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"IL FARE" e

"prestare consenso

a cui si accennato

contratto

"fattispecie giuridica"

questa perché spesso

il contratto può

essere concluso con

effetti immediati

oppure effetti

differenti

ci può essere 46

l'intenso delle

parti a differenza

il trasferimento

del diritto di proprietà

su beni (per es. )

Per cui il

contratto preliminare

è come una

tecnica di conclusione

del rapporto, cioè

... nella

prestazione del

consenso (DIFFERITA

RISPETTO ALL'ACCORDO)

cioè un obbligo

del venditore, come

costruzione di obbligo

di rimetto tratt. da consegnare e

trasformare con un

successivo contratto

definitivo

oppure presta un

rendo "beni",

immob. del costruttore

e acquisto di

bene o servizi di operavendita

(PRELIMINARE), ma

da compiere specie in

un APPALTO

Ha anche il contratto preliminare e un contratto

obbligatorio che utile ad esempio nei NEGOZI

TRASLATIVI, che raddrizzano il diritto di proprietà su

un bene, in cui NON SI PUÒ IMMEDIATAMENTE trasferire

il bene

Questa obbligazione di fare e c.d. un OBBLIGAZIONE

INCORCIBILIE, cioè la prestazione del consenso del

contratto preliminare a fini del contratto definitivo

cioè la parti si ACCORDANO con effetti obbligatori a

prestare reciprocamente cose non esecuzione (COERCIBILE),

ma senso che NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A PRESTARE

il CONSENSO

Es. oggi con SCRITTURA PRIVATA c'è obbligazione alla

successiva conclusione di CONTRATTO DEFINITIVO e il

VENDITORE una promessa a convegno il CONTRATTO

DEFINITO non è più obbligato mai e inadeguatamente

"IL FARE" e "prestare consenso" a cui accennato costituto "fonera giuridica".

Questa perché spesso il contratto può essere concluso con effetti immediati oppure effetti differenti.

Ci può essere l'intesa delle parti a differire il trasferimento del diritto di proprietà su beni (per esmpio).

Per cui, il contratto preliminare è una tecnica di conclusione del rapporto, che non si base sulla prestazione del consenso (differita rispetto all'accordo), cioé un obbligo del venditore, come costituto di ottenere un'imposta firmata dal vendítore di consegnare e trasferire con un succcessivo contratto definitivo.

Ma anche il contratto preliminare è un contratto obbligatorio che attre ad esempio nei negozi traslativi, che intenditicano il diritto di proprietà su un bene, in cui non si può immediatamente trasferire il bene.

Questa obbligatoria di fare è c.d. un obbligazione incidivibile, cioè la prestazione del consenso del contratto preliminare è prima del contratto definitivo, cioé la parti si accordano con effetti obbligatori, ma non necessariamente del consenso non incidivibile, nel senso che nessuno può essere obligato a prestare il consenso.

Es. oggi con scrittura privata c'è... alla successiva conclusione del contratto definitivo e il venditore non è portata a concludere il contratto definitivo ma si può obbligare mai a incidivibile.

Dell'altra parte ha la possibilità

L'unico modo in cui può agire è quello imposto

dall'art 2932 c.c. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

"Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e

non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza

che produca gli effetti del contratto non concluso..."

Può agire in giudizio; può proporre una domanda

giudiziale - non essendo eseguibile la prestazione

patrimoniale del consenso, non può essere imposto al relatizio l'adempimento di prestarlo al consenso e se non lo presta è inadempiente.

In questo caso per contratto si intende il

contratto preliminare a concludere il contratto

definitivo quindi non concluderlo anche se era

obbligato a concluderlo.

ell'altra parte fa una domanda giudiziale,

cioè chiede che il giudice produca una

sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, cioè che produca gli effetti, che

può essere l'effetto traslativo (trasferimento

proprietà), che ha natura costitutiva, cioè

produce quell'effetto che doveva essere oggetto

del contratto definitivo non concluso.

Ma il 2° comma art 2932 c.c. precisa:

"se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione

o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può

ACCOLTA SE LA PARTE CHE L'HA PROPOSTA NON SEGUE LA SUAPRESTAZIONE O NON NE FA OFFERTA NEI MODI DI LEGGE - A MENOCHE LA PRESTAZIONE NON SIA ESIGIBILE

Cioè la domanda viene accolta "solo se" la parteche l'ha proposta, per esempio, PAGA IL PREZZO OOFFRE, cioè con un'offerta reale, il PAGAMENTO DELPREZZO una v

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher belignilorenzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof D'Ettore Felice Maurizio.
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