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CONFESSIONI RELIGIOSE
Il Trattato lateranense del 1929. Garanzie reali e personali all’indipendenza della Santa
Sede.
Primo punto in esame è il trattato lateranense.
Sappiamo che il trattato lateranense dal punto di vista storico chiude la c.d. questione romana.
“la questione romana non è una questione di territorio né riguarda il possesso di un numero
maggiore o minore di chilometri di terreno, bensì riguarda la libertà e l’indipendenza del sommo
ponte ce” Francesco Olgiati, sacerdote e losofo e maggior collaboratore di papa Agostino
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Lui ci dice che non è una questione di territorio, riguarda il problema storico giuridico che si pone
della libertà e indipendenza del papa e della santa sede nel governo della chiesa universale.
Articolo 1:
Richiama l’art 1 dello statuto albertino, ossia l’espressione del principio della religione cattolica
come religione dello stato, il principio confessionista dello stato, che però era quasi caduto in
desuetudine durante il con itto tra Italia e santa sede e il fascismo già nei primi anni aveva avviato
una politica di riconfessionalizzazione dello stato e la norma simbolica di questa processo è
proprio l’articolo uno del trattato.
Questa scelta confessionista viene superata nel 1984: il punto 1 del protocollo addizionale
all’accordo di villa madama a erma che questo principio della religione cattolica come sola
religione dello stato non è più considerato. Il protocollo deve fare un intervento speci co in questo
caso in quanto i patti sono costituiti da tre documenti:
• trattato lateranese, risolutivo della questione romana
• Convenzione nanziaria, atto che esaurisce la sua funzione nel momento in cui viene
emanato perché è un accordo con il quale lo stato italiano o re un risarcimento alla
santa sede
• Concordato lateranense
Noi sappiamo che l’accordo di villa madama del 1984 ha interessato solo il concordato, il trattato
è pienamente in vigore, motivo per cui stiamo trattando questo approfondimento in merito al
concordato (è pienamente in vigore tranne l’art 1).
Articolo 2:
Bisogna fare una premessa:
- Chiesa cattolica: è una confessione religiosa, quindi è dal punto di vista giuridico l’insieme dei
fedeli cattolici, dal papa no all’ultimo dei battezzati.
- Santa sede: è l’organo di governo e di rappresentanza della chiesa cattolica.
- Stato città del vaticano: è uno stato territoriale con determinate caratteristiche di cui la santa
sede è il sovrano, ma non è la stessa cosa della santa sede.
L’art 2 dice che l’Italia riconosce la sovranità della santa sede nel campo internazionale, quindi la
santa sede è un soggetto dotato di soggettività e sovranità internazionale. Questa è una sua
peculiarità rispetto alle altre religioni, che riveste da secoli se non da millenni. Infatti l’ultima parte
della norme dice “come attributo conforme alla sua natura”, è qualcosa conforme alla natura e
alla tradizione stessa della santa sede e alle esigenze della sua missione (il suo compito) nel
mondo.
La prima parte ci dice però che l’Italia riconosce questa sovranità, quindi questa sovranità non è
in alcun modo costituita o attribuita dallo stato italiano ma è propria della santa sede e lo stato
italiano si limita a riconoscere questa realtà come realtà preesistente.
Esistono due nozioni giuridiche di santa sede:
- Santa sede in senso stretto: coincide con l’u cio, il compito, del sommo ponte ce.
Potremmo dire con una sintesi estrema che è il papa
- Santa sede in senso lato: è il papa insieme a quegli organismi e u ci che coadiuvano
il papa nel governo della chiesa universale, è il papa più la curia romana
Nella stragrande maggioranza delle norme rilevanti per il diritto ecclesiastico viene in rilievo la
prima delle due accezioni.
Articolo 3:
Nel primo comma appare il vaticano, lo stato città del vaticano. Si dice che l’Italia riconosce alla
santa sede la piena proprietà e l’esclusiva potestà e giurisdizione sul vaticano e si dice che il
territorio del vaticano è indicato nella pianta allegata al trattato. Questa norma sancisce quindi la
nascita di uno stato. Il 20 settembre 1870 tramonta lo stato ponti cio perché un atto di guerra
del regno d’Italia annette Roma, nasce la questione romana che si chiude col trattato lateranense
che istituisce un altro stato, anche se non lo dice qui espressamente.
C’è quindi uno stato il cui sovrano è la santa sede, cioè il papa. Nella legge delle guarentigie non
si parla di questa sovranità, mentre ora viene riconosciuta, è a tutti gli e etti uno stato.
piena proprietà
Questo articolo ci dice anche che la santa sede ha la di questo territorio: qui si
introduce una novità perché la legge delle guarentigie parla di un particolare diritto di godimento
di quei palazzi e immobili, quindi si trattava di un territorio italiano ed era in dubbio anche la
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proprietà di questi immobili. Qui si dice che c’è la sovranità perché è uno stato e la santa sede ne
ha la proprietà: da ciò deriviamo alcune conseguenze, tra le quali che si tratta di uno stato
patrimoniale; una delle caratteristiche di questo stato è proprio questa, nozione di cile da
spiegare, tale per cui la proprietà dello stato è della santa sede, cioè questa è in qualche modo
proprietaria dell’intero stato. Se vogliamo fare un paragone di questa forma di stato dobbiamo
risalire molto nei secoli no agli stati di natura feudale, non si può fare un paragone con gli stati
moderni.
Dalla norma ricaviamo anche un’altra caratteristica di questo stato, ossia che è lo stato più
piccolo del mondo, meno di mezzo chilometro quadrato.
soggettività internazionale.
Altra caratteristica dello stato è di essere dotato di Anche questo è
un concetto complesso e molto discusso in dottrina, perché in realtà siamo in presenza di due
soggetti internazionali distinti: l’art 2 riconosce la sovranità internazionale alla santa sede prima
ancora di aver parlato dello stato città del vaticano, quindi senz’altro la santa sede è un soggetto
internazionale, infatti ha rapporti bilaterali con più di 180 stati, ha dei propri rappresentanti
diplomatici e in genera partecipa alle organizzazioni internazionali (es. ruolo di osservatore
permanente presso ONU).
Anche lo stato città del vaticano ha una sua soggettività internazionale e partecipa ad alcuni
organismi internazionali nel quale è più evidente il pro lo territoriale dello stato.
stato extra europeo,
Si tratta di uno è nel cuore dell’Europa ma non fa parte dell’UE seppur
circondato dall’Italia. Eppure intrattiene rapporti di diversa natura con l’unione: un esempio è la
moneta dello stato città del vaticano, ossia l’euro. Questo è stato possibile attraverso delle
convenzioni che il vaticano stesso ha stipulato con l’UE.
Seconda parte dell’articolo: questo secondo comma ci dice qualcosa sul peculiare regime
piazza san Pietro.
giuridico di
Ma la piazza fa parte del territorio italiano o vaticano? La risposta è contenuta nella prima parte
del c2 art 3. Però possiamo dire che è il con ne dello stato città del vaticano ma si tratta di un
con ne aperto: la piazza è aperta al pubblico e di norma la vigilanza sulla piazza è delle autorità
italiane, le quali devono arrestarsi prima dell’inizio della scalinata che conduce alla basilica. Se la
piazza è territorio vaticano la basilica di san Pietro è a maggior ragione territorio del vaticano, ma
l’accesso è comunque consentito al pubblico. Il fatto che vi sia una sovranità piena del vaticano e
della santa sede si Ricava dall’ultima parte della norma “se l’autorità competente ...”.
Articolo 4:
Norma quasi di ra orzamento della precedente, ci dice che non vi deve essere ingerenza di altra
autorità perché l’unica autorità sullo stato è quella della santa sede.
Articolo 6:
Questa norma molto peculiare viene introdotta per un’altra caratteristica propria delle stato città
del vaticano, ossia quella di essere uno dato enclave, cioè uno stato il cui territorio è interamente
circondato dal territorio di un altro stato (altro es. san marino). Da quesa natura di stato enclave
derivano dal punto di vista del diritto internazionale dei doveri dello stato circondante nei confronti
dello stato enclave; se non si ponesse questa collaborazione la vita dello stato enclave non
potrebbe sussistere. Alla sua vita è legata all’adempimento di doveri da parte dell’altro stato, si
pongono allora diverse questioni, ad esempio quella riguardo la dotazione di acqua.
Articolo 7:
Anche questa norma molto pratica rappresenta un impegno dello stato italiano e dell’autorità
comunale a non costruire edi ci che tolgano la vista a quello che è lo stato del vaticano o a
demolire edi ci.
Anche questa norma si riconduce al principio che fonda anche la norma precedente perché deriva
sempre da questa natura di stato enclave. Ciò ha portato a una contestata totale ristrutturazione
di ciò che c’è attorno al vaticano: prima era circondato da un quartiere medievale, piccoli edi ci e
agglomerati che aveva il suo fascino ma è stato distrutto anche per venire incontro a esigenze di
questo tipo.
Articolo 8:
La legge delle guarentigie era sostanzialmente una legge delle garanzie, dava garanzie al papa,
ma il trattato di fatto da ugualmente delle garanzie alla santa sede per la sua libertà e
indipendenza. Queste nuove e più forti garanzie sono essenzialmente di due tipi:
- Reali: nel senso della res latina, sono fondate sulle cose 52 di 110
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- Personali: riguardanti le persone
La più importante garanzia reale è lo stesso stato città del vaticano che serve a rendere visibile la
sovranità internazionale della santa sede.
Vi sono poi quelle personali tra cui la più importante riguarda la persona stessa del papa: l’art 8
trattato stesso lo sancisce, in quanto l’attentato contro di esso e le ingiurie sono punite con le
stesse pene previste se si fosse trattato di capo dello stato. Ciò vuol dire che pur essendo il papa
un capo di stato estero al papa non sono applicabili le norme riguardanti i capi di st