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DIRITTO DI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

ART. 9 ( PROMOZIONE DELLA CULTURA ED INTERVENTO DI TUTELA)

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

ART. 117 ( TUTELA ALLO STATO E VALORIZZAZIONE ALLE REGIONI )

ART. 118 ( SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE – avviata dalla Legge Ronchey del 1994

E VERTICALE )

- TESTO UNICO DELLE DISPOSIZONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

( d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 )

- CODICE URBANI

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO entrato in vigore il 1° maggio 2004

( emanato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 )

- CONCETTO DI BENE CULTURALE

Il recente codice ricomprende sotto la categoria del patrimonio culturale sia i beni culturali, ovvero “ le cose

immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, , presentano interesse artistico, storico, archeologico,

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge e in base alla legge quali

testimonianze aventi valore di civiltà “, sia quelli paesaggistici, cioè gli immobili e le aree indicati nell’art. 134 “

costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni

individuati dalla legge o in base alla legge “.

BENI MOBILI e IMMOBILI

Beni mobili si può spostare senza perdere le proprie caratteristiche, Beni Immobili sono infissi nel suolo in

quanto spostandoli perdono la loro essenza. Per i beni mobili è proprietario chi è il possessore, quando i beni

immobili hanno le caratteristiche di BENI CULTURALI, lo Stato impone un vincolo su quel bene.

Per comprendere, quindi, quali beni, in effetti, possano essere classificati come mobili, dobbiamo far ricorso

alla definizione che l'art. 812 C.C. da dei beni immobili:" Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi

d'acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò

che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli edifici

galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo

permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni"La norma, quindi, tende a ricomprendere

nella categoria dei beni mobili tutti quei beni che non possono essere classificati come immobili.La

distinzione fra le due categorie, risulta importante, poiché la legge sancisce tutele e modalità di trasferimento

differenti per le due tipologie di beni.

I beni mobili si differenziano, a loro volta, in:

beni mobili veri e propri che, per il trasferimento, non necessitano di forma scritta ad substantiam.

 beni mobili registrati, ossia quei beni (art.815 C.C.) che sono iscritti in pubblici registri.

Beni mobili registrati [modifica]

I beni mobili registrati sono soggetti alla disciplina, particolare, prevista per i beni iscritti in un particolare

registro. Ad esempio, le autovetture, sono soggette a particolare regolamentazione proprio perché iscritte al

Pubblico Registro Automobilistico (PRA); allo stesso modo le navi e gli aeromobili, seguono la disciplina

dettata ad hoc dal legislatore. In particolare le navi e gli aeromobili, sono disciplinati (almeno per quanto

riguarda il trasferimento di diritti) in maniera non dissimile dai beni immobili; sarà, ad esempio, richiesta la

forma scritta ad substantiam per un eventuale atto di vendita.

Art 1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la

conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.Gli altri

soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del

loro patrimonio culturale.I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale

sono tenuti a garantirne la conservazione..Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la

valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di

tutela. Articolo 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici

territoriali", cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal

Titolo I della Parte seconda del presente codice. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano

ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non

appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato

riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al

Ministero.

[comma così sostituito dal D.Lgs. 156/2006]. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di

seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela [anche su

raccolte librarie private, nonché: parole soppresse dal D.Lgs.156/2006] su carte geografiche, spartiti musicali,

fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la

conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica

del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione

ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la

valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi

o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione

del patrimonio culturale. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento,

l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

- IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

La storia

Organi centrali

Organi periferici

- INDIVIDUAZIONE E REGIME GIURIDICO DEI BENI CULTURALI

BENI PUBBLICI: tutti quei beni mobili ed immobili in ordine ai quali la pubblica amministrazione dispone di

particolari poteri pubblici e in relazione ai quali può quindi parlarsi di proprietà pubblica. ( appartenenza ad un

soggetto pubblico ).

Distinzione fondamentale:

- BENI DEMANIALI: Fanno parte del demanio pubblico. Tali beni sono inalienabili e non possono essere

oggetto di titoli di trasferimento a favore di terzi ( come l’usucapione o il contratto ). Sono quindi in usucapibili

ovvero non idonei al possesso essendo l’usucapione un modo di acquisto della proprietà a titolo originario

basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa.

Beni del demanio naturale (lido di mare, fiumi, torrenti…)

Beni del demanio artificiale (porti, strade, immobili di interesse culturale…)

Beni del demanio necessario (sono tutti quei beni che la legge ha destinato alla proprietà pubblica, ed in

particolare al regime demaniale, indipendentemente dal fatto che siano naturali o artificiali.

Beni del demanio accidentale (tutti quei beni che possono essere oggetto di proprietà sia privata che pubblica,

ma che, se appartengono allo Stato, fanno parte del demanio pubblico: strade, autostrade, acquedotti…)

- BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI : foreste, miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è

sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e

artistico, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli

aeromobili militari e le navi da guerra. Ed inoltre gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e

gli altri beni destinati a pubblico servizio.

Non sono considerati inalienabili.

- BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILI : Sono i beni che lo Stato possiede a titolo di proprietà privata. Essi

servono a produrre reddito. Possono quindi essere oggetto di tutti i diritti reali e di obbligazione che

l’ordinamento prevede, con la sola finalità di produrre ricchezza a beneficio della pubblica amministrazione.

-Il Codice dei Beni culturali richiama il criterio di partizione previsto nel C.C ., precisando che l’inalienabilità dei

beni del demanio culturale è derogabile nei soli casi previsti dallo stesso Codice. Così all’articolo 54 sono

elencati i beni culturali demaniali che non possono essere oggetto di alienazione. L’elenco comprende: gli

immobili e le aree di interesse archeologico; gli immobili riconosciuti monumenti nazionali; le universalità di

beni mobili (biblioteche, archivi…) ed i singoli beni mobili facenti parte di tali universalità; i beni mobili che

siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni fa, fino a quando non sia

intervenuta la verifica dell’interesse culturale; le cose immobili appartenenti allo Stato e agli enti territoriali

dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni

pubbliche, collettive, religiose.

-Inizio e cessazione della demanialità: demanio naturale) la condizione di demanialità viene acquisita quando

si verifica l’evento naturale che ne determina la venuta ad esistenza; cessa quando cessa l’esistenza fisica del

bene stesso.

Demanio accidentale) Al fine dell’attribuzione del carattere di demanialità a tali beni è necessaria oltre

all’iscrizione del bene negli appositi elenchi, anche un provvedimento amministrativo che definisca la

destinazione del bene ad un uso pubblico specifico, tale da ricondurlo nel regime di demanialità.

LA VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE

Verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici. Vanno esclusi comunque: archivi e singoli documenti dello

Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici; musei, pinacoteche; biblioteche. Ricordiamo l’articolo 12:

2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e

corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, procedendo alla loro schedatura sulla base di indirizzi di

carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Ai fini del comma 2, il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la

presentazione delle richieste di verifica e della documentazione conoscitiva ad esse inerente. Per i beni del

demanio, il decreto è adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio e stabilisce anche i termini del

procedimento; e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche d’intesa con la competente

direzione generale dei lavori e del demanio.

Il contenuto delle schede e degli elenchi consiste nell’indicazione dettagliata di data quali la qualificazione

giuridica dell’ente proprietario, la natura del bene, la denominazione del bene e i dati catastali dello stesso, la

destinazione d’uso attuale, il periodo di realizzazione, le precedenti valutazioni di interesse culturale.

Ancora gli elenchi devono essere corredati da schede descrittive contenenti ogni tipo di elemento utile alla

verifica, come documentazione grafica, fotografica e planimetrica, descrizione storica e morfologica,

indicazione della presenza di elementi decorativi di pregio e precedenti schedature effettuate.

a) esito positivo della verifica: le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica

con esito positivo, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero ed all’Agenzia del demanio,

per finalità di monitoraggio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive

competenze istituzionali.

b) esito negativo della verifica: nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello

Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai

competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazione

dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. Le cose per le quali si è

proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.

<< La mancata comunicazione dell’esito della verifica nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione

della scheda equivale ad esito negativo della verifica >> ( silenzio - assenso ).

- Le fasi del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale :

1) fase di iniziativa: la Soprintendenza di propria iniziativa o su motivata richiesta della Regione o di ogni altro

ente territoriale interessato avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale

2) comunicazione di avvio del procedimento

3) fase istruttoria : la Soprintendenza può avvalersi di ogni mezzo per accertare la sussistenza dell’interesse

culturale e tale attività istruttoria ( ricerche, consulenze d’esperti…), deve essere dettagliatamente riportata

nella motivazione del provvedimento finale

4) fase costitutiva: emissione del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, che deve avere la

forma scritta

5) la notifica della dichiarazione dell’interesse culturale : il provvedimento viene comunicato all’interessato

- E’ ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità ( violazioni di legge, incompetenza o eccesso di

potere, realizzati dall’amministrazione durante il procedimento ) e di merito ( si contesta la valutazione tecnico-

giuridica fatta dalla Soprintendenza), entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione. In caso di accoglimento,

il provvedimento viene annullato, ossia si considera come mai esistito.

- L’art. 17 prevede l’attività di catalogazione successiva all’attività di accertamento dell’interesse culturale sia

dei beni pubblici che di quelli privati. A tale fine il Ministero insieme alle Regioni individua e definisce

metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale ed integrazione

in rete delle banche dati dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali. Tutti i dati raccolti tramite tali attività

confluiscono nel catalogo nazionale dei beni culturali. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni di

interesse culturale dei beni privati è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della

riservatezza.

- Per ritrovamenti e scoperte si intendono le ricerche finalizzate a riportare alla luce i beni di interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ovvero il ritrovamento casuale e fortuito di detti beni.

Per agevolare l’esecuzione di dette ricerche è perciò previsto che il Ministero possa ordinare l’occupazione

temporanea degli immobili sui quali devono essere eseguite le ricerche e le opere, dietro pagamento di una

indennità di occupazione. Per chi le scopre fortuitamente il codice stabilisce che deve denunciarne la scoperta

entro le successive 24 ore al soprintendente o al sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza. Lo scopritore è

tenuto a curare la conservazione temporanea dei beni senza però rimuoverli dal luogo in cui li ha rinvenuti,

salvo che non venga messa in pericolo la sicurezza e la conservazione dei beni stessi, in tal caso vengono

rimossi. Le spese eventualmente sostenute per la custodia sono rimborsate dal Ministero. Il Codice riconosce

al proprietario dell’immobile in cui il ritrovamento è avvenuto, al concessionario o allo scopritore, un premio

non superiore ad un quarto del valore delle cose ritrovate. Se il proprietario è anche concessionario o

scopritore, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate o scoperte.

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

I beni immobili sono registrati nei pubblici registri nei pubblichi registri sono segnalati anche i vincoli

che è una forma di tutela che limita il proprietario del bene

Il principio fondamentale sul quale è incarnato Il Codice è volto alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio

culturale al fine di “preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo

sviluppo della cultura”.

La tutela comprende l’individuazione del bene, la catalogazione del patrimonio artistico-storico e la sua

conservazione.

La tutela dei beni culturali è costituzionalmente affidata alla Repubblica e quindi innanzitutto alla Stato che la

esercita mediante il Ministero. L’art. 18 del Codice sottopone alla vigilanza del Ministero i beni culturali di

proprietà dello Stato da chiunque siano tenuti in uso o in consegna. L’imposizione del vincolo implica il divieto

di demolizione, rimozione, modifica, restauro e comunque il divieto di adibire ad un uso non compatibile con il

loro carattere storico e artistico le cose senza l’autorizzazione del Ministero cui è demandato il potere di

vigilanza ed ispezione.

La vigilanza può essere esercitata anche con la cooperazione delle Regioni laddove i beni siano delle stesse o

di altri enti pubblici territoriali. Estrinsecazione pratica e strumento di tale attività è il potere riconosciuto ai

soprintendenti di procedere “in ogni tempo”, previo preavviso non inferiore a 5 giorni, ad ispezioni onde

verificare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Il preavviso consiste in una

semplice comunicazione nella quale siano indicati il bene oggetto di verifica nonché il momento in cui verrà

effettuata l’ispezione. Titolare di tale facoltà è il soprintendente che può delegare propri funzionari.

Nel Capo III del Titolo I del Codice, sono contenute le norme che interessano la disciplina della protezione e

conservazione dei beni culturali e sono articolate in tre Sezioni: “ Misure di protezione “ (artt. 20-28) ; “ Misure

di conservazione “ (artt.. 29-44) e “ Altre forme di protezione “ (artt. 45-52).

MISURE DI PROTEZIONE : Oneri, obblighi e soggezioni a cui la proprietà sia pubblica che privata costretta

ad attenersi. E quindi: divieto di distruzione, danneggiamento nonché un divieto di destinazione e di uso

compatibile con il valore storico e artistico del bene, tale da esporre il bene a pericolo per la sua

conservazione o integrità; è altresì vietato lo smembramento degli archivi in quanto gli stessi costituiscono

un unicum e sono inscindibili.

Spetta al Ministero l’autorizzazione alla rimozione, alla demolizione e al restauro dei beni culturali ( anche la

demolizione con successiva ricostruzione ). E’contemplato che la richiesta di autorizzazione sia provvista della

documentazione indispensabile per una reale valutazione del progetto.

Ai fini della tutela riveste importanza anche la subordinazione al Ministero per l’autorizzazione per lo

spostamento,anche temporaneo dei beni culturali, ciò al fine di evitare collocazioni pericolose per

l’integrità del bene.

Anche le collezioni, le serie e le raccolte, sono subordinate ad autorizzazione ai fini del loro smembramento

…in tal caso la dichiarazione deve contenere l’indicazione dettagliata di tutte le cose facenti parte delle

suddette collezioni.

Medesima autorizzazione è richiesta sia per lo scarto di documenti degli archivi pubblici e privati, sia per il

trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di

archivi di soggetti giuridici privati.

Per il rilascio dell’autorizzazione è previsto il termine di 120 giorni decorrenti dalla ricezione da parte della

Soprintendenza.

MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE: l’art. 28 attribuisce il potere al soprintendente di disporre

cautelativamente la sospensione dei lavori che risultino in corso su di un bene culturale sia quando gli stessi

vengano intrapresi senza la preventiva autorizzazione del progetto ovvero quando siano eseguiti in difformità

della stessa.

MISURE DI CONSERVAZIONE: (sezione II). La conservazione è assicurata attraverso una coerente,

coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni

del bene culturale ed al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle

sue parti.

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischi o connesse al

bene culturale nel suo complesso.

Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate

all’integrità materiale ed al recupero del medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Quindi tutti gli interventi diretti sul bene, aventi come fine il recupero del bene stesso. E’previsto che il

Ministero, anche con il concorso delle Regioni e con la collaborazione delle Università e degli Istituti

competenti possa istituire centri cui affidare la ricerca, la sperimentazione, studio, documentazione ed

attuazione di interventi di conservazione e restauro sui beni culturali di particolare complessità. Presso i

medesimi centri possono essere istituite scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro.

INTERVENTI VOLONTARI: Il restauro e gli altri interventi conservativi ad iniziativa del proprietario,

possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell&rs

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carmelo.messina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei beni culturali e del paesaggio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Salazar Michele.
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