il cittadino deve effettuare per ottenere un servizio specifico da

parte di un ente pubblico. In questo caso, il pagamento è legato direttamente alla fruizione di

un servizio. (SERVIZIO SPECIFICO)

Finalità: Le tasse servono a coprire i costi di un servizio particolare offerto dallo Stato o da un

ente pubblico.

Esempi:

La tassa sui rifiuti (TARI)

la tassa per l'iscrizione all'università

la tassa di concessione governativa

CONCLUSIONI:

L'imposta non ha un rapporto diretto con un servizio specifico, mentre la tassa è direttamente

collegata alla fruizione di un servizio pubblico.

1) LA FINANZA PUBBLICA: DIFFERENZA TRA DIRITTO TRIBUTARIO E DIRITTO

FINANZIARIO

La finanza pubblica è il complesso di attività che un ordinamento pone in essere per reperire

le risorse necessarie al suo funzionamento istituzionale nell’interesse della collettività e del

singolo. Lo scopo della finanza pubblica è quello di soddisfare i bisogni collettivi attraverso un

efficiente gestione dei pubblici servizi.

Diritto tributario: si occupa della fase di acquisizione delle risorse

Diritto finanziario: si occupa della fase di allocazione delle entrate pubbliche

2) IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO

Secondo la logica del Criterio Gerarchico il sistema delle fonti del diritto tributario può

essere così delineato:

• Costituzione e Trattati UE

• Convenzioni internazionali

• Leggi ordinarie

• Regolamenti

La fonte primaria del diritto tributario è la Costituzione cui si rifà in particolare agli art 23 Cost

e 53 Cost.

Art 23 Cost: principio della riserva di legge relativa: nessuna prestazione tributaria può

essere imposta se non in base alla legge

Art 53 Cost: principio della capacità contributiva e principio di progressività del sistema

tributario

3) L’EFFICACIA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DELLE NORME TRIBUTARIE

Efficacia nello spazio: la legge tributaria ha carattere TERRITORIALE per cui essa ha effetto

nel territorio dello stato. Tuttavia la legge permette anche di esplicare il potere impositivo

anche all’estero ( es caso possesso di un bene all’estero). Ciò può far emergere il problema

della DOPPIA IMPOSIZIONE.

Efficacia nel tempo: vige il principio di irretroattività della norma tributaria destinata quindi a

valere solo per il futuro.

P.S. il rapporto tra fonti normative di uguale rango gerarchico è regolato dal criterio

cronologico secondo cui si applica la norma emanata successivamente ( lex posterior

derogat priori)

4) IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE RELATIVA (ART 23 COST.)

Come già citato in base all’art 23 Cost. nessuna prestazione personale o patrimoniale può

essere imposta se non in base alla legge.

Le prestazioni dovute allo stato e imposte da esso si caratterizzano per la sussistenza di 2

elementi:

1 elemento: Coattività = esercizio della potestà impero da parte dello Stato

2 elemento: Decurtazione patrimoniale= impoverimento del patrimonio del privato

La teoria dell’imposta, infatti, enuncia che i tributi sono prestazioni imposte che l’ente

pubblico può imporre coattivamente e che sono finalizzate al concorso delle spese

pubbliche.

I principali modelli di tributo sono:

a) Imposta

b) Tassa

c) Contributo fiscale

L’IMPOSTA è una prestazione patrimoniale dovuta allo Stato in ragione del suo esercizio del

potere di imposizione senza relazione specifica con un determinato servizio/attività.

(es. IRPEF, IRES, IRAP, IVA).

Alle imposte si applica il principio del sacrificio poiché la forza economica del singolo è

espressa dai c.d. Fatti Indice (reddito, patrimonio, consumo)

La TASSA è la prestazione patrimoniale imposta e dovuta allo Stato in ragione di uno specifico

servizio pubblico (es TARI)

Alle tasse si applica il principio del beneficio e il loro importo non copre necessariamente i

costi del servizio reso

Il CONTRIBUTO è una forma atipica di contribuzione in quanto essi rappresentano una

prestazione patrimoniale imposta dallo stato in ragione di un beneficio indiretto ricevuto che

prescinde dalla richiesta di un determinato servizio. (es contributi di bonifica o contributi

previdenziali per INPS). Si precisa che i contributi sono prestazioni patrimoniali dovute

indipendentemente dal fatto che l’attività dell’ente abbia riguardato il singolo soggetto

obbligato.

5) I PRINCIPI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E DI PROGRESSIVITA (ART 53 COST.)

In base all’art 53 Cost tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

loro capacità contributiva.

i fatti indice di capacità contributiva sono identificati tradizionalmente nel reddito,

patrimonio, consumo.

Sempre ai sensi dell’art 53 Cost si prevede che l’imposizione tributaria cresca in misura più

che proporzionale al crescere della forza economica del soggetto, determinando un maggior

carico fiscale per i soggetti più abbienti e un minor carico per quelli meno abbienti.

La progressività, quindi, persegue una finalità di redistribuzione della ricchezza.

Tale articolo non impone che ogni tributo debba essere progressivo ma richiede che il sistema

nel suo complesso abbia carattere progressivo; non è quindi incostituzionale la previsione di

singoli tributi ispirati a principi diversi dalla progressività (es IRES tributo proporzionale con

aliquota fissa al 24%).

6) I SOGGETTI DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L’obbligazione tributaria è il vincolo giuridico che lega il contribuente e l’ente impositore.

Elementi costitutivi del tributo:

presupposto: diritto al verificarsi del tributo

soggetto attivo: Stato/ ente pubblico

soggetto passivo: contribuente

base imponibile: ricchezza sulla quale viene applicata l’aliquota

aliquota: percentuale applicabile alla base imponibile che determina il tributo.

Come detto soggetto attivo del rapporto

tributario è lo Stato e in tal contesto assume

rilevanza L’AGENZIA DELLE ENTRATE che è

un ente dotato di personalità giuridica di

diritto pubblico e di autonomia organizzativa

e patrimoniale cui sono attribuiti compiti di

accertamento e riscossione dei principali tributi statali ( IRPEF, IRES, IVA , IRAP…)

L’agenzia delle entrate si compone di una struttura centrale a Roma che svolge compiti di

indirizzo e coordinamento e direzioni centrali suddivise per regioni e province.

L’agenzia delle entrate è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze

(MEF).

(dell’amministrazione finanziaria fa parte anche la Guardia di Finanza che è un corpo dello

stato anch’esso alle dipendenze del MEF.

La GDF ha quasi gli stessi poteri spettanti all’agenzia delle entrate però non possiede poteri

di accertamento e di riscossione del tributo. Infatti, la riscossione dei tributi viene affidata al

c.d AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

(Dal 1° luglio 2017 Equitalia si è trasformata in Agenzia delle Entrate-Riscossione)

6.1 IL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Il sostituto d’imposta è il soggetto che è obbligato al pagamento del tributo in luogo di altri

anche a titolo di acconto per fatti a questi riferibili. Un esempio è il datore di lavoro che si

sostituisce al lavoratore nel pagamento delle imposte da quest’ultimo dovute.

nel caso in cui il sostituto non adempia correttamente ai propri obblighi si realizzano delle

situazioni patologiche come:

• sostituto non effettua la ritenuta: in caso di accertamento l’agenzia delle entrate può

recuperare il tributo sia in capo al sostituto sia in capo al sostituito.

• Sostituto effettua la ritenuta ma non la versa: l’agenzia delle entrate potrà procedere

alla riscossione del debito tributario solo nei confronti del sostituto

6.2 SUCCESSIONE NEL DEBITO DI IMPOSTA

Alla morte di un contribuente gli eredi subentrano in tutte le posizioni attive e passive che

facevano capo al Dante Causa. Ai sensi dell’art 752 c.c. gli eredi del soggetto passivo

d’imposta devono adempiere alle obbligazioni tributarie del “de cuius” in proporzione alle

quote ereditate

7) LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

lo statuto dei diritti del contribuente contiene i principi generali dell’ordinamento tributario

volti a disciplinare il rapporto obbligatorio tributario.

I 3 grandi destinatari dello statuto sono:

LEGISLATORE

CONTRIBUENTI

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Lo statuto contiene una clausola di stabilità che specifica che le norme statuarie possono

essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

Lo statuto si rivolge primariamente al LEGISLATORE dettando regole e principi di produzione

normativa a tutela dei diritti del contribuente.

Norme rivolte al LEGISLATORE

Art 1: eccezionalità delle norme interpretative

Art 2 viene richiesta espressamente Chiarezza e Trasparenza;

Art 3 è poi fondamentale il principio di irretroattività delle norme tributarie

Art 4: limiti di utilizzo dei decreti-legge in materia tributaria (non si può disporre con

decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né estenderli ad altre categorie di soggetti.

Norme rivolte all’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

art 5: INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE: l’amministrazione finanziaria deve assumere

idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni

legislative mettendo i testi in formato elettronico.

Art 6: l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del

contribuente degli atti a lui destinati e deve provvedere comunque a comunicarli nel luogo di

effettivo domicilio del contribuente. Il contribuente ha poi 60 giorni per effettuare

controdeduzioni.

Art 7: chiarezza e motivazione degli atti

Art 9 – bis: DIVIETO di BIS IN IDEM (IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO CHE L’AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA ESERCITI L’AZIONE ACCERTATIVA UNA SOLA VOLTA PER CIASCUN PERIODO DI

IMPOSTA)

Art 9-ter: DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI

Art 10: TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE: la norma chiarisce come i

rapporti tra contribuente e amministrazione debbano essere improntati al principio della

collaborazione e della buona fede.

Tale principio comporta che l’amministrazione finanziaria:

• ritiri in autotutela gli atti ritenuti illegittimi

• informi il contribuente delle circostanze dalle quali possa derivare per lui il

disconoscimento di un credito

Norme rivolte al CONTRIBUENTE

Art 8: TUTELA DELL’INTEGRITA PATRIMONIALE DEL CONTRIBUENTE; ciò prevede che:

• l’obbligazione tributaria può essere estinta per COMPENSAZIONE

• è ammesso L’ACCOLLO del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente

originario

• le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione

oltre il limite ordinario stabilito dal c.c.

• obbligo di conservazione di atti e documenti per 10 anni dalla loro

emanazione/formazione

7.1 ABUSO DEL DIRITTO IN MATERIA TRIBUTARIA: ELUSIONE VS EVASIONE

Illegittimo risparmio di imposta: rappresenta la scelta lecita del contribuente di applicare,

tra i regimi opzionali proposti dalla legge, il regime tributario ad esso più favorevole.

Elusione: comportamento volto ad aggirare obblighi o divieti in quanto chi elude pone in

essere un comportamento astrattamente legittimo ma privo di valide ragioni economiche

diverse dal semplice risparmio d’imposta.

molto spesso è complicato individuare l’elusione fiscale in quanto richiede un’attività

interpretativa non da poco.

Evasione: diretta violazione delle norme tributarie attraverso l’occultamento e/o l’artificiosa

alterazione del presupposto d’imposta e della base imponibile.

L’elusione viene contrastata attraverso:

• l’inopponibilità delle operazioni abusive all’amministrazione finanziaria

• la tecnica della riqualificazione del rapporto, in base alla quale viene superata la forma

apparente del contratto e viene applicata la disciplina elusa (principio della prevalenza

della sostanza sulla forma).

7.2 Altre norme tributarie antiabuso

Si considerano residenti salvo prova contraria in Italia i cittadini italiani cancellati dalle

anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati black list.

7.3 Procedura di accertamento dell’abuso

La procedura di accertamento è un procedimento generale speciale attivabile in tutti i casi in

cui l’amministrazione ritenga di aver individuato un’operazione elusiva.

L’agenzia delle entrate fa una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni, in cui sono

indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva

non rilevabile d’ufficio; il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni

extrafiscali.

7.4 L’INTERPELLO TRIBUTARIO

L'interpello tributario è uno strumento previsto dall'ordinamento fiscale italiano che

consente ai contribuenti di ottenere un parere preventivo e vincolante da parte

dell'Agenzia delle Entrate su questioni interpretative relative a norme tributarie. In

sostanza, il contribuente può rivolgersi all'autorità fiscale per chiarire come applicare

correttamente una determinata norma fiscale alla sua situazione specifica, evitando errori

che potrebbero portare a sanzioni o contenziosi futuri.

L’ART 11 dello statuto disciplina le 4 tipologie di interpello:

• interpello ordinario

• interpello probatorio

• interpello antiabuso

• interpello disapplicativo

Interpello ordinario: per ottenere chiarimenti su una norma fiscale di incerta interpretazione.

Interpello probatorio: per chiarire come dimostrare determinati requisiti previsti dalla legge.

Interpello antiabuso: per verificare se un'operazione possa essere considerata abusiva dal

punto di vista fiscale.

Interpello disapplicativo: per chiedere la disapplicazione di norme che limitano o vietano la

deducibilità di determinati costi.

L'Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere entro 90 giorni (120 giorni in alcuni casi) e la

risposta è vincolante per l'amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente che ha

presentato l'interpello.

7.5 il GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE

Infine, concludiamo questo capitolo sullo statuto del contribuente con l’art 13 che prevede

l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede a Roma

che opera in piena autonomia.

durata 4 anni (rinnovabili 1 volta)

Funzioni: il garante nazionale del contribuente può:

• rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del

contribuente e della migliore organizzazione dei servizi

• può accedere agli uffici finanziari per controllarne le funzionalità dei servizi di

assistenza e informazione al contribuente.

• Fornisce al governo dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel

campo della politica fiscale

8) IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

8.1 collaborazione Agenzia Entrate - contribuente

Il procedimento tributario è l'insieme di regole e fasi attraverso le quali l'amministrazione

finanziaria accerta, liquida e riscuote le imposte dovute dai contribuenti. Esso coinvolge sia

l'amministrazione pubblica (Agenzia delle Entrate o altre autorità competenti) sia il

contribuente. Il procedimento tributario si sviluppa in diverse fasi, ciascuna caratterizzata da

specifici atti e modalità, con lo scopo di assicurare la corretta applicazione delle norme

fiscali.

Il procedimento tributario si caratterizza per una forte partecipazione del contribuente, il

quale deve:

• adempiere ai doveri di natura formale (es soggetti obbligati alla tenuta scritture

contabili, presentazione della dichiarazione dei redditi)

• versare l’imposta individuata

il d.lgs 8 gennaio 2024 in materia di semplificazione delle norme tributarie ha previsto che

l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:

• potenziare i canali di assistenza a distanza

• consentire la registrazione delle scritture contabili

• consentire richiesta/ottenimento di certificati da parte dell’agenzia delle entrate

• consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di

controllo e accertamento

l’agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per la

consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni che gli riguardano.

8.2 La dichiarazione dei redditi

La dichiarazione tributaria rappresenta il principale momento di collaborazione tra fisco e

contribuente, infatti, attraverso la

dichiarazione il contribuente

comunica all’amministrazione

finanziaria la propria situazione

reddituale e patrimoniale,

liquidando contestualmente il

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlambi1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Peduto Paolo.
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