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IRPEF
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Il presupposto oggettivo dell’Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie
reddituali di cui all’art. 6 del medesimo Tuir
Il presupposto oggettivo è, a sua volta, scomponibile in un elemento materiale, rappresentato dal reddito, e
in un elemento soggettivo, dato dal concetto di possesso
Pur in assenza di una definizione legislativa della nozione di “reddito”, la dottrina ha identificato quest’ultima
in ogni incremento patrimoniale che viene ad aggiungersi ad una ricchezza già esistente con esclusione degli
arricchimenti aventi funzione risarcitoria o reintegrativa
Possibili elementi di contrasto con l’art. 53 Cost. sono stati ravvisati nel disposto dell’art. 67 comma del Tuir,
secondo il quale costituisce reddito (diverso) un “risparmio di spesa”, ossia un mancato decremento
patrimoniale, dato dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo di beni d’impresa concessi in
godimento a soci o familiari dell’imprenditore. La dottrina ha, infatti, sostenuto che la nozione di reddito
possa essere ricollegata solo a concreti incrementi patrimoniali espressivi di effettiva forza economica
Quanto invece al concetto di “possesso”, esso non è riconducibile al diritto civile, ma consiste nella relazione
di diritto o di fatto esistente tra un soggetto e la fonte produttiva del reddito che è data, generalmente, da
un atto, un’attività oppure un bene. In altri termini, è “possessore” del reddito il soggetto titolare di una o più
delle fonti reddituali desumibili dall’art. 6 del Tuir
L’introduzione di tassative categorie reddituali comporta quanto segue:
- Sono soggette a tassazione le sole fattispecie previste da dette categorie. Secondo alcuna dottrina (Falsitta),
fanno eccezione a questa regola generale: le norme cosiddette di “chiusura” in materia di redditi di capitale
e di redditi diversi, le norme in tema di tassazione di proventi derivanti da illecito civile, penale o
amministrativo, secondo cui detti proventi, qualora non classificabili nelle categorie reddituali ex art. 6,
comma 1, del Tuir, sono comunque da considerare redditi diversi
- È ad ognuna di queste ultime cui occorre fare riferimento per la qualificazione, determinazione quantitativa
e imputazione a periodo (cassa o competenza) delle singole fattispecie reddituali contemplate dalla
categoria medesima. Ogni categoria rappresenta un “micro sistema” caratterizzato da specifiche regole per
la determinazione dei redditi: si pensi alle regole in tema di imputazione temporale e a quelle sulla
deducibilità dei costi sostenuti per la produzione del reddito
Assumono un ruolo trasversale rispetto al sistema delle categorie reddituali i seguenti principi generali:
- Quello relativo ai proventi conseguiti in sostituzione di redditi, secondo cui le somme sostitutive assumono
la stessa natura di quelle sostituite
- Quello in base al quale gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Sono soggetti passivi Irpef le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato
Per i soggetti residenti concorrono a formare la base imponibile i redditi posseduti ovunque prodotti
(cosiddetto “worldwide principle”)
Per i soggetti non residenti sono attratti a tassazione in Italia solo i redditi ivi prodotti (cosiddetto “principio
di territorialità”)
È quindi necessario che il soggetto non residente realizzi uno dei presupposti di cui all’art. 6 e che tale
presupposto si verifichi nel territorio dello Stato. Tali presupposti consistono, generalmente nel compimento
di un’attività nel territorio dello Stato e nella localizzazione nel territorio stesso del bene produttivo del
reddito (cosiddetti “criteri di collegamento”)
Per i redditi di impresa, ad esempio, è necessaria la presenza di una stabile organizzazione
Una persona fisica è considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato se per la maggior parte del
periodo di imposta, è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente, oppure ha nel territorio dello Stato il
domicilio ai sensi del Codice civile, oppure ha nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del Codice civile
Ai fini di contrastare il trasferimento fittizio della residenza fiscale all’estero, il legislatore ha introdotto una
presunzione relativa di residenza in Italia dei cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione
residente (e generalmente iscritti all’Aire) e che hanno trasferito la residenza in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato
Nel caso in cui una persona fisica sia considerata residente, in base alle relative normative domestiche, in due
diversi Paesi, il possibile fenomeno di doppia imposizione giuridica è generalmente eliminato dalla
Convenzione contro le doppie imposizioni (eventualmente) stipulata tra i detti Paesi
Esiste comunque una norma interna volta ad eliminare fenomeni di doppia imposizione giuridica dovuti alla
mancanza, tra i due Paesi interessati, di una Convenzione, ovvero, più in generale, dovuti alla tassazione dello
stesso reddito in due Paesi diversi (ad esempio, stabile organizzazione all’estero di un’impresa italiana)
I REDDITI DELLA FAMIGLIA
Allo stato attuale la “famiglia” non costituisce soggetto passivo di alcuna imposta reddituale
I due coniugi sono quindi soggetti passivi distinti ai fini Irpef e, di conseguenza, autonomamente soggetti agli
obblighi di dichiarazione dei redditi e di liquidazione e versamento dell’Irpef
I coniugi, non legalmente o effettivamente separati, non titolari di redditi da dichiarare obbligatoriamente nel
Mod. Unico (redditi di impresa, di lavoro autonomo e alcune tipologie di redditi diversi), possono presentare
il Mod. 730 in forma congiunta
Tale possibilità: non riguarda la determinazione della base imponibile e dell’imposta dei due coniugi e consiste
solo nel sommare le “imposte nette” calcolate da ciascun coniuge e da quest’ultimo importo sottrarre le
ritenute a titolo di acconto e i crediti di imposta rispettivamente, subiti e spettanti ad entrambi i coniugi
I redditi dei beni formanti oggetto di comunione legale e di fondo patrimoniale sono attribuiti a ciascun
coniuge per metà del loro ammontare (o per la diversa percentuale pattuita convenzionalmente)
Per quanto concerne i redditi dei figli minori, occorre precisare quanto segue:
- Se riferiti a beni soggetti all’usufrutto legale dei genitori (art. 324 c.c.), detti redditi sono imputati a ciascun
genitore in parti eguali
- Se riferiti a beni non soggetti a usufrutto legale (es. beni acquistati con redditi di lavoro del figlio) o ad attività
(ad esempio di lavoro), i redditi in parola dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione presentata e
sottoscritta dai genitori in qualità di rappresentanti legali
REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
I redditi possono essere prodotti non solo da persone fisiche, ma anche da soggetti collettivi
Con particolare riferimento alle società di persone ed ai soggetti ad esse equiparati dal legislatore (società di
armamento, società di fatto e associazioni professionali), va detto che esse non sono, tuttavia, autonomi
soggetti passivi ai fini delle imposte reddituali
I redditi da esse prodotti (d’impresa per le s.n.c., le s.a.s. e le società di armamento; di lavoro autonomo per le
semplici) sono imputati ai soci,
associazioni professionali e il reddito proveniente da qualsiasi fonte per le società
percezione, e assoggettato al tributo di cui i soci sono soggetti passivi (Irpef o Ires)
indipendentemente dalla
La scelta di siffatto regime impositivo è dovuta principalmente al legame personale che unisce gli enti in parola
ai loro soci
Con riguardo a tale regime impositivo (cosiddetto “regime di trasparenza”) si osserva inoltre che:
- La misura del reddito attribuito a ciascun socio o associato si presume proporzionale al valore dei
conferimenti effettuati, se non diversamente determinata da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Se il valore dei conferimenti non risulta stabilito, la misura del reddito imputabile “per trasparenza” si
presume uguale per tutti i soci o associati
- Il reddito prodotto dagli enti in questione concorre a formare il reddito complessivo dei relativi soci o
associati anche nel caso in cui l’utile da cui esso deriva non sia stato distribuito, ma accantonato
L’utile accantonato, successivamente distribuito ai soci, non concorre a formare il reddito di questi ultimi
nei limiti, ovviamente, del reddito imputato “per trasparenza” negli esercizi precedenti
- Con gli stessi criteri previsti per l’attribuzione dei redditi sono imputate ai soci le perdite prodotte dall’ente.
Le perdite in questione, se realizzate da soggetti in contabilità “ordinaria”, possono essere compensate solo
con redditi della stessa categoria prodotti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quinto. Se le
perdite sono realizzate da soggetti in contabilità “semplificata” (compresi gli imprenditori individuali),
nonché da associazioni professionali, esse sono compensabili anche con redditi di altre categorie, ma solo
nel medesimo periodo di imposta (art. 8 del Tuir)
- Il suddetto limite del riporto quinquennale non opera per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta
dalla costituzione (e quindi può essere effettuato senza limiti di tempo) a condizione che le perdite stesse si
riferiscano ad una “nuova attività produttiva”
Gli enti collettivi in discorso, pur non essendo soggetti passivi delle imposte reddituali, sono tuttavia “soggetti
di accertamento”. Ciò significa che essi sono comunque obbligati alla tenuta di una contabilità ai fini fiscali e
a presentare una dichiarazione dei redditi (Unico Società di persone) che può essere oggetto autonomamente
di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate
DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
Il presupposto dell’Irpef (il possesso di redditi) è una situazione di fatto in grado di protrarsi per un periodo
temporale anche lungo. Il legislatore ha suddiviso detto periodo temporale in frazioni rappresentate dai
periodi di imposta, coincidenti, per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone e soggetti
equiparati, con l’anno solare. Il principio generale è che ad ogni periodo di imposta è correlata
un’obbligazione tributaria autonoma
Costituiscono deroghe a questo principio generale:
- Le norme in materia del riporto in avanti delle perdite fiscali realizzate dalle imprese
- Le norme in materia di &ld