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Articolo 7 Costituzione: concetti importanti

Questi sono tre concetti connessi ma distinti, che nel linguaggio comune vengono utilizzati come sinonimi ma così non è. Questi sono:

  • Chiesa cattolica
  • Santa Sede
  • Stato città del Vaticano

Queste tre realtà hanno elementi in comune ma sotto il profilo giuridico sono diverse.

Chiesa cattolica

La Chiesa cattolica per l’ordinamento italiano è una confessione religiosa. Le caratteristiche di questa confessione religiosa non sono determinate dal legislatore italiano, il quale poiché opera all’interno di uno Stato laico non può stabilire quali sono gli elementi costitutivi e specifici di una confessione religiosa. Quindi il legislatore italiano quando utilizza la formula “Chiesa cattolica” rinvia al diritto canonico. Quindi il legislatore italiano fa propria la definizione che ritroviamo nel diritto canonico. Nel diritto canonico la Chiesa cattolica è l’insieme di tutti i battezzati, quindi di tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo.

Per il diritto canonico l’insieme del battezzati costituisce una comunità ed una società. Costituisce una comunità perché tutti i battezzati hanno dei beni (che nell’ottica cattolica) sono strumenti per raggiungere la salvezza. Tali beni sono: la Parola di Dio e i Sacramenti. Costituisce una società perché ha un ordinamento giuridico, in ragione del quale i battezzati vivono all’interno di una struttura giuridicamente organizzata che definisce la posizione di ciascuno di essi. La struttura giuridica del diritto canonico prevede che a capo della Chiesa cattolica ci sia un soggetto che è il Romano Pontefice (papa).

Questa nozione di Chiesa cattolica è la nozione alla quale si riferisce l’art. 7 comma 1 Costituzione, quando afferma che “Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”. In modo specifico nel diritto italiano la Chiesa cattolica ha personalità di diritto pubblico, cioè è un’istituzione di diritto pubblico con dei caratteri specifici, in quanto per lo Stato italiano la Chiesa cattolica è titolare di poteri pubblicistici al pari dello Stato o degli organi statali.

Per esempio: la Chiesa cattolica ha un potere di certificazione al pari dell’amministrazione statale. Quindi la Chiesa cattolica può rilasciare certificato di matrimonio e questo certificato è riconosciuto a tutti gli effetti dallo Stato italiano.

La Chiesa cattolica, come ente pubblico, può applicare delle sanzioni disciplinari su ecclesiastici o religiosi. Queste sanzioni sono riconosciute da parte dello Stato. Invece la Chiesa cattolica non ha personalità giuridica di diritto privato, quindi essa come confessione religiosa non può agire al livello privatistico. Per esempio: non è possibile che ci sia un contratto firmato "Chiesa cattolica", perché come confessione religiosa la Chiesa cattolica è solo un soggetto di diritto pubblico.

Nel diritto privato italiano la Chiesa cattolica agisce attraverso i suoi enti ossia dei soggetti costituiti dall’autorità cattolica ai quali l’ordinamento italiano riconosce personalità giuridica. Questi soggetti agiscono nell’ambito del diritto privato. Per esempio: il bene immobile di una parrocchia non è di proprietà della Chiesa cattolica bensì della parrocchia, che è un ente dotato di personalità giuridica e che agisce attraverso il suo rappresentante (parroco).

L’ordinamento italiano, quando ad agire è un ente ecclesiastico, rinvia spesso al diritto canonico e in modo particolare rinvia al concetto di “patrimonio ecclesiastico”. Il patrimonio ecclesiastico è costituito da tutti i beni (mobili ed immobili) dei quali la Chiesa cattolica si avvale per il raggiungimento dei suoi fini. Quando un giudice italiano deve stabilire se un bene fa parte o meno del patrimonio ecclesiastico si riferisce al Canone 1254 del Codice di diritto canonico. Questo Canone stabilisce quali sono i fini per i quali è legittimo (per la Chiesa) avvalersi di beni mobili o immobili. Questi fini sono:

  • Opere di carità
  • Sostentamento del clero
  • Tutto ciò che serve all’esercizio del culto

Quindi un bene può essere qualificato come elemento costitutivo del patrimonio ecclesiastico se effettivamente l’ente ecclesiastico lo utilizza per questi fini. Questa normativa ha un enorme impatto giuridico in Italia (ma anche in altre nazioni) perché il patrimonio economico della Chiesa cattolica è ingente e quindi i rapporti privatistici che la Chiesa cattolica pone in essere, attraverso i suoi enti, hanno un notevole impatto sull’economia del paese.

A ciò si aggiunge anche un altro elemento: la Chiesa cattolica detiene gran parte del patrimonio artistico italiano e quindi la gestione di questi beni (che hanno rilievo pubblico ma che sono di proprietà degli enti cattolici) richiede una conoscenza del diritto canonico. In ogni caso dobbiamo tenere presente che, sebbene la Chiesa cattolica non ha personalità giuridica di diritto privato e quindi la proprietà e gestione dei suoi beni è realizzata mediante una molteplicità di enti ecclesiastici (soggetti che concretamente entrano in relazione con i privati), per il diritto canonico la proprietà di tutti questi beni spetta al Romano Pontefice. Per il diritto dello Stato invece sono i singoli enti ecclesiastici.

Stato città del Vaticano

Questo è uno Stato che nasce nel 1929 in forza del Trattato del Laterano. Come sappiamo questo Trattato chiude la “questione romana” e cioè risolve il problema della posizione del Romano Pontefice in Italia, problema che si era determinato nel 1870 con la Presa di Roma da parte del Regno italiano. Con il Trattato in questione il Papa viene riconosciuto come sovrano di uno stato enclave (stato che si trova all’interno di un altro Stato).

Il fine dello Stato città del Vaticano è: tutelare la figura del Romano Pontefice. Si tratta di uno Stato che nasce con questo solo obiettivo. Si tratta di uno Stato che si caratterizza per la sua neutralità e per essere uno Stato patrimoniale, in cui il Romano Pontefice ne è proprietario. I rapporti fra Stato italiano e Stato città del Vaticano sono interamente definiti dal Trattato lateranense con una serie di obblighi reciproci.

Lo Stato città del Vaticano è riconosciuto a tutti gli effetti dalla comunità internazionale come uno Stato e per la comunità internazionale il Romano Pontefice è il sovrano di questa entità territoriale. Quindi è evidente la differenza che c’è fra:

  • Chiesa cattolica ➔ Confessione religiosa con personalità giuridica di diritto pubblico e non privato.
  • Stato città del Vaticano ➔ Vero e proprio Stato.

Queste due realtà vengono confuse perché hanno in comune il ROMANO PONTEFICE. Egli è il Capo della Chiesa cattolica e Sovrano dello Stato città del Vaticano. Infatti lo Stato città del Vaticano è uno Stato strumentale ossia nasce solo per garantire al Romano Pontefice di poter svolgere con serenità il suo compito di Capo della Chiesa cattolica, però sotto un profilo giuridico si tratta di due realtà diverse e quindi gli atti che il Romano Pontefice come Capo della Chiesa cattolica non coincidono necessariamente con gli atti che il Romano Pontefice compie come Sovrano dello Stato città del Vaticano.

Esempio: Come Sovrano dello Stato città del Vaticano il Romano Pontefice riceve rappresentanti di tutti gli altri Stati e lo Stato italiano è obbligato a garantire che questi rappresentanti siano liberi di raggiungere lo Stato città del Vaticano, anche quando si tratti di rappresentanti di Stati con i quali lo Stato italiano non è in rapporti diplomatici o addirittura in guerra. Quest’ultima fattispecie si è verificata durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli USA.

Come Capo della Chiesa cattolica il Romano Pontefice riceve i fedeli cattolici o i rappresentanti delle altre confessioni religiose nell’esercizio della sua funzione pastorale. L’art. 7 comma 1 Cost. si riferisce alla Chiesa cattolica e non allo Stato città del Vaticano.

Santa Sede

Questo concetto nasce nel diritto canonico ma poi viene fatto proprio sia dal diritto italiano (che utilizza più volte l’espressione “Santa Sede”).

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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