DISPENSE E APPUNTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO
Esame di Diri o Ecclesias co (Giurisprudenza)
Il f enomeno religioso all’inizio veniva regolato dalle chiese: organizzazioni culturali stru urate. Poi si è
modi cata la società e si è modi cato anche l’ogge o di studio della materia. Religione diventa più un fa o
individuale che di gruppo. Quindi la de nizione di diri o ecclesias co appare un po' desueto ai giorni d’oggi.
Il Diri o ecclesias co è una m
ateria trasversale e si riferisce a tu e quelle norme dell’ordinamento
giuridico che si occupano in modo dire o o indire o del fenomeno religioso: a livello cos tuzionale, civile,
penale ecc.
De nizione di DIRITTO ECCLESIASTICO = è il diri o di fonte statale che si occupa del fenomeno religioso a
360°, sia a livello individuale, sia a livello di gruppo (Chiese, Confessioni Religiose). Il diri o ecclesias co è
trasversale e quindi considera ogge o di studio tu e le branche del diri o che si occupano del fenomeno
religioso. Il codice di DE è par colare perché ci sono par della cos tuzione, del codice civile, penale ecc.
Principali pro li del diri o ecclesias co: !
Analisi storica dei rappor tra potere secolare (Impero/Stato) e Chiesa è solo negli ul mi decenni
- che abbiamo avuto una modi ca del conce o di chiesa e di vocazione religiosa. Come si sono
stru ura nel corso dei secoli i rappor tra la Chiesa e lo Stato (anche se per i primi anni di storia la
Chiesa si parametrava con l’Impero).
1. Cesaropapismo (chiesa in posizione subordinata all’imperatore)
2. Teocrazia (chiesa che sovrastava impero)
3. Giurisdizionalismo
4. Concordato (a uale).
Studio delle norme della Carta cos tuzionale che si occupano dire amente del fa ore religioso,
- (Ar . 7 – 8 – 19 – 20. Conoscerli a memoria per l’esame), ma ce ne sono molte altre che se ne
occupano indire amente. Art. 7, chiesa ca olica al tempo della promulgazione della cos tuzione e
ancora oggi è la confessione di maggioranza in Italia. Ar . 7,8,20 fenomeno religioso dal punto di
vista della comunità, art. 19 vede anche l’aspe o individuale.
!
Gli En Ecclesias ci sono quegli strumen , quei mezzi che vengono u lizza dalle confessioni
- religiose per realizzare i propri ni nel territorio. Quella più stru urata anche per origini storiche è
la confessione ca olica che a raverso gli en è presente pra camente ovunque. Es. parrocchie,
diocesi.
Il matrimonio
-
METODO DI STUDIO
Storico => tu e le norme verranno studiate in modo prospe co e dinamico (analisi diacronica)
• Interdisciplinare
• Comparato
•
FONTI DI PRODUZIONE
Unilaterali statali => fon che sono poste in essere dallo Stato (norme, leggi) in modo unilaterale, senza
confrontarsi con le confessioni religiose. Es. codice del terzo se ore, è fonte di produzione del diri o
!
ecclesias co unilaterale statale norme cos tuzionali, leggi ordinarie, leggi regionali (art. 117 co. 3 Cost),
regolamen e circolari.
Leggi cos tuzionali
- Leggi ordinarie / Leggi regionali
- Regolamen : disciplinano le modalità applica ve delle norme di legge e devono essere conformi a
- queste
Circolari: norme interne della pubblica amministrazione che impongono norme di azione degli u ci
- inferiori in base al principio gerarchico.
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Art. 117. co. 2 Cost. = competenza esclusiva statale riguarda le forme apicali di relazione fra Sta e
Chiese, quindi i rappor di garanzia o di libertà in senso stre o. ➔
Art. 117 co. 3 Cost. = competenza concorrente Stato-Regioni / competenza esclusiva regionale istruzione,
formazione professionale, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione delle
a vità culturali.
Unilaterali confessionali (rinvio formale) => consistono nel fa o che il legislatore italiano in alcune materie
non crea norme unilaterali statali perché magari non ha interesse né competenze e preferisce rinviare alle
norme confessionali (codice di diri o canonico).
Bilaterali (Concorda /Intese) => fon che nascono dall’incontro tra il diri o statale e il diri o confessionale,
scambio (accordo del ‘84) che prende nome di Concordato (Stato - Chiesa ca olica) o di Intesa (Stato –
confessioni religiose / di minoranza / aca oliche).
DISTINZIONE DIRITTO ECCLESIASTICO – DIRITTO CANONICO
Diri o canonico: fonte unilaterale confessionale, ordinamento giuridico della Chiesa ca olica. È il diri o
interno della Chiesa ca olica. Es. tu a la norma va in materia di contra viene richiamata e fa a propria. Il
codice di diri o canonico vale universalmente, si applica in Italia, negli Usa e così via, la Chiesa ca olica è
universale e quindi questo diri o è internazionale. Questa cara eris ca richiede una certa elas cità e di
ada amento in base ai contes in cui si trova ad operare e spesso fa rinvio ai codici civili locali.
Diri o ecclesias co: è una parte del diri o dello Stato che si occupa del fenomeno religioso.
1. Ques due mondi possono interagire quando il diri o ecclesias co richiama il diri o canonico e
viceversa.
DISTINZIONE TERMINOLOGICA
!
Ius Publicum Ecclesias cum è una parte del diri o canonico che si occupa dei rappor tra Chiesa e Sta ,
si occupa quindi dell’aspe o internazionale, sorta di interfaccia giuridico per disciplinare le relazioni tra
diri o canonico e altri Sta . !
Ius Ecclesias cum in Civitate Positum è il diri o ecclesias co statale (la Civitas = ci à dell’uomo).
DISTINZIONE TRA GIURISDIZIONE CIVILE E CANONICA (il ci adino si trova in mezzo spesso. Es. aborto,
diri o canonico colpisce con la scomunica non solo la donna ma anche tu coloro che collaborano alla
realizzazione di questo risultato // nel diri o statale i medici sono obbliga a pra care l’aborto = si risolve
con il diri o ecclesias co, con l’obiezione di coscienza).
Funzione ART. 7 co. 1 Cost => “Lo Stato e la Chiesa ca olica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipenden
e sovrani. I loro rappor sono regola dai Pa Lateranensi. Le modi cazioni dei Pa , acce ate dalle due
par , non richiedono procedimento di revisione cos tuzionale”.
Ordine = capire chi ha la competenza sulle competenze.
DIRITTO CANONICO => è un diri o confessionale
Fon di produzione: !
Diri o divino Dio è il creatore della norma
- !
Diri o umano l’uomo è l’autore della legge
-
Diri o canonico divino si dis ngue in:
Diri o rivelato o posi vo => è cos tuito dalle Sacre Scri ure (An ca Alleanza, Nuova Alleanza e
• !
tradizione orale) vangelo immodi cabile, fonte estremamente rigida.
Diri o Naturale => “è il complesso dei principi impressi da Dio nella coscienza dell’uomo” (S.
• !
Tommaso d’Aquino) Dio è l’archite o supremo dell’universo e ha dato delle regole. Es.
matrimonio: evidenzia come la maternità sia la ragion d’essere del matrimonio secondo il diri o
naturale, quindi per la chiesa l’unico po di matrimonio possibile sia quello eterosessuale. Il diri o
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naturale è il te o al potere del Papa, sulla chiesa ha un potere assoluto ma con un limite, che è il
diri o divino (se per assurdo emanasse una disposizione contraria il Papa si auto scomunica, da
solo, perché non può essere giudicato da nessuno, non può subire un processo e nessun a o
emanato dal Papa può essere giudicato in giudizio, è inappellabile una sentenza del papa. Se
qualcuno decidesse di appellarla verrebbe scomunicato). Es. se decidesse di perme ere il
matrimonio tra omosessuali andrebbe a cozzare contro il diri o divino, sarebbe fuori dalla
comunione.
DELITTI CONTRO LA RELIGIONE E L’UNITÀ DELLA CHIESA (canone 1364)
Apostasia => “apostata”, colui o colei il quale rinnega la propria fede in toto, completamente
- (conversione ad un’altra religione e totalmente ateo).
Eresia => “scelta” di fede, una persona ca olica ma in un certo momento su alcuni dogmi della fede
- fa una scelta culturale, loso ca, teologica diversa e contraria. Es. arianesimo, secondo Ario Gesù
aveva solo la natura umana.
Scisma (Ubi Petrus ibi Ecclesia) => “separazione”, messa in discussione della gerarchia della Chiesa,
- a par re da San Pietro.
RATIO IURIS / RATIO SALUTIS => Salus Animarum Suprema Lex (canone 1752)
!
Ra o Iuris VS Ra o Salu s la ra o del diri o canonico è la salvezza delle anime.
Cara eris che del diri o canonico:
1. Elas cità/Flessibilità/Du lità
2. Razionalità della norma e della obbligatorietà
3. Equità/Epicheia/Caritas
4. Fine ul mo “Salus animarum”
5. Diri o Personale (can. 11)
6. Diversa concezione del Principio di legalità (nullum crimen sine priva legis penalis) => è possibile che
un comportamento di per sé illecito, crea nocumento alla salus animarum, può essere colpito anche
successivamente. Questo perché il ne ul mo della Chiesa non è quello statale ma è la salvezza
delle anime.
EQUITÀ CANONICA = applicazione della gius zia mi gata dalla misericordia. L’equità si oppone all’idea
del diri o posi vo “dura lex, sed lex”, diri o rigido che può diventare qualcosa di ingiusto. Il diri o deve
essere du le davan ad un bene superiore, cioè la gius zia sostanziale che consente di tutelare la salus
animarum: s amo parlando del diri o umano (non del diri o divino che sta sopra a tu o).
RAPPORTO tra CHIESE PARTICOLARI (nella loro somma cos tuiscono la chiesa universale, sebbene la chiesa
universale è maggiore della somma delle chiese par colari) e CHIESA UNIVERSALE (unica, quella ca olica).
Diocesi => è la chiesa par colare per antonomasia, la somma di tu e le diocesi creano la chiesa universale.
GERARCHIA
LA DI GOVERNO DELLA CHIESA PARTICOLARE (diocesi)
!
1. Ordinario del luogo (Vescovo, Prelato, Abbate ecc.) vescovo somma tu i poteri (legisla vo,
esecu vo e giudiziario), perché nella chiesa NON esiste il principio della separazione organica dei
poteri. Ma il vescovo delega alcuni dei loro poteri ad altri sogge , quindi c’è una ripar zione
funzionale, ossia determinate funzioni come quella giudiziaria vengono delegate ad altri sogge .
!
2. Vescovo Vicario/Ausiliare o Vicario generale generale sos tuisce il vescovo
!
3. Vicario Giudiziale/Vicari episcopali/territoriali giudiziale si occupano della giurisdizione,
episcopali sono responsabili per materia
!
4. Capitolo (ca edrale/Collegiale) insieme di sacerdo che vengono scel dal vescovo che li nomina
come gestori della ca edrale o dalla cappella pala na e acquisiscono anche il tolo di monsignore.
Quest’ul mo è un tolo conferito dal papa, al servizio della santa sede, monsignori sono:
cappellano di sua san tà, cappellano d’onore, protonotaico apostolico.
!
5. Vicario Foraneo (arciprete) parroco della ca edrale
6. Parroci
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LA GERARCHIA DI GOVERNO DELLA CHIESA UNIVERSALE
1. Romano Ponte ce (Papa) = monarca assoluto: supremo legislatore, capo del governo e supremo
giudice.
2. Collegio dei Vescovi (collegialità immanente o di usa/Concili Ecumenici) = composto da tu i
vescovi dal mondo, anche il papa è un vescovo ma essendo il vescovo di Roma gli a ribuisce il tolo
di Papa: può agire o da solo su tu e le materie. Il bastone ricurvo dei vescovi simboleggia il fa o
che devono so ostare al potere del papa che ha il bastone dri o. In questo collegio il Papa non può
andare mai in minoranza. Il collegio dei vescovi è il discendente dei dodici apostoli / il Papa è il
discendente di San Pietro.
a. Collegio che funziona a raverso i concili ecumenici: riunioni di tu i vescovi del mondo in
un determinato luogo (es. Concilio Va cano II).
b. Collegialità immanente o di usa: consultazioni con i vari vescovi del mondo tramite
moderne tecnologie.
3. Sinodo dei Vescovi = prima, quando non esistevano queste moderne tecnologie, si è pensato al
sinodo, che è un organo che raggruppa i vescovi ma molto più semplice da convocare, perché non
devono partecipare per forza tu i vescovi del mondo. Recentemente il Papa ha chiamato a
raccolta solo i vescovi dell’Oceania.
4. Collegio Cardinalizio = composto da tu i cardinali.
5. Curia Romana (Segreteria di Stato) = la Santa sede coincide con la persona sica del ponte ce e in
senso ampio coincide con il romano ponte ce e la curia romana. Quest’ul ma esercita per nome e
per conto del Papa una serie di poteri che lui delega: ripar zione dei poteri funzionale. L’u cio più
importante è la segreteria di Stato. Ma ci sono anche altri organi, la congregazione per la do rina
della fede, discendente della storica inquisizione: oggi si occupa di reprimere dei deli più gravi,
come il deli o di pedo lia.
6. Lega Ponte ci = ambasciatori del papa, corpo diploma co. Ambasciatori che vengono chiama
nunzi apostolici per tradizione hanno un ruolo importante, in qualsiasi sede diploma co viene
considerato il più importante della sede, il decano degli ambasciatori.
N.B. SANTA SEDE: in senso stre o coincide con la persona del Papa, in senso ampio coincide con il Papa e
con la curia romana.
TRE FUNZIONI DELLA CHIESA (Munus = potere):
!
1. Munus Docendi compito di insegnare la verità per raggiungere la salvezza
!
2. Munus Sanc candi sacramen che fanno ricevere la vita spirituale
!
3. Munus Regendi indicazione della via, della strada che conduce alla salus animarum
a. MUNUS JUDICANDI = Tribunali apostolici della Curia Romana: Rota Romana (tribunale di
merito di appello, noto perché si occupa sopra u o della nullità matrimoniali. I giudici sono
scel dal Papa in tu e le par del mondo, sono in meno di 300, sono tribunali internazionali
ossia ricevono cause da tu e le par del mondo, la lingua u ciale è il la no e infa le
sentenze o gli a sono scri in la no), Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
(divisa in due sezioni, la prima è giudice di legi mità, la seconda è come il Consiglio di
Stato, quindi giudice amministra vo), Supremo Tribunale della Penitenzieria Apostolica (si
occupa delle ques oni di coscienza).
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I PRINCIPALI SISTEMI DI RAPPORTI TRA IMPERO/STATO E CHIESA SONO:
CESARO-PAPISMO IN ORIENTE (Costantino)
Imperatore consacrato era a sua volta quasi divino, in Oriente si usava prostrarsi davan all’imperatore.
Cristo Pantocratore che domina tu o, pico dell’arte bizan na. Subordinazione del potere spirituale al
potere temporale. Coincidenza che dura no al 382 d.C., 380 segna un momento di svolta: religione
cris ana diventa religione di Stato. Imperatore era dio per eccellenza che doveva essere adorato da tu e le
gen dell’impero, come elemento poli co aggregante ed uni cante, quindi bisognava imporre il culto
dell’imperatore.
Presuppos del Cesaro-Papismo
Con il termine di Cesaro-Papismo ci si riferisce all’idea di subordinare il potere spirituale a quello
• temporale.
Il diri o romano imperiale prevedeva che la carica di Ponte ce Massimo coincidesse con quella
• dell’Imperatore ( no al 382 d.C.)
Nell’età imperiale si a erma il culto dell’Imperatore.
• Paganesimo cara erizzato da politeismo, sistema mitologico aperto, sincre smo religioso, culto
• dell’imperatore (apoteosi = divinizzazione).
Valenza civile della religione pagana con funzione di uni cazione dell’Impero (Pax deorum).
• Tolleranza dentro il sistema Politeis co.
•
Rivoluzione cris ana personalismo
• Monoteismo (cancellazione della cosmologia pagana) e (e ca dell’azione: homo
faber). Bene giuridico tutelato dalla norma dell’impero era la divisione dell’Impero (“crimen nominis
chris ani”), persecuzioni. Ebrei non vennero perseguita anche se monoteis perché in loro c’è la
mancanza di proseli smo, non erano troppo di cili da seguire.
Il Cris anesimo ri uta ogni apparentamento con la Religio An qua e a erma di predicare l’unica
• verità.
I cris ani, pur non contestando l’autorità poli ca, respingono come falso ed empio il substrato
• religioso posto a fondamento dell’autorità dell’Imperatore, ossia il suo essere Divus.
Persecuzioni e il “criminen nominis chris ani” (dal 62 d.C. con Nerone no al 304 con Galerio).
• Il problema dei Lapsi (cadu ).
•
2. Simboli => Titulus Crucis. Simboli cris ani, cristogramma: sono abbreviazioni del nome di Gesù
(simbolo del pesce, Apocalisse di Giovanni, sangue, uva, vino e pane). Non si trovava la croce: 312
siamo a Roma, a Ponte Milvio, si doveva comba ere la ba aglia decisiva, Costan no è piu osto
inquieto perché sa che è in inferiorità numerica di truppe, durante quella no e fa un sogno di un
angelo che gli dice in greco “se u lizzerai questo segno vincerai”. Costan no segue le indicazioni
dell’angelo, fa indossare ai suoi solda questo simbolo e la ba aglia viene vinta da Costan no. Da
questo momento si guarda alla religione cris an
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