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LA DITTA

La ditta è il segno distintivo dell’impresa. La sua natura giuridica è stata oggetto di due teorie:

• ! Soggettiva la considerava come identificativo dell'imprenditore

• " Oggettiva la collegava all'azienda nel suo complesso

La disciplina, attraverso gli articoli 2563 e ss. del c.c, ha superato questa scissione, propendendo per una

visione che identifica la ditta come segno distintivo dell'impresa nella sua totalità, comprensiva sia degli

elementi soggettivi (l'imprenditore) sia di quelli oggettivi (l'azienda).

➢ Articolo 2563 c.c – LA DITTA

Þ “L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo

quanto è disposto dall'art. 2565.”

La ditta contraddistingue il centro di imputazione di una determinata attività imprenditoriale, cioè l’impresa,

che è un insieme di elementi soggettivi, l’imprenditore appunto, e oggettivi, l’azienda, vale a dire il complesso

dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.

# "

Ditta per persone fisiche: Ditta per società:

1. Società di Persone:

DEVE contenere il cognome

o dell'imprenditore Coincide con ragione sociale

o

Il nome può essere intero o puntato (sigla) DEVE contenere almeno un cognome

o o

Se non si vede una ditta coincide con dei soci responsabili

o il nome dell'imprenditore Il nome del socio può essere intero o

o puntato

2. Società di Capitali:

Coincide con ragione sociale

o Può essere nome di fantasia.

o

⚠ La giurisprudenza riconosce piena tutela anche alla c.d. ditta irregolare, o di mera fantasia, cioè la ditta

priva del cognome o della sigla dell’imprenditore, costituita esclusivamente da altri segni.

❌ non

In generale è consentito usare il nome di un’altra persona nella ditta senza il suo consenso.

Chiunque ha il diritto di chiedere la rimozione del proprio nome o cognome dalla ragione sociale di una ditta

se non ha dato il proprio assenso.

• sempre

Questo principio si applica nel caso di utilizzo di una persona nota.

L.1 | TUTELA DITTA

Martedì 24 settembre 2024

➢ TUTELA DELLA DITTA

Il diritto sulla ditta si acquista con l’uso inteso come l’uso del segno stesso nei rapporti d’affari.

Articolo 2564 c.c. Caso di conflitto tra ditte di imprenditori commerciali confondibili

-

• Prevale chi ha effettuato per primo l'iscrizione nel registro delle imprese

& Differenza con tutela del marchio registrato:

solo concreto rischio

L’articolo 2564 opera in presenza di un (quasi totale) di confusione tra imprese.

Il rischio viene valutato considerando due elementi fondamentali:

1. Profilo merceologico = l'oggetto dell'attività imprenditoriale

2. Profilo territoriale = l'ambito territoriale in cui essa viene esercitata

➢ PROFILO MERCEOLOGICO

Valutazione ampia che considera non solo l'identità delle attività imprenditoriali, ma anche la loro similarità

® Estensione tutela anche agli sviluppi potenziali dell'attività imprenditoriale, purché questi siano

razionalmente prevedibili sulla base di elementi concreti.

➢ PROFILO TERRITORIALE

La confondibilità viene valutata considerando il cosiddetto "mercato di sbocco", che comprende l'intera

area geografica interessata dalle operazioni dell'impresa.

® si estende all'intero ambito territoriale

Non si limita alla sede legale o allo stabilimento produttivo, ma in

cui l'impresa opera o distribuisce i suoi prodotti o servizi.

➢ DITTE PATRONIMICHE

Sono delle ditte in cui il nome dell’imprenditore è assolutamente prevalente sugli altri elementi distintivi della

ditta. Parte di fantasia poco rilevante

Es. Può accadere in caso di successione aziendale, dove gli imprenditori mantengono il nome del defunto

nella ragione sociale, seguito dai loro nomi e cognomi.

In questo caso si tratta di un nome e cognome identico a quello di un’altra persona.

❌ NON si può impedire ad un soggetto di utilizzare il proprio nome e cognome per una ditta (si inserisce

per legge).

Es. Caso delle pizzerie Sorbillo, dove una famiglia di cugini ha intentato causa per l’utilizzo del cognome. La

parte che ha iniziato la causa l’ha persa, poiché non si può vietare a qualcuno di usare il proprio nome e

cognome nella propria attività commerciale.

L.1 | TRASFERIMENTO E ALTRI SEGNI

Martedì 24 settembre 2024

L’elemento patronimico fa venire meno alcuni principi, come quello dell’unicità dei segni distintivi, che sono

invece presenti nelle registrazioni di marchi.

' Posso usare il nome di un altro? Si, se non è famoso.

' Posso usare il mio nome anche se coincide con uno famoso? Si. Anche se può creare confusione, il mio

nome personale prevale.

TRASFERIMENTO DELLA DITTA

La ditta, essendo strettamente legata all'identità di una persona, può essere trasferita solo insieme

(

trasferimento inter vivos,

all'azienda. In caso di la ditta non si trasferisce automaticamente con

trasferimenti mortis causa,

l'azienda, a meno che non sia espressamente pattuito. Nei invece, come

nel caso di un'eredità, il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento della ditta, s.p.c.

LA DITTA STRANIERA purché sia

La Convenzione d'Unione attribuisce ad essa la stessa tutela della ditta italiana,

effettivamente utilizzata e nota nel nostro Paese.

Se non è nota non può godere di alcuna tutela,

la ditta straniera in Italia nonostante possa essere

pienamente valida e tutelabile nel Paese d'origine.

L’INSEGNA

Il Codice Civile non ne fornisce una definizione esplicita, si riferisce alle scritte e immagini presenti

all'ingresso degli esercizi commerciali aperti al pubblico.

Il diritto sull'insegna si acquista con la sua adozione e uso, ed essa deve possedere i requisiti di liceità,

capacità distintiva e novità per essere tutelabile.

Rapporto insegna e marchio: il legislatore ha equiparato l'insegna alla ditta, in modo che il reciproco

potere distruttivo della novità e il divieto di usare l'altrui insegna (o marchio) valgano per entrambi. Anche

la cessione dell'insegna, come per la ditta, non è completamente libera.

L’EMBLEMA

È un segno figurativo adottato per contraddistinguere l'attività d'impresa nel suo complesso, spesso

utilizzato come simbolo di appartenenza a un gruppo di soggetti. L'emblema non è espressamente

disciplinato dalla legge, ma svolge una funzione analoga a quella della ditta.

Esempio: la stella di Mercedes

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.