DIRITTO DI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
ART. 9 ( PROMOZIONE DELLA CULTURA ED INTERVENTO DI TUTELA)
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
ART. 117 ( TUTELA ALLO STATO E VALORIZZAZIONE ALLE REGIONI )
ART. 118 ( SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE – avviata dalla Legge Ronchey del 1994
E VERTICALE )
- TESTO UNICO DELLE DISPOSIZONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
( d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 )
- CODICE URBANI
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO entrato in vigore il 1° maggio 2004
( emanato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 )
- CONCETTO DI BENE CULTURALE
Il recente codice ricomprende sotto la categoria del patrimonio culturale sia i beni culturali, ovvero “ le cose
immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, , presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge e in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà “, sia quelli paesaggistici, cioè gli immobili e le aree indicati nell’art. 134 “
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni
individuati dalla legge o in base alla legge “.
BENI MOBILI e IMMOBILI
Beni mobili si può spostare senza perdere le proprie caratteristiche, Beni Immobili sono infissi nel suolo in
quanto spostandoli perdono la loro essenza. Per i beni mobili è proprietario chi è il possessore, quando i beni
immobili hanno le caratteristiche di BENI CULTURALI, lo Stato impone un vincolo su quel bene.
Per comprendere, quindi, quali beni, in effetti, possano essere classificati come mobili, dobbiamo far ricorso
alla definizione che l'art. 812 C.C. da dei beni immobili:" Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi
d'acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò
che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni"La norma, quindi, tende a ricomprendere
nella categoria dei beni mobili tutti quei beni che non possono essere classificati come immobili.La
distinzione fra le due categorie, risulta importante, poiché la legge sancisce tutele e modalità di trasferimento
differenti per le due tipologie di beni.
I beni mobili si differenziano, a loro volta, in:
beni mobili veri e propri che, per il trasferimento, non necessitano di forma scritta ad substantiam.
beni mobili registrati, ossia quei beni (art.815 C.C.) che sono iscritti in pubblici registri.
Beni mobili registrati [modifica]
I beni mobili registrati sono soggetti alla disciplina, particolare, prevista per i beni iscritti in un particolare
registro. Ad esempio, le autovetture, sono soggette a particolare regolamentazione proprio perché iscritte al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA); allo stesso modo le navi e gli aeromobili, seguono la disciplina
dettata ad hoc dal legislatore. In particolare le navi e gli aeromobili, sono disciplinati (almeno per quanto
riguarda il trasferimento di diritti) in maniera non dissimile dai beni immobili; sarà, ad esempio, richiesta la
forma scritta ad substantiam per un eventuale atto di vendita.
Art 1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.Gli altri
soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del
loro patrimonio culturale.I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale
sono tenuti a garantirne la conservazione..Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di
tutela. Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici
territoriali", cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal
Titolo I della Parte seconda del presente codice. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano
ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non
appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato
riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al
Ministero.
[comma così sostituito dal D.Lgs. 156/2006]. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di
seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela [anche su
raccolte librarie private, nonché: parole soppresse dal D.Lgs.156/2006] su carte geografiche, spartiti musicali,
fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione
ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la
valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi
o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione
del patrimonio culturale. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento,
l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
- IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
La storia
Organi centrali
Organi periferici
- INDIVIDUAZIONE E REGIME GIURIDICO DEI BENI CULTURALI
BENI PUBBLICI: tutti quei beni mobili ed immobili in ordine ai quali la pubblica amministrazione dispone di
particolari poteri pubblici e in relazione ai quali può quindi parlarsi di proprietà pubblica. ( appartenenza ad un
soggetto pubblico ).
Distinzione fondamentale:
- BENI DEMANIALI: Fanno parte del demanio pubblico. Tali beni sono inalienabili e non possono essere
oggetto di titoli di trasferimento a favore di terzi ( come l’usucapione o il contratto ). Sono quindi in usucapibili
ovvero non idonei al possesso essendo l’usucapione un modo di acquisto della proprietà a titolo originario
basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa.
Beni del demanio naturale (lido di mare, fiumi, torrenti…)
Beni del demanio artificiale (porti, strade, immobili di interesse culturale…)
Beni del demanio necessario (sono tutti quei beni che la legge ha destinato alla proprietà pubblica, ed in
particolare al regime demaniale, indipendentemente dal fatto che siano naturali o artificiali.
Beni del demanio accidentale (tutti quei beni che possono essere oggetto di proprietà sia privata che pubblica,
ma che, se appartengono allo Stato, fanno parte del demanio pubblico: strade, autostrade, acquedotti…)
- BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI : foreste, miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è
sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e
artistico, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili militari e le navi da guerra. Ed inoltre gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e
gli altri beni destinati a pubblico servizio.
Non sono considerati inalienabili.
- BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILI : Sono i beni che lo Stato possiede a titolo di proprietà privata. Essi
servono a produrre reddito. Possono quindi essere oggetto di tutti i diritti reali e di obbligazione che
l’ordinamento prevede, con la sola finalità di produrre ricchezza a beneficio della pubblica amministrazione.
-Il Codice dei Beni culturali richiama il criterio di partizione previsto nel C.C ., precisando che l’inalienabilità dei
beni del demanio culturale è derogabile nei soli casi previsti dallo stesso Codice. Così all’articolo 54 sono
elencati i beni culturali demaniali che non possono essere oggetto di alienazione. L’elenco comprende: gli
immobili e le aree di interesse archeologico; gli immobili riconosciuti monumenti nazionali; le universalità di
beni mobili (biblioteche, archivi…) ed i singoli beni mobili facenti parte di tali universalità; i beni mobili che
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni fa, fino a quando non sia
intervenuta la verifica dell’interesse culturale; le cose immobili appartenenti allo Stato e agli enti territoriali
dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive, religiose.
-Inizio e cessazione della demanialità: demanio naturale) la condizione di demanialità viene acquisita quando
si verifica l’evento naturale che ne determina la venuta ad esistenza; cessa quando cessa l’esistenza fisica del
bene stesso.
Demanio accidentale) Al fine dell’attribuzione del carattere di demanialità a tali beni è necessaria oltre
all’iscrizione del bene negli appositi elenchi, anche un provvedimento amministrativo che definisca la
destinazione del bene ad un uso pubblico specifico, tale da ricondurlo nel regime di demanialità.
LA VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE
Verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici. Vanno esclusi comunque: archivi e singoli documenti dello
Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici; musei, pinacoteche; biblioteche. Ricordiamo l’articolo 12:
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, procedendo alla loro schedatura sulla base di indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Ai fini del comma 2, il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica e della documentazione conoscitiva ad esse inerente. Per i beni del
demanio, il decreto è adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio e stabilisce anche i termini del
procedimento; e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche d’intesa con la competente
direzione generale dei lavori e del demanio.
Il contenuto delle schede e degli elenchi consiste nell’indicazione dettagliata di data quali la qualificazione
giuridica dell’ente proprietario, la natura del bene, la denominazione del bene e i dati catastali dello stesso, la
destinazione d’uso attuale, il periodo di realizzazione, le precedenti valutazioni di interesse culturale.
Ancora gli elenchi devono essere corredati da schede descrittive contenenti ogni tipo di elemento utile alla
verifica, come documentazione grafica, fotografica e planimetrica, descrizione storica e morfologica,
indicazione della presenza di elementi decorativi di pregio e precedenti schedature effettuate.
a) esito positivo della verifica: le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica
con esito positivo, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero ed all’Agenzia del demanio,
per finalità di monitoraggio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive
competenze istituzionali.
b) esito negativo della verifica: nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello
Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai
competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazione
dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. Le cose per le quali si è
proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.
<< La mancata comunicazione dell’esito della verifica nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione
della scheda equivale ad esito negativo della verifica >> ( silenzio - assenso ).
- Le fasi del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale :
1) fase di iniziativa: la Soprintendenza di propria iniziativa o su motivata richiesta della Regione o di ogni altro
ente territoriale interessato avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale
2) comunicazione di avvio del procedimento
3) fase istruttoria : la Soprintendenza può avvalersi di ogni mezzo per accertare la sussistenza dell’interesse
culturale e tale attività istruttoria ( ricerche, consulenze d’esperti…), deve essere dettagliatamente riportata
nella motivazione del provvedimento finale
4) fase costitutiva: emissione del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, che deve avere la
forma scritta
5) la notifica della dichiarazione dell’interesse culturale : il provvedimento viene comunicato all’interessato
- E’ ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità ( violazioni di legge, incompetenza o eccesso di
potere, realizzati dall’amministrazione durante il procedimento ) e di merito ( si contesta la valutazione tecnico-
giuridica fatta dalla Soprintendenza), entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione. In caso di accoglimento,
il provvedimento viene annullato, ossia si considera come mai esistito.
- L’art. 17 prevede l’attività di catalogazione successiva all’attività di accertamento dell’interesse culturale sia
dei beni pubblici che di quelli privati. A tale fine il Ministero insieme alle Regioni individua e definisce
metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale ed integrazione
in rete delle banche dati dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali. Tutti i dati raccolti tramite tali attività
confluiscono nel catalogo nazionale dei beni culturali. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni di
interesse culturale dei beni privati è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della
riservatezza.
- Per ritrovamenti e scoperte si intendono le ricerche finalizzate a riportare alla luce i beni di interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ovvero il ritrovamento casuale e fortuito di detti beni.
Per agevolare l’esecuzione di dette ricerche è perciò previsto che il Ministero possa ordinare l’occupazione
temporanea degli immobili sui quali devono essere eseguite le ricerche e le opere, dietro pagamento di una
indennità di occupazione. Per chi le scopre fortuitamente il codice stabilisce che deve denunciarne la scoperta
entro le successive 24 ore al soprintendente o al sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza. Lo scopritore è
tenuto a curare la conservazione temporanea dei beni senza però rimuoverli dal luogo in cui li ha rinvenuti,
salvo che non venga messa in pericolo la sicurezza e la conservazione dei beni stessi, in tal caso vengono
rimossi. Le spese eventualmente sostenute per la custodia sono rimborsate dal Ministero. Il Codice riconosce
al proprietario dell’immobile in cui il ritrovamento è avvenuto, al concessionario o allo scopritore, un premio
non superiore ad un quarto del valore delle cose ritrovate. Se il proprietario è anche concessionario o
scopritore, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate o scoperte.
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI
I beni immobili sono registrati nei pubblici registri nei pubblichi registri sono segnalati anche i vincoli
che è una forma di tutela che limita il proprietario del bene
Il principio fondamentale sul quale è incarnato Il Codice è volto alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale al fine di “preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo
sviluppo della cultura”.
La tutela comprende l’individuazione del bene, la catalogazione del patrimonio artistico-storico e la sua
conservazione.
La tutela dei beni culturali è costituzionalmente affidata alla Repubblica e quindi innanzitutto alla Stato che la
esercita mediante il Ministero. L’art. 18 del Codice sottopone alla vigilanza del Ministero i beni culturali di
proprietà dello Stato da chiunque siano tenuti in uso o in consegna. L’imposizione del vincolo implica il divieto
di demolizione, rimozione, modifica, restauro e comunque il divieto di adibire ad un uso non compatibile con il
loro carattere storico e artistico le cose senza l’autorizzazione del Ministero cui è demandato il potere di
vigilanza ed ispezione.
La vigilanza può essere esercitata anche con la cooperazione delle Regioni laddove i beni siano delle stesse o
di altri enti pubblici territoriali. Estrinsecazione pratica e strumento di tale attività è il potere riconosciuto ai
soprintendenti di procedere “in ogni tempo”, previo preavviso non inferiore a 5 giorni, ad ispezioni onde
verificare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Il preavviso consiste in una
semplice comunicazione nella quale siano indicati il bene oggetto di verifica nonché il momento in cui verrà
effettuata l’ispezione. Titolare di tale facoltà è il soprintendente che può delegare propri funzionari.
Nel Capo III del Titolo I del Codice, sono contenute le norme che interessano la disciplina della protezione e
conservazione dei beni culturali e sono articolate in tre Sezioni: “ Misure di protezione “ (artt. 20-28) ; “ Misure
di conservazione “ (artt.. 29-44) e “ Altre forme di protezione “ (artt. 45-52).
MISURE DI PROTEZIONE : Oneri, obblighi e soggezioni a cui la proprietà sia pubblica che privata costretta
ad attenersi. E quindi: divieto di distruzione, danneggiamento nonché un divieto di destinazione e di uso
compatibile con il valore storico e artistico del bene, tale da esporre il bene a pericolo per la sua
conservazione o integrità; è altresì vietato lo smembramento degli archivi in quanto gli stessi costituiscono
un unicum e sono inscindibili.
Spetta al Ministero l’autorizzazione alla rimozione, alla demolizione e al restauro dei beni culturali ( anche la
demolizione con successiva ricostruzione ). E’contemplato che la richiesta di autorizzazione sia provvista della
documentazione indispensabile per una reale valutazione del progetto.
Ai fini della tutela riveste importanza anche la subordinazione al Ministero per l’autorizzazione per lo
spostamento,anche temporaneo dei beni culturali, ciò al fine di evitare collocazioni pericolose per
l’integrità del bene.
Anche le collezioni, le serie e le raccolte, sono subordinate ad autorizzazione ai fini del loro smembramento
…in tal caso la dichiarazione deve contenere l’indicazione dettagliata di tutte le cose facenti parte delle
suddette collezioni.
Medesima autorizzazione è richiesta sia per lo scarto di documenti degli archivi pubblici e privati, sia per il
trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di
archivi di soggetti giuridici privati.
Per il rilascio dell’autorizzazione è previsto il termine di 120 giorni decorrenti dalla ricezione da parte della
Soprintendenza.
MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE: l’art. 28 attribuisce il potere al soprintendente di disporre
cautelativamente la sospensione dei lavori che risultino in corso su di un bene culturale sia quando gli stessi
vengano intrapresi senza la preventiva autorizzazione del progetto ovvero quando siano eseguiti in difformità
della stessa.
MISURE DI CONSERVAZIONE: (sezione II). La conservazione è assicurata attraverso una coerente,
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni
del bene culturale ed al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle
sue parti.
Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischi o connesse al
bene culturale nel suo complesso.
Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all’integrità materiale ed al recupero del medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
Quindi tutti gli interventi diretti sul bene, aventi come fine il recupero del bene stesso. E’previsto che il
Ministero, anche con il concorso delle Regioni e con la collaborazione delle Università e degli Istituti
competenti possa istituire centri cui affidare la ricerca, la sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro sui beni culturali di particolare complessità. Presso i
medesimi centri possono essere istituite scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro.
INTERVENTI VOLONTARI: Il restauro e gli altri interventi conservativi ad iniziativa del proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell&rs
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Legislazione dei Beni Culturali - Appunti
-
Appunti Legislazione dei beni culturali - Candido
-
Appunti di legislazione dei beni culturali
-
Appunti Legislazione