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Accertare la responsabilità amministrativa e contabile di amministratori, dipendenti pubblici o
soggetti che hanno avuto rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
Condannare al risarcimento del danno erariale a favore dell'ente pubblico leso.
2. Presupposti del Processo
Per avviare un processo per danno erariale, devono sussistere:
Condotta illecita : un comportamento attivo (azione) o passivo (omissione) in violazione dei
doveri d'ufficio.
Nesso causale : il danno deve essere conseguenza diretta della condotta illecita.
Danno patrimoniale : deve esistere una lesione economica concreta al patrimonio pubblico.
Colpa grave o dolo : il comportamento deve essere caratterizzato da colpa grave (negligenza
marcata) o dolo (intenzionalità).
3. Le Fasi del Processo
a) Segnalazione e Indagine Preliminare
Il processo inizia con una segnalazione o un rapporto da parte di enti pubblici, magistrati o
organi di controllo (es. Corte dei Conti regionale, Guardia di Finanza).
La Procura della Corte dei Conti svolge una fase istruttoria preliminare per accertare la
fondatezza delle accuse e raccogliere le prove.
b) Azione della Procura Regionale
Se durante l'istruttoria emerge un danno erariale, il Procuratore regionale della Corte dei Conti
promuove l'azione contabile.
Viene emesso un atto di citazione contro il soggetto responsabile.
c) Fase Giurisdizionale
Si apre il processo vero e proprio, con udienze pubbliche davanti alla Corte dei Conti regionale.
Durante il processo, il giudice valuta:
La legittimità della condotta.
L'entità del danno erariale.
L'elemento soggettivo (colpa o dolo).
Entrambe le parti (Procura e difesa) presentano documenti e testimonianze.
d) Sentenza
La Corte dei Conti emette una sentenza, che può:
Condannare il soggetto al risarcimento del danno .
Assolverlo in caso di mancanza di prove sufficienti o assenza di dolo/colpa grave.
La sentenza può essere impugnata in appello davanti alle sezioni giurisdizionali centrali della
Corte dei Conti.
4. Caratteristiche del Risarcimento
Il risarcimento è proporzionale al danno causato.
La condanna può includere anche interessi e rivalutazioni monetarie.
Se più soggetti sono responsabili, il risarcimento può essere suddiviso in modo proporzionale
(responsabilità solidale).
5. Ricorso e gradi di Giudizio
La sentenza della Corte dei Conti può essere impugnata davanti alle sezioni centrali d'appello
della Corte stessa.
È possibile un ricorso finale in Cassazione, ma solo per motivi di legittimità (vizi di procedura o
violazione di norme).
Importanza del Processo per Danno Erariale
Il processo per danno erariale è uno strumento fondamentale per:
Garantire la tutela del patrimonio pubblico.
Sanzionare comportamenti illeciti che ledono gli interessi economici della collettività.
Promuovere una gestione responsabile ed efficiente delle risorse pubbliche.
Inoltre, il processo si inserisce nel quadro dei principi costituzionali di legalità, trasparenza e
buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione).
LA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE
Occorre prima di tutto soffermarsi sulla legittimazione e sull’interesse ad agire. La
legittimazione ad agire trova fondamento normativo nell’art. 81 del codice di procedura
civile secondo il quale: nessuno può far valere nel processo in nome proprio un interesse altrui.
Il processo deve quindi svolgersi tra le giuste parti o le parti legittime. All’interesse ad agire
invece, è dedicato l’art. 100 del codice di procedura civile secondo il quale: per proporre una
domanda o per contraddire alla stessa è necessaria avervi interesse. L’interesse ad agire deve
essere concreto e attuale e non solo generico e teorico perché non è consentito al giudice
risolvere questioni puramente astratte. La legittimazione e l’interesse ad agire devono essere
presenti nel momento della presentazione della domanda e devono permanere per tutta la
durata del giudizio. È compito del giudice verificare in astratto la presenza di questi due
elementi sulla base di quanto affermato dalle parti.
All’interno del processo amministrativo, è più corretto parlare di legittimazione e interesse a
ricorrere.
Per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere, è necessario distinguere tra:
- Legittimazione ordinaria, intesa come effettiva titolarità di una situazione giuridica
soggettiva
- Legittimazione straordinaria o ex lege, stabilita dal legislatore in particolari ambiti e
questa prescinde dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva. In questo caso è
necessario distinguere due classi di soggetti: soggetti portatori di interessi diffusi( es.
associazioni di protezione ambientali possono richiedere un riconoscimento formale con
decreto del ministero dell’ambiente) e poi apparati ed enti pubblici. (es. le università
che possono darsi ordinamenti autonomi).
INTERESSE A RICORRERE
È utilizzato in giurisprudenza come filtro processuale. Nell’ambito del processo amministrativo
viene definito come: “la prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica
del ricorrente, nonché l’effettiva utilità che potrebbe derivare al ricorrente dall’annullamento
dell’atto impugnato.” La lesione a cui si fa riferimento deve essere attuale e concreta
La responsabilità nel diritto europeo
Art. 340, c. 2, TFUE
In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente
ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
Sono due i profili principali della disciplina:
1) la responsabilità degli organi dell’Unione europea nei confronti dei terzi in relazione
all’attività giuridica posta in essere in contrasto con il diritto europeo;
2) la responsabilità degli Stati membri nei confronti dei terzi in relazione alla violazione
del diritto europeo.
L’art. 268 TFUE attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere le
controversie relative alla responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui all’art. 340, c.
2, TFUE. In seguito all’istituzione del Tribunale di primo grado, quest’ultimo conosce in
primo grado le domande risarcitorie poste da persone fisiche e giuridiche.
La responsabilità degli organi delle istituzioni dell’Unione Europea: i presupposti
L’art. 340, c. 2, TFUE individua tre presupposti sostanziali della responsabilità delle
istituzioni europee:
1) un comportamento contra jus riferibile a un’istituzione comunitaria (sia
comportamento o fatto materiale, sia atto giuridico);
2) l’esistenza di un danno (ambito ristretto nei casi di ampia discrezionalità);
3) il nesso di causalità.
Il carattere grave e manifesto della violazione può essere ricavato in via sintomatica da
alcuni indici:
- il grado di chiarezza e di precisione della norma violata;
- il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno
causato;
- la scusabilità di un eventuale errore di diritto;
- l’accertamento dell’inadempimento contestato da parte di una pronuncia giudiziale:
cfr. sentenza 5 marzo 1996, in cause riunite C-46/93 e C-48/93, punto 56, Brasserie
du pécheur-Factortame).
L’irrilevanza della colpa e la quantificazione del danno
La principale differenza rispetto al diritto italiano è l’irrilevanza del requisito soggettivo.
Il danno risarcibile deve essere effettivo, cioè certo e attuale. Può trattarsi di danni presenti o
futuri, ma non meramente ipotetici. Il danno risarcibile include non solo il danno emergente,
ma anche il lucro cessante, raramente riconosciuto in concreto (sentenza 3 febbraio 1994, in
causa 308/87, Grifoni).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la giurisprudenza applica il principio
generale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri: la persona lesa deve
dimostrare di aver agito con ragionevole diligenza al fine di limitare l’entità del danno (cfr.
sentenza 19 maggio 1992, citata, punto 33, Mulder e altri c. Consiglio e Commissione).
La responsabilità degli Stati membri: il mancato recepimento delle direttive
Sul tema ci sono quattro importanti sentenze della Corte di giustizia.
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Prima fra tutte la sentenza Francovich (19.11.1991, in cause riunite C-6 e 9/90), che
riguarda un caso di mancato recepimento della direttiva europea (80/987/CEE) entro il
termine prescritto da parte dell’Italia.
Due giudici nazionali, richiesti di pronunciarsi sul diritto di alcuni lavoratori a ottenere
direttamente dallo Stato italiano i benefici previsti dalla direttiva sottoponevano alla CGUE,
in via pregiudiziale, alcune questioni interpretative tendenti ad accertare se i singoli possano
far valere direttamente nei confronti dello Stato i benefici previsti dalla direttiva risultanti da
disposizioni sufficientemente precise e incondizionate e comunque richiedere allo Stato il
risarcimento del danno subito in relazione alle disposizioni della direttiva che non abbiano
tali caratteristiche.
Appurato che la direttiva in questione non era sufficientemente precisa e incondizionata e
dunque non consentiva agli interessati di far valere i diritti da essa attribuiti ai lavoratori
direttamente nei confronti dello Stato membro, la Corte di giustizia ha esaminato la questione
della responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla violazione degli obblighi sorti in
forza del diritto comunitario.
Sul fondamento della responsabilità dello Stato, la sentenza afferma che:
«il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del
diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato» (punto 35). Un
fondamento specifico può essere ritrovato, secondo la Corte, già nell’obbligo degli Stati
membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi comunitari
(art. 4, c. 3, TUE), compreso quello di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del
diritto europeo.
I presupposti della responsabilità degli Stati membri
Sono tre le condizioni enunciate dalla sentenza, in presenza delle quali sorge
responsabilità:
a) che la direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli;
b) che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base della direttiva stessa;
c) che esista un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il
danno subito dai soggetti lesi.
La sentenza Francovich costruisce il sistema europeo come ordinamento autonomo:
capace