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LA DITTA
La ditta è il segno distintivo dell’impresa. La sua natura giuridica è stata oggetto di due teorie:
• ! Soggettiva la considerava come identificativo dell'imprenditore
→
• " Oggettiva la collegava all'azienda nel suo complesso
→
La disciplina, attraverso gli articoli 2563 e ss. del c.c, ha superato questa scissione, propendendo per una
visione che identifica la ditta come segno distintivo dell'impresa nella sua totalità, comprensiva sia degli
elementi soggettivi (l'imprenditore) sia di quelli oggettivi (l'azienda).
➢ Articolo 2563 c.c – LA DITTA
Þ “L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo
quanto è disposto dall'art. 2565.”
La ditta contraddistingue il centro di imputazione di una determinata attività imprenditoriale, cioè l’impresa,
che è un insieme di elementi soggettivi, l’imprenditore appunto, e oggettivi, l’azienda, vale a dire il complesso
dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
# "
Ditta per persone fisiche: Ditta per società:
1. Società di Persone:
DEVE contenere il cognome
o dell'imprenditore Coincide con ragione sociale
o
Il nome può essere intero o puntato (sigla) DEVE contenere almeno un cognome
o o
Se non si vede una ditta coincide con dei soci responsabili
→
o il nome dell'imprenditore Il nome del socio può essere intero o
o puntato
2. Società di Capitali:
Coincide con ragione sociale
o Può essere nome di fantasia.
o
⚠ La giurisprudenza riconosce piena tutela anche alla c.d. ditta irregolare, o di mera fantasia, cioè la ditta
priva del cognome o della sigla dell’imprenditore, costituita esclusivamente da altri segni.
❌ non
In generale è consentito usare il nome di un’altra persona nella ditta senza il suo consenso.
Chiunque ha il diritto di chiedere la rimozione del proprio nome o cognome dalla ragione sociale di una ditta
se non ha dato il proprio assenso.
• sempre
Questo principio si applica nel caso di utilizzo di una persona nota.
L.1 | TUTELA DITTA
Martedì 24 settembre 2024
➢ TUTELA DELLA DITTA
Il diritto sulla ditta si acquista con l’uso inteso come l’uso del segno stesso nei rapporti d’affari.
→
Articolo 2564 c.c. Caso di conflitto tra ditte di imprenditori commerciali confondibili
-
• Prevale chi ha effettuato per primo l'iscrizione nel registro delle imprese
& Differenza con tutela del marchio registrato:
solo concreto rischio
L’articolo 2564 opera in presenza di un (quasi totale) di confusione tra imprese.
Il rischio viene valutato considerando due elementi fondamentali:
1. Profilo merceologico = l'oggetto dell'attività imprenditoriale
2. Profilo territoriale = l'ambito territoriale in cui essa viene esercitata
➢ PROFILO MERCEOLOGICO
Valutazione ampia che considera non solo l'identità delle attività imprenditoriali, ma anche la loro similarità
® Estensione tutela anche agli sviluppi potenziali dell'attività imprenditoriale, purché questi siano
razionalmente prevedibili sulla base di elementi concreti.
➢ PROFILO TERRITORIALE
La confondibilità viene valutata considerando il cosiddetto "mercato di sbocco", che comprende l'intera
area geografica interessata dalle operazioni dell'impresa.
® si estende all'intero ambito territoriale
Non si limita alla sede legale o allo stabilimento produttivo, ma in
cui l'impresa opera o distribuisce i suoi prodotti o servizi.
➢ DITTE PATRONIMICHE
Sono delle ditte in cui il nome dell’imprenditore è assolutamente prevalente sugli altri elementi distintivi della
ditta. Parte di fantasia poco rilevante
→
Es. Può accadere in caso di successione aziendale, dove gli imprenditori mantengono il nome del defunto
nella ragione sociale, seguito dai loro nomi e cognomi.
In questo caso si tratta di un nome e cognome identico a quello di un’altra persona.
❌ NON si può impedire ad un soggetto di utilizzare il proprio nome e cognome per una ditta (si inserisce
per legge).
Es. Caso delle pizzerie Sorbillo, dove una famiglia di cugini ha intentato causa per l’utilizzo del cognome. La
parte che ha iniziato la causa l’ha persa, poiché non si può vietare a qualcuno di usare il proprio nome e
cognome nella propria attività commerciale.
L.1 | TRASFERIMENTO E ALTRI SEGNI
Martedì 24 settembre 2024
L’elemento patronimico fa venire meno alcuni principi, come quello dell’unicità dei segni distintivi, che sono
invece presenti nelle registrazioni di marchi.
' Posso usare il nome di un altro? Si, se non è famoso.
' Posso usare il mio nome anche se coincide con uno famoso? Si. Anche se può creare confusione, il mio
nome personale prevale.
TRASFERIMENTO DELLA DITTA
La ditta, essendo strettamente legata all'identità di una persona, può essere trasferita solo insieme
(
trasferimento inter vivos,
all'azienda. In caso di la ditta non si trasferisce automaticamente con
☠
trasferimenti mortis causa,
l'azienda, a meno che non sia espressamente pattuito. Nei invece, come
nel caso di un'eredità, il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento della ditta, s.p.c.
LA DITTA STRANIERA purché sia
La Convenzione d'Unione attribuisce ad essa la stessa tutela della ditta italiana,
effettivamente utilizzata e nota nel nostro Paese.
Se non è nota non può godere di alcuna tutela,
la ditta straniera in Italia nonostante possa essere
pienamente valida e tutelabile nel Paese d'origine.
L’INSEGNA
Il Codice Civile non ne fornisce una definizione esplicita, si riferisce alle scritte e immagini presenti
all'ingresso degli esercizi commerciali aperti al pubblico.
Il diritto sull'insegna si acquista con la sua adozione e uso, ed essa deve possedere i requisiti di liceità,
capacità distintiva e novità per essere tutelabile.
Rapporto insegna e marchio: il legislatore ha equiparato l'insegna alla ditta, in modo che il reciproco
potere distruttivo della novità e il divieto di usare l'altrui insegna (o marchio) valgano per entrambi. Anche
la cessione dell'insegna, come per la ditta, non è completamente libera.
L’EMBLEMA
È un segno figurativo adottato per contraddistinguere l'attività d'impresa nel suo complesso, spesso
utilizzato come simbolo di appartenenza a un gruppo di soggetti. L'emblema non è espressamente
disciplinato dalla legge, ma svolge una funzione analoga a quella della ditta.
Esempio: la stella di Mercedes