Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 90
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 1 Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 90.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale - modulo A Pag. 86
1 su 90
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Essi possono essere espressi (art. 139 Cost.) o impliciti (es. principio democratico) e i limiti assoluti ai principi supremi dell'ordinamento italiano sono: (es. artt. 1, 2, 3, 5, 13, ecc.) e l'art. 139 Cost. (= la forma repubblicana).

N.B. = l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni (art. 11), ma soltanto fino a quando queste non siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento italiano, e se ciò dovesse accadere, l'unica alternativa che avrebbe l'Italia sarebbe quella di non applicare l'atto unitario e, trovandosi in violazione con i principi dell'Unione Europea, uscire dall'UE.

Teoria dei controlimiti che stabilisce principi supremi e controlimiti, l'intangibilità dei principi supremi e dei diritti fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato, al fine di salvaguardare.

L'essenza dell'ordinamento interno nei suoi caratteri peculiari daqualunque forma di interferenza che possa provenire dalle fonti interne o esterne all'ordinamento considerato.

COSTITUZIONE E DIRITTO COSTITUZIONALE:

La Costituzione stabilisce che non soltanto le leggi di revisione siano approvate con il procedimento previsto dall'articolo 138, ma anche le altre leggi costituzionali. L'art. 138 differenzia dunque le leggi di revisione dalle leggi costituzionali, fermo restando che per l'approvazione di entrambe, il procedimento previsto è quello aggravato, disciplinato dallo stesso art. 138. Il diritto costituzionale non comprende infatti soltanto la Costituzione, ma anche:

  1. LE LEGGI COSTITUZIONALI = la differenza tra le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali è che le prime sono quelle che modificano la Costituzione, nei limiti delineati, mentre le seconde non modificano la Costituzione ma la completano,

Senza entrar a far parte del testo della Costituzione formale. Vi sono molti casi in cui la Costituzione prevede che una determinata materia sia disciplinata attraverso una legge costituzionale (= c.d. RISERVA COSTITUZIONALE), come ad esempio l'art. 137 Cost., a proposito della Corte costituzionale.

2. LE CONSUETUDINI COSTITUZIONALI e LE CONVENZIONI COSTITUZIONALI = normalmente non sono considerate di grande rilievo nel sistema giuridico italiano, ma sono estremamente rilevanti per il diritto costituzionale. La dottrina ha sempre distinto tra consuetudini costituzionali e convenzioni costituzionali. Le prime sono caratterizzate da comportamenti ripetuti nel tempo posti in essere da organi costituzionali, che considerano come vincolanti (es. art. 92 Cost., che determina i poteri del Presidente in ordine alla formazione del governo, ma non dice nulla sul modo in cui questi poteri debbano essere esercitati), mentre le altre possono essere invece definite come un comportamento ripetuto nel

tempo posto in essere da organi costituzionali, che è però applicativo di norme giuridiche e diviene vincolante per tutto il periodo in cui permangono i presupposti di fatto che hanno dato luogo a quei comportamenti.

3. LA PRASSI COSTITUZIONALE = costituita da comportamenti ripetuti nel tempo che creano norme; la prassi costituisce l'applicazione concreta e ripetuta di una norma costituzionale nel tempo, essa non crea norme perché si sostanzia in un comportamento interpretativo di norme già esistenti.

Le convenzioni della Costituzione e le prassi svolgono l'importante funzione di rendere la Costituzione rigida adattabile al modificarsi della Costituzione materiale, riempiendo di contenuti molte norme costituzionali che stabiliscono delle regole generali senza però specificarne la modalità di applicazione.

4. LA LEGGE ORDINARIA CON MATERIA COSTITUZIONALE (es. legge elettorale)

5. LA LEGGE ORDINARIA ATTUATIVA (o in stretto nesso con la

struttura e il funzionamento del gruppo sociale. Lo Stato è l'organizzazione politica di un territorio che esercita il potere sovrano sulle persone che vi risiedono. Esso è l'ente che detiene il monopolio della coercizione legittima e che ha il compito di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno del territorio. La norma giuridica è l'insieme di regole che disciplinano il comportamento degli individui all'interno di un ordinamento giuridico. Essa è caratterizzata dalla sua generalità e astrattezza, in quanto si applica a una pluralità di casi e non fa riferimento a situazioni specifiche. Le fonti del diritto sono gli strumenti attraverso i quali vengono create, modificate o integrate le norme giuridiche. Esse possono essere di diverso tipo: fonti formali, che sono quelle attraverso le quali le norme vengono espresse in modo scritto o verbale (ad esempio, la Costituzione, le leggi, i regolamenti); fonti materiali, che sono i principi e i valori che ispirano le norme giuridiche; fonti storiche, che sono le consuetudini e le tradizioni che influenzano la creazione del diritto. Le norme giuridiche possono essere di diverso tipo: norme di diritto pubblico, che regolano i rapporti tra lo Stato e i cittadini (ad esempio, il diritto penale, il diritto amministrativo); norme di diritto privato, che regolano i rapporti tra i privati (ad esempio, il diritto civile, il diritto commerciale). In conclusione, le norme giuridiche e le fonti del diritto sono fondamentali per garantire l'ordine e la convivenza all'interno di una società. Esse stabiliscono i diritti e i doveri degli individui e permettono di risolvere i conflitti attraverso l'applicazione di regole vincolanti.vita del gruppo sociale. Ogni gruppo sociale stabile può dettare regole che sono giuridicamente vincolanti per coloro che ne fanno parte e può costituire, dunque, un ordinamento giuridico. È proprio la giuridicità ad assicurare la stabilità e la continuità nel corso del tempo di un gruppo sociale e la norma giuridica, che costituisce la tipizzazione astratta di un comportamento concreto, è caratterizzata da: 1. Esteriorità: la norma è prodotta da un soggetto esterno a colui il quale deve rispettarla e da questo elemento, oltre che per l'assolutezza e l'universalità delle norme giuridiche, deriva la distinzione tra regole giuridiche e regole morali (= che sono autonome, non imposte da altri). 2. Generalità e astrattezza: per generalità si intende la capacità della norma di regolare fatti o comportamenti senza un riferimento a situazioni o soggetti determinati, mentre per astrattezza si intendela comunità giuridica in base alla convinzione che tali comportamenti siano obbligatori (= elemento soggettivo). Le consuetudini possono essere fonti del diritto solo se non contrastano con le norme scritte (principio della gerarchia delle fonti). Le fonti del diritto possono essere anche classificate in fonti primarie e fonti secondarie. Le fonti primarie sono quelle che producono direttamente norme giuridiche, come le leggi, i regolamenti, le costituzioni. Le fonti secondarie, invece, sono quelle che interpretano, integrano o applicano le norme giuridiche, come la giurisprudenza, la dottrina e la consuetudine. In conclusione, le fonti del diritto sono gli atti o i fatti che producono le norme giuridiche, che regolano il comportamento delle persone all'interno di una società.produzione e le fonti sulla produzione sono le fonti primarie del diritto, mentre le fonti di cognizione sono le fonti secondarie che forniscono informazioni sulle fonti del diritto. Le fonti di produzione comprendono gli atti o i fatti che sono in grado di produrre norme giuridiche. Queste fonti contengono il diritto oggettivo, cioè le norme giuridiche destinate ad essere applicate nei confronti di terzi. Esempi di fonti di produzione sono la Costituzione, le leggi, i decreti-legge, le consuetudini e le fonti extra ordinem. Le fonti sulla produzione, invece, contengono norme che disciplinano la produzione di altre norme. Queste fonti non costituiscono diritto oggettivo in quanto non sono destinate a disciplinare il comportamento di terzi, ma servono a stabilire le regole per produrre le fonti di produzione. Ad esempio, gli articoli 70 e seguenti della Costituzione disciplinano il procedimento legislativo. Infine, le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali è possibile reperire le fonti del diritto. Queste fonti forniscono informazioni sulle fonti di produzione e sulle fonti sulla produzione.

Cognizione non contengono in sé delle norme giuridiche, ma costituiscono lo strumento che consente alla generalità dei consociati di conoscere le norme giuridiche, e possono essere di natura UFFICIALE (es. la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I Bollettini Ufficiali delle Regioni, ecc.) o PRIVATA (es. Banche dati).

DISTINZIONE TRA DISPOSIZIONE E NORMA:

La disposizione contiene l'enunciato astratto, il testo scritto, mentre la norma è costituita dalla disposizione nel momento in cui ad essa, attraverso l'attività di interpretazione, viene attribuito un preciso significato, in funzione della sua applicazione ad una fattispecie concreta. L'interpretazione può essere dunque definita come quell'attività intellettiva attraverso la quale, partendo dagli enunciati contenuti nella disposizione, si giunge poi alla determinazione del loro significato concreto, ossia alla norma.

PUBBLICAZIONE UFFICIALE ED ENTRATA IN VIGORE DI UNA

NORMA: Una norma si dice EFFICACE quando vincola i soggetti che possono essere destinatari della stessa e, per quanto riguarda l'efficacia di una norma giuridica dal punto di vista temporale, l'iter procedimentale è: PRODUZIONE o EMANAZIONE della norma, PUBBLICAZIONE su un atto ufficiale (es. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), VACATIO LEGIS (= periodo di tempo che intercorre dal momento della pubblicazione a quello dell'entrata in vigore della norma giuridica, che normalmente è di 15 gg.) ed ENTRATA a tutti gli effetti IN VIGORE. A partire da questo momento, "ignorantia legis non excusat" (= l'ignoranza della legge non è più scusabile) (art. 70 Cost. e 10 preleggi) e "iura novit curia" (= il giudice conosce le leggi), brocardo che stabilisce che il giudice è libero di applicare le norme di diritto in vigore che meglio ritiene adattabili al caso concreto. In sintesi, le fonti si possono

dovrà fare affidamento su diverse fonti del diritto per regolare la sua azione. Le fonti del diritto possono essere di diversi tipi, ma in generale possiamo distinguere tra fonti atto e fonti fatto. Le fonti atto sono manifestazioni di volontà espresse in forma scritta da organi dello Stato che sono legittimati dalla Costituzione. Queste fonti atto sono tipiche degli ordinamenti giuridici di Civil Law, ovvero dei Paesi principalmente europei. Esse includono leggi, decreti, regolamenti e altre disposizioni scritte che vengono emanate dagli organi dello Stato. D'altra parte, le fonti fatto sono comportamenti oggettivi o atti di produzione giuridica esterna al nostro ordinamento. Queste fonti fatto sono tipiche degli ordinamenti di Common Law, ovvero dei paesi angloamericani. Le fonti fatto si distinguono a loro volta in consuetudini prodotte spontaneamente dall'ordinamento sociale e norme esterne. La forma di Stato e le fonti del diritto sono strettamente legate tra di loro. Infatti, quanto più lo Stato diviene uno Stato sociale, cioè assume compiti nuovi e si fa carico di rimuovere le disuguaglianze esistenti all'interno della società, tanto più dovrà fare affidamento su diverse fonti del diritto per regolare la sua azione.la sua organizzazione sociale ed economica sarà complessa e articolata e tanto più, inevitabilmente.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IreneRolando di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ninatti Stefania.