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Esercizio di un diritto
L'art. 51 1° co. c.p. prevede che: L'esercizio di un diritto... esclude la punibilità.
Per diritto si intende non solo i diritti soggettivi in senso stretto, ma anche di qualunque facoltà legittima di agire riconosciuta dall'ordinamento: libertà costituzionali (libertà di manifestare liberamente il pensiero per esempio), diritti potestativi riconosciuti dal diritto civile.
Per stabilire se un fatto è lecito perché commesso nell'esercizio di un diritto, è necessario accertare preventivamente il contenuto della norma attributiva del diritto: accertare se tra le facoltà costitutive di tale diritto rientri la specifica azione/omissione realizzata dall'agente. (v. contrasto con art. 21 Cost, pag: 322).
Adempimento di un dovere
L'art. 51 1° co. c.p. prevede che: L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità,
esclude la punibilità. 53Il contrasto emerge in questo esempio: norma incriminatrice del sequestro di persona vs. norma che impone all'uff. p.g. di privare della libertà personale chi è colto in flagranza di reato.
- Le norme giuridiche che impongono un dovere scriminante possono provenire da una legge, altri attidotati di forza di legge, fonti sub-legislative, norme di diritto internazionale.
- "imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità". L'ordine quindi deve provenire da una pubblica autorità e non da un privato. Deve essere legittimo formalmente/sostanzialmente:
- Formalmente legittimo: occorrono dei requisiti:
- Competenza dell'organo che lo ha emanato.
- Competenza del destinatario a eseguire l'ordine.
- Sostanzialmente legittimo: quando esistono i presupposti fissati dall'ordinamento per la sua emanazione.
- Formalmente legittimo: occorrono dei requisiti:
- Responsabilità di chi ha emanato un ordine
Illegittimo per il fatto commesso dall'esecutore dell'ordine: concorso di persone nel reato.
Responsabilità di chi ha eseguito un ordine illegittimo: per esempio contro i pubblici impiegati che non sono vincolati all'obbedienza degli ordini dei superiori quando essi sono vietati dalla legge penale.
Non potrà invocare l'esistenza della cdg.
Ex. art. 51 4° co. c.p.: non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
Esistono nel nostro ordinamento ordini illegittimi vincolanti, ma non si tratta mai di un vincolo assoluto. In particolari i militari/polizia hanno si il dovere di eseguire gli ordini dei superiori, ma c'è un triplice limite:
- L'ordine non deve essere formalmente illegittimo.
- Anche se formalmente legittimo, l'ordine non deve essere manifestamente criminoso.
- Non deve essere a conoscenza del
carattere criminoso dell'ordine. L'art. 51 sostiene che ne risponde colui che ha dato l'ordine di realizzare un fatto che costituisce reato e chiesegue l'ordine (non basta dire: qualcuno me l'ha ordinato e io l'ho fatto) se quell'ordine consiste nellarealizzazione di un fatto, salvo che per un'errata percezione della situa concreta il tizio ha creduto diobbedire a un ordine legittimo.
LEGITTIMA DIFESA L'art. 52 1° co. c.p. stabilisce che: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Attraverso questa cdg, in deroga al principio del monopolio dello stato all'uso della forza, l'ordinamento attribuisce al cittadino la facoltà di autotutelare i propri diritti quando corrano il pericolo di essere ingiustamente offesi da terzi.
e lo stato non sia in grado di assicurare una tempestiva risposta da parte dei suoi organi, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.- Venuta meno la vendetta, appaltando la prevenzione / repressione a polizia/magistratura → legittima difesa è un'eccezione: lo stato non può intervenire e ci si deve difendere da soli. Interpretazione in maniera restrittiva.
- Può essere vista come sanzione che colui che reagisce dà all'agente, ma questa visione non convince: se noi la intendessimo come sanzione, il ladro verrebbe sanzionato due volte: con lo sparo di quello che reagisce e con la sanzione penale per il tentato furto. Poi ottica sbagliata pure perché il monopolio della forza è dello stato.
- Nozione di pericolo: il giudice deve compiere una prognosi postuma in
concreto.o Deve accertare se al momento del fatto, tenendo conto di tutte le circostanze esistenti in quel momento, vi era la probabilità del verificarsi di un'offesa ad un diritto dell'agente/terzo, probabilità che andrà accertata usando leggi scientifiche/massime di esperienza.
- Il pericolo deve scaturire da una condotta umana:
- Azione: una rapina per esempio.
- Omissione: omesso impedimento di uno evento lesivo.
- Il pericolo deve essere attuale.
- Imminente e incombente. Il requisito dell'incombenza è entrato un po' in crisi. Per esempio, una donna maltrattata dal marito tossico. La donna è spesso in condizioni di soggezione psicologica, economica, per cui separazione non agibile. La donna uccide la persona violenta nel sonno/quando non è lucido per droga. Il pericolo non è attuale in quel momento ma lo sarà dopo. La giurisprudenza nega la legittima difesa perché non pericolo incombente.
Questa è una visione dei fatti prettamente formalistica.
Perdurante: l'offesa è già in atto, ma ancora non si è esaurita.
- La cdg non opera se:
- Pericolo futuro: non è consentita la difesa preventiva.
- Pericolo passato: il pericolo si è trasformato in danno, è stato neutralizzato o si è dissolto.
OFFESA INGIUSTA A UN DIRITTO PROPRIO O ALTRUI...
Offesa ingiusta a un diritto proprio altrui...
- Per diritto si intende qualsiasi interesse individuale espressamente tutelato dall'ordinamento: diritti della personalità, diritti patrimoniali...
- Titolare del diritto può essere anche una persona giuridica, non solo fisica.
- Persona giuridica privata/pubblica.
Esigendo che il diritto corra il pericolo di un'offesa ingiusta, l'ordinamento subordina la sussistenza di una situazione di legittima difesa al requisito dell'antigiuridicità dell'offesa: non ci
si potrà difendere difronte a pericoli creati nell'esercizio di una facoltà legittima o nell'adempimento di un dovere giuridico.
REQUISITI DELLA DIFESA
La condotta difensiva deve essere innanzitutto necessaria: l'agente deve essere stato costretto dalla necessità di difendersi, non ha alternative realistiche alla ragione (tra cui rientra anche la fuga).
Il pericolo, quindi, non poteva essere neutralizzato:
- Da una condotta alternativa lecita per sventare il pericolo (non poteva difendere il bene senza commettere un fatto penalmente rilevante).
- Condotta meno lesiva di quella tenuta in concreto.
La difesa deve essere proporzionata all'offesa: il divario di valore tra i due beni non deve essere eccessivo.
LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE
Solo in anni recenti, dopo la riforma del 2019 soprattutto, la legittima difesa ha trovato nel nostro ordinamento una specifica disciplina (art. 52 2,3,4° co. c.p.) che attribuisce limiti più ampi.
alla cdg, se ilfatto è commesso nell'abitazione/luoghi di dimora privata e nei luoghi in cui viene esercitata un'attività commerciale, imprenditoriale e professionale. La disciplina sulla legittima difesa domiciliare si articola in due ipotesi: - 2° co.: tale comma è stato inserito dalla l. 13 febbraio 2006 n.59 (che ha assimilato le violazione neiluoghi indicati dall'art. 614 del c.p., comma 1 e 2). Sono previsti diversi limiti: Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cuial primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usaun'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. o Presunzione assoluta di proporzione (sussiste sempre il rapporto diproporzione) tra il benemesso in pericolo e il bene leso dalla reazione difensiva: questa opera automaticamente alverificarsi di determinate condizioni:
- Legittimamente presente: il soggetto deve avere un titolo idoneo (solo loro possono invocarela cdg).
- Sono dunque esclusi il ladro che in quel momento è in casa, l'occupante abusivo... (cisono i problemi poi se si ha un inquilino moroso che ha uno sfratto: riconosciuta lalegittima difesa o no, dato che ufficialmente non ha titolo di occupazione dell'immobile).
- Arma legittimamente detenuta.
- Fine di difendere:
- La propria incolumità.
- Beni propri/altrui, se non c'è desistenza/pericolo di intrusione.
- Fuori dal requisito della proporzione (unico requisito della legittima difesa per cui opera unapresunzione assoluta di proporzione), rimane il requisito del pericolo attuale di un'offesa ingiustaalla persona/patrimonio, creato dall'autore della violazione di
domicilio.o Permane il limite della necessità della difesa: la persona non può difendere il bene minacciato attraverso un comportamento penalmente irrilevante.• Ult. co. (4° co.): è l'ipotesi per cui vi sono modalità violente dell'intrusione.Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.o La presunzione assoluta di legittima difesa opera nei confronti di tutti i requisiti. Norma introdotta con la l. 2019.o Cosa si intende per violenza:▪ Procedendo con un'interpretazione letteraria, questa non ci aiuta, non specificando se si tratti anche di violenza sulle cose.▪ Procedendo con un'interpretazione sistematica, due sono le ottiche possibili:• esigenza di contatto fisico con la vittima
(interpretazione restrittiva).• oppure violenz