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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA

Corso di

MEDICINA LEGALE

Docente

BARBARA GUALCO 2° SEMESTRE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Corso di

MEDICINA LEGALE

Appunti delle lezioni

Capitolo 1

DISTURBI

PSICHIATRICI

(11 pp)

2

1. DISTURBI PSICHIATRICI

LA MEDICINA LEGALE

La medicina legale

La medicina legale può essere definita come il complesso delle conoscenze biologico-cliniche concernenti

l’essere umano applicabili al sistema del diritto. Questa scienza complessa costituisce il punto di incontro

fra il sapere medico e quello giuridico, dimostrandosi utile:

➢ Ai fini della corretta elaborazione ed interpretazione delle norme giuridiche concernenti questioni di

interesse medico;

➢ Ai fini dell’applicazione, ai casi concerti, delle diverse disposizioni di legge.

Il metodo medico-legale

Le regole fondamentali sono 2:

➢ Il rigorismo obiettivo del metodo -> impone a ciascuno di essere rigorosamente aderente alla realtà

dei dati clinici, tanatologici, di laboratorio o strumentali rilevanti. L’indagine medico-legale consegue

la rappresentazione fedele della verità oggettiva attraverso metodi e mezzi aggiornati, rifugge dal

soggettivismo, dall’impiego di presunzioni e di preconcetti. Il giudizio è un momento successivo

rispetto all’osservazione e alla raccolta dei dati obiettivi. Più completa sarà questa raccolta,

maggiormente fondato ed esente da critiche risulterà il successivo giudizio valutativo a conclusione

dell’indagine clinica per dirimere un problema di interesse giuridico.

➢ La dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce -> il medico legale dovrà

subordinare il suo modo di procedere alla formulazione di quesiti cui volta volta dovrà rispondere. Ciò

impone la preliminare ed approfondita conoscenza dello specifico caso in discussione e l’esatta

comprensione delle norme giuridiche che riguardano il problema in esame. Ciò significa individuare,

sulla base di una previa acquisita conoscenza dottrinale, quali siano le norme giuridiche di riferimento

e la loro interpretazione giurisprudenziale.

Il metodo medico legale cerca di far coincidere la patologia mentale come causa diretta della connessione

di quello specifico reato.

In campo medico, queste indagini possono riguardare:

➢ La realtà somatica:

• Le cause della morte;

• L’entità e le conseguenze di eventi traumatici;

• La genesi e la rilevanza di malattie di diversa natura;

• L’influenza sulla salute di condizioni ambientali e lavorative;

• L’identificazione della persona vivente o deceduta.

➢ La realtà psichica

• capacità dell'individuo di autodeterminarsi liberamente e di compiere atti di rilevanza giuridica;

• capacità dell'individuo di partecipare coscientemente ad un processo penale che lo riguardi;

• essere o meno un genitore adeguato;

• eventuali condizioni di inferiorità o di infermità di una vittima di reato;

• stato di mente e pericolosità di un autore di reato.

Sviluppo e complessità

In epoca moderna la medicina legale ha avuto un notevole sviluppo in tutti i settori che classicamente la

costituiscono:

Etica medica e bioetica

➢ Infortunistica e traumatologia forense

➢ Tossicologia forense

➢ 3

Balistica forense

➢ Radiologia forense

➢ Criminologia clinica

➢ Psichiatria forense

➢ Medicina delle assicurazioni

➢ Tanatologia

➢ Identificazione personale

➢ Responsabilità professionale

➢ Valutazione del danno

Accertamento tecnico

L’accertamento tecnico è un parere tecnico motivato richiesto dalle diverse parti che intervengono in un

processo, al fine di giungere alla definizione di quegli elementi specifici, rilevanti in sede forense, che

costituiscono l'oggetto del campo di competenza del consulente tecnico.

➢ Perizia: sede penale;

➢ Consulenza tecnica: sede civile.

Competenza clinica e momento valutativo

Ogni accertamento costituito da 2 componenti molto diverse tra loro, che il perito deve riunire in sé,

favorendo a seconda delle fasi delle indagini il prevalere dell'una o dell'altra di esse, per giungere ad un

parere conclusivo nel quale le stesse siano il più possibile bilanciate ed armoniche.

Art. 85 c.p. -> Capacità di intendere e di volere

1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha

commesso, non era imputabile.

2. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

La capacità di intendere e di volere

La capacità di intendere e di volere è l’idoneità del soggetto a conoscere, comprendere e discernere i

motivi della propria condotta, valutandone le conseguenze, e attitudine a determinarsi in modo

autonomo, scegliendo la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole.

➢ La capacità di intendere è l’idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ma

anche rappresentarsi la realtà in cui si muove così come essa è, senza distorsioni;

➢ La capacità di volere è facoltà di volere ciò che in maniera autonoma si giudica doversi fare. Es: il

cleptomane, a causa idi un irrefrenabile impulso, non riesce a trattenersi dal rubare. Lui sa

perfettamente ciò che sta facendo: sa che sta commettendo un reato e comprende le conseguenze,

ma non riesce ad autodeterminarsi. Non è libero: ha un vizio di mente / disturbo psichiatrico che

impedisce la sua capacità di scegliere. La cleptomania è un disturbo psichiatrico collegato alla

commissione del reato. È una esclusione di imputabilità.

L’imputabilità

L'imputabilità è un concetto riferito essenzialmente alla maturità psicologica dell'agente e alla sua sanità

mentale, le quali ne rispecchiano il contenuto più propriamente sostanziale. L'imputabilità deve essere

riferita al momento in cui è stato commesso il fatto-reato.

Art. 88 c.p -> Vizio totale di mente

1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente

da escludere la capacità di intendere o di volere.

Art. 89 c.p -> Vizio parziale di mente

1. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare

4

grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma

la pena è diminuita.

Test diagnostici

Oggi esistono tante scale e tipologie di test che possono aiutare nei diversi casi. Lo strumento principale

per valutare la capacità di intendere e di volere è il colloquio (o meglio i colloqui). Ci può essere la

somministrazione poi dei test psico-diagnostici:

➢ Il test di Rorschach;

➢ La scala Hare;

➢ La PCLR;

➢ La scala VAIS -> permette di vedere se il ritardo mentale è lievissimo, lieve o grave. La VAIS e la VISC

serve per valutare la capacità cognitiva del soggetto. Se si riscontrano oggettive manifestazioni di

incomprensione. La VISC è la scala cognitiva e deve essere somministrata se necessario.

➢ La MNPAI -> è un questionario vero-falso di 577 domande.

Tutte queste scale possono essere di ausilio. In altri termini, esistono 2 indagini valutative psichiatrico

forense solo ed esclusivamente in ambito penalistico degli adulti (18 anni in poi): solo uno psichiatra

forense può fare valutazioni della capacità di intendere e di volere e di una eventuale pericolosità op

capacità di stare in giudizio. Per quanto riguarda i minori, al di sotto dei 14 anni non sono imputabili. Se

commettono un reato particolarmente efferato cosa si chiede? La perizia psicologica: siamo di fronte ad

un soggetto in evoluzione della personalità. Che differenza c’è tra la perizia psicologica e quella psichiatrica.

La perizia psicologica valuta il grado di maturità mentale. La perizia psichiatrica valuta una patologia

mentale. Nell’ambito minorile (14-18 anni), la perizia psichiatrica non è necessaria né indispensabile

perché il giudice valuta caso per caso e perché l’indagine effettuata sul minore non è soltanto personale,

ma anche familiare e socioeconomica. Ricordiamo che il test che lo psicologo sceglie deve essere

parametrato ai quesiti posti, al soggetto interessato e al ruolo che lo psicologo ha (se è il perito del giudice

è un conto; se è consulente di parte è un altro).

Caso Erica ed Omar

Viene trovato il corpo martoriato della madre e del piccolo fratellino. L’assassina è stata individuata in

Erica. Erica ed Omar erano fidanzati. Rientrano a casa e fingono di non sapere nulla. Incolpano un presunto

extracomunitario. Erano entrambi minorenni (sui 15-16 anni). Vengono portati in caserma. Vengono

messe le cimici ambientali. Si è scoperto alla fine che erano stati loro 2 ad uccidere. Gli viene data una

valutazione di capacità di intendere e di volere, ma vengono valutati differentemente quanto alla maturità.

Strage di Erba (Rosa e Olindo)

Quali sono le imputazioni riferibili a ciascuno? La folie au deux è un disturbo patologico ove 2 persone

legate da amicizia o affetto o amore non distinguono più le proprie personalità ma ne creano una

aggiuntiva. È una identità che le riassume entrambi. Ecco che decidono di commettere uno o più omicidi.

Rosa e Olindo hanno ucciso la vicina di casa e il bimbo. Rosa ha confessato. I 2 avevano un rapporto

simbiotico e patologico. Erano in 2 istituti penitenziari diversi.

Quesiti

➢ «Dica il perito, esaminati gli atti di causa, visitato...., eseguiti tutti gli accertamenti clinici e di

laboratorio che riterrà necessari ed opportuni, se, al momento del fatto per cui si procede, la capacità

di intendere e di volere di......, fosse, per infermità, esclusa o grandemente scemata».

➢ In tutti i casi in cui esiste un vizio di mente, il perito deve rispondere anche al quesito sulla pericolosità

sociale psichiatrica del periziando per l’applicazione della misura di sicurezza: «in caso di accertato

vizio di mente, dica altresì il perito se il..... Sia da ritenersi persona socialmente pericolosa».

➢ Il perito è, inoltre, chiamato a rispondere sulle condizioni di mente dell'imputato: «dica il perito,

esaminati gli atti di causa, visitato...., eseguiti tutti gli accertamenti clinici e di laboratorio che riterrà

necessari ed opportuni, quali siano le attuali condizioni di mente di ....e, in particolare, se sia o meno

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in grado di partecipare coscientemente al processo». Il riferimento è alla capacità di stare in giudizio.

Il processo viene sospeso e rinviato fino a che l’imputato non sarà consapevole di stare in giudizio.

Attenzione: lo psichiatra forense non può limitarsi ad effettuare una diagnosi e da questa far discendere il

giudizio sul vizio di mente; infatti, il criterio nosografico che dovrebbe conferire certezza in realtà non

risolve il problema della traduzione della diagnosi clinica in valutazione psichiatrico-forense. Deve invece

coniugare la diagnosi con la dinamica del reato (criminodinamica) e con le motivazioni del fatto

(criminogenesi). Ricordiamo:

➢ Nel processo penale:

• Il perito lo ha solo il giudice;

• L’accusa ha il consulente tecnico;

• La difesa ha il consulente tecnico.

• La parte civile ha il consulente tecnico.

Tutto questo lo abbiamo dal 1989, con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale. Oggi il

sistema è accusatorio (prima era inquisitorio). Accusa e difesa, per il principio di parità delle parti,

hanno entrambe un consulente tecnico.

➢ Nel processo civile:

• Il giudice ha il consulente tecnico d’ufficio;

• Le parti hanno il consulente tecnico di parte.

La perizia criminologica nel nostro ordinamento è vietata se non in esecuzione di penale. Essa serve a

concedere un permesso premio, a far uscire un detenuto con particolari imputazioni con un permesso per

necessità. Probabilmente, in fase di cognizione per una perizia o consulenza tecnica lo psichiatra forense

si può avvalere di un ausiliario, sempreché il giudice acconsenta. L’ausiliario viene chiesto spesso perché

la batteria di test psicodiagnostici richiede tempo. Dunque, per valutare il vizio totale o parziale di mente

viene chiamato il medico con specializzazione psichiatrico-forense, che si solito utilizza per una diagnosi

alla quale verrà agganciato il nesso di causa il DSM-5, un elenco di tutti i disturbi psichiatrici rilevanti e

riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

Il DSM-5

Il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) è un progetto ambizioso con il complicato

obiettivo di predisporre per la psichiatria un metodo di classificazione il più possibile condiviso per

esigenze statistiche, cliniche ed epidemiologiche, integrando ed unendo a livello globale quelle

conoscenze e teorie psicologiche frammentate, rielaborate e condivise dalle diverse scuole di pensiero.

Ovviamente non è possibile classificare ed inquadrare la mente umana e i comportamenti in categorie, ma

è vero che risulta decisamente utile per i professionisti avere un linguaggio comune, chiaro e condivisibile,

accettando il fatto che ogni scelta è una convenzione e ha i suoi vantaggi e limiti. Il manuale nasce per quei

soggetti affetti da disturbi ma che non hanno commesso un reato (hanno difficoltà a vivere la propria vita

se non in modo patologico). Viene altresì utilizzato, con alcune indicazioni, per effettuare diagnosi in caso

di autori di reato con presunti sintomi di infermità non identificata ma da identificare.

Dichiarazioni cautelative per l'uso del DSM-5 in ambito forense

Nonostante il testo ed i criteri diagnostici del DSM-5 siano stati primariamente progettati per assistere i

clinici nell'elaborazione della valutazione clinica, tale manuale viene utilizzato anche come testo di

riferimento per i tribunali e gli avvocati nel valutare le conseguenze legali dei disturbi mentali. Il Metodo

psicopatologico-normativo consta di 2 fasi:

➢ Diagnosi di un disturbo mentale;

➢ Stima quantitativa dell'incidenza del disturbo sulla capacità d'intendere e di volere del soggetto.

Il concetto di «infermità» in senso psichiatrico-forense e giuridico non si può identificare in un disturbo

mentale né in una categoria diagnostica. L'infermità deve invece essere stabilita sulla base dei riflessi di

un disturbo sul funzionamento psichico del soggetto e quindi sul suo comportamento. Nella maggior parte

dei casi abbiamo disturbi della personalità che possono influire sulla capacità di intendere e di volere o

non influire. 6

Concetto di infermità mentale

La vecchia classificazione delle malattie mentali comprendeva 2 grandi capitoli:

➢ Le nevrosi (o neurosi) -> sono un insieme di disturbi psicopatologici, in genere scaturiti da un conflitto

inconscio, il cui sintomo trasversale di base è costituito dall'ansia e dell'angoscia cronica senza che vi

sia però una perdita di contatto con la realtà. Le nevrosi possono portare, a seconda delle differenze

strutturali e funzionali di ogni singolo paziente (a causa del vissuto personale), a diverse manifestazioni

psicopatologiche: disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi d'ansia, disturbo del controllo degli impulsi

e una grande varietà di fobie.

➢ Le psicosi -> sono un tipo di disturbo psichiatrico, espressione di una severa alterazione dell'equilibrio

psichico dell'individuo, con compromissione dell'esame di realtà, frequente assenza di insight, e

frequente presenza di disturbi del pensiero come deliri e allucinazioni.

Solo le psicosi venivano considerate vere e proprie malattie psichiatriche e tra queste solo la diagnosi di

schizofrenia o di psicosi maniaco-depressiva portava al rango di infermità mentale rilevante ai fini giuridici.

➢ La schizofrenia è una psicosi cronica caratterizzata dalla persistenza di sintomi di alterazione delle

funzioni cognitive e percettive, del comportamento e dell'affettività, con un decorso superiore ai sei

mesi, e con forte disadattamento della persona, ovvero una gravità tale da limitare o compromettere

le normali attività di vita. Lo schizofrenico ha un totale distacco dalla realtà.

➢ La Malattia Maniaco-Depressiva è un disturbo cronico con caratteristiche cicliche, caratterizzato da

periodi di alterazione persistente del tono dell'umore e delle energie per cui chi ne soffre può sentirsi

a volte molto euforico o irritabile e più attivo del solito (condizione definita mania) e a volte molto

triste, angosciato e meno attivo del solito (condizione definita depressione).

Oggi invece la nosografia psichiatrica si è arricchita e prevede altri disturbi che un tempo erano trascurati,

come i disturbi della personalità. Questi, statisticamente, sono quelli che maggiormente influiscono.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, Sentenza 8 marzo 2005 n. 9163

I "disturbi della personalità" possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via

autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89

c.p., sempre che siano di

➢ consistenza,

➢ intensità,

➢ rilevanza,

➢ gravità

tali da concretamente incidere sulla stessa

Non assumono rilievo ai fini della imputabilità:

➢ le anomalie caratteriali;

➢ gli stati emotivi e passionali, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di

autodeterminazione

➢ del soggetto agente.

Nozione di Disturbo

Un disturbo menta

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Innocenti Barbara.
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