vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
STATO CITTà DEL VATICANO
Questo è uno Stato che nasce nel 1929 in forza del Trattato del Laterano.
Come sappiamo questo Trattato chiude la “questione romana” e cioè risolve il problema della
posizione del Romano Pontefice in Italia, problema che si era determinato nel 1870 con la Presa di
Roma da parte del Regno italiano.
Con il Trattato in questione il Papa viene riconosciuto come sovrano di uno stato enclave ( stato che
si trova all’interno di un altro Stato ).
Il fine dello Stato città del Vaticano è: tutelare la figura del Romano Pontefice.
Si tratta di uno Stato che nasce con questo solo obiettivo.
Si tratta di uno Stato che si caratterizza per la sua neutralità e per essere uno Stato patrimoniale, in
cui il Romano Pontefice ne è proprietario.
I rapporti fra Stato italiano e Stato città del Vaticano sono interamente definiti dal Trattato
lateranense con una serie di obblighi reciproci.
Lo Stato città del Vaticano è riconosciuto a tutti gli effetti dalla comunità internazionale come uno
Stato e per la comunità internazionale il Romano Pontefice è il sovrano di questa entità territoriale.
Quindi è evidente la differenza che c’è fra: Chiesa cattolica e Stato città del Vaticano.
Chiesa cattolica → Confessione religiosa con personalità giuridica di diritto pubblico e non
• privato.
Stato città del Vaticano → vero e proprio Stato.
•
Queste due realtà vengono confuse perché hanno in comune il ROMANO PONTEFICE.
Egli è il Capo della Chiesa cattolica e Sovrano dello Stato città del Vaticano.
Infatti lo Stato città del Vaticano è uno Stato strumentale ossia nasce solo per garantire al Romano
Pontefice di poter svolgere con serenità il suo compito di Capo della Chiesa cattolica, però sotto un
profilo giuridico si tratta di due realtà diverse e quindi gli atti che il Romano Pontefice come Capo
della Chiesa cattolica non coincidono necessariamente con gli atti che il Romano Pontefice compie
come Sovrano dello Stato città del Vaticano.
Esempio: Come Sovrano dello Stato città del Vaticano il Romano Pontefice riceve rappresentanti di
tutti gli altri Stati e lo Stato italiano è obbligato a garantire che questi rappresentanti siano liberi di
raggiungere lo Stato città del Vaticano, anche quando si tratti di rappresentanti di Stati con i quali lo
Stato italiano non è in rapporti diplomatici o addirittura in guerra. Quest’ultima fattispecie si è
verificata durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli USA.
Come Capo della Chiesa cattolica il Romano Pontefice riceve i fedeli cattolici o i rappresentanti
delle altre confessioni religiose nell’esercizio della sua funzione pastorale.
L’art. 7 comma 1 Cost. si riferisce alla Chiesa cattolica e non allo Stato città del Vaticano.
SANTA SEDE
Questo concetto nasce nel diritto canonico ma poi viene fatto proprio sia dal diritto italiano ( che
utilizza più volte l’espressione “ Santa Sede” ) sia dal diritto internazionale.
Quando questi diritti parlano di Santa Sede richiamano il Codice di diritto canonico.
La Santa Sede, per il Canone 361 del Codice di diritto canonico, indica 2 cose:
In senso stretto → ufficio del Romano Pontefice
• In senso lato → curia romana ( = tutti quegli uffici che collaborano con il Papa )
•
Quindi questo è un concetto che viene ampiamente utilizzato nei rapporti di diritto internazionale e
quando si parla di Santa Sede ci si riferisce a colui che ricopre “l’ufficio di Pietro” e a tutti gli uffici
che aiutano il Papa nell’esercizio della sua funzione.
In modo particolare il concetto di Santa Sede in ambito internazionale è utilizzato quasi
prevalentemente per riferirsi agli uffici che aiutano il Papa ( più che riferirsi al Romano Pontefice ).
Questi uffici sono:
Segreteria di Stato
✔ Questa è l’ufficio che più da vicino aiuta il Papa nell’esercizio della sua missione e in modo
particolare questo è l’ufficio che agisce in nome e per conto del Papa a livelli internazionale.
Questa è presieduta da un cardinale ( Cardinale segretario di Stato o Cardinale segretario di
sua Santità ), che è massimo esponente dell’attività politica e diplomatica della Santa Sede.
All’interno di questa c’è il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, che si occupa di
tutte le questioni che riguardano il rapporto fra la Santa Sede e gli Stati. Quindi questo
ufficio ha il compito di occuparsi delle nunziature ossia delle sedi diplomatiche che la Santa
Sede ha in tutti gli Stati accreditati e cioè in tutti gli Stati che hanno rapporti diplomatici con
la Santa Sede. Le nunziature sono presiedute da un nunzio, che corrisponde al nostro
ambasciatore.
Invece quando uno Stato non ha relazioni diplomatiche con la Santa Sede al posto delle
nunziature ci sono le delegazioni apostoliche e cioè la Chiesa invia un proprio
rappresentante presso le Chiesa locali.
Congregazioni
✔ Sono organi amministrativi ( tipo i nostri Ministeri ) e sono sempre presieduti da vescovi.
Tribunali
✔ I principali sono:
– Signatura apostolica
– Rota romana → si occupa di cause matrimoniali
Tutto questo apparato rientra nel concetto di Santa Sede.
Quando il diritto italiano o il diritto internazionale utilizzano l’espressione “ Santa Sede” si
riferiscono all’ufficio del Romano Pontefice e poi a tutti questi uffici, che costituiscono la curia
romana e che aiutano il Romano Pontefice.
La Santa Sede agisce nell’ambito del diritto internazionale.
Vediamo la disciplina giuridica della Santa Sede sia nel diritto italiano sia nel diritto internazionale.
Nel diritto italiano la S.S. ( che coincide con l’ufficio del Romano Pontefice e della curia romana )
agisce come un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Gli enti ecclesiastici sono persone giuridiche collegate ad una confessione religiosa.
Nell’ordinamento italiano esistono 3 tipi di enti ecclesiastici:
Organo istituzione
• Si tratta di enti che fanno parte della struttura organizzativa di una confessione religiosa.
Quindi nel caso della Chiesa cattolica la S.S. è un ente ecclesiastico che appartiene alla
categoria degli organi istituzioni.
Ente a base associativa
• Si tratta di enti nei quali prevale l’elemento personale.
Sono associazioni di fedeli che hanno ottenuto la personalità giuridica o istituti religiosi.
In questa categoria possono rientrare gli enti ecclesiastici ospedalieri quando questi sono
gestiti da un istituto religioso.
Ente a base fondatizia
• Si tratta di enti caratterizzati dal fatto che hanno un patrimonio destinata ad uno scopo.
Sono enti che, in genere, svolgono attività di beneficenza ( attività a favore delle persone )
utilizzando dei beni che sono stati destinati a questo scopo.
Nel diritto italiano gli enti ecclesiastici sono sottoposti ad una disciplina specifica che prevede una
serie di obblighi ( es: Iscrizione nel libro degli enti ecclesiastici e l’osservanza di tutte le
disposizione patrimoniali e fiscali che riguardano l’attività di queste persone giuridiche. Si tratta di
una disciplina giuridica che valorizza la natura religiosa di queste realtà. )
Un ente viene riconosciuto come ENTE ECCLESIASTICO in 3 modi:
Attraverso una legge ( quando l’ente deve costituirsi )
✔ Attraverso un decreto amministrativo ( quando l’ente ecclesiastico è già presente
✔ nell’ordinamento confessionale e vuole ottenere solo il riconoscimento civile )
Per “antico possesso di Stato” ( quando l’ente ha sempre avuto la personalità giuridica
✔ nell’ordinamento italiano di fatto ossia senza che si ha memoria del titolo con il quale questa
personalità è stata attribuita )
La S.S. ha personalità giuridica per antico possesso di Stato.
Sicuramente la S.S. agisce nel nostro ordinamento come ente ecclesiastico prima del 1865.
Questo è l’anno nel quale lo Stato italiano si è dato un codice civile ( il primo ).
In questo codice la S.S. è riconosciuta come ente ecclesiastico.
In quanto ente ecclesiastico, nell’ordinamento italiano la S.S. ha capacità giuridica privatistica e
quindi può fare tutto ciò che può fare un privato. Nello stesso tempo però la S.S. ha una capacità
giuridica di diritto pubblico, perché essendo la S.S. il soggetto che è a capo della Chiesa cattolica
questo soggetto ha tutti i poteri di comando e tutta la sovranità che l’art. 7 comma 1 Cost. riconosce
alla Chiesa cattolica nel suo ordine.
NB: Solamente la S.S. ( in qualità di ente ecclesiastico ) ha capacitò giuridica di diritto privato e di
diritto pubblico.
La S.S. in quanto soggetto dotato di capacità giuridica di diritto pubblico può emanare
provvedimenti disciplinari o sanzionatori nei confronti di ecclesiastici o religiosi, che lo Stato
italiano si è impegnato a riconoscere ai sensi dell’art. 23 Trattato laterano.
Anche se definita come un ente ecclesiastico la S.S. però è sottoposta a una disciplina giuridica
particolare, che è diversa rispetto a quella che si applica a tutti gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti. Diciamo che la S.S. non è sottoposta a tutti gli obblighi di rendicontazione e
registrazione ai quali sono invece sottoposti gli enti ecclesiastici; quindi la sua è una condizione
giuridica “sui generis”, che trova un riconoscimento nel preambolo del Trattato del Laterano. Il
Trattato del Laterano nel costituire lo Stato-città del Vaticano riconosce esplicitamente alla S.S. una
serie di speciali garanzie finalizzate ad assicurare al Papa l’indipendenza necessaria per svolgere la
sua funzione di Capo della Chiesa universale. Quando però la S.S. ( in questo caso soprattutto gli
organi della curia romana ) agisce nell’ordinamento italiano svolgendo un’attività di diritto privato,
che non è finalizzata in senso stretto al raggiungimento di obiettivi religiosi, è sottoposta alla
disciplina ordinaria. Diverso è invece il caso nel quale la S.S. opera in territori extraterritoriali
( zone della città di Roma che in base al Trattato del Laterano sono sottratte alla giurisdizione civile
italiana come il Banmbin Gesù ).
Posizione della SANTA SEDE nel diritto internazionale
La S.S. è riconosciuta a tutti gli effetti come soggetto di diritto internazionale.
La S.S. è un attore dell’ordinamento internazionale e in questo ordinamento agisce secondo
l’insieme di regole e principi che costituiscono il diritto internazionale stesso. Queste regole