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PATRIMONIALITA’ DEL DANNO
Parte del nostro ordinamento ritiene che l'interesse non solo consente di
valutare la giuridicità ma di escludere la giuridicità di quelle che sono le
prestazioni inutili.
Senza ricordare le celebri pagine di Emilio Betti, è evidente che il concetto di
giuridicità è fortemente correlato con quello di interesse ed è sempre
l'interesse che esclude anche la giuridicità delle prestazioni fondate sui doveri
obbligazioni naturali.
morali e sociali cioè su quelle che sono le cosiddette
Per distinguere se ci siamo in presenza di un'obbligazione naturale
un'obbligazione civile, salvo il caso in cui è espressamente il legislatore che
indichi il carattere della naturalità dell'obbligazione, facendo riferimento alla
soluti retentio, è evidente che la giuridicità si deve escludere proprio per la
questione relativa all'interesse. è sempre l'interesse che esclude la giuridicità
dei rapporti di cortesia.
Quando dobbiamo distinguere un rapporto di cortesia da un rapporto
giuridico ,quindi un trasporto amichevole da un contratto di trasporto, ancorché
gratuito ciò che noi andiamo a verificare e l'interesse e quindi se il trasportante
avesse o no un interesse al trasporto.
Quindi il concetto di giuridicità è un concetto è fortemente legato a quello di
interesse così come il concetto della patrimonialità, perché sia la obbligazione
civile sia il contratto presuppongono un rapporto giuridico patrimoniale. Di fatto
anche nella teoria del diritto delle successioni sebbene questa teoria oggi sia
largamente superata c'è una forte interrelazione tra il concetto di testamento,
almeno nel suo contenuto tipico, e quello della patrimonialità, dunque ci si
chiede che cos'è la patrimonialità .
La patrimonialità della prestazione indica che la prestazione è
suscettibile di valutazione economica. Questa è una definizione molto
semplice, ma a prescindere dal fatto che sia molto semplice bisogna intendere
che significhi suscettibile di valutazione economica. Al di là di questa formula
che generalmente è semplice da comprendere è chiaro presenta delle
complessità ad nella sua comprensione che sono particolarmente importanti
ora per capire che cos'è la patrimonialità intesa come suscettibilità di
valutazione economica.
Dobbiamo tenere conto che ci sono almeno due teorie.
- una teoria soggettiva, secondo la quale la suscettibilità di valutazione
economica si valuta sotto una prospettiva prettamente soggettiva.
Per altro è quella che è avvalorata dalla relazione al codice civile, ciò
significa che nel codice italiano del 1942 c(he come è nota il codice
fascista) se noi andiamo a leggere la relazione è evidente che il concetto
di modalità ha una declinazione tipicamente soggettiva.
Tipicamente soggettiva significa che patrimoniale la prestazione non
soltanto in quanto intrinsecamente sia patrimoniale ma in quanto la
patrimonialità sia ricavabile a estrinseco ab estrinseco.
È patrimoniale in quanto è fatta oggetto della prestazione o in funzione
dell'interesse delle parti cioè in funzione del sacrificio patrimoniale
che è una delle parti è disposta a subire per la prestazione. Si
dice infatti per esempio che la clausola penale costituisce un indice della
patrimonialità ,sicché, secondo la teoria soggettiva la patrimonialità non
dipende come dire dalla prestazione in sé ma dipende dal modo in cui la
prestazione è fatta oggetto della pattuizione.
Proprio per fare il celebre esempio che viene ricordato nelle pagine di
Emilio Becchi , una prestazione consistente nel saluto con la quale altri si
impegna a salutare il trattante nell'ipotesi in cui lo incontri è una
prestazione che qualora come dire venisse connotata in una prospettiva
patrimoniale perché fosse previsto un prezzo quale corrispettivo o una
clausola penale diventerebbe una prestazione patrimoniale.
Le obiezioni eala teoria soggettiva sono abbastanza semplici da capire:
- la prima è che in realtà si crea una confusione tra patrimonialità e
interesse
- la seconda che la patrimonialità finisce per dipendere dalla volontà delle
parti,
sicché noi non abbiamo una situazione che di per sé non è patrimoniale
ma tutte le prestazioni di per sé diventerebbero patrimoniali in questa
prospettiva.
In Un Certo Senso, anche la prestazione sessuale è una prestazione
patrimoniale poi se ci fosse un problema di liceità per contrarietà norme
di ordine pubblico al buon costume e altro problema.
La prestazione sessuale potrebbe essere di per sé patrimoniale la
gestazione per sostituzione diventerebbe una prestazione tipicamente
patrimoniale.
Quindi la teoria soggettiva dice che la prestazione è patrimoniale non in
quanto essa sia intrinsecamente patrimoniale espressione di una patrimonialità
ma in quanto altri ci sia un altro soggetto che per quella prestazione è disposto
a subire un sacrificio economico
Ovviamente le teorie soggettive sono delle teorie che nella nostra
contemporaneità meriterebbero un pò di essere superate perché
rappresentano il frutto di una ricostruzione concettuale del diritto che è
totalmente slegata da quelli che sono i principi i valori che informano il nostro
sistema ordinamentale attuale che è un sistema ordinamentale fondato sulla
valore della persona e della dignità della persona .
Sicché incredibile incrinare verso teorie di matrice più prettamente oggettiva
cioè bisognerebbe trovare un criterio per distinguere una prestazione
patrimoniale, cioè la patrimonialità a prescindere dal modo in cui le parti hanno
costruito il rapporto giuridico, perché la patrimonialità dovrebbe essere
qualcosa che prescinde dalla volontà delle parti dovrebbe avere quindi un
carattere obiettivo ed intrinseco
Sia l’obiettivo è intrinseco si dice e patrimoniale quella prestazione che in un
dato ambiente giuridico sociale i soggetti della collettività sono disposti a un
sacrificio economico per godere i vantaggi di quella prestazione attenzione in
questa teoria quindi si sposta l'attenzione dalle singole parti alla collettività è
indubbio che in una collettività c'è sempre un soggetto che è disposto a pagare
un prezzo una prestazione ma non è come dire la disponibilità del singolo a
patrimonializzare la prestazione ma è come dire la predisposizione della
collettività di un dato ambiente giuridico sociale al sacrificio economico per
godere i vantaggi di quella prestazione il vantaggio
A questo punto una prestazione diventa intrinsecamente oggettiva perché o è
patrimoniale o non è patrimoniale anche se la patrimonialità è evidente che ha
un carattere storico e relativo dipende dal momento storico è relativo dal
contesto giuridico nel quale ci troviamo.
Basti pensare alla realtà italiana di cinquant'anni fa, probabilmente
cinquant'anni fa nessuno avrebbe considerato patrimoniale la prestazione di
colui che si impegna a offrire dei consigli su come vestirsi o la prestazione di
colui che eh il nostra un determinato abito o per promuoverlo, mentre oggi
esistono apposite figure professionali formate nel merito.
Oppure l’attività di chi organizza un matrimonio oggi esistete ed è invece tutte
attività tipicamente patrimoniali ma voi c'è un carattere di relatività, perché a
questo punto dipende dall'ambiente storico sociale
Nell’EUROPA occidentale ci sono dei valori comuni, però probabilmente ci sono
delle differenze, basti pensare a un mondo che ovviamente lontano da quello
nostro però a quello americano è evidente come se noi mettiamo a confronto il
mondo americano (che è fondato sui valori della economia di mercato) e il
mondo italiano o quello europeo occidentale (che è fondato sui valori della
persona) è evidente che il concetto di patrimonialità assume dei contenuti di
significato che sono radicalmente diversi.
Il che significa che non esiste una patrimonialità che è duratura nel tempo
perché è legata alla incessante valutazione e alla evoluzione della cultura e del
costume di una società.
Quindi i due dati fondamentali per capire il concetto di patrimonialità sono che
in un dato ambiente giuridico sociale i soggetti sono disposti a un sacrificio
economico, quindi la disposizione al compimento di un sacrificio economico la
teoria oggettiva proprio perché vuole essere una valutazione in senso rigoroso
obiettivo.