DIRITTO COMMERCIALE – SEZIONE 1: LA FATTISPECIE IMPRESA
CAPITOLO 1: Nozioni, storia e fonti.
Per diritto commerciale intendiamo quelle norme di diritto privato che disciplinano le attività produttive e il
loro esercizio. Al centro del fenomeno economico abbiamo l’attività di creare nuova ricchezza, ossia produrre
quelle utilità capaci di soddisfare i bisogni umani, a cui appunto si attribuisce un valore economico.
Tale attività produttiva porta alla nascita di relazioni tra soggetti, in quanto viene realizzata da più soggetti
insieme, sotto forma di società.
Il diritto commerciale si concentra su quelle regole che disciplinano i rapporti tra soggetti privati nel mercato,
è quindi, come abbiamo già detto, una parte del diritto privato con regole molto specifiche per il mondo
dell’economia e delle imprese.
Per il diritto commerciale la centralità è l’impresa, nel privato invece è l’uomo. Il concetto d’impresa proviene
dall’articolo 2082 del cc: “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
Ciò che ha mosso il legislatore nel creare una disciplina specifica per questo aspetto della vita sociale è la
tutela dei crediti, la stabilità dell’impresa, la competizione genuina… in linea di massima possiamo dire che
l’obiettivo è tutelare il mercato.
Questo genera un diritto dell’impresa, noto anche come statuto dell’imprenditore, ossia quel complesso di
istituti e disposizioni che sono destinati a chi intraprende un’iniziativa economica, che possiede appunto le
caratteristiche dell’articolo 2082. Con questo statuto si disciplina:
- L’informazione del mercato.
- L’organizzazione dell’apparato produttivo.
- L’azione dell’impresa nel mercato.
- La crisi dell’impresa.
Al diritto dell’impresa si affianca la disciplina delle società: disposizioni e leggi, la costituzione di tali
organismi, i meccanismi interni del loro funzionamento, i rapporti con terzi…
Il diritto commerciale e le sue norme erano inizialmente rivolte solo alla media-grande impresa commerciale,
e quindi non comprendeva: le professioni intellettuali, le imprese agricole e le piccole imprese. Questo perché
in passato non avevano bisogno di particolari tutele dal mercato.
Con il tempo però queste attività hanno assunto caratteristiche sempre più vicine al mondo del commercio
e quindi il diritto dell’impresa si è ampliato progressivamente per gestirle e regolarle al meglio.
Oggi il diritto commerciale si divide in due grandi rami: il diritto dell’impresa e il diritto delle società, a cui si
riconducono i diversi istituti. Abbiamo poi regole più specifiche per settori particolari come le attività
assicurative, mercati finanziari e bancari, dove sono necessari interventi normativi più mirati.
Tra le fonti del diritto commerciale troviamo:
- Codice civile: è la principale fonte del diritto commerciale in Italia. Contiene norme che regolano
l’impresa, le società, i contratti commerciali, i titoli di credito e il fallimento.
- Leggi speciali, sono leggi che disciplinano settori specifici dell’attività economica (legge bancaria,
normativa antitrust, legge della finanza…).
- Accordi internazionali: trattati stipulati tra Stati per uniformare le regole del commercio
internazionale.
- Diritto dell’UE: generalmente l’UE interviene con regolamenti, che devono essere applicati
direttamente negli Stati membri, spesso assume proprio il compito di legiferare sull’argomento,
regolando direttamente la materia; altrimenti interviene con direttive, la cui attuazione viene
affidata ai legislatori dei singoli paesi.
- Lex mercatoria: sono regole non scritte ma riconosciute a livello internazionale dagli operatori del
commercio, che comprende modelli contrattuali uniformi, e quelle consuetudini del commercio
internazionale, ossia che sono costantemente applicate dagli operatori economici e quindi
riconosciute come fonti di diritto autonome rispetto agli ordinamenti nazionali.
La fattispecie di impresa
Bisogna partire dall’individuazione della fattispecie, ossia il destinatario delle norme, della disciplina, ossia
l’oggetto. A primo impatto sembrerebbe l’imprenditore, tuttavia il vero centro del diritto commerciale è
l’impresa, ossia quell’attività economica che l’imprenditore svolge. Attività che può essere definita come
attività produttiva composta da 3 requisiti: organizzazione, professionalità ed economicità.
Tuttavia la definizione di impresa non è univoca, quella che stiamo studiando rappresenta solo una delle
nozioni, pertanto rappresenta una definizione relativa, funzionale quindi a individuare il fenomeno a cui si
riferisce lo statuto. Sostanzialmente la definizione qui usata serve per stabilire quali attività produttive
devono essere regolate dalle norme del diritto commerciale. La definizione varia a seconda del contesto
normativo in cui viene usata.
Attività produttiva
Analizziamo la nozione di impresa che ci interessa, ci conviene proprio partire dall’articolo 2082, che descrive
l’impresa in termini di attività produttiva.
- Attività produttiva, un insieme di comportamenti coordinati finalizzati a creare nuova ricchezza con
la produzione o scambio di beni e servizi. Intendiamo quella sequenza coordinata di comportamenti,
orientati verso il raggiungimento di un determinato scopo.
- Parliamo di quell’attività che genera un’utilità nuova, che aumenta la ricchezza complessiva.
- L’attività di godimento, che riguarda l’uso o cessione di beni già esistenti, senza creare nuova
ricchezza, non è un’attività produttiva. Ad esempio se possiedo un immobile e lo affitto, sto solo
sfruttando un bene già esistente; se trasformo l’immobile in un hotel, sto creando un nuovo servizio
e quindi diventa attività produttiva.
- Non tutte le attività produttive sono imprese, per essere considerata tale deve avere 3 requisiti:
professionalità, organizzazione, ed economicità.
La professionalità
Tale requisito afferma che l’attività deve avere luogo in maniera abituale, stabile, ripetuta, non occasionale
e non sporadica. Non bisogna confondere la professionalità con alcuni termini quali:
- esclusività: non è necessario che l’attività imprenditoriale sia l’unica svolta dal soggetto. Difatti una
persona può gestire più attività produttive, anche di natura diversa, e tutte possono essere
considerate imprese.
- continuità: non significa che l’attività debba essere svolta senza interruzioni, può essere anche
stagionale, purché le interruzioni sia legate al ciclo produttivo naturale e l’attività venga ripresa con
regolarità.
- pluralità di affari: un’attività può essere considerata impresa anche se finalizzata alla realizzazione di
un solo affare, a patto che questo sia complesso e richieda un’organizzazione strutturata.
Quindi non è necessaria l’esclusività, la continuità e la pluralità d’affari. Professionalità infatti non è sinonimo
di tali termini. Se l’attività viene svolta in modo occasionale e improvvisato, non viene considerata impresa,
anche perché non rientra nella professionalità.
L’organizzazione
L’attività di impresa si deve esercitare non solo con la capacità lavorativa dell’imprenditore, ma anche con
l’utilizzo di altri fattori di produzione: lavoro e capitale.
Il lavoro rappresenta la forza lavoro acquistabile sul mercato, il capitale rappresenta qualunque entità
materiale e non. L’imprenditore non deve solo partecipare attivamente al processo produttivo, ma deve
svolgere un’opera di organizzazione che consenta di stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori
produttivi che utilizza. Non per forza è necessario un apparato fisico tangibile, l’impresa può anche essere
interamente online ma deve comunque avere una struttura organizzata.
Se il titolare svolge solo un’attività esecutiva e il suo lavoro personale è l’unico fattore produttivo, allora non
parliamo di impresa, ma lavoro autonomo.
L’economicità
Un’attività produttiva per essere impresa dev’essere anche economica, e deve soddisfare il terzo requisito
stabilito dall’articolo 2082, ossia il requisito di economicità.
Secondo un primo orientamento, il metodo che bisogna impiegare nello svolgimento dell’attività è quello
lucrativo, ossia conseguire un margine di profitto. Quindi un’attività nella quale i prezzi di cessione
dell’oggetto della produzione, devono essere fissati per consentire di recuperare i costi sostenti nel processo
produttivo, ma anche di conseguire un margine di profitto. Il profitto può essere destinato al titolare
dell’impresa (azienda privata che distribuisce gli utili ai soci), a soggetti terzi senza uno scopo di lucro
personale (fondazioni che reinvestono i guadagni in attività benefiche).
Secondo un diverso orientamento, attualmente considerato prevalente, il metodo da impiegare è quello
economico in senso stretto, ossia un metodo che assicura il pareggio tra ricavi e costi. I prezzi di vendita
devono essere fissati in modo da consentire di coprire i costi relativi all’acquisto dei fattori impiegati nel
processo produttivo. Allora è sufficiente che il titolare sia in grado di riprendere dal mercato l’investimento
di capitali necessario per lo svolgimento del processo produttivo. L’importante è garantire la continuità,
senza bisogno di finanziamenti esterni ricorrenti. Parliamo di un’attività autosufficiente.
Questa seconda interpretazione permette di includere nella nozione di impresa anche quelle attività
produttive che non hanno come obiettivo il profitto, ma che comunque si interfacciano con il mercato e
devono garantirsi una sostenibilità economica.
Se si accettasse la prima interpretazione, il concetto di impresa sarebbe troppo ristretto e lascerebbe fuori
una serie di attività che si autofinanziano con il mercato, pur non puntando al guadagno.
Un’attività economica quindi dipende comunque dalla domanda e dall’offerta: chi la finanzia è esposto al
rischio che il mercato non assorba i beni o servizi prodotti, e quindi impedendo il recupero delle risorse
investite. Questo rischio di mercato allora giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa anche se
l’attività si basa su un metodo meramente economico (pareggio costi-ricavi) e non per forza un metodo
lucrativo (ricavi > costi).
Se un’attività non è economicamente autosufficiente, allora non si può considerare come impresa: si parla di
attività erogativa, ossia quelle attività che offrono beni e servizi senza riuscire a coprire i costi di produzione.
Queste attività non possono sopravvivere senza risorse esterne, donazioni o finanziamenti pubblici. Esempio
tipico è il volontariato o attività non profit che forniscono servizi gratuitamente o prezzi simbolici.
Un caso limite sono quelle attività che già in partenza sanno che avranno una perdita, perché stabiliscono un
prezzo inferiore ai costi, ma contano sui finanziamenti esterni per coprire il deficit: un esempio potrebbe
essere un’organizzazione che offre trasporti a prezzo ridotto sapendo che lo stato o un ente benefico coprirà
la differenza. Si tratta però di un’attività economica o erogativa?
Se il finanziamento esterno è garantito e strutturale si può sostenere che l’attività rientri nel concetto di
economicità. Se sono finanziamenti incerti o occasionali allora siamo vicini all’attività di erogazione.
RICAPITOLANDO:
- economicità non coincide con la ricerca di profitto, ma è la capacità di autofinanziarsi attraverso il
mercato.
- un’impresa può essere non lucrativa, ma deve comunque reggersi economicamente senza dipendere
totalmente da risorse esterne.
- le attività erogative non sono imprese ma si collocano nel settore non profit.
La completezza della nozione di impresa
L’articolo 2082 fornisce un modello esaustivo di impresa, stabilisce i tre requisiti necessari e sufficienti per
qualificare un’attività produttiva come impresa.
Ricapitolando:
- Professionalità: attività abituale e non occasionale.
- Organizzazione: gestione strutturata dei fattori produttivi quali lavoro e capitale.
- Economicità: orientata all’equilibrio costi-ricavi o al profitto.
Questi 3 elementi sono gli unici rilevanti, non importa se i beni o servizi non vengono destinati al mercato
(impresa per conto proprio), se l’attività non rispetta le norme di legge (impresa illegale), se l’attività
persegue fini illeciti o immorali (impresa mafiosa, criminale). L’unico criterio decisivo è se l’attività rispetta il
modello di impresa definito dall’articolo 2082.
CAPITOLO 2: Le categorie di impresa
La nozione di impresa del codice civile, segna una discontinuità rispetto a codice di commercio del 1882, in
quanto:
- Si verifica un passaggio dalla nozione di “atto di commercio” alla nozione di “attività”.
Il codice di commercio infatti si basava sul criterio dell’atto di commercio, considerando imprenditore solo
chi compiva determinati atti commerciali.
Per il codice civile invece l’impresa viene identificata nell’attività produttiva continuative, e ciò supera quel
limite del singolo atto.
- Ampliamento della nozione di impresa.
Infatti nel codice di commercio venivano escluse attività agricole e artigiane.
Nel codice civile invece la definizione di impresa include ogni fenomeno produttivo che soddisfa i requisiti di
professionalità, economicità e organizzazione.
Il motivo dell’ampliamento nasce dall’idea che ogni attività produttiva dovesse essere regolata da un nucleo
di regole comuni.
Allora l’impresa non è più destinataria di uno statuto organico e unitario, piuttosto di una disciplina
frammentaria, ossia singole disposizioni sparse nel codice civile e in altre leggi.
Tuttavia, secondo l’opinione tradizionale, è ancora possibile individuare uno statuto generale dell’impresa,
composto da quelle norme che si applicano a qualsiasi impresa come:
- Norme sull’azienda.
- Norme sulla concorrenza e consorzi.
- Norme sui segni distintivi.
Tuttavia il legislatore ha ritenuto di dover distinguere due categorie di imprese che godono di una disciplina
più frammentaria e limitata, in quanto si riteneva che un’applicazione integrale del diritto commerciale
sarebbe stata eccessiva per esse.
Stiamo parlando di:
- Impresa agricola.
- Piccola impresa.
Queste due categorie riprendono in parte le attività che erano escluse dal Codice di commercio del 1882,
ossia l’attività agricole e l’attività artigiana o di piccola dimensione.
Quindi sebbene il codice civile del 1942 abbia unificato la nozione di impresa, nella pratica si è mantenuta
una distinzione tra impresa commerciale soggetta pienamente al diritto e categoria speciali soggette a una
disciplina più attenuata.
L’impresa agricola
Articolo 2135: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse…”.
Possiamo distinguere tra quelle che sono attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura e
allevamento, e attività agricole per connessione: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
purché rappresentino quel naturale prolungamento dell’attività agricola principale.
Il motivo per cui tale tipologia di impresa è assoggetta a un regime diverso è perché tali attività non
presentavano, almeno in passato, grandi esigenze di investimento, poiché erano concentrati sul fondo e sui
relativi diritti di proprietà su di esso.
L’articolo 2135 è stato infatti integrato con due commi che descrivono quali siano le attività agricole essenziali
e per connessione:
- Articolo 2135, secondo e terzo comma: “per attività agricole essenziali si intendono quelle attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine”.
- “Per attività agricole connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o
dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge 2557”,
Abbiamo detto che l’impresa agricola ha ricevuto un trattamento normativo più leggero perché era
considerata meno rischiosa, con necessità di credito limitate e strumenti di autotutela già presenti nel diritto
privato classico.
- Comma 2: in passato si riteneva che le attività agricole essenziali si dovessero svolgere
necessariamente sul fondo, dopo la riforma invece è diventato un fattore produttivo eventuale.
L’elemento che caratterizza l’impresa agricola è ora la cura e sviluppo di un ciclo biologico (animale
o vegetale), indipendentemente dal luogo in cui avviene. Ciò ha portato all’inclusione di nuove
attività prima escluse, come le coltivazioni in serra o altri sistemi di produzione non legati
direttamente alla terra.
- Comma 3: con tale comma sono stati allargati i confini delle attività connesse, includendo le attività
di trasformazione e commercializzazione: rientra quindi tra le attività agricole anche quelle che
utilizzano prevalentemente i prodotti dell’azienda agricola.
Ad es: l’agricolo che trasforma l’uva in vino e vende il prodotto finito, rientra nella definizione di impresa
agricola.
- Sono incluse anche le attività di fornitura di beni e servizi: quindi sono agricole anche quelle attività
che impiegano principalmente risorse dell’azienda agricola.
Ad es: l’agriturismo, solo se le strutture e i servizi offerti sono parte dell’azienda agricola stessa. Con tale
riforma molte sono state le conseguenze:
- aumento delle esigenze finanziarie: infatti con la trasformazione dell’impresa agricola, molte attività
richiedono investimenti significativi e ricorrono al credito bancario. Ciò ha reso l’impresa agricola
molto simile a quella commerciale.
- mancata estensione della disciplina: infatti nonostante l’evoluzione, la normativa non ha
adeguatamente aggiornato la disciplina dell’impresa agricola, ci si sarebbe infatti aspettati
un’estensione del diritto dell’impresa nella sua interezza, tuttavia gli interventi legislativi si sono
limitati a profili di pubblicità e altre modifiche marginali.
In pratica la riforma ha reso l’impresa agricola più ampia e moderna, includendo attività sempre più
industrializzate, senza prevedere un adeguamento normativo per affrontare le nuove esigenze. Tale riforma
ha solo reso più chiara la posizione giuridica dell’impresa agricola, ma non hanno colmato il divario normativo
rispetto all’impresa commerciale. Non sono stati introdotti strumenti efficaci perla tutela dei creditori o perla
gestione delle crisi aziendali, nonostante appunto molte imprese agricole abbiano ormai esigenze simili a
quelle industriali.
La piccola impresa
Articolo 2083: “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e
coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia”.
Il legislatore del 1942 ha voluto escludere la piccola impresa dall’applicazione piena del diritto commerciale,
per motivi legati alle sue caratteristiche economiche:
- il processo produttivo della piccola impresa si basa sul lavoro del titolare e della sua famiglia, senza
un grande impiego di capitale o lavoro subordinato.
- gli investimenti richiesti sono minimi, in quanto l’attività si basa su un fattore produttivo già
posseduto (ossia il lavoro personale).
- il ricorso al credito è limitato in quanto le esigenze finanziarie della piccola impresa sono contenute.
La differenza tra impresa e piccola impresa non si basa solo su criteri quantitativi, ma anche su criteri
qualitativi:
- nella piccola impresa il lavoro del titolare e dei familiari è essenziale e insostituibile.
- nell’impresa ordinaria il lavoro del titolare è sostituibile dall’organizzazione aziendale, dai
dipendenti…
La piccola impresa quindi non è soggetta al fallimento, rispetto alle imprese commerciali, non è obbligata a
tenere scritture contabili complesse, e segue una disciplina molto semplificata per quanto riguarda le
obbligazioni e la responsabilità.
Quindi abbiamo detto che nella piccola impresa il titolare svolge un ruolo essenziale per il processo
produttivo, senza il quale l’attività non potrebbe essere svolta, mentre nelle imprese ordinarie il titolare si
può limitare a un ruolo organizzativo, in quanto il lavoro “esecutivo” si può delegare a dipendenti ecc…
Si pone anche la questione di comprendere se alcune società possono essere definite come piccole imprese:
nelle società con pochi soci, si potre
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