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Art. 105: (IMPORTANTE)
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati»
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario [108] puo` ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,professori ordinari di universita`in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. (devono essere tutti soggetti con una particolare qualifica tecnica)
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne´ destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facolta`di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita`di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
le funzioni del CSM può andare anche oltrela csottituzione stessa: sistema dei poteri implicitì - le pratiche a tutela inziative intraprese dal CSM a tutela della magistratura o di singoli magistrati quando questi siano presi di mira dalla politica o dai media, interpretazine restrittiva della legge che può ampliare integrare o dare una amggior attuazione. - Cfr. art. 10 l. n. 195 del 1958: dove vi è un elenco del funzioni del CSM
195/1958: 10. Attribuzione del Consiglio superiore.
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
- sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni, su giudizi di idoneità e sull'esame dello stato dei magistrati;
- sulle designazioni alle funzioni direttive, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonchè all'ufficio di vice pretore. Per le nomine è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
- sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari