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Estratto del documento

Accertare la responsabilità amministrativa e contabile di amministratori, dipendenti pubblici o

soggetti che hanno avuto rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Condannare al risarcimento del danno erariale a favore dell'ente pubblico leso.

2. Presupposti del Processo

Per avviare un processo per danno erariale, devono sussistere:

Condotta illecita : un comportamento attivo (azione) o passivo (omissione) in violazione dei

doveri d'ufficio.

Nesso causale : il danno deve essere conseguenza diretta della condotta illecita.

Danno patrimoniale : deve esistere una lesione economica concreta al patrimonio pubblico.

Colpa grave o dolo : il comportamento deve essere caratterizzato da colpa grave (negligenza

marcata) o dolo (intenzionalità).

3. Le Fasi del Processo

a) Segnalazione e Indagine Preliminare

Il processo inizia con una segnalazione o un rapporto da parte di enti pubblici, magistrati o

organi di controllo (es. Corte dei Conti regionale, Guardia di Finanza).

La Procura della Corte dei Conti svolge una fase istruttoria preliminare per accertare la

fondatezza delle accuse e raccogliere le prove.

b) Azione della Procura Regionale

Se durante l'istruttoria emerge un danno erariale, il Procuratore regionale della Corte dei Conti

promuove l'azione contabile.

Viene emesso un atto di citazione contro il soggetto responsabile.

c) Fase Giurisdizionale

Si apre il processo vero e proprio, con udienze pubbliche davanti alla Corte dei Conti regionale.

Durante il processo, il giudice valuta:

La legittimità della condotta.

L'entità del danno erariale.

L'elemento soggettivo (colpa o dolo).

Entrambe le parti (Procura e difesa) presentano documenti e testimonianze.

d) Sentenza

La Corte dei Conti emette una sentenza, che può:

Condannare il soggetto al risarcimento del danno .

Assolverlo in caso di mancanza di prove sufficienti o assenza di dolo/colpa grave.

La sentenza può essere impugnata in appello davanti alle sezioni giurisdizionali centrali della

Corte dei Conti.

4. Caratteristiche del Risarcimento

Il risarcimento è proporzionale al danno causato.

La condanna può includere anche interessi e rivalutazioni monetarie.

Se più soggetti sono responsabili, il risarcimento può essere suddiviso in modo proporzionale

(responsabilità solidale).

5. Ricorso e gradi di Giudizio

La sentenza della Corte dei Conti può essere impugnata davanti alle sezioni centrali d'appello

della Corte stessa.

È possibile un ricorso finale in Cassazione, ma solo per motivi di legittimità (vizi di procedura o

violazione di norme).

Importanza del Processo per Danno Erariale

Il processo per danno erariale è uno strumento fondamentale per:

Garantire la tutela del patrimonio pubblico.

Sanzionare comportamenti illeciti che ledono gli interessi economici della collettività.

Promuovere una gestione responsabile ed efficiente delle risorse pubbliche.

Inoltre, il processo si inserisce nel quadro dei principi costituzionali di legalità, trasparenza e

buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione).

LA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

Occorre prima di tutto soffermarsi sulla legittimazione e sull’interesse ad agire. La

legittimazione ad agire trova fondamento normativo nell’art. 81 del codice di procedura

civile secondo il quale: nessuno può far valere nel processo in nome proprio un interesse altrui.

Il processo deve quindi svolgersi tra le giuste parti o le parti legittime. All’interesse ad agire

invece, è dedicato l’art. 100 del codice di procedura civile secondo il quale: per proporre una

domanda o per contraddire alla stessa è necessaria avervi interesse. L’interesse ad agire deve

essere concreto e attuale e non solo generico e teorico perché non è consentito al giudice

risolvere questioni puramente astratte. La legittimazione e l’interesse ad agire devono essere

presenti nel momento della presentazione della domanda e devono permanere per tutta la

durata del giudizio. È compito del giudice verificare in astratto la presenza di questi due

elementi sulla base di quanto affermato dalle parti.

All’interno del processo amministrativo, è più corretto parlare di legittimazione e interesse a

ricorrere.

Per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere, è necessario distinguere tra:

- Legittimazione ordinaria, intesa come effettiva titolarità di una situazione giuridica

soggettiva

- Legittimazione straordinaria o ex lege, stabilita dal legislatore in particolari ambiti e

questa prescinde dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva. In questo caso è

necessario distinguere due classi di soggetti: soggetti portatori di interessi diffusi( es.

associazioni di protezione ambientali possono richiedere un riconoscimento formale con

decreto del ministero dell’ambiente) e poi apparati ed enti pubblici. (es. le università

che possono darsi ordinamenti autonomi).

INTERESSE A RICORRERE

È utilizzato in giurisprudenza come filtro processuale. Nell’ambito del processo amministrativo

viene definito come: “la prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica

del ricorrente, nonché l’effettiva utilità che potrebbe derivare al ricorrente dall’annullamento

dell’atto impugnato.” La lesione a cui si fa riferimento deve essere attuale e concreta

La responsabilità nel diritto europeo

Art. 340, c. 2, TFUE

In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente

ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue

istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono due i profili principali della disciplina:

1) la responsabilità degli organi dell’Unione europea nei confronti dei terzi in relazione

all’attività giuridica posta in essere in contrasto con il diritto europeo;

2) la responsabilità degli Stati membri nei confronti dei terzi in relazione alla violazione

del diritto europeo.

L’art. 268 TFUE attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere le

controversie relative alla responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui all’art. 340, c.

2, TFUE. In seguito all’istituzione del Tribunale di primo grado, quest’ultimo conosce in

primo grado le domande risarcitorie poste da persone fisiche e giuridiche.

La responsabilità degli organi delle istituzioni dell’Unione Europea: i presupposti

L’art. 340, c. 2, TFUE individua tre presupposti sostanziali della responsabilità delle

istituzioni europee:

1) un comportamento contra jus riferibile a un’istituzione comunitaria (sia

comportamento o fatto materiale, sia atto giuridico);

2) l’esistenza di un danno (ambito ristretto nei casi di ampia discrezionalità);

3) il nesso di causalità.

Il carattere grave e manifesto della violazione può essere ricavato in via sintomatica da

alcuni indici:

- il grado di chiarezza e di precisione della norma violata;

- il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno

causato;

- la scusabilità di un eventuale errore di diritto;

- l’accertamento dell’inadempimento contestato da parte di una pronuncia giudiziale:

cfr. sentenza 5 marzo 1996, in cause riunite C-46/93 e C-48/93, punto 56, Brasserie

du pécheur-Factortame).

L’irrilevanza della colpa e la quantificazione del danno

La principale differenza rispetto al diritto italiano è l’irrilevanza del requisito soggettivo.

Il danno risarcibile deve essere effettivo, cioè certo e attuale. Può trattarsi di danni presenti o

futuri, ma non meramente ipotetici. Il danno risarcibile include non solo il danno emergente,

ma anche il lucro cessante, raramente riconosciuto in concreto (sentenza 3 febbraio 1994, in

causa 308/87, Grifoni).

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la giurisprudenza applica il principio

generale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri: la persona lesa deve

dimostrare di aver agito con ragionevole diligenza al fine di limitare l’entità del danno (cfr.

sentenza 19 maggio 1992, citata, punto 33, Mulder e altri c. Consiglio e Commissione).

La responsabilità degli Stati membri: il mancato recepimento delle direttive

Sul tema ci sono quattro importanti sentenze della Corte di giustizia.

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Prima fra tutte la sentenza Francovich (19.11.1991, in cause riunite C-6 e 9/90), che

riguarda un caso di mancato recepimento della direttiva europea (80/987/CEE) entro il

termine prescritto da parte dell’Italia.

Due giudici nazionali, richiesti di pronunciarsi sul diritto di alcuni lavoratori a ottenere

direttamente dallo Stato italiano i benefici previsti dalla direttiva sottoponevano alla CGUE,

in via pregiudiziale, alcune questioni interpretative tendenti ad accertare se i singoli possano

far valere direttamente nei confronti dello Stato i benefici previsti dalla direttiva risultanti da

disposizioni sufficientemente precise e incondizionate e comunque richiedere allo Stato il

risarcimento del danno subito in relazione alle disposizioni della direttiva che non abbiano

tali caratteristiche.

Appurato che la direttiva in questione non era sufficientemente precisa e incondizionata e

dunque non consentiva agli interessati di far valere i diritti da essa attribuiti ai lavoratori

direttamente nei confronti dello Stato membro, la Corte di giustizia ha esaminato la questione

della responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla violazione degli obblighi sorti in

forza del diritto comunitario.

Sul fondamento della responsabilità dello Stato, la sentenza afferma che:

«il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del

diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato» (punto 35). Un

fondamento specifico può essere ritrovato, secondo la Corte, già nell’obbligo degli Stati

membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi comunitari

(art. 4, c. 3, TUE), compreso quello di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del

diritto europeo.

I presupposti della responsabilità degli Stati membri

Sono tre le condizioni enunciate dalla sentenza, in presenza delle quali sorge

responsabilità:

a) che la direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli;

b) che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base della direttiva stessa;

c) che esista un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il

danno subito dai soggetti lesi.

La sentenza Francovich costruisce il sistema europeo come ordinamento autonomo:

capace

Dettagli
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A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Enrica8906 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Mattarella Bernardo Giorgio.