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Appunti di Diritto costituzionale sulla patrimonialità del danno Pag. 1
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PATRIMONIALITA’ DEL DANNO

Parte del nostro ordinamento ritiene che l'interesse non solo consente di

valutare la giuridicità ma di escludere la giuridicità di quelle che sono le

prestazioni inutili.

Senza ricordare le celebri pagine di Emilio Betti, è evidente che il concetto di

giuridicità è fortemente correlato con quello di interesse ed è sempre

l'interesse che esclude anche la giuridicità delle prestazioni fondate sui doveri

obbligazioni naturali.

morali e sociali cioè su quelle che sono le cosiddette

Per distinguere se ci siamo in presenza di un'obbligazione naturale

un'obbligazione civile, salvo il caso in cui è espressamente il legislatore che

indichi il carattere della naturalità dell'obbligazione, facendo riferimento alla

soluti retentio, è evidente che la giuridicità si deve escludere proprio per la

questione relativa all'interesse. è sempre l'interesse che esclude la giuridicità

dei rapporti di cortesia.

Quando dobbiamo distinguere un rapporto di cortesia da un rapporto

giuridico ,quindi un trasporto amichevole da un contratto di trasporto, ancorché

gratuito ciò che noi andiamo a verificare e l'interesse e quindi se il trasportante

avesse o no un interesse al trasporto.

Quindi il concetto di giuridicità è un concetto è fortemente legato a quello di

interesse così come il concetto della patrimonialità, perché sia la obbligazione

civile sia il contratto presuppongono un rapporto giuridico patrimoniale. Di fatto

anche nella teoria del diritto delle successioni sebbene questa teoria oggi sia

largamente superata c'è una forte interrelazione tra il concetto di testamento,

almeno nel suo contenuto tipico, e quello della patrimonialità, dunque ci si

chiede che cos'è la patrimonialità .

La patrimonialità della prestazione indica che la prestazione è

suscettibile di valutazione economica. Questa è una definizione molto

semplice, ma a prescindere dal fatto che sia molto semplice bisogna intendere

che significhi suscettibile di valutazione economica. Al di là di questa formula

che generalmente è semplice da comprendere è chiaro presenta delle

complessità ad nella sua comprensione che sono particolarmente importanti

ora per capire che cos'è la patrimonialità intesa come suscettibilità di

valutazione economica.

Dobbiamo tenere conto che ci sono almeno due teorie.

- una teoria soggettiva, secondo la quale la suscettibilità di valutazione

economica si valuta sotto una prospettiva prettamente soggettiva.

Per altro è quella che è avvalorata dalla relazione al codice civile, ciò

significa che nel codice italiano del 1942 c(he come è nota il codice

fascista) se noi andiamo a leggere la relazione è evidente che il concetto

di modalità ha una declinazione tipicamente soggettiva.

Tipicamente soggettiva significa che patrimoniale la prestazione non

soltanto in quanto intrinsecamente sia patrimoniale ma in quanto la

patrimonialità sia ricavabile a estrinseco ab estrinseco.

È patrimoniale in quanto è fatta oggetto della prestazione o in funzione

dell'interesse delle parti cioè in funzione del sacrificio patrimoniale

che è una delle parti è disposta a subire per la prestazione. Si

dice infatti per esempio che la clausola penale costituisce un indice della

patrimonialità ,sicché, secondo la teoria soggettiva la patrimonialità non

dipende come dire dalla prestazione in sé ma dipende dal modo in cui la

prestazione è fatta oggetto della pattuizione.

Proprio per fare il celebre esempio che viene ricordato nelle pagine di

Emilio Becchi , una prestazione consistente nel saluto con la quale altri si

impegna a salutare il trattante nell'ipotesi in cui lo incontri è una

prestazione che qualora come dire venisse connotata in una prospettiva

patrimoniale perché fosse previsto un prezzo quale corrispettivo o una

clausola penale diventerebbe una prestazione patrimoniale.

Le obiezioni eala teoria soggettiva sono abbastanza semplici da capire:

- la prima è che in realtà si crea una confusione tra patrimonialità e

interesse

- la seconda che la patrimonialità finisce per dipendere dalla volontà delle

parti,

sicché noi non abbiamo una situazione che di per sé non è patrimoniale

ma tutte le prestazioni di per sé diventerebbero patrimoniali in questa

prospettiva.

In Un Certo Senso, anche la prestazione sessuale è una prestazione

patrimoniale poi se ci fosse un problema di liceità per contrarietà norme

di ordine pubblico al buon costume e altro problema.

La prestazione sessuale potrebbe essere di per sé patrimoniale la

gestazione per sostituzione diventerebbe una prestazione tipicamente

patrimoniale.

Quindi la teoria soggettiva dice che la prestazione è patrimoniale non in

quanto essa sia intrinsecamente patrimoniale espressione di una patrimonialità

ma in quanto altri ci sia un altro soggetto che per quella prestazione è disposto

a subire un sacrificio economico

Ovviamente le teorie soggettive sono delle teorie che nella nostra

contemporaneità meriterebbero un pò di essere superate perché

rappresentano il frutto di una ricostruzione concettuale del diritto che è

totalmente slegata da quelli che sono i principi i valori che informano il nostro

sistema ordinamentale attuale che è un sistema ordinamentale fondato sulla

valore della persona e della dignità della persona .

Sicché incredibile incrinare verso teorie di matrice più prettamente oggettiva

cioè bisognerebbe trovare un criterio per distinguere una prestazione

patrimoniale, cioè la patrimonialità a prescindere dal modo in cui le parti hanno

costruito il rapporto giuridico, perché la patrimonialità dovrebbe essere

qualcosa che prescinde dalla volontà delle parti dovrebbe avere quindi un

carattere obiettivo ed intrinseco

Sia l’obiettivo è intrinseco si dice e patrimoniale quella prestazione che in un

dato ambiente giuridico sociale i soggetti della collettività sono disposti a un

sacrificio economico per godere i vantaggi di quella prestazione attenzione in

questa teoria quindi si sposta l'attenzione dalle singole parti alla collettività è

indubbio che in una collettività c'è sempre un soggetto che è disposto a pagare

un prezzo una prestazione ma non è come dire la disponibilità del singolo a

patrimonializzare la prestazione ma è come dire la predisposizione della

collettività di un dato ambiente giuridico sociale al sacrificio economico per

godere i vantaggi di quella prestazione il vantaggio

A questo punto una prestazione diventa intrinsecamente oggettiva perché o è

patrimoniale o non è patrimoniale anche se la patrimonialità è evidente che ha

un carattere storico e relativo dipende dal momento storico è relativo dal

contesto giuridico nel quale ci troviamo.

Basti pensare alla realtà italiana di cinquant'anni fa, probabilmente

cinquant'anni fa nessuno avrebbe considerato patrimoniale la prestazione di

colui che si impegna a offrire dei consigli su come vestirsi o la prestazione di

colui che eh il nostra un determinato abito o per promuoverlo, mentre oggi

esistono apposite figure professionali formate nel merito.

Oppure l’attività di chi organizza un matrimonio oggi esistete ed è invece tutte

attività tipicamente patrimoniali ma voi c'è un carattere di relatività, perché a

questo punto dipende dall'ambiente storico sociale

Nell’EUROPA occidentale ci sono dei valori comuni, però probabilmente ci sono

delle differenze, basti pensare a un mondo che ovviamente lontano da quello

nostro però a quello americano è evidente come se noi mettiamo a confronto il

mondo americano (che è fondato sui valori della economia di mercato) e il

mondo italiano o quello europeo occidentale (che è fondato sui valori della

persona) è evidente che il concetto di patrimonialità assume dei contenuti di

significato che sono radicalmente diversi.

Il che significa che non esiste una patrimonialità che è duratura nel tempo

perché è legata alla incessante valutazione e alla evoluzione della cultura e del

costume di una società.

Quindi i due dati fondamentali per capire il concetto di patrimonialità sono che

in un dato ambiente giuridico sociale i soggetti sono disposti a un sacrificio

economico, quindi la disposizione al compimento di un sacrificio economico la

teoria oggettiva proprio perché vuole essere una valutazione in senso rigoroso

obiettivo.

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Publisher
A.A. 2025-2026
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ritazacchia25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Scognamiglio Andreina.