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FONTI DEL DIRITTO
↘ è il complesso di atti fatti e meccanismi abilitati da un ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.
Ordinamento giuridico
è un’organizzazione sociale che si compone di 3 elementi:
- pluralità di soggetti;
- organizzazione;
- corpo di regole;
Norme giuridiche
regole, vengono dette giuridiche per la presenza di 3 elementi:
- generalità ➔ si rivolgono ad una pluralità indistinta e indeterminabile di destinatari; Non esistono regole ad personam. Al massimo può esistere una regola ristretta ad un gruppo di persone (esempio: membri di una società sportiva).
- astrattezza ➔ le norme giuridiche descrivono una fattispecie astratta destinata a ricevere applicazione concreta in modo ripetitivo e per un numeri indefinito e indefinibile a priori di casi. Questo perché non so quante volte verrà applicata la norma in un anno.
- sanzionabilità ➔ la trasgressione della norma comporta l’applicazione di una sanzione giuridica.
↘Chi produce le norme? Le norme giuridiche hanno origine dalle fonti del diritto.
fonti fatto
Sono le consuetudini e gli usi e sono la fonte di grado più basso.
Sono l’elemento materiale, sono comportamenti costantemente ripetuti nel tempo. A questi si aggiunge l’elemento psicologico, ossia ritenere un comportamento giuridicamente dovuto.
fonti atto (fonti di produzione)
Atti prodotti dalla manifestazione di volontà di un soggetto legittimato a produrli seguendo un predeterminato procedimento di formazione.
Le leggi sono le fonti atto per eccellenza il cui soggetto legittimato è il Parlamento.
fonti sulla produzione
Contengono norme giuridiche non rivolte ai conosciati, ma che si limitano ad individuare il soggetto legittimato ad emanare una fonte di produzione e il suo procedimento.
Si trovano nella Costituzione.
LEGGE
è una fonte di rango primario, perché è emanata dal Parlamento. procedimento di formazione = sequenza coordinata di atti diretti alla produzione di un atto finale.
Fonti sulla produzione della legge: articoli 70 e seguenti della Costituzione, dove viene individuato l'organo autorizzato a produrre leggi. Questi articoli dettano anche una disciplina sul procedimento di formazione della legge, ma è solo una parte. La restante parte la troviamo nei regolamenti parlamentari (riserva).
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
Il procedimento è una sequenza coordinata di atti diretta alla produzione di un atto conclusivo. In questo caso parliamo di procedimento legislativo.
Si segmenta in diverse fasi (3):
- iniziativa legislativa
- costitutiva: istruttoria e deliberativa
- integrativa dell'efficacia: promulgazione e pubblicazione
1. iniziativa legislativa
Chi sono i soggetti titolari dell’iniziativa legislativa (i soggetti legittimati a dare inizio al procedimento legislativo presentando a una delle due camere un progetto di legge diviso in articoli)? Sono:
- Governo, che è il più importante e con maggiore probabilità di successo. Per il Governo esistono dei particolari disegni di legge: leggi ad iniziativa obbligatoria (disegno di legge di bilancio) e sono riservati al Governo. Il Governo non dispone di canali privilegiati per presentare disegni di legge;
- Tutti i parlamentari o gruppi parlamentari, ciascun parlamentare o i gruppi sono titolari dell’iniziativa legislativa, di solito i signoli parlamentari non hanno grande successo;
- iniziativa popolare, raccolta di 50.000 mila e stesura di un . è quella con meno probabilità di passare, tranne nel caso in cui il numero di firme sia elevato. Nel caso in cui sia elevato allora lo presentano i parlamentari modificano ciò che gli comoda;
- consigli regionali;
- CNEL = consiglio nazione dell’economia e del lavoro, molto inutile;
- altri soggetti potrebbero essere aggiunti solo tramite legge costituzionale;
presentano un progetto di legge ad una delle due camere
2. costitutiva
Si svolge interamente all'interno del Parlamento e comprende le commissioni permanenti e Aula. La composizione delle commissioni deve rispecchiare proporzionalmente la composizione dell'aula, perché il rapporto di forza deve essere lo stesso. Le commissioni sono 14, una per ogni materia.
testo del d.l." le camere si devono riunire entro 5 giorni per convertirlo. Scatta un termine di 60 gg entro il quale il d.l. deve essere convertito in legge. Ipotesi: fisiologica, il d.l. viene convertito e si ha la novazione della fonte (1), oppure la mancata conversione (2), per due ordini di ragione: il parla vota contro la conversione o si lasciano decorrere i 60 giorni senza votare; la mancata conversione determina la decadenza del d.l ex tunc (retroattiva). Durante quei 60 giorni il d.l. potrebbe aver avuto effetti, allora per rimediare l'art 77 prevede che il parla può emanare una legge detta sanatoria diretta a disciplinare le situazioni e i rapporti sorti durante la vigenza di un d.l non convertito.
Terza ipotesi (3):
durante il procedimento di conversione il Parla approvi degli emendamenti, ed hanno efficacia temporale pro futuro (legge 400/1988), su questo è intervenuta la cc, che ha fatto una distinzione sugli emendamenti, per gli emendamenti aggiuntivi va bene l'efficacia pro futuro, mentre gli emendamenti soppressivi, che hanno efficacia retroattiva, perché sopprimere un articolo equivale a far decadere la sua efficacia.
Abuso del d.l. adozione in assenza dei presupposti costituzionali, perché il Governo si è accordo che lo può usare come strumento per far approvare delle leggi, che altrimenti dovrebbe aver presentato al Parla come disegno di legge reiterazione del d.l. : il d.l. nei 60gg non veniva convertito (perché oberati di altri compiti) al 61esimo giorno il Governo presentava lo stesso d.l. non convertito prima.
Le conseguenze sono che il d.l. da strumento straordinario si è trasformato in strumento ordinario. Ci sono quindi dei riflessi sul piano dei rapporti tra fonti, sul piano della forma di governo, perché il baricentro della produzione normativa si sposta dal Parla al Gov. Soluzioni: velocizzare il procedimento di formazione di una legge, in generale recupero del ruolo di centralità del parla.
Art 15 l.n. 400/1988 Per frenare questo abuso ha imposto dei limiti, che però sono inefficaci, perché sono fonti di rango primario, e superflui, perché si tratta di limiti già implicitamente desumibili dall'art 77 della Cost
- Con un d.l. non si può operare una delega legislativa, perché non c'è alterità tra il delegante e il delegato, il governo non si può autodelegare.
- I d.l. non possono disciplinare le materie di cui all'art 72 comma 4 della Cost. (necessaria una legge ordinaria approvata con procedimento ordinario), sono materie di controllo del parla sul gov, verrebbe meno l'alterità tra controllore e controllato.
- Non si può ridare vigore a d.l. (identico) non convertiti per voto contrario delle Camere, per contrastare la reiterazione.
- Non si può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di un d.l. precedente non convertito, perché in quel caso può intervenire solo la legge con una legge come da art 77 comma 2.
- Non si può ripristinare efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime per vizi sostanziali (neppure una legge lo può fare)