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Estratto del documento

EFFETTI NEL TEMPO.

L’obiettivo della Corte è che per effetto della sua sentenza rapporti ormai consolidati non vengano

travolti; quindi, la Corte limita gli effetti di una sua pronuncia pregiudiziale, a condizione che ci sia

la prova che una non limitazione nel tempo sia idonea a evitare comportamenti turbativi. La durata

delle pronunce può anche essere limitata se ne fanno richiesta le parti.

PROCEDURA

Il rinvio pregiudiziale sospende il giudizio a quo; una volta che la Corte prende in carica il

fascicolo, passa qualche mese per le traduzioni. Decorso qualche mese viene fatta comunicazione

alle parti, unica memoria delle parti sono le osservazioni da presentare entro 60 giorni.

Ultimo comma art. 267 TFUE (norma aggiunta di recente) → Quando una questione del genere è

sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in

stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

2 possibili procedimenti

1. Procedimento accelerato

2. Procedimento pregiudiziale urgente (p.p.u.) → in 15 giorni si deve concludere tutto.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA della Corte di giustizia (lo ha anche il Tribunale). La

Corte di giustizia ha anche un Statuto.

In questi due casi esiste un generale potere cautelare in capo alla Corte

→ può ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato

→ può ordinare i provvedimenti provvisori necessari

2. RICORSI DIRETTI (ricorso per impugnazione diretta) → art. 263 TFUE.

Comma 1: La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità

I. sugli atti legislativi 60

II. sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non

siano raccomandazioni o pareri → quindi si può pronunciare sulle comunicazioni della

Commissione (la Commissione ha preso la tendenza ad adottare raccomandazioni quando

deve spiegare materie difficili in materia di antitrust); sono impugnabili anche le

risoluzioni del Parlamento europeo.

III. sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti

giuridici nei confronti di terzi

IV. sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei

confronti di terzi.

→ questa norma è espressione nel diritto dell’Unione dello “stato di diritto”: la Corte ha

competenza a pronunciarsi su tutte le regole, tutti gli atti produttivi di effetti giuridici.

Commi 2: VIZI → La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi

(1) per incompetenza

(2) violazione delle forme sostanziali → adozione di un atto che dischiude la procedura

legislativa ordinaria che nel caso non viene adottata

(3) violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione

(4) per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal

Consiglio o dalla Commissione → quando il potere viene esercitato per ottenere risultati

diversi da quelli per cui il potere dovrebbe essere esercitato (es. limito la circolazione

delle sigarette ma per far smettere di fumare le persone)

Comma 3: la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca

centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie pre-

rogative.

La Corte di giustizia ha anche competenza/giurisdizione di merito (es. in materia antitrust) in

materia di sanzioni.

Individuazione dei SOGGETTI LEGITTIMATI A IMPUGNARE:

Ricorrenti PRIVILEGIATI:

1. gli Stati membri

2. il Parlamento europeo

3. il Consiglio

4. la Commissione

Ricorrenti SEMI PRIVILEGIATI:

1. Corte dei conti

2. Banca centrale europea 61

3. Comitato delle regioni

Condizione: il ricorso deve avere il fine di salvaguardare le proprie prerogative

Ricorrenti NON PRIVILEGIATI Comma 4 → prassi applicativa difficile

1. Qualsiasi persona giuridica

2. Qualsiasi persona fisica

Condizione: possono impugnare atti che riguardano direttamente e individualmente quella

persona ricorrente

Sentenza Plaoman

→ la caratteristica dell’individualità richiede un nesso di causalità tra la misura adottata e la

questione che la riguarda (probatio diabolica)

→ gli atti a portata regolamentare sono diversi da quelli adottati con procedura legislativa

L’impugnazione di alcuni che vengono ingiustamente utilizzati per cercare di sostenere che dal

punto di vista della tutela giurisdizionale l’UE non funziona e quindi c’è una garanzia inferiore

per le persone → io non posso impugnare un regolamento in quanto persona fisica/giuridica ma

ho, a mia disposizione, un’altro strumento ossia il rinvio pregiudiziale: in certi casi, è

necessario il filtro del giudice nazionale. Con entrambi gli strumenti ottengo un controllo di

legalità sull’atto.

3. PROCEDURA DI INFRAZIONE → è voluta a verificare la conformità di atti e

comportamenti col diritto dell’Unione (la Commissione è guardiana degli atti); la procedura è

volta a eliminare gli effetti dell’inadempimento agli occhi degli stati.

Come viene attivata la procedura di infrazione?

• Art. 258 TFUE → FASE PRE-CONTENZIOSO

1. Attivazione da parte della Commissione d’ufficio o su segnalazione di III (un

tempo, tale procedura era utilizzata molto dagli avvocati)

2. Richiesta di informazioni allo Stato membro

3. Lo Stato risponde o fa rispondere dagli organi competenti

4. Se lo stato membro non da informazioni adeguate, la Commissione invia una

“LETTERA DI MESSA IN MORA” ossia un atto dove la Commissione notifica gli

addebiti allo SM

5. Alla fine della fase contraddittoria, la Commissione può decidere di pensare che la

procedura di infrazione non deve aver seguito, oppure di andare avanti adottando un

PARERE MOTIVATO (atto non vincolante) con il quale cristallizza in fatto e in

diritto l’inadempimento e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine

6. Nel caso in cui lo SM non si adegui al aprire motivato, la Commissione può presentare

RICORSO per indempimento davanti alla Corte di giustizia contro lo Stato in

questione 62

→ finisce così la fase pre-contenziosa e inizia la fase contenziosa

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi

a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto

lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si

conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di

giustizia dell'Unione europea.

“Può adire” → assunzione di discrezionalità della Commissione; non ha un obbligo tant’è

che non è consentito il ricorso in carenza. Nella maggior parte dei casi, se lo Stato non si

conforma al parere motivato, si preferisce riaprire il dialogo con lo Stato membro anziché

rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia dell’UE.

Se uno Stato adempie o comunque riconosce il suo inadempimento, comunque si può

procedere con la causa; lo Stato che ha subito una sentenza di inadempimento può essere

condannato a pagare delle sanzioni che possono essere richieste dalla Commissioni durante

la 1^ fase contenziosa se si sta trattando di non recepimento delle direttive (paragrafo 3

dell’art. 260 TFUE). Quindi la Commissione può richiedere

‣ Accertamento dell’inadempimento

‣ Sanzione

Negli altri casi, la sanzione può essere irrogata soltanto dopo la prima sentenza della Corte

dopo la quale lo Stato dimostra di non adempiere.

→ La Commissione deve però PROVARE l’inadempimento dello Stato

→ anche in questi processi, è possibile anche adottare delle misure cautelari

→ una volta che c’è la sentenza della Corte, lo Stato non può più contestare

l’inadempimento ma può solo adempiere nei termini stabiliti

• Art. 260 TFUE → CONTENZIOSO

Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha

mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a

prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della

sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di

presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o

della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri

adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla

sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di

una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258

rep tando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare

le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo

63

u­ ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da

parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il

pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato

dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

PROCEDURA DI INFRAZIONE DI DIRITTO COMUNE → si applica in tutti i casi non predetti

Art. 259 TFUE anche gli altri Stati membri possono usufruire del procedimento di infrazione e non

soltanto la Commissione.

“Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi

che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una

pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, DEVE

rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato DOPO che gli Stati interessati siano posti in

condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di 3 mesi dalla domanda, la

mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.”

→ Sono pochi i casi in cui si attua tale disposizione. Fino a pochi anni fa vi era stato un unico caso.

Gli stati ovviamente d

Dettagli
A.A. 2023-2024
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannagazzano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Munari Francesco.