In effetti qualsiasi contratto di mutuo per l'acquisto di una cosa può essere sottoposto a una garanzia ipotecaria, cioè se alla scadenza non paghi l'obbligazione pecuniaria il MUTUANTE può agire esecutivamente per ottenere attraverso la garanzia reale di ipoteca la vendita coattiva del bene, con soddisfazione del ricavato sulla vendita
Lo cioè un esecuzione forzata
Ma è possibile anche che la garanzia reale riguardi non i beni immobili ma i beni mobili, in quel caso si parla di pegno, e se però io resto conduttore di posseduti per esempio, mi costituisco una garanzia sui beni che dovranno venire a sostituire il prosciutto seria saggio del pegno
La legge, nell'art. 2744 c.c., vuole evitare che il CREDITORE si soddisfi DIRETTAMENTE nel bene, ma attraverso la vendita forzata o meglio il RICAVATO della vendita forzata, ma che soddisfi innuendo proprietario del bene oggetto della garanzia REALE
Il problema che si cascando un mutuo o n. 4 per ottenere una cosa e cascando un via; quella era accenduto un'ipoteca da te conceditamente, in cui concediamo che per le mie regali otteniremo una clausola in pochi di...dalla vendita non anche decisione di alla scadenza dell'obb. io ti ora mi ti costifu; bbbli. dei p. li finanziato, io DIVENTO PROPRIETARIO DEL BENE
questo è vietato dall'ordinamento per la GARA/2IA DEL BENE deve giungere non all ASSEGNAZIONE del bene, “In tutte” il bene DEVE ESSERE venduto attraverso il meccanismo dell'eresione forzata.
In effetti qualsiasi contratto di mutuo per l'acquisto di una cosa può essere sottoposto a unagaranzia ipotecaria cioè se alla scadenza non paghi l'obbligazione pecuniaria il MUTUANTE può agireesecutivamente per ottenere attraverso la garanziareale di ipoteca la vendita coattiva del bene,con soddisfazione del ricavato sulla venditaLo, cioè un esecuzione forzata
Lo, ma è possibile anche che la garanzia realeriguardi non i beni immobili ma i benimobili, in quel caso si parla di pegno e seper es. io sono conduttore e possiedo il suopegno mi costituisco una garanzia sui beniche dovessero venire a sottendere il prosscittosia oggetto del pegno
La legge, nell’art. 2744 c.cc. vuole evitare che ilCREDITORE si soddisfi DIRETTAMENTE nel bene;ma attraverso la vendita forzata o meglio ilRICAVATO dalla vendita forzata; ma chesoddisfi inviando popolamento che bene oggettodella garanzia REALE
Lo nel ipotesi che io concenda un mutuo o ilper ottenere una cosa e quando mi faquella una accedo aun'ipoteca da fe cantonista io miper cui concedeulino che ne le mie regolai attrevenno una CLAUSOLA mi porti attendere il ricavatodalla venedita ma aiuta decalzione che allascadenza dell'obbligazione il tira non mi facostifici i noli de fi le famaziano; ioDIVENTO PROPRIETARIO DEL BENE
questo è VIETATO dell'ordinamento per la GARAZIADEL BENE deve giucare NO all'ASSEGNAZIONE del bene;ma fatta di bene DEVE ESSERE testalee attraverso il meccanismo dell’esercuzione forzata
La soddisfazione deve arrivare solo con il ricavato 33
L’oggetto perché potrebbe essere troppo vantaggioso per il creditore (patto commissorio)
Più facilmente capire che → ci siamo confrontati con istituti che —> sono leciti, ma che presuppongono, in realtà , un rilascio della legge.
E’ un soggetto in → il finanziario e contemporaneamente
conclusa una vendita con riserva di proprietà per cui il debito e la riserva → il trasferimento della proprietà
, cioé, la riserva a cui prezzo definito che è praticamente l’importo di finanziamento
che ha ricevuto dal debitore), pero ha la possibilità di riscatto il bene per un prezzo maggiore una determinata scadenza identica a quello del finanziario
(questo è il senso in cui stipula un patto di riscatto, per non di rivisrva che è più complicato)
Quindi, recede un bene che è pari a un finanziamento che ha ricevuto e deve riscattare quel bene entro
una determinata data che è la stessa del finanziario
mediante un prezzo superiore a quanto è più ricavato.
(paga gli interssi)
Il patto di riscatto è valido nel stato ordinamento, ma questa operazione che in realtà
L’operazione di finanziamento volta a violare il
divieto del patto commissario perché il prezzo che
ha pagato il compratore il finanziamento mentre il prezzo del riscatto è la restituzione del finanziamento con gli interessi
Perché illecita?
PERCHÉ...
Se io non riesco a riscattare il bene nel termine e non riesco a restituire il prezzo ricavato con il prezzo di incanto (che aggiunge gli interessi), il bene rimane al creditore per cui viene realizzato l'art. 2744 perché è divieto del patto commissorio dato che si realizza in realtà il comportamento anomalo di vendere e comprare con prezzo di riscatto tra debitori e creditori al pericolo di perdere e di ritenere per cui realizzavo in modo un'operazione di finanziamento.
Se non esercito il riscatto nel termine e il prezzo di riscatto è superiore al prezzo di vendita in realtà il comportamento resta invariato rimane titolare del bene alla scadenza e quindi elude
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Appunti di Diritto privato - settima parte
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Appunti di Diritto privato - parte 5