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OBBLIGHI GENERALI DI CORRETTEZZA, DILIGENZA E PROFESSIONALITÀ

Impongono all'intermediario di “servire al meglio l'interesse dei clienti” e di“rispettare l'integrità dei mercati”, così da assicurare un comportamento funzionale, efficiente e trasparente nel mercato dei capitali.

OBBLIGHI INFORMATIVI

Gli obblighi informativi, invece, sono necessari per assicurare la massima trasparenza sia nell'acquisizione delle informazioni dai clienti sia nell'inoltro di informazioni adeguate a questi ultimi. Per cui, innanzitutto, le informazioni devono sempre essere chiare, corrette e non fuorvianti; in secondo luogo, gli intermediari devono fornire al cliente delle informazioni appropriate, affinché questi possano comprendere la natura del servizio di investimento, il tipo specifico di strumento finanziario, e i rischi ad esso connessi, così da prendere le decisioni in modo consapevole. Inoltre, al cliente devono essere

Fornite puntuali informazioni sull'intermediario, sulla salvaguardia del patrimonio del cliente stesso, sulle caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario di riferimento e sui costi ed oneri del servizio.

3) OBBLIGHI ORGANIZZATIVI

Gli obblighi organizzativi, invece, stabiliscono che l'intermediario debba disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Pertanto, il controllo interno si articola in 3 aree distinte che sono:

  • Il controllo di conformità (compliance): finalizzata alla verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure interne;
  • L'attività di internal audit: finalizzata alla verifica dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi dell'intermediario;
  • L'attività di risk management: finalizzata alla funzione di gestione dei rischi a cui sia esposto.
l'intermediario. 4) REGOLE IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI Le regole in materia di conflitto di interessi sono state introdotte nella consapevolezza che il rischio di conflitti non possa essere eliminato: pertanto, al fine di disciplinare questo fenomeno, il comma 1 BIS dell'art. 21 del TUF stabilisce che gli intermediari debbano adottare ogni misura ragionevole per identificare i potenziali conflitti di interesse, così da gestirli attraverso idonee misure organizzative ed evitare che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti; inoltre, quando non sia possibile eliminare questa incidenza negativa, gli intermediari devono anche informare adeguatamente i clienti prima di agire per conto di questi ultimi. Comunque, nel caso dell'identificazione dei conflitti si deve ricorrere ad un'autoanalisi da parte del soggetto intermediario, e quest'analisi deve riguardare sia la propria attività, sia quella dei soggetti rilevanti e dei soggetticon cui si intrattengano dei rapporti di controllo. In pratica, ne deriva l'obbligo di elaborare una politica di gestione del conflitto, così da realizzare una procedura scritta, in cui il criterio cardine è sempre quello dell'indipendenza dei soggetti coinvolti. Quindi, gli intermediari devono sempre chiedersi se essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo: - Possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a danno del cliente; - Se siano portatori di un interesse diverso da quello del cliente; - Se abbiano un incentivo a privilegiare interessi di clienti diversi; - Se svolgano la medesima attività del cliente; - Se ricevano (o possano ricevere) un incentivo da una persona diversa dal cliente, dove l'incentivo sia diverso dalle commissioni o dalle competenze che normalmente vengono percepite per il servizio di riferimento. In pratica, nella gestione dei conflitti si assiste ad una svalutazione delruolo dellatrasparenza, a vantaggio dei presìdi organizzativi interni; tuttavia, se questi ultiminon sono efficaci, diventa necessaria la “disclosure” (cioè la divulgazione delleinformazioni), che però non esonera l'intermediario da responsabilità per il fatto di averoperato in situazioni di conflitto di interessi.Infine, l'art.26 del Regolamento Congiunto attua la regola comunitaria che prevedel'obbligo di istituire un registro in cui annotare le situazioni di conflitto maggiormentepericolose, ma non è chiaro se questo registro sia effettivamente d'aiuto nella gestione delconflitto; anzi, la disciplina è piuttosto opaca, anche perché la situazione di conflitto vieneresa nota all'investitore solo in casi estremi.Comunque, nell'ambito della disciplina della condotta degli intermediari spiccanoanche alcune regole che assumono una portata “caratterizzante”, e checonsistono nell'adeguatezza,nell'appropriatezza e nella best execution: ADEGUATEZZA

In pratica: la disciplina dell'adeguatezza fu introdotta con la legge 1/91, e la sua portata è stata oggetto di numerosi precedenti giurisprudenziali soprattutto nell'ambito del contenzioso sul "risparmio tradito"; comunque, in sostanza, l'adeguatezza implica che l'intermediario abbia il divieto di effettuare o consigliare operazioni che non siano profiloadeguate al dell'investitore.

La MiFID ha rafforzato questa regola, rendendola inderogabile (nel senso che l'intermediario non può eseguire un'operazione inadeguata nemmeno nel caso in cui l'investitore glielo ordini espressamente!); tuttavia, la regola dell'adeguatezza non ha più portata generale, perché adesso è applicabile solo al servizio di gestione di portafogli e al servizio di consulenza.

Comunque, per adempiere gli intermediari devono acquisire determinate informazioni dai clienti; cioè,

devono: sapere se questi abbiano esperienza nel settore di riferimento, devono conoscere la loro situazione finanziaria e devono sapere gli obiettivi di investimento. Infatti, senza queste informazioni, l'intermediario non può prestare il servizio (mentre prima della MiFID poteva valutare se l'operazione potesse comunque considerarsi adeguata). D'altro canto, l'intermediario non deve valutare la veridicità delle informazioni, ma deve verificare che non siano palesemente inesatte, incomplete o superate (perché, in quel caso, dovrà integrarle e aggiornare il profilo dell'investitore). APPROPRIATEZZA Invece, la regola dell'appropriatezza si riferisce a servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione, ed implica un giudizio che si basa soltanto sull'esperienza e la conoscenza dell'investitore. Cioè, il giudizio di appropriatezza non insiste sugli obiettivi di investimento. Inoltre, se l'operazione non sia appropriata,

l'intermediario è tenuto solo ad informare l'investitore ma non è sottoposto al divieto di operare. Comunque, nella prestazione dei servizi, la MiFID ha anche previsto una zona franca, rappresentata dai servizi prestati in modalità "execution only": infatti, in questo caso, l'intermediario si limita a dare esecuzione agli ordini trasmessi, senza obbligo di richiedere informazioni. Tuttavia, questa modalità è possibile solo quando i servizi abbiano ad oggetto degli strumenti finanziari non complessi (come le azioni quotate e le obbligazioni), quando il servizio sia richiesto dal cliente, quando il cliente sia consapevole del fatto che l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'operazione e quando l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

BEST EXECUTION

Infine, la MiFID ha riformulato la regola di best execution, cioè la regola che impone

agli intermediari di ottenere le migliori condizioni possibili. Inizialmente, questa regola era stata concepita come forma di tutela dell'investitore, ma finiva con l'essere snaturata dal garantire la concentrazione degli affari che assolvesse principalmente la funzione di scambi nei mercati regolamentati. Ovviamente, con l'eliminazione della concentrazione si sono originate diverse venues che operano su piani paritetici, e questo implica che le condizioni di migliore esecuzione debbano manifestarsi rispetto alle diverse sedi (= venues) a cui l'intermediario ha accesso. Per meglio dire, gli intermediari hanno l'obbligo di elaborare una procedura scritta che identifichi la strategia di esecuzione degli ordini. Quindi, è chiaro che lo scopo sia quello di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e natura dell'ordine. Inoltre, gli intermediari devono adottare una strategia finalizzata adindividuare (per ogni categoria di strumenti finanziari) tutte le sedi di esecuzione che permettano di mantenere il miglior risultato nel corso del tempo; poi, se l'ordine viene eseguito per conto di un cliente al venues dettaglio, la selezione delle va fatta sulla base del corrispettivo totale (= prezzo dello strumento più tutti i costi di esecuzione). Comunque, dev'essere osservato che, in realtà, la best execution non corrisponde affatto alla migliore esecuzione possibile, ma solo alla miglior esecuzione che l'intermediario sia in grado di ottenere nell'ambito della cerchia di che abbia preselezionato. LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI Il MiFID ha modificato la disciplina degli incentivi, che oggi ha una dimensione autonoma ed indipendente dai conflitti di interesse, in pratica, la percezione o il pagamento di incentivi (come le commissioni di retrocessione) può incidere negativamente sul dovere dell'intermediario, che potrebbe essere indotto adagire in modo controproducente per il cliente. Di regola, in altre parole, gli incentivi sono vietati, a meno che non rientrino nelle eccezioni ammesse dalla Direttiva, di cui fanno parte i costi di custodia, i prelievi compensi, le obbligazioni obbligatorie e le spese legali; tuttavia, nelle eccezioni rientrano anche le commissioni o le prestazioni non monetarie, pagate o fornite da un terzo o da chi agisca per conto di questi. In quest'ultimo caso, però, tutto ciò che riguarda la loro natura e il loro importo deve essere comunicato al cliente in modo chiaro, completo e accurato PRIMA della prestazione del servizio; e, inoltre, il pagamento deve essere rivolto a migliorare la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento degli obblighi dell'intermediario. Comunque, questa disciplina ha messo in discussione numerose forme di remunerazione degli intermediari, delineando profili di dubbia legittimità; tuttavia, a ben vedere, La disciplina degli incentivi

La disciplina degli incentivi

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
70 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Blumoon6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Desiderio Giuseppe.