Art. 105: Importante
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati»
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Devono essere tutti soggetti con una particolare qualifica tecnica.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Le funzioni del CSM possono andare anche oltre la costituzione stessa: sistema dei poteri impliciti. Le pratiche a tutela: iniziative intraprese dal CSM a tutela della magistratura o di singoli magistrati quando questi siano presi di mira dalla politica o dai media. Interpretazione restrittiva della legge che può ampliare, integrare o dare una maggior attuazione. Cfr. art. 10 l. n. 195 del 1958: dove vi è un elenco delle funzioni del CSM.
195/1958: 10. Attribuzione del Consiglio superiore
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
- Sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni, su giudizi di idoneità e sull'esame dello stato dei magistrati.
- Sulle designazioni alle funzioni direttive, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché all'ufficio di vice pretore. Per le nomine è ammessa la delega ai presidenti delle corti di appello.
- Sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari.
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Ordinamento giudiziario e forense
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